Posts written by eldiablo

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    La presenza della trascrizione della domanda di simulazione a mio avviso impedisce "di fatto" la vendita o la concessione d'ipoteca. L'eventuale sentenza che accogliesse la simulazione sarà, temo, opponibile all'acquirente in quanto la domanda ha effetto prenotativo degli effetti della sentenza stessa. Anche la riduzione potrebbe pregiudicare l'acquirente, perché in caso di insolvenza del donatario il legittimario leso potrebbe esercitare l'azione di restituzione. Il fondo patrimoniale non regge, perché l'art. 561 c,c,. dice che i beni restituiti per effetto della riduzione sono liberi da ogni peso (= il vincolo del f.p.) di cui il donatario può averli gravati.
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    Non riesco a reperire giurisprudenza e mi permetto di disturbare la lista ancora. In data 2003 Caia, rimanendone proprietaria, costituisce un fondo patrimoniale su bene di sua proprietà e lo annota nel registro di matrimonio e lo trascrive nei RR.II.; dopo oltre 10 anni, nel 2017, la coerede Sempronia trascrive su quel bene una domanda ereditaria di simulazione e/o riduzione e/o collazione. Che ne é del fondo patrimoniale ? Ho trovato solo dottrina che dice che l'azione ereditaria prevale.
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    grazie.
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    In caso di nomina di amministratore di cosa comune ex art. 1106 c.c. (l'unico ad avere la detenzione delle chiavi degli immobili), se la tegola di un immobile colpisce i passanti, risponde, mi pare l'amministratore come custode ex art. 2051 c.c.
    Ma ne rispondono sempre automaticamente i coeredi ?
    Per me no.
    In caso invero di contrasto fra coeredi (alcuni affermano che l'amministratore era troppo vecchio ed inadatto), e ne impugnano la delibera, ne rispondono automaticamente anche questi ? Per me no.
    Cass. n. 20429/2022 ex pluribus lascia aperta la questione (nel caso di specie si é stabilita l'esenzione da responsabilità di una delle comproprietarie della nuda proprietà di un appartamento dal quale si erano propagate le infiltrazioni di acqua), sul presupposto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. concerne solo il soggetto che ha l'effettiva custodia.
    Ci può stare ?
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    Ecco, ma - ultimissima cosa - nel concorso fra comunione ordinaria e comunione ereditaria, vi sono regole particolari ?

    Nell'esempio fatto, Tizia, superstite 85 enne, ha il 50 % della quota di vari immobili.

    Caio, che- ovviamente prima della morte- era in comunione con Tizia, decede ed il suo patrimonio viene diviso per tre.

    C'é quindi (su una massa di beni di Caio più ristretta della sua intera eredità) il concorso di comunione ordinaria (rispetto a Tizia) e comunione ereditaria (rispetto al 50 % degli eredi di Caio).

    In pratica, ciascun immobile vede questa situazione proprietaria: 50 % Tizia, 16,6 % a ciascuno dei 3 eredi di Caio.

    Una delibera può essere assunta in questo caso, con la maggioranza di Tizia unitamente alla quota del 16,6 % di un coerede ? Di primo acchito non vedo controindicazioni, anche se forse si potrebbe sostenere che si tratta di comunioni non omogenee.

    Ergo, se i coeredi avevano già messo a verbale una delibera avente ad oggetto il 50 % di spettanza dei coeredi (diviso per tre), con nomina ad amministratore su detta porzione dell'eredità di Caio, mi pare che ex art. 1105 co. 2 c.c. il comunista che poi si era alleato con Tizia fosse vincolato a quella nomina.

    Come può ritenersene divincolato ed allearsi con Tizia per la nomina di nuovo amministratore ?

    Insomma, é una bella rogna.

    Grazie, cmq
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    grazie 1000, come stai ?
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    Mi sovviene un dubbio, che mi permetto di postare.
    In breve: la norma dell'art. 1724 c.c. prevede anche l'ipotesi di revoca tacita parziale del mandato ?
    La norma non é chiarissima, perché parla di "stesso affare"...

    Questo é il caso.
    Tizia é sorella di Caio ed hanno in comune al 50 % esatto diversi immobili e nella fattispecie diversi terreni ed appartamenti.
    Caio muore e gli succedono 3 figli.
    Caio aveva altre proprietà, distinte da quelle in comune con Tizia, a lui sopravvissuta.
    Sugli immobili già appartenuti a Caia si apre la successione ereditaria, e viene nominato un amministratore ex art. 1106 c.c. Sempronio
    Questo amministratore dunque deve amministrare, nominato a maggioranza, anche (ma non solo, perché vi sono altri beni immobili) il 50 % dei beni immobili già di Caio, caduti in successione.
    La delibera vincola ex art. 1105 c.c. e 1106 c.c. il comunista dissenziente Mevio, figlio di Caio.
    Quest'ultimo però escogita un piano.
    Si allea con Tizia, nel frattempo divenuta ottantacinquenne, e propone una delibera relativa ed avente ad oggetto la gestione e l'amministrazione ex art. 1106 c.c. dei beni già al 50 % di Tizia, e caduti in successione di Caio, cui sono succeduti i tre figli.
    Tizia viene nominata amministratrice.


    Domanda: questo equivale a revoca tacita di Sempronio ex art. 1724 c.c.?
    Io ho qualche dubbio, perché l'art. 1724 c.c. parla di "stesso affare", mentre nella fattispecie vi sono immobili non in comunione con Tizia che Sempronio amministra.
    In altri termini: é ammissibile una revoca tacita parziale ? (cioé limitata ad una parte dell'incarico)
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    M'é venuto un dubbio, proprio in relazione alla fattispecie del comodato.


    Il Tribunale, nella causa del comodato, condanna Tizio e lo stesso Tizio quale legale rappresentante di Caietto a rifondere le spese all'attore Sempronio. La Corte d'Appello parzialmente riforma, ma compensa le spese solo rispetto a Tizio in proprio. Sempronio percepisce nel frattempo parte della somma dovuta per spese di soccombenza. Sempronio dovrebbe restituire i danari a Tizio. Ma la condanna alle spese di primo grado rimane nei confronti di Tizio quale rappresentante di Caietto. Come vi muovereste, se doveste tutelare Sempronio ? Mi pare non ci sia ripetizione di indebito da parte di Tizio in proprio.
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    l'azione civile é stata giudicata temeraria ex art. 96 c.p.c. ?

    la denuncia é stata presentata prima o dopo la sentenza ?

    la sentenza é passata in giudicato ?

    non comprendo come si possa parlare di una seconda "molestia" (relativa allo stesso oggetto o causa ?): avevano le controparti cioé fatto un'altra causa ? (ma in tal caso sussisterebbe il giudicato) oppure una mera diffida ?

    dov'é la prova che l'intento dell'attore fosse quello di molestare e non di adire l'autorità giudiziaria ?

    il perdurante stato di ansia esiste ed é dimostrato ?

    si può giustificare il perdurante stato di ansia con l'affermazione del proprio legale che la causa altrui é manifestamente infondata ?
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    secondo voi una clausola di questo tipo: "le parti prevedono espressamente che il contratto di comodato, che avrà efficacia sin da subito, si protrarrà in ogni caso per venti anni, anche nel caso della morte del comodante, per espressa volontà di quest'ultimo", ebbene, può configurare un patto successorio istitutivo ?

    Considerando peraltro che c'é giurisprudenza, pur non totalitaria, che dice che il comodato si estingue per morte del comodante ?
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    Chiudo il cerchio.

    Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n.18607

    Impugnazioni civili - Termini - Termini brevi - --- Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie.
    Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo).

    Fonte:
    Giustizia Civile Massimario 2021
    Vedi:
    Vedi anche:

    Cass. Civ., n. 21625 del 2017,

    Cass. Civ., n. 16015 del 2020,

    Cass. Civ., n. 26427 del 2020,

    Cass. Civ., n. 15626 del 2018,

    Cass. Civ., n. 22220 del 2019


    A fronte di questa giurisprudenza, ne trovo altra che dice che la conoscenza del decreto ingiuntivo fa decorrere un termine di quaranta giorni per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Si tratta infatti di opposizione tardiva.

    Ma é conoscenza legale o (ahi!) anche da facto, come quella che si otterrebbe con un'istanza di visibilità ?

    Poi mi taccio.
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    grazie. utilissimo
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    Grazie del commento.

    Sì, c'é Tribunale di Rieti, ma é una sentenza massacrata dalla dottrina.

    La cancelleria aveva, in effetti, autorizzato.

    Peraltro, la Suprema Corte ha affermato con la sentenza Cass. Civ. sez. II Civile che “ai fini della
    notificazione della sentenza [il principio può essere mutuato nell’ipotesi di d.i.], il termine breve di
    impugnazione decorre solo in forza di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè
    di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia
    destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé
    detta conoscenza” (Cass. sent. 4727 del 10 marzo 2016).
    Nello stesso senso anche la sentenza Cass. Sez. un. n. 5761 del 10 giugno 1998.

    A fronte di una sola sentenza di un solo Tribunale (Rieti) la questione mi pare quantomeno opinabile.
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    A Tizio viene notificato un pignoramento presso terzi.
    Tizio si reca in Tribunale e vede più procedimenti iscritti contro di lui presso la cancelleria.
    Dà mandato al proprio legale che presenta altrettante istanze di visibilità.
    Si scopre che il pignoramento presso terzi promana da una procedura di decreto ingiuntivo, reso esecutivo, in cui la notifica era da considerarsi, se non inesistente, quantomeno nulla perché eseguita nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge.
    Tizio quindi presenta un'opposizione ex art. 650 c.p.c.
    Ma si vede eccepire che un collega di Caio, che aveva presentato analogo e distinto cioè differente decreto ingiuntivo reso esecutivo, aveva formato un fascicolo telematico rispetto al quale era stata presentata un'analoga istanza di visibilità iniziale senza che, dopo di essa, Tizio si sia opposto ex art. 650 c.p.c., con la conseguenza che la conoscenza del decreto ingiuntivo rendeva possibile l'opposizione tardiva nel termine di 40 giorni decorrente dall'istanza di visibilità (termine spirato).

    non trovo irresistibile questa linea di pensiero perché:
    -l'istanza di visibilità significa solo che il fascicolo é stato prenotato, ma la cancelleria non ha fatto il log dell'avvocato al momento del (presunto) scarico dei documenti;
    -ho reperito giurisprudenza che dice (Cass. n. 4727 del 2016) che la conoscenza che rileva é solo quella legale, per effetto di un'attività svolta nel processo dalla parte interessata.

    Che ne pensate ?
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    grazie, sei un mito
2729 replies since 29/5/2004
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