-
.
A Tizio viene notificato un pignoramento presso terzi.
Tizio si reca in Tribunale e vede più procedimenti iscritti contro di lui presso la cancelleria.
Dà mandato al proprio legale che presenta altrettante istanze di visibilità.
Si scopre che il pignoramento presso terzi promana da una procedura di decreto ingiuntivo, reso esecutivo, in cui la notifica era da considerarsi, se non inesistente, quantomeno nulla perché eseguita nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge.
Tizio quindi presenta un'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Ma si vede eccepire che un collega di Caio, che aveva presentato analogo e distinto cioè differente decreto ingiuntivo reso esecutivo, aveva formato un fascicolo telematico rispetto al quale era stata presentata un'analoga istanza di visibilità iniziale senza che, dopo di essa, Tizio si sia opposto ex art. 650 c.p.c., con la conseguenza che la conoscenza del decreto ingiuntivo rendeva possibile l'opposizione tardiva nel termine di 40 giorni decorrente dall'istanza di visibilità (termine spirato).
non trovo irresistibile questa linea di pensiero perché:
-l'istanza di visibilità significa solo che il fascicolo é stato prenotato, ma la cancelleria non ha fatto il log dell'avvocato al momento del (presunto) scarico dei documenti;
-ho reperito giurisprudenza che dice (Cass. n. 4727 del 2016) che la conoscenza che rileva é solo quella legale, per effetto di un'attività svolta nel processo dalla parte interessata.
Che ne pensate ?. -
.
- doverosa premessa: NON mi intendo di processo telematico/istanze di visibilità, etc. etc.
- ma... siccome son curioso...mi piacerebbe capire
- intanto, ho ben compreso che Tizio è debitore ingiunto ed esecutato, ma non mi è chiaro chi sia "un collega di Caio" (un avvocato terzo?), nè cosa abbia effettivamente combinato e come possa entrare nella vicenda di Tizio
- forse, tramite il suo legale, Tizio aveva avuto conoscenza che nei suoi confronti erano stati emessi vari decreti ingiuntivi, i quali erano ben enumerati nel fascicolo visionato e, tra questi, c'era anche quello di cui oggi si discute?
- poi, per mie oggettive carenze conoscitive del meccanismo processuale in questione, non ho ben compreso cosa sia questo sistema del LOG dell'avvocato da parte del cancelliere, come funzioni e cosa abbia precluso
- da quel che ho letto finora (ad es., un commento al provvedimento in materia del Tribunale di Rieti, pubblicato su molteplici riviste) la conoscenza si ha solo una volta combinato il binomio istanza dell'avvocato ed autorizzazione del giudice
- nel tuo caso, senza il LOG da parte della cancelliere, è stato impedito al legale l'accesso al fascicolo?
- non sei obbligato a rispondermi. -
.
Grazie del commento.
Sì, c'é Tribunale di Rieti, ma é una sentenza massacrata dalla dottrina.
La cancelleria aveva, in effetti, autorizzato.
Peraltro, la Suprema Corte ha affermato con la sentenza Cass. Civ. sez. II Civile che “ai fini della
notificazione della sentenza [il principio può essere mutuato nell’ipotesi di d.i.], il termine breve di
impugnazione decorre solo in forza di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè
di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia
destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé
detta conoscenza” (Cass. sent. 4727 del 10 marzo 2016).
Nello stesso senso anche la sentenza Cass. Sez. un. n. 5761 del 10 giugno 1998.
A fronte di una sola sentenza di un solo Tribunale (Rieti) la questione mi pare quantomeno opinabile.. -
.
- vedi qui se può tornare utile
- http://www.lablawyers.cloud/2019/02/05/la-...-rel-mantovani/. -
.
grazie. utilissimo . -
.
Chiudo il cerchio.
Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n.18607
Impugnazioni civili - Termini - Termini brevi - --- Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo).
Fonte:
Giustizia Civile Massimario 2021
Vedi:
Vedi anche:
Cass. Civ., n. 21625 del 2017,
Cass. Civ., n. 16015 del 2020,
Cass. Civ., n. 26427 del 2020,
Cass. Civ., n. 15626 del 2018,
Cass. Civ., n. 22220 del 2019
A fronte di questa giurisprudenza, ne trovo altra che dice che la conoscenza del decreto ingiuntivo fa decorrere un termine di quaranta giorni per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Si tratta infatti di opposizione tardiva.
Ma é conoscenza legale o (ahi!) anche da facto, come quella che si otterrebbe con un'istanza di visibilità ?
Poi mi taccio..