revoca parziale ex art. 1724 c.c.

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    Mi sovviene un dubbio, che mi permetto di postare.
    In breve: la norma dell'art. 1724 c.c. prevede anche l'ipotesi di revoca tacita parziale del mandato ?
    La norma non é chiarissima, perché parla di "stesso affare"...

    Questo é il caso.
    Tizia é sorella di Caio ed hanno in comune al 50 % esatto diversi immobili e nella fattispecie diversi terreni ed appartamenti.
    Caio muore e gli succedono 3 figli.
    Caio aveva altre proprietà, distinte da quelle in comune con Tizia, a lui sopravvissuta.
    Sugli immobili già appartenuti a Caia si apre la successione ereditaria, e viene nominato un amministratore ex art. 1106 c.c. Sempronio
    Questo amministratore dunque deve amministrare, nominato a maggioranza, anche (ma non solo, perché vi sono altri beni immobili) il 50 % dei beni immobili già di Caio, caduti in successione.
    La delibera vincola ex art. 1105 c.c. e 1106 c.c. il comunista dissenziente Mevio, figlio di Caio.
    Quest'ultimo però escogita un piano.
    Si allea con Tizia, nel frattempo divenuta ottantacinquenne, e propone una delibera relativa ed avente ad oggetto la gestione e l'amministrazione ex art. 1106 c.c. dei beni già al 50 % di Tizia, e caduti in successione di Caio, cui sono succeduti i tre figli.
    Tizia viene nominata amministratrice.


    Domanda: questo equivale a revoca tacita di Sempronio ex art. 1724 c.c.?
    Io ho qualche dubbio, perché l'art. 1724 c.c. parla di "stesso affare", mentre nella fattispecie vi sono immobili non in comunione con Tizia che Sempronio amministra.
    In altri termini: é ammissibile una revoca tacita parziale ? (cioé limitata ad una parte dell'incarico)
     
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    - come sai bene, senza conoscere le carte, è un po' difficile dare un parere e si rischia di dire castronerie

    - in linea generale e di prima approssimazione non vedrei troppi problemi ad ammettere anche la revocabilità parziale del mandato

    - nè mi formalizzerei troppo sulla dizione letterale dell'art. 1724 ("stesso affare"), in quanto i partecipanti son liberi di ampliare oppure di restringere gli ambiti del mandato così come della revoca

    - penso che per sciogliere il tuo quesito occorra che tu verifichi - per benino ed in ogni dettaglio - il contenuto e l'ambito perimetrale di ognuna delle due delibere di nomina (se son state già prese entrambe),interpretandole con i consueti canoni interpretativi

    - detto altrimenti, che dice la seconda nomina? quali beni/attività ricomprende? i medesimi? c'è una dichiarazione espressa di annullamento e di sostituzione di quella precedente?

    - mi rendo conto di avere scritto un'ovvietà, ma....
     
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    grazie 1000, come stai ?
     
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    Bene,

    come penso e spero anche tu
     
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    Ecco, ma - ultimissima cosa - nel concorso fra comunione ordinaria e comunione ereditaria, vi sono regole particolari ?

    Nell'esempio fatto, Tizia, superstite 85 enne, ha il 50 % della quota di vari immobili.

    Caio, che- ovviamente prima della morte- era in comunione con Tizia, decede ed il suo patrimonio viene diviso per tre.

    C'é quindi (su una massa di beni di Caio più ristretta della sua intera eredità) il concorso di comunione ordinaria (rispetto a Tizia) e comunione ereditaria (rispetto al 50 % degli eredi di Caio).

    In pratica, ciascun immobile vede questa situazione proprietaria: 50 % Tizia, 16,6 % a ciascuno dei 3 eredi di Caio.

    Una delibera può essere assunta in questo caso, con la maggioranza di Tizia unitamente alla quota del 16,6 % di un coerede ? Di primo acchito non vedo controindicazioni, anche se forse si potrebbe sostenere che si tratta di comunioni non omogenee.

    Ergo, se i coeredi avevano già messo a verbale una delibera avente ad oggetto il 50 % di spettanza dei coeredi (diviso per tre), con nomina ad amministratore su detta porzione dell'eredità di Caio, mi pare che ex art. 1105 co. 2 c.c. il comunista che poi si era alleato con Tizia fosse vincolato a quella nomina.

    Come può ritenersene divincolato ed allearsi con Tizia per la nomina di nuovo amministratore ?

    Insomma, é una bella rogna.

    Grazie, cmq
     
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    - il "bello" del tuo caso è... che si tratta di una bella rogna

    - sotto il primo profilo, mi chiedo se le assemblee precedenti avevano fissato un termine minimo di durata dell'incarico al mandatario? come pure se ci sia stata qualche violazione degli accordi presi in precedenza da parte del fratello divenuto oggi amico della zia?

    - sotto il secondo, non mi vengono in mente norme particolari che disciplinino diversamente le due comunioni, fatta sola eccezione per l'oggetto (eredità) ed i soggetti (solo i coeredi accettanti) e, per l'ipotesi di divisione, le disposizioni di cui agli artt.720 e 722 cod. civ. (che qui non interessano)

    - sono d'accordo con te, però, sulla circostanza che ti trovi di fronte a due - diverse - comunioni (comunioni di primo e di secondo grado?? oppure, meglio, una comunione ereditaria dentro una comunione ordinaria) e che, probabilmente, le - diverse - regole andrebbero cercate (e trovate),piuttosto, nelle modalità con cui le - distinte - comunioni han da partecipare all'assemblea ed esprimere il loro voto

    - Tizia ha il 50 % e parteciperà all'assemblea della comunione ordinaria - da sola - , come pure voterà - da sola - per la sua intera (mezza) quota del totale

    - ma (mi chiedo, e forse questa è la tua domanda) i tre figli di Caio posson partecipare all'assemblea della comunione ordinaria con Tizia tutti e tre come singoli, ognuno con il proprio 16%, e votare ognuno col proprio 16% per sè, con tre voti tra loro distinti e separati, indipendentemente l'uno dall'altro?

    - oppure (come credo) nell'assemblea della comunione ordinaria con Tizia i tre figlioli potranno partecipare soltanto con un unico loro rappresentante, il quale avrà a disposizione un solo voto, dovendo i tre figli quindi decidere a maggioranza - in un'assemblea obbligatoriamente precedente, distinta e separata da quella con Tizia - su come esprimere unitariamente il voto del loro 50%?

    - i tre figli,cioè, han da seguire anch'essi le regole della comunione all'interno della loro comunione EREDITARIA, la quale è distinta e diversa da quella ORDINARIA in essere con Tizia

    - ad es., ai sensi dell'art. 2347 cod. civ. nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106

    - e la dottrina esclude che in quest'ipotesi possa venire applicato l'art. 1106, secondo comma (che consente la nomina di uno o PIU' partecipanti), per l'evidente necessità di omogeneità del voto e di evitare ostacoli allo svolgimento dei lavori assembleari (cfr., così, Roberto Sacchi, L'intervento e il voto nell'assemblea della S.P.A., Utet, 1990, pagg.154-155, testo e note)

    - la regola dell'art. 2347 vale anche nel caso di titoli in comunione legale tra coniugi (cfr.idem)


    - quindi, finchè non sarà stata eseguita all'interno della comunione EREDITARIA la divisione del 50% di Caio tra i vari figlioli, all' assemblea della comunione ORDINARIA con Tizia dovrà partecipare un solo figlio debitamente autorizzato dall'assemblea (della comunione ereditaria) dei coeredi, che - all'unanimità oppure a maggioranza - gli avrà dato anche le necessarie istruzioni per esprimere il voto del 50%

    - (tra i tre figli gli immobili non son stati ancora divisi, tanto più che non erano stati divisi nemmeno tra Tizio e Caia, vero?)

    Edited by stracassòn - 27/10/2023, 18:58
     
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