1106 c.c.

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    In caso di nomina di amministratore di cosa comune ex art. 1106 c.c. (l'unico ad avere la detenzione delle chiavi degli immobili), se la tegola di un immobile colpisce i passanti, risponde, mi pare l'amministratore come custode ex art. 2051 c.c.
    Ma ne rispondono sempre automaticamente i coeredi ?
    Per me no.
    In caso invero di contrasto fra coeredi (alcuni affermano che l'amministratore era troppo vecchio ed inadatto), e ne impugnano la delibera, ne rispondono automaticamente anche questi ? Per me no.
    Cass. n. 20429/2022 ex pluribus lascia aperta la questione (nel caso di specie si é stabilita l'esenzione da responsabilità di una delle comproprietarie della nuda proprietà di un appartamento dal quale si erano propagate le infiltrazioni di acqua), sul presupposto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. concerne solo il soggetto che ha l'effettiva custodia.
    Ci può stare ?
     
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    - direi di sì, se risultasse - come mi pare di capire da quel che scrivi - che l'amministratore era l'unico ad avere le chiavi dell'immobile e questo non era affidato a terzi o condotto (per intero) in locazione;

    - gioverebbe, inoltre, alla tesi sostenuta se risultasse che l'amministratore aveva, tra gli altri, anche gli obblighi relativi alla custodia, etc., e ciò o per incarico formale oppure per regolamento o per consuetudine
     
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    grazie.
     
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