stalking giudiziario come si accerta e matura

capire lo stalking

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    ho letto che dalla seconda azione giudiziaria reiterata e pretestuosa si dovrebbe conclamare lo stalking giudiziario. Un signore di professione avvocato richiede l'usucapione per un bene derivato da un decreto di trasferimento. L'usucapione viene richiesta dopo la richiesta del possesso.
    La legge e le sentenze parlano chiaro. Come mai I P.M sono restii ad applicarla. Sedici azioni giudiziarie perse ora ricorre in appello alla sentenza che manca l'usucapione.

    1)corte di Cassazione Sez. Quinta penale Sentenza N. 11963 del 14.03.2013;
    2)Corte di Cassazione penale, sez. V, 24 marzo 2021, n. 11429

    1)Ho querelato per detenzione di immobili altrui e il Pm si accorge di quello che vuole e non si accorge che già dei giudici davano torto ai presunti usucapenti. Non voglio pensare a: connivenza, favoreggiamento, abuso di potere, d ufficio ecc.

    2) Ho segnalato la persecuzione giudiziaria e il PM archivia la pratica perché i signori son o in buona fede e stanno richiedendo diritti pretesi

    3) La procura apre un fascicolo per stalking giudiziario e il PM l'archivia perché gli usucapenti stanno richiedendo un diritto: l'usucapione

    A gennaio il Tribunale ha sentenziato che l usucapione non può maturare per via della vendita giudiziaria Io aggiungo che i presunti usucapenti sono parenti della precedente proprietaria escussa. Si deve capire che i presunti usucapenti poverini pensavano e immaginavano il bene come proprio.
    Uno dei due presunti usucapenti svolge la professione di avvocato. Mi permetto di dire che questo signore non poteva non sapere. (e le
    istituzioni stanno a guardare) Ad un automobilista potrei dire ma chi ti ha dato la patente. Ad un avvocato non so cosa dire. Alle istituzioni inerti potrei dire da ignorante(forse sbaglio): braccia tolte all'agricoltura
    Un grazie per una cortese risposta
     
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    l'azione civile é stata giudicata temeraria ex art. 96 c.p.c. ?

    la denuncia é stata presentata prima o dopo la sentenza ?

    la sentenza é passata in giudicato ?

    non comprendo come si possa parlare di una seconda "molestia" (relativa allo stesso oggetto o causa ?): avevano le controparti cioé fatto un'altra causa ? (ma in tal caso sussisterebbe il giudicato) oppure una mera diffida ?

    dov'é la prova che l'intento dell'attore fosse quello di molestare e non di adire l'autorità giudiziaria ?

    il perdurante stato di ansia esiste ed é dimostrato ?

    si può giustificare il perdurante stato di ansia con l'affermazione del proprio legale che la causa altrui é manifestamente infondata ?
     
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    alcune azioni giudiziarie hanno dato la lite temeraria. Le azioni iniziano dal 2015 ad oggi. La controparte si considera usucapente, terzo, che ha detenuto il bene con animus possidenti dal 1991 al 2014 anno del decreto di trasferimento. Il signore si è svegliato con la richiesta del possesso. Poteva fare ricorso già nel 2001(anno del pignoramento) o nel 2011( al termine dei 20 anni) Dopo il decreto di trasferimento nessuno si può opporre a maggior ragione del pignoramento del bene alla sorella nel 2001. Nell'ultima sentenza vi è scritto che la controparte non ha maturato nessun diritto e non gli hanno dato la lite temeraria per la complessità della pratica. La controparte di professione avvocato doveva sapere che dopo il decreto di trasferimento nessuno si può opporre. Attualmente dovrebbe avere sui 70 anni e queste regolette dovrebbe saperle. Ti informo che da sentenze il perdurare stato d ansia è stato escluso. Lo stalking giudiziario serve per eliminare le pratiche reiterate e pretestuose. Per il signore è un problema soggettivo non oggettivo. Si era ormai convinto che il bene fosse suo. Il bene esce da un decreto di trasferimento. Dopo il decreto di nessuno si può opporre e l usucapione non può essere invocata perché il bene apparteneva alla sorella. Due o tre pratiche posso capirle ma sedici azioni giudiziarie sono troppe. Se un ha problemi mentali non deve stressare gli altri. Non contento ricorre in appello.
    Le pratiche iniziano nel 2015 già dei giudici gli hanno dato torto:
    1) ho segnalato nel 2018 la detenzione e il PM si è accorto solo di quello che voleva, ha omesso che dei giudici davano torto
    all usucapente e ha archiviato la pratica in virtù dell'usucapione inesistente(ad oggi non è stata richiesta)
    2)querela per persecuzione giudiziaria il PM non ravvisa nella nella querela nessun reato e dichiara: che l'usucapente è in buona
    fede e che ha fatto tutto per pretesi diritti;
    3) la procura apre un fascicolo per stalking giudiziario e scrive: l interessato sta richiedendo un diritto (l'usucapione)
    L usucapione si può richiedere in Tribunale e con una , due o tre azioni giudiziarie. Non con sedici azioni giudiziarie e ricorri in
    appello. Nell'ultima sentenza hanno specificato che non vi è nessun diritto quindi usucapione.

    Edited by Nunzio Mezzasalma - 11/3/2023, 11:33
     
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    CITAZIONE (eldiablo @ 11/3/2023, 11:20) 
    l'azione civile é stata giudicata temeraria ex art. 96 c.p.c. ?

    la denuncia é stata presentata prima o dopo la sentenza ?

    la sentenza é passata in giudicato ?

    non comprendo come si possa parlare di una seconda "molestia" (relativa allo stesso oggetto o causa ?): avevano le controparti cioé fatto un'altra causa ? (ma in tal caso sussisterebbe il giudicato) oppure una mera diffida ?

    dov'é la prova che l'intento dell'attore fosse quello di molestare e non di adire l'autorità giudiziaria ?

    il perdurante stato di ansia esiste ed é dimostrato ?

    si può giustificare il perdurante stato di ansia con l'affermazione del proprio legale che la causa altrui é manifestamente infondata ?

    la controparte ha collezionato 17 azioni giudiziarie perse con due appelli da poco rigettati. Il Tribunale ha sentenziato a gennaio che dopo il decreto di trasferimento nessuno si può opporre. Il bene deriva da un decreto di trasferimento. Le pratiche sono reiterate, pretestuose, infondate e strumentali. Lo stalker vuole adire all'autorità giudiziaria non per richiedere un diritto ma per infastidire. L'ansia secondo le ultime sentenze non deve essere dimostrata ma dichiarata. Le azioni giudiziarie sono infondate in virtù del decreto di trasferimento che attesta che il bene è mio. I signori potevano agire prima del decreto di trasferimento non dopo.
     
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