Posts written by Nicola2005

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    Io condivido l'impostazione che oggi ha delineato Marco Travaglio.

    https://www.ilfattoquotidiano.it/premium/a...sti-cretinismi/
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    CITAZIONE (reckless @ 7/3/2018, 20:05) 
    CITAZIONE (Nicola2005 @ 7/3/2018, 19:57) 
    Se posso dire, anche il diritto di mandare a fanculo qualcuno bisogna guadagnarselo e Renzi si è comportato con tale arroganza che non se l'è guadagnato.
    Quindi, per quel che vedo, o adesso il PD farà da ruota di scorta al governo dei 5s, o quando si dovesse tornare a votare alle elezioni di fine anno scenderà sotto il 10% (e i 5s andranno al 50%).

    Ben rivisto Nicola, avevo provato ad evocarti mi pare in qualche discussione, ma ci sono volute le politiche a farti saltare fuori ;)

    Grazie, e ben trovato anche a te. Mi sono riaffacciato sul sito dopo un sacco di tempo e ho leggiucchiato questa discussione... Per un attimo, non mi sono ricordato neppure come si quotano i post...

    CITAZIONE (reckless @ 7/3/2018, 20:05) 
    Il PD non è Renzi, e Renzi non è il PD.
    Ma a volerla dir tutta, lo stesso Renzi quel diritto potrebbe esserselo guadagnato andando in streaming qualche anno fa.
    Tra gli elettori del PD sui social sta dilagando l'hashtag #senzadime, riferito ad un eventuale accordo con M5S.
    Se seguissero davvero questa linea, il mio voto lo guadagnerebbero, perché dimostrerebbero che la coerenza stavolta è venuta prima dell'attaccamento alla poltrona.
    E la coerenza per me è molto importante.

    Renzi ha avuto l'occasione della vita e ha sbagliato (quasi) tutto. Quindi, adesso ha ben poche carte da giocare. Anche la possibilità di mandare a fanculo il 5s mi pare sia molto limitata. E qui sotto spiego il perché.

    CITAZIONE (reckless @ 7/3/2018, 20:05) 
    Spetta ai vincitori formare il Governo, credo che su questo punto ci sia poco da discutere

    Non avendo la maggioranza parlamentare, spetta ai 5s cercare di formare il Governo. Proporranno una piattaforma programmatica e inviteranno le forze presenti in Parlamento a convergere sul loro programma.
    Qual è la forza politica più vicina ai programmi dei 5s tra quelle esistenti in Parlamento?
    Direi il PD o quel che ne rimane, come dimostra il fatto che milioni di elettori hanno abbandonato il PD perché non si sono più sentiti rappresentati da quel partito.
    Il PD non consentirà la nascita del nuovo governo a guida 5s? (ma vorrò vedere il PD fregarsene degli appelli alla responsabilità di Mattarella.... ;) )
    Si andrà di nuovo ad elezioni tra 6 mesi e il PD dovrà rendere conto ai suoi elettori di sinistra perché non converge su reddito di cittadinanza, ambientalismo, lotta alla corruzione e agli sprechi, tagli delle indennità parlamentari, etc. e ai suoi elettori di centro perché causa l'instabilità del Paese e rafforza Salvini....
    Prevedo che qualche altro milione di elettori del PD voterebbe 5s.
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    CITAZIONE (reckless @ 7/3/2018, 14:29) 
    Comunque è pazzesco, chiunque vinca le elezioni, le responsabilità sono sempre del PD.
    Per quanto colmo di personaggi discutibili, il partito si guadagna il mio rispetto se manda a fare in culo M5S e centrodestra senza se e senza ma. Magari in streaming

    Se posso dire, anche il diritto di mandare a fanculo qualcuno bisogna guadagnarselo e Renzi si è comportato con tale arroganza che non se l'è guadagnato.
    Quindi, per quel che vedo, o adesso il PD farà da ruota di scorta al governo dei 5s, o quando si dovesse tornare a votare alle elezioni di fine anno scenderà sotto il 10% (e i 5s andranno al 50%).
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    CITAZIONE (Anto13 @ 13/1/2016, 20:30) 
    Salve a tutti!
    Mi sono imbattuta nella locandina del master MIDA in diritto amministrativo organizzato dalle Università romane.
    Qualcuno di voi lo ha frequentato o ne ha sentito parlare?
    In tal caso, mi sapete dire se è ben fatto ed ha una sua utilità formativa?

    Grazie

    Sì, è fatto bene ed è assai utile ai fini della preparazione ai concorsi per le diverse magistrature (ordinaria, amministrativa e contabile) e se intendi esercitare la professione di amministrativista. Naturalmente, come in ogni master, ci sono lezioni e seminari di livello più elevato e lezioni e seminari di livello meno elevato, di maggiore chiarezza e di minore chiarezza, ma il livello medio è generalmente assai apprezzabile e nell'ambiente gode, da quando è stato istituito, di un buon prestigio.
    Costa un pochino, ma, a mio avviso, vale il prezzo.
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    Allora, secondo la mia modesta opinione,

    CITAZIONE
    Articolo 21-nonies.
    (Annullamento d'ufficio)

    1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (1)

    2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

    2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (2)

    (1) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
    (2) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.

    La norma distingue tra provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e provvedimenti altri: per i primi, il termine ragionevole entro il quale l'amministrazione può annullare l'atto in autotutela è di 18 mesi, per gli altri viene deciso dalla p.a. caso per caso (e in sede di sindacato viene accertato dal giudice), anche tenendo conto dell'interesse pubblico, degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
    In entrambe le fattispecie, il provvedimento illegittimo non annullato in tempo in autotutela si consolida. Ad es., il destinatario della borsa di studio non dovrà restituire nulla dopo i 18 mesi dal provvedimento che l'ha disposta. In caso di colpa grave, risponderà per danno erariale il dirigente o il responsabile che l'ha assegnata (non a caso, la disposizione aggiunge: "Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."). In caso di accertamento dell'idoneità di un candidato ad un esame universitario che invece era inidoneo (atto amministrativo di giudizio/valutazione e cioè atto amministrativo con funzione di accertamento; è atto amministrativo anche nelle università private), l'interesse pubblico sotteso alla valutazione (tecnica) della preparazione, propedeutica al rilascio di un titolo che ha valore legale, dovrebbe rendere il "termine ragionevole" per annullare in autotutela assai più lungo. Tanto più che - immagino - il termine si dovrebbe considerare decorrente dalla scoperta della falsa rappresentazione del fatto "preparazione del candidato". Tanto più se, come credo, dovesse valere il principio secondo cui "fraus omnia corrumpit". (E in questo momento non mi sovvengono le norme o gli istituti - che probabilmente ci saranno - che in generale autorizzano o impongono l'annullamento di atti amministrativi di cui sia stata accertata la falsità con sentenza penale passata in giudicato).
    In generale, il privato potrà adire il G.A. per impugnare il provvedimento di secondo grado di annullamento adottato in violazione di legge e/o domandare il risarcimento del danno, secondo i principi sull'autonomia dell'azione risarcitoria "temperata", scolpiti dall'art. 30 c.p.a. A questo essenzialmente mi riferivo parlando anche di risarcimento del danno (dico "essenzialmente" perché ci potrebbero pure essere altri danni, per es., da ritardo nell'inizio o da interruzione di un'attività autorizzata e poi successivamente inibita con un provvedimento in autotutela di cui sia stata accertata l'illegittimità).
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    CITAZIONE (reckless @ 2/11/2015, 15:59) 
    però mi domando: se il provvedimento viene effettivamente annullato, allora c'è un danno.
    ma se il provvedimento non è più annullabile, allora il pvt mantiene tutte le utilità e non c'è nessun danno.
    lo spirare del termine genera sempre e solo un obbligo di risarcimento, fermo restando che l'annullamento rimane doveroso,
    oppure, almeno in determinate ipotesi, rende l'atto non più annullabile e/o le utilità ottenute non più recuperabili?

    insomma, non ritieni possibile individuare all'interno della descrizione data dal comma in commento fattispecie ben differenti tra loro?

    lo chiedo perché in una mia recente risposta scritta (vabbe' confesso: in una recente prova di cui attendo gli esiti) trattando "a volo d'uccello" del punto, ho tagliato corto dicendo che l'operare in difformità al disposto del 21nonies avrebbe generato una responsabilità risarcitoria (per l'appunto) ex 2043 cc.
    ma ora mi viene il sospetto d'aver scritto una stronzata

    Non ho ben capito le domande del tuo post.
    Prova a declinarle in questo esempio.
    La multinazionale Alfa domanda al Comune di Roma l'autorizzazione ad aprire un ipermercato.
    Il Comune di Roma concede l'autorizzazione.
    La multinazionale Alfa costruisce l'ipermercato e fa altri investimenti per la gestione dello stesso.
    Il Comune di Roma annulla in autotutela il provvedimento autorizzatorio dopo un termine ragionevole (diciamo di 18 mesi a seguito della legge Madia), dopo cioè che la multinazionale ha fatto legittimo affidamento sull'efficacia dell'autorizzazione.
    La multinazionale potrebbe domandare al G.A. l'annullamento dell'annullamento in autotutela e/o il risarcimento dei danni.
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    Direi che succedeva e succede che il provvedimento in autotutela era ed è impugnabile davanti al G.A. per violazione di legge (art. 21 nonies della legge 241) e l'eventuale danno cagionato al privato risarcibile.
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    Dove si possono leggere le tracce estratte e non estratte?
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    CITAZIONE (madegra @ 21/9/2015, 11:48) 
    Detto ciò, non so cosa mi abbia spinto a giustificare con te la mia scelta, la mia richiesta di consigli. Volendo rientrare in topic, spero che qualcuno possa rispondere alla mia banalissima domanda senza richiedermi per questo un'indagine introspettiva😉

    Tranquilla, il ragazzo non è nuovo a certo modo di rispondere. ;)

    CITAZIONE (madegra @ 20/9/2015, 23:21) 
    Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio da parte di chi ha studiato sul manuale di caringella-buffoni.Poiché non costa proprio pochissimo, prima di acquistarlo volevo sapere se ne vale la pena.Premetto che sono una "gazzoniana"convinta, infatti l'ho studiato e ristudiato, ma ritengo che a tale testo ora debba affiancarne uno più "á la page", giusto per affrontare tematiche inedite e istituti nuovi.
    Si accettano consigli anche su altri testi!
    Grazie anticipatamente a chiunque vorrá aiutarmi!

    Comprai un paio di anni fa il testo e ti posso dire la mia impressione.
    Non passerà alla storia per essere uno dei migliori manuali di diritto civile in circolazione, essendo un testo più che altro "compilativo" di ricostruzioni aliunde elaborate e peccando di organicità, come accade ai testi scritti a più mani (in questo caso, i collaboratori ringraziati dopo l'indice con la menzione dei paragrafi da loro curati dovrebbero essere ex corsisti di Caringella), ma come "prontuario" (per usare le tue parole) per uno studio finalizzato alla preparazione del concorso per la magistratura ordinaria può essere utile. Infatti, ha il pregio di ricostruire il diritto civile, già nella sua organizzazione per capitoli e paragrafi (e non è cosa di poco conto), secondo un'impostazione più moderna (manuali o trattati classici, come il Gazzoni, il Galgano o il Bianca sono stati concepiti negli anni ottanta), che tiene maggiormente conto dei recenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza. Alcune tematiche, poi, come quella delle obbligazioni da illecito aquiliano, sono sviluppate molto bene: si nota la mano "diretta" di uno dei due coautori.
    Il mio consiglio, dunque, è di considerare la possibilità di utilizzarlo, ma cum grano salis e cioè appunto come testo "secondario" e di integrazione, soprattutto per quegli argomenti "caldi" (per es., il contratto del duemila, gli istituti tradizionali come "riscritti" dal diritto comunitario e internazionale, le mobili frontiere del danno ingiusto, la responsabilità medica, etc.) che solitamente vengono ben trattati nei corsi di preparazione.
    Saluti. :)
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    CITAZIONE (Luigi Levita @ 7/8/2015, 15:25) 
    Vi consiglio l'autobiografia di Chris Kyle, American Sniper , dalla quale è stato tratto il film.
    Dopo averla letta si capisce davvero cosa significa la guerra.

    Il film è l'ennesimo capolavoro di Clint Eastwood e nei contenuti speciali del DVD c'è l'intervista al regista, allo sceneggiatore e alla moglie di Kyle, oltre che agli attori.

    Questa è una delle mie scene preferite perchè tra le più efficaci ed utili alla comprensione dell'educazione dell'eroe Kyle:
    https://m.youtube.com/watch?v=Ny6toZbfUnA
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    Ritiro su questo thread per chiedere (anche in questo forum) consigli per le letture estive e per letture di diversi generi.
    Libri che vi hanno consigliato? Che intendete leggere quest'estate? Che vi sono particolarmente piaciuti?
    Grazie. :-)
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    CITAZIONE (procedente88 @ 23/5/2015, 14:29) 
    "Il diritto è ben altro" e "libracci che invecchiano in 6 mesi".
    Quante certezze, devi essere certamente un illustre giurista...

    E' solo un troll maldestro in cerca di attenzione. ;)
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    CITAZIONE (bea 2000 @ 22/5/2015, 19:08) 
    Beh, pensa come vuoi. Io ho riferito ciò che so, per sentito e per studiato su autorevoli manuali. Sarà anche un ossimoro ma non per questo si può evitare di prendernel atto.

    bea, ma perché insisti tanto? :D
    la vita è già così difficile, spesso riserva amarezze e adattarsi alle novità costa fatica, può far paura e a volte può essere molto complicato: e allora, perché vuoi togliere ad Arancia la possibilità di rimanere nel porto sicuro della sua vecchia idea di concessione amministrativa, atto discrezionale di attribuzione di una funzione sovrana, intuitu personae e revocabile quasi ad nutum al quale accede un contratto, e costringerlo invece al mare aperto del dover fare i conti con i cambiamenti che il passare del tempo impone? perché sbattergli in faccia il diritto comunitario che da almeno una ventina d'anni rende recessiva la tradizionale idea di concessione amministrativa che lui ha, invece di consentirgli di rimanere a Vittorio Emanuele Orlando e alla vecchia concezione dello Stato-Herrschaft di Otto von Mayer secondo cui lo Stato al massimo concede, ma non contratta nulla ("der Staat pakttiert nicht")?
    Chiudi, no?! ;)
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    CITAZIONE (Nicola2005 @ 20/5/2015, 23:32) 
    CITAZIONE (reckless @ 20/5/2015, 22:50) 
    sì, mi sembra un validissimo ragionamento.
    diciamo che in questo caso la tutela della concorrenza (strumentale al buon funzionamento del mercato interno) è parzialmente recessiva rispetto all'esigenza, sempre sentita dal legislatore dell'UE, di lasciare fare agli stati quello che vogliono quando non è necessario negarglielo (principio di sussidiarietà).

    ottimo :)

    manca solo un pezzo: dove sta scritto che si applicano i principi in questo caso? e se non sta scritto da nessuna parte, perché? (e daje :D )
    e torniamo al mio ultimo post prima di questo.

    Sta scritto nel TUE e nel TFUE (e piu' esplicitamente mi sembra pure in qualche regolamento o raccomandazione).

    P.s. Era una "Comunicazione" della Commissione Europea (classica espressione di c.d. soft law).

    CITAZIONE
    Concessioni demaniali e principi di evidenza pubblica.

    di Carlo Vantaggiato

    Alla stregua di un recente orientamento del Consiglio di Stato “anche i procedimenti tendenti al conferimento di una concessione di area demaniale marittima debbono ritenersi sottoposti ai principi di evidenza pubblica, dato che, in base alle norme comunitarie, presupposto sufficiente affinché si applichino i predetti principi è la circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione” [1].
    Va, infatti, rilevato che, in ossequio alla Comunicazione della Commissione Europea del 14.04.2000 (pubblicata in G.U.C.E. n. C 121 del 29.04.2000), richiamata e sviluppata da due circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie, n. 945 dell' 01.03.2002 e n. 8756 del 06.06.2002, i principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all'importanza della fattispecie in rilievo, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta e self–executing dal Trattato, anche alle fattispecie non contemplate da specifiche disposizioni comunitarie [2].
    Ed invero, da un lato la Comunicazione suddetta ha sottolineato che, benché il Trattato non contenga alcuna specifica menzione degli appalti pubblici, né delle concessioni, molte delle sue disposizioni sono rilevanti in materia, dall'altro le Circolari sopra richiamate hanno, a loro volta, puntualizzato che:
    a prescindere dall'applicabilità di specifici regimi, tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30, da 43 a 55 del Trattato, nonché dei principi risultanti dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte di Giustizia in tema di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
    il principio di trasparenza, strettamente legato a quello di non discriminazione, garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige, al fine di garantire la possibilità da parte delle imprese interessate di esplicare le proprie chances partecipative, che le amministrazioni concedenti rendano pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione di ricorrere ad una concessione;
    tali forme di pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura, quali l'indicazione dei criteri di selezione ed attribuzione, l'oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal concessionario.
    Tanto più che la circostanza che le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici siano attuative dell'art. 81 del Trattato porta a ritenere che queste norme siano applicative, con riferimento a determinati appalti, di principi generali che, essendo sanciti in modo universale dal Trattato, sono evidentemente valevoli anche per fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate.
    Anche la giurisprudenza amministrativa ha richiamato e condiviso i principi espressi dalla Corte di Giustizia (non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza), riconoscendo agli stessi “una portata generale che può adattarsi ad ogni fattispecie che sia estranea all'immediato ambito applicativo delle direttive sugli appalti” [3].
    Sulla scorta di tanto, si può con certezza affermare che le coordinate sopra esposte siano riferibili anche alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, tali cioè da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese, fungendo da parametro di interpretazione ed, al contempo, di limitazione del disposto di cui all'art. 37 cod. nav.
    Tanto più ove si consideri che, di recente, anche la giurisprudenza amministrativa di primo grado si è perfettamente allineata all'impostazione comunitaria fatta propria dal Consiglio di Stato, rilevando che “nel rispetto delle regole dettate dal Trattato e dalla giurisprudenza comunitaria le concessioni di beni pubblici possono essere assentite solo in esito ad una procedura di gara caratterizzata da idonea pubblicità preventiva; esse ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni comunitarie in relazione ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità” [4].
    Principio, questo, ribadito e ulteriormente specificato sia dalla Corte dei Conti – la quale, da un lato, ha affermato la necessità che “le concessioni di beni pubblici siano da sottoporre ai principi di evidenza pubblica anche in presenza di una sola domanda, che si pone pertanto come atto prodromico all'indizione della gara”, dall'altro ha puntualizzato che “la concessione di un bene demaniale marittimo si atteggia quale fattispecie complessa in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico (dietro corresponsione di un canone), ma anche gli aspetti convenzionali relativi alle opere da realizzare, alla durata in funzione dell'equilibrio economico finanziario dell'investimento programmato, nonché alla connessa attività di gestione delle opere stesse” [5] – sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui “per le concessioni di beni demaniali è necessario individuare condizioni del loro affidamento e rinnovo, idonee ad evitare ingiustificate restrizioni della concorrenza e a ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari, in ossequio ai principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. La selezione del concessionario di un bene demaniale dovrebbe essere informata a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e concludersi con un provvedimento adeguatamente motivato, così da evitare i casi di "leggi-fotografia", nei quali il legislatore stesso identifica, direttamente o indirettamente, il concessionario. Per l'affidamento di concessioni di beni demaniali le procedure di gara o di evidenza pubblica ("concorrenza per il mercato" o “concorrenza amministrata”) dovrebbero costituire la regola, almeno per le concessioni contrattuali; sicché la proroga automatica di quelle in essere non consentirebbe di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica” [6].
    Si consideri, ancora, che recentemente la giurisprudenza è giunta ad un livello massimo di apertura, rilevando che “l'obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non siano state formulate preventivamente istanze per il conseguimento del bene della P.A., atteso che l'interesse alla utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito all'avvio di una procedura di evidenza pubblica” [7].
    L'impostazione sopra descritta sembra evidentemente sposare la tesi secondo cui le concessioni di beni pubblici, in quanto caratterizzate da un rapporto bilaterale consensuale avente natura contrattuale, integrerebbero una fattispecie complessa, la cui costruzione riposa sulla constatazione che all'atto amministrativo di natura concessoria accede sempre una convenzione in cui sono contenute le clausole disciplinanti il rapporto paritario di diritti ed obblighi delle parti.
    Tanto più che, nell'operato concreto dell'amministrazione, la stipula dell'atto convenzionale precede l'emanazione del provvedimento amministrativo, il quale, anziché costituire, secondo un percorso logico giuridico, la fonte del rapporto concessorio, si atteggia in realtà a mero atto approvativo del rapporto contrattuale già perfezionato, in quanto tale incidente solo sull'efficacia del contratto medesimo.
    Alla luce di tale impostazione concettuale, che ravvisa nel rapporto concedente – concessionario un rapporto di natura contrattuale, si ritiene, in definitiva, che la normativa da applicare in concreto sia rinvenibile nei principi del Trattato, i quali vanno ad incidere, in via interpretativa, sulle specifiche norme interne.
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    CITAZIONE (reckless @ 20/5/2015, 22:50) 
    CITAZIONE (Nicola2005 @ 20/5/2015, 22:44) 
    il diritto comunitario intende occuparsi dettagliatamente di quegli episodi "pubblicistici" che costituiscono la gran parte della ricchezza dell'UE da mettere a concorrenza. Alla fine, considerando che il settore dello sfruttamento energetico è disciplinato da direttive europee e codice De Lise, la concessione di beni pubblici si riduce allo sfruttamento delle spiagge nei paesi mediterranei. Può dunque essere sufficiente un'applicazione dei meri "principi" di concorrenza.

    sì, mi sembra un validissimo ragionamento.
    diciamo che in questo caso la tutela della concorrenza (strumentale al buon funzionamento del mercato interno) è parzialmente recessiva rispetto all'esigenza, sempre sentita dal legislatore dell'UE, di lasciare fare agli stati quello che vogliono quando non è necessario negarglielo (principio di sussidiarietà).

    ottimo :)

    manca solo un pezzo: dove sta scritto che si applicano i principi in questo caso? e se non sta scritto da nessuna parte, perché? (e daje :D )
    e torniamo al mio ultimo post prima di questo.

    Sta scritto nel TUE e nel TFUE (e piu' esplicitamente mi sembra pure in qualche regolamento o raccomandazione).
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