Concorso 2015 a diciotto posti di referendario Corte dei Conti

Decreto presidenziale 16 dicembre 2014 - G.U. 101 del 30 dicembre 2014

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    CORTE DEI CONTI
    CONCORSO
    Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di
    referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte
    dei conti.
    (GU n.101 del 30-12-2014)


    IL PRESIDENTE

    Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
    personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
    ottobre 1933, n. 1364;
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
    con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
    n. 3, e successive modificazioni;
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97
    e 19 febbraio 1981, n. 27;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    1970, n. 1077;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
    ed integrazioni;
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445 e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
    modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art.
    13, commi 3 e 4;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art.
    1, comma 523;
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art.
    1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati contabili
    e di autorizzazione della relativa spesa;
    Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed
    integrazioni;
    Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
    con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
    modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
    modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti,
    prot. n. 179 del 30 gennaio 2014, di richiesta al Dipartimento della
    Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze di
    autorizzazione a bandire un concorso per il reclutamento di n. 18
    unita' di referendari, 5 dei quali a valere sulle disposizioni di cui
    alla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
    data 20 giugno 2014, con il quale la Corte dei conti e' stata
    autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unita'
    di referendario;
    Considerato che, nelle more della definizione del sopra citato
    DPCM, e' intervenuto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che
    modifica la disciplina relativa al trattenimento in servizio del
    personale di magistratura, con riflessi sulla definizione delle
    unita' reclutabili secondo le regole del turn over;
    Ritenuto, quindi, di dover riformulare la richiesta di
    autorizzazione a bandire ed assumere personale di magistratura,
    aumentando fino a 35 le unita' reclutabili, sulla base delle
    cessazioni avvenute nell'anno 2014;
    Ritenuto di adeguare le prove concorsuali per accertare il
    possesso di specifiche professionalita' da parte dei candidati, in
    coerenza con i nuovi compiti e funzioni affidati dall'ordinamento
    alla Corte dei conti;
    Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione
    dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire l'espletamento del
    concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti;
    Sentito il Consiglio di Presidenza e visto il parere formulato
    con deliberazione del 4 e 5 novembre 2014;

    Decreta:


    Art. 1


    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 18 posti di
    referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti alle
    categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di
    laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
    economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di
    studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto
    interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77,
    LM 82).
    2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare sino a
    35 il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della
    conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo decreto
    autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le condizioni di
    cui al precedente periodo, i posti riservati ai candidati
    appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre
    che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di
    laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
    altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del
    decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63,
    LM 77, LM 82) sono pari a dieci unita'.
    3. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2, qualora non
    utilizzati, sono conferiti agli idonei.
    4. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso e'
    effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 523,
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    5. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle
    Sezioni e alle Procure regionali della Corte dei conti, con
    esclusione di quelle aventi sede in Roma e devono permanere, per
    almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.
    Art. 2


    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
    categorie:
    a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
    esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo
    una valutazione positiva di idoneita';
    b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
    seconda classe di stipendio;
    c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati
    amministrativi;
    d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
    almeno cinque anni;
    e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
    all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
    il personale docente di ruolo delle Universita' e i ricercatori
    confermati di materie giuridiche, i dipendenti dei due rami del
    Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della
    Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari. In ogni caso
    deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici,
    muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un
    corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
    qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per
    l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea
    con almeno cinque anni di anzianita' anche complessiva nella
    qualifica o posizione funzionale.
    2. Le anzianita' di cui al comma 1 sono valutate anche
    cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello
    piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.
    Art. 3


    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
    alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
    domande.
    2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
    dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei
    conti, per difetto dei requisiti prescritti.
    Art. 4


    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
    le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
    del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami; nel caso in cui la
    scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende
    prorogato al primo giorno successivo non festivo.
    2. La domanda di partecipazione deve essere presentata
    esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda
    i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta
    elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato e
    devono registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo:
    https://concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi
    indicata.
    3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
    sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i
    candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali
    determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato
    sul portale di cui al comma precedente.
    4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 4, deve essere
    allegata, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul
    portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga
    della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
    gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di
    trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
    all'indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio
    accessi, mobilita' e dotazioni organiche - Via Antonio Baiamonti,
    25 - 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la
    documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
    entro lo stesso termine. La medesima documentazione puo' essere,
    altresi', presentata a mano al Segretariato generale della Corte dei
    conti, nello stesso termine, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10.00
    alle ore 12.00; dell'avvenuta consegna a mano verra' rilasciata
    ricevuta.
    5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
    6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
    eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
    comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica
    certificata.
    Art. 5


    1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
    sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
    a) cognome e nome;
    b) data e luogo di nascita;
    c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
    d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
    motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
    e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
    concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i
    procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
    specificata la natura;
    f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
    quale si chiede l'ammissione al concorso.
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
    dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato
    superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di
    idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata
    formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione
    della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i
    candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
    3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in
    giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art. 1
    del presente bando, devono dichiarare di voler usufruire della
    riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2.
    4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono
    sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova
    facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
    programma.
    5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
    nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
    periodo non inferiore a cinque anni.
    Art. 6


    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi',
    dichiarare il titolo di studio posseduto, l'Universita' presso la
    quale e' stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione
    riportata nell'esame finale di laurea, nonche' la media dei voti
    degli esami.
    2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere
    a), b), c) ed e) dell'art. 2 devono dichiarare la qualifica posseduta
    e l'anzianita' nella qualifica, con riferimento ai requisiti
    richiesti dal medesimo art. 2.
    3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
    dell'art. 2 devono dichiarare la data di iscrizione all'albo
    professionale degli avvocati.
    4. Nella fase di compilazione della domanda il candidato deve
    fornire l'elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola
    con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e
    successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli
    estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli
    originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un
    numero non superiore a cinque, con le modalita' di cui all'art. 4,
    comma 4, del presente bando.
    5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di
    partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e
    le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli
    articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di
    cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione si riserva la facolta' di
    procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
    sostitutive rese dal candidato.
    6. Alla domanda devono essere allegati: a pena di esclusione dal
    concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di cui all'art.
    4, comma 2:
    1. Copia della ricevuta di versamento di euro 15,00, quale
    contributo per le spese relative all'organizzazione ed
    all'espletamento del concorso, da effettuarsi sul C/C postale n.
    48575005, intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate
    eventuali della Corte dei conti.
    2. Copia di un documento di identita' del candidato in corso di
    validita'.
    Art. 7


    1. Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella
    graduatoria, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi
    dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni
    sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e
    i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso
    delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti
    ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il
    reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
    Art. 8


    1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
    decreto, e' composta ai sensi dell'art. 45, primo comma, lettera a),
    del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della
    Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n.
    1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
    1345. Con il medesimo decreto possono essere nominati membri
    supplenti.
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
    Commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della
    Commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati,
    professore o lettore nelle Universita'.
    Art. 9


    1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
    giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento
    dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli
    di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
    relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
    della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
    il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili,
    disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
    2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato
    che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione
    complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per
    la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di
    cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra
    le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente:
    1 ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: punti 20;
    2 ª ctg - Incarichi ricoperti: punti 4;
    3 ª ctg - Titoli di cultura: punti 21;
    4 ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: punti 5.
    3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi
    prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli
    inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
    sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4,
    comma 2.
    4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori
    necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun
    candidato, all'esame dei titoli, esclusivamente ai fini del
    conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della
    conseguente ammissione alle prove scritte.
    5. La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei
    confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati
    inerenti alle prove scritte, prima della apertura delle buste
    contenenti gli elaborati stessi.
    Art. 10


    1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente
    decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie
    speciale - del 10 marzo 2015 e sul portale di cui all'art. 4, comma
    2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui
    avranno luogo le prove scritte.
    3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data
    comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
    dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
    raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli
    operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi,
    nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui al secondo
    comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le
    prove scritte.
    4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto
    la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in
    edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che
    siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice
    e da questa verificati.
    5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al
    comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
    presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00
    del giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla
    copertina di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare
    visibile il titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi
    - collocati in contenitori o borse al fine di evitare possibili
    smarrimenti - devono essere accompagnati da un elenco, contenente
    anche le generalita' del candidato.
    6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
    devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
    7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
    magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
    della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
    Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
    concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
    elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
    elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
    singolo punteggio.
    8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
    ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di posta
    elettronica certificata di cui all'art. 4, collima 2, con
    l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
    almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova
    orale.
    Art. 11


    1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
    dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
    2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
    riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
    delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
    meno di trentacinque cinquantesimi.
    3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
    candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai
    trentacinque punti.
    4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti
    per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
    5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la
    graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
    dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
    punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla
    prova orale facoltativa di lingua.
    6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
    disposizioni vigenti.
    7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
    collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
    posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2.
    Art. 12


    1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei
    candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente
    della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
    dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
    2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante
    avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
    speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul
    portale di cui all'art. 4, comma 2.
    3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della
    graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come
    previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
    gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
    al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
    deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento
    definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana.
    Art. 13


    1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
    Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
    previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei
    conti.
    2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno
    diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
    i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di
    Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5.
    3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
    almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu'
    uffici disponibili per la scelta, con esclusione della regione Lazio,
    possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga
    all'ordine di graduatoria, purche' dichiarino la disponibilita' a
    permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
    5 anni. La precedenza si esercita quando nella Regione sono
    disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.
    Art. 14


    1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
    sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2,
    nonche' internet:
    www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi.
    2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
    dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il
    provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
    le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
    3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura
    concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il
    Segretariato Generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni
    organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle ore 12,00
    (tel. 06/38762104; 06/38763049).
    Art. 15


    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
    la Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi,
    mobilita' e dotazioni organiche, per le finalita' di gestione del
    concorso.
    2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
    valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
    concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
    alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
    svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
    candidato.
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura quello di
    accesso ai dati che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti
    complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
    completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
    termini non conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al
    loro trattamento per motivi illegittimi.
    Art. 16


    1. Il presente decreto e' comunicato alla Direzione generale
    programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 16 dicembre 2014

    Il Presidente: Squitieri

    Allegato

    Programma di esame

    Prove scritte:
    1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al
    diritto processuale civile;
    2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
    3) contabilita' pubblica, scienza delle finanze e diritto
    finanziario;
    4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti.
    Prova orale:
    l'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle
    seguenti:
    a. diritto internazionale e diritto dell'Unione europea;
    b. diritto regionale e degli enti locali;
    c. diritto tributario e diritto pubblico dell'economia;
    d. diritto penale e diritto processuale penale;
    e. politica economica;
    f. controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
    g. statistica economica;
    h. lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese,
    tedesco, spagnolo.
    Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto h)
    diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria.





    Nella G.U. del 10 marzo rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2015

    Edited by -Audrey- - 22/4/2015, 15:34
    File Allegato

     
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  2. -Audrey-
     
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    Sul sito della Corte dei Conti c'è anche il decreto di nomina della Commissione
     
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  3. giadina1974
     
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    Quindi sarà spostato tutto di un mese?
     
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  4. -Audrey-
     
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    Il decreto di nomina della Commissione c'è... per le date degli scritti dobbiamo aspettare ancora un mese...

    buono studio :)
     
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  5. giadina1974
     
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    Anche a te! 😉
     
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  6. -Audrey-
     
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    Prove scritte 20,21,22 e 23 ottobre 2015.


    "Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
    diciotto posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura
    della Corte dei conti.
    Si comunica che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a diciotto
    posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti,
    indetto con Decreto presidenziale del 16 dicembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi” - n. 101 del 30
    dicembre 2014, si svolgeranno nei giorni 20,21,22 e 23 ottobre 2015.
    I candidati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno
    presentarsi alle ore 8,00 presso la Caserma Salvo d’Acquisto - Centro Nazionale di
    Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Viale di
    Tor di Quinto, 153 - Roma.
    Coloro che desiderano consultare testi di legge, come previsto dall’art. 10 – 4°
    comma – del bando di concorso, sono tenuti a consegnarli nella predetta sede il giorno
    19 ottobre 2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, curando che sulla copertina di
    ciascuno dei testi sia presente, in caratteri leggibili, l’indicazione del proprio nome e
    cognome. I testi devono essere accompagnati da un elenco, nel quale siano indicate,
    oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato ed essere collocati in contenitori o
    borse al fine di evitare possibili smarrimenti.
    I candidati, durante le prove scritte, non possono introdurre in sala borse,
    caschi, valigie e giornali nonché qualsiasi dispositivo atto alla trasmissione o
    registrazione di dati, immagini e voce.
    Si informa che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è raggiungibile
    dalla Stazione FS di Roma Termini con la Metro A direzione Battistini – fermata
    Ottaviano - e poi con l’autobus n°32 il cui capolinea è in Viale di Tor di Quinto (sede di
    esame).
    I candidati sono tenuti a prendere visione della Gazzetta Ufficiale – 4^ serie
    speciale “Concorsi” – dell’11 settembre 2015 per la comunicazione della conferma o
    dell’eventuale rinvio delle date delle prove.
    Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica."
     
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  7. antodos
     
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    Secondo voi, presumibilmente, quando comunicheranno l'esclusione dal concorso, ai non ammessi per insufficienza di titoli e/o punteggio?
     
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  8. -Audrey-
     
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    oggi dall'ufficio concorsi mi è arrivata, via pec, una richiesta di comunicazione della media aritmetica degli esami universitari, comprensiva dei decimali.
     
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  9. antodos
     
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    Ottimo! Allora già stanno calcolando i punteggi.. :camillaciaociao.gif.:
     
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  10. -Audrey-
     
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    CITAZIONE (antodos @ 16/4/2015, 16:12)
    Ottimo! Allora già stanno calcolando i punteggi.. :camillaciaociao.gif.:

    Direi di sì. Buono studio :)


    CITAZIONE (antodos @ 15/4/2015, 22:10)
    Secondo voi, presumibilmente, quando comunicheranno l'esclusione dal concorso, ai non ammessi per insufficienza di titoli e/o punteggio?

    Ho letto in altro forum che le comunicazioni di esclusione vengono inviate poco prima delle prove scritte, però prendi questa informazione con le pinze..
     
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  11. antodos
     
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    Ok grazie..comunque anch'io ho ricevuto la tua stessa pec..
     
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  12. lylly2010
     
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    scusate, ma come va comunicato il punteggio.
    tramite pec . grazie
    avevo anche dimenticato di aver fatto domanda.
    mi dite come avete fatto Grazie
     
    .
  13. -Audrey-
     
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    Io ho inviato una pec all'indirizzo [email protected] (che poi è lo stesso da cui è arrivata la richiesta), allegando la dichiarazione scannerizzata
     
    .
  14. lylly2010
     
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    scusa, ma la dichiarazione come va impostata grazie
     
    .
  15. -Audrey-
     
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    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
    (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
    La sottoscritta ... ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
    DICHIARA
    di aver conseguito la laurea in giurisprudenza con media aritmetica degli esami di profitto, comprensiva dei decimali, pari a ....
    data
    Firma
     
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91 replies since 10/3/2015, 11:25   6529 views
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