Domanda su sentenza di una causa

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    Salve un saluto ai tanti amici del forum , vorrei chiedervi un consiglio su una causa in corso su cui il mio avvocato non è mai chiaro anzi mi sta dicendo cose secondo me assurde.

    Vi spiego , da circa 9 anni sono in causa per abitazione dove è morta la proprietaria e gli eredi dopo tanti anni si sono svegliati una mattina e ci hanno citato in giudizio come 'occupanti abusivi'' noi invece abbiamo risposto chiedendo l'usocapione (non so come si scrive esattamente)
    detto cio dopo vari testimoni che hanno depositato a nostro favore/udienze su udienze ,il giudice mi ha dato torto e ho perso la causa :(


    quindi l'avvocato ha detto di fare 2 cose :
    (primo) fare una richiesta di ''sospensiva della sentenza'' perchè c'era pure mio padre invalido in casa , in modo da bloccare la richiesta di sfratto che sarebbe seguita dopo qualche mese

    (secondo) di fare appello
    quindi ho fatto fare tutto e due le cose

    quindi è passato circa un anno (novembre 2021 abbiamo fatto appello e richiesta di sospensiva)

    l'udienza per l'appello è fissata per il 2023,pero ieri la domanda di ''sospensiva'' è stata esaminata e l'hanno bocciata (forse perchè mio padre nel frattempo è morto e quindi non c'era piu motivo di accogliere una sospensione)
    ma l'appello è in corso

    (a tutto cio ho in gioco un immobile di proprieta che sto tentando di vendere,ma attualmente non ci sono riuscito è ho il terrore di pensare che se mi arriva da pagare le tante spese non potrò pagare e mi pignoreranno tutto)

    adesso la domanda è :
    Secondo voi oggi che mi hanno bocciato la sospensiva cosa succederà?

    *nei prossimi mesi mi arriverà la lettera di sfratto e pure la lettera delle spese processuali da pagare e successivo pignoramento dell'immobile?

    oppure
    *bisognerà prima che la sentenza di appello sia emessa ??

    oppure
    *mi arriverà nei prossimi mesi solo lo sfratto,ma non le spese processuali?

    voi che conoscete la legge ditemi com'è la prassi ,grazie
    e se avete idee o consigli su come potrei salvare questo immobile dal pignoramento :(
     
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    - ovviamente, per rispondere con maggior precisione, occorrerebbe conoscere gli atti di causa

    - con una certa qual approssimazione, direi quanto segue:

    a) con la sentenza di primo grado (che è provvisoriamente esecutiva),i proprietari avrebbero già potuto chiederti - da subito ed assieme - sia il pagamento delle spese processuali che iniziare la lunga procedura di sfratto: questa è la prassi

    b) l'attesa e del ritardo nell'attivazione delle procedure esecutive possono dipendere dai più svariati motivi: ad esempio, gli eredi stanno litigando tra loro.... nessuno vuol pagare il loro avvocato ed anticipare spese dal complicato recupero....l'erede più aggressivo si è ammalato...così pure il loro avvocato....non sono così sicuri di vincere anche in appello.....etc.etc. : chissà...

    c) il termine di "pignoramento" è inesatto in quanto si pignora ciò che è di proprietà altrui, ma l'immobile in questione non è tuo, tu (secondo quel che si può capire dalla prima sentenza) lo occupi in virtù di un contratto di locazione scaduto/oppure di un comodato/oppure lo occupi in maniera di fatto: non l'hai chiarito

    d) non hai modo di salvare l'immobile dal "pignoramento" perchè non è tuo e, quindi, ad esempio, non puoi venderlo ad un terzo

    e) per salvare l'immobile dal "pignoramento"(o,meglio, dall'esecuzione dello sfratto), devi solo alzare il telefono e cercare/tentare (se possibile) di trovare un accordo transattivo con i proprietari: pagar loro un canone?

    f) in alternativa,(purtroppo) puoi solo attendere quel che probabilmente succederà prima o dopo... e sperare che non succeda presto e che, nel frattempo, l'appello ti sia favorevole
     
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    Vorrei fare una precisazione che l'immobile che ho citato non è da intendersi come la casa in questione che sto occupando ,ma si tratta di un altro immobile di mia proprietà (per la precisione parliamo di depositi).

    Per quanto riguarda il fatto citato nel punto b) - Gli eredi in questione sono molti all'incirca 7-8 persone.

    Ecco che adesso capirai la motivazione per la quale intendo vendere l'immobile prima che venga pignorato.

    Inoltre ti rispondo anche al punto a) - I proprietari non hanno potuto muovere ancora nulla, perché era stata richiesta una sospensiva (purtroppo la sospensiva da pochi giorni è stata respinta).
     
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    - circa la PRIMA precisazione, hai ragione

    - tu riferivi il possibile "pignoramento" all' immobile di cui sei effettivamente proprietario, mentre io mi riferivo a quello che - secondo la prospettazione degli eredi - occuperesti abusivamente: infatti, parlavo di sfratto

    - circa la SECONDA - relativa alla motivazione dell'attesa -... può esser di tutto

    - la richiesta di sospensiva, essendo solo una richiesta ancora non esaminata e, quindi, ancora non accolta o respinta dal giudice - di per sè non sospende nulla

    - dopo che è stata respinta, la richiesta di sospensiva non vale nulla

    - naturalmente ci possono essere mille valutazioni e le più svariate ragioni di opportunità che han consigliato agli eredi - per il momento - di attendere qualche tempo (ad es., per decidere il da farsi, chi ha da prendere l'immobile, per trovare un affittuario oppure un acquirente, etc.) e poi procedere quando la situazione si è chiarita....chiedendo magari, quella volta, all'occupante "abusivo" anche il ristoro dei danni da occupazione (art. 1591 cod. civ.) pari alla mensilità del canone locativo astrattamente ritraibile da un immobile siffatto

    - detto altrimenti, delle due l'una: o hai ragioni importanti da far valere in appello e l'immobile ti serve per svolgere la tua attività ....oppure (purtroppo) ti conviene restituire l'immobile quanto prima: altrimenti potresti correre seriamente il rischio di pagare agli eredi - sotto forma di indennità di occupazione - anche quel canone che il mercato locativo riconosce per simili immobili

    - auguri

    Edited by stracassòn - 21/7/2022, 20:59
     
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    Devo specificare...ho dimenticato di dirlo che loro hanno dichiarato che noi abbiamo occupato l'immobile abusivamente forzando la porta di ingresso, ma in realtà in questa casa la madre di mio padre (mia nonna) già viveva da circa il 1980, poi siamo entrati noi come residenti nel suo stato di famiglia nel 1990, inoltre a tutte le testimonianze dei vicini di casa che hanno depositato dichiarando che era oltre 20 anni che questa casa era abitata da mia nonna.
    Noi abbiamo fornito come prove anche le bollette della luce ed altra documentazione.
    Nonostante ciò che sono prove tangibili per ottenere l'uso capione il giudice ci ha detto che abbiamo perso la causa...


    Solo qui dove tu dici questo:
    - la richiesta di sospensiva, essendo solo una richiesta ancora non esaminata e, quindi, ancora non accolta o respinta dal giudice - di per sè non sospende nulla)
    Questa parte non mi è chiara...come è possibile se io contestualmente alla richiesta dell'appello ho fatto anche la sospensiva...come potevano mai inviarmi sfratto e spese processuali?...mi sembra impossibile...dovevano per forza attendere la risposta della sospensiva...
    (altrimenti che sospensiva è?...se non sospende nulla?)
     
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    - non sono in grado di rispondere alla prima parte delle tue riflessioni

    - come ti ho anticipato fin da subito, occorre conoscere gli atti di causa e ,naturalmente, anche la sentenza per capire il ragionamento del giudice

    - forse la nonna pagava un canone di locazione oppure viveva lì a titolo di comodato gratuito ...anche se stava lì da tempo e pagava le bollette: devi chiedere al tuo avvocato

    - poi...i giudici possono sbagliare ed è per questo che esistono l'appello ed il ricorso per cassazione

    - circa la richiesta di sospensiva, considera la situazione che si è venuta a creare DOPO la pubblicazione della sentenza: da un lato, c'è una sentenza del primo giudice che stabilisce (a torto od a ragione) l'illegittimità della occupazione e, dall'altro, una richiesta di sospensiva da parte del soccombente in primo grado

    - la richiesta di parte - di per sè - NON può sospendere gli effetti IMMEDIATAMENTE esecutivi della sentenza già emessa dal primo giudice

    - la richiesta potrà avere effetto solo SE e A PARTIRE DAL MOMENTO in cui sarà eventualmente accolta dal giudice della sospensiva: finchè questi non decide (a favore sulla sospensiva) la richiesta - di per sè - non ha alcun effetto
     
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5 replies since 18/7/2022, 23:31   47 views
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