articolo 50 codice deontologico forense

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    Se divento troppo noioso od infastidente, ditemelo.
    Art. 50 codice deontologico forense: il terzo comma della norma dice che se l'avvocato si rende conto che il proprio assistito ha prodotto in giudizio una prova falsa deve rinunciare al mandato.
    Ma la rinuncia al mandato é equiparabile alla revoca ?
    Nel caso di specie, un avvocato difendeva altro legale. Il primo, resosi conto di un documento falso prodotto dal suo assistito, per non danneggiarlo troppo, non rinunciava al mandato, ma si faceva revocare il mandato.
    Per me é una "mezza furbata" o una delicatezza nei confronti del dominus.
    Che ne dite ?
     
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    CITAZIONE (eldiablo @ 13/4/2021, 19:51) 
    Se divento troppo noioso od infastidente, ditemelo.
    Art. 50 codice deontologico forense: il terzo comma della norma dice che se l'avvocato si rende conto che il proprio assistito ha prodotto in giudizio una prova falsa deve rinunciare al mandato.
    Ma la rinuncia al mandato é equiparabile alla revoca ?
    Nel caso di specie, un avvocato difendeva altro legale. Il primo, resosi conto di un documento falso prodotto dal suo assistito, per non danneggiarlo troppo, non rinunciava al mandato, ma si faceva revocare il mandato.
    Per me é una "mezza furbata" o una delicatezza nei confronti del dominus.
    Che ne dite ?

    3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, NON PUO' UTILIZZARLI o deve rinunciare al mandato.

    Che sia una "mezza furbata" o una, diciamo, "delicatezza" è innegabile ma questo non significa che ciò sia contrario al codice deontologico a mio avviso. Tra l'altro le revoca del mandato è atto del rappresentato chi può provare che la revoca sia dovuta al fatto come tu lo hai esposto, cioè frutto di accordo tra rappresentate e rappresentato?
    Quale è il tuo intento? Dimostrare l'elusione dell'art. 50?

    CITAZIONE (AndreaB l-33 @ 14/4/2021, 11:35) 
    CITAZIONE (eldiablo @ 13/4/2021, 19:51) 
    Se divento troppo noioso od infastidente, ditemelo.
    Art. 50 codice deontologico forense: il terzo comma della norma dice che se l'avvocato si rende conto che il proprio assistito ha prodotto in giudizio una prova falsa deve rinunciare al mandato.
    Ma la rinuncia al mandato é equiparabile alla revoca ?
    Nel caso di specie, un avvocato difendeva altro legale. Il primo, resosi conto di un documento falso prodotto dal suo assistito, per non danneggiarlo troppo, non rinunciava al mandato, ma si faceva revocare il mandato.
    Per me é una "mezza furbata" o una delicatezza nei confronti del dominus.
    Che ne dite ?

    3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, NON PUO' UTILIZZARLI o deve rinunciare al mandato.

    Che sia una "mezza furbata" o una, diciamo, "delicatezza" è innegabile ma questo non significa che ciò sia contrario al codice deontologico a mio avviso. Tra l'altro le revoca del mandato è atto del rappresentato chi può provare che la revoca sia dovuta al fatto come tu lo hai esposto, cioè frutto di accordo tra rappresentate e rappresentato?
    Quale è il tuo intento? Dimostrare l'elusione dell'art. 50?

    Rectius: revoca della procura
     
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    Nella revoca c'é scritto: viste le pretestuose contestazioni di controparte (sul documento falso N.d.A.) provvedo a revocarti il mandato.
    Mah...
     
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2 replies since 13/4/2021, 18:51   55 views
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