art 12 preleggi

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    forumista di seconda generazione

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    L 'art 12 delle preleggi,prevede che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.].

    [II]. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.].", Tale fondamentale disposizione va letta dall'alto in basso cronologicamente, dal basso in alto gerarchicamente. L'interpretazione secondo la "ratio" ha prevalenza su ogni altra esegesi, con conseguente ridimensionamento dell'interpretazione letterale, al contrario di quanto recentemente asserito in termini di "equazione della giustizia predittiva". .Grazie alla prof.ssa Simona Carlotta Sagnotti per l'illuminante osservazione, che rende discutibili certe impostazioni-matematiche, che hanno portato alla costruzione di un filone esegetico di successo, ma che inverte attraverso una equazione il modo ortodosso di interpretazione dell'art. 12 preleggi http://www.lawandopportunities.com/2019/08...to-del-giudice/
     
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    Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)

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    Da giurista abilitato e da persona che ha da sempre avuto una mentalità scientifico-matematica, nonché l'hobby della programmazione posso solo condividere l'articolo qui menzionato (e complimenti all'autrice del medesimo).

    Non ho mai condiviso (ed anzi ho sempre contrastato) quell'orientamento che ritiene il diritto una scienza, in primo luogo proprio perché il diritto si fonda sul metodo esegetico che è un metodo diametralmente opposto al metodo induttivo basato sull'esperimento e sulla riproducibilità di un fenomeno per verificare se una data scoperta sia o meno corretta.
    Il metodo esegetico proprio del diritto è invece l'esatto opposto di quello induttivo: la legge e le norme sono predeterminate dal legislatore e sta all'interprete individuare quella che meglio descrive il fatto e quella che meglio si applica allo stesso, apportando se necessario anche quelle correzioni ermeneutiche e sistematiche che si rendano necessarie a dirimere in maniera più equa una determinata controversia / questione di diritto / etc.

    Che poi l'utilizzo del sapere scientifico sia spesso imprescindibile per poter verificare che il fatto si sia verificato in un certo modo non cambia a mio avviso la sostanza di questa mia convizione, perché serve alla finalità di individuare le caratteristiche del fatto, che sono poi il presupposto per permettere all'interprete di capire meglio quali norme dovrà andare ad individuare e come applicarle.
     
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1 replies since 28/8/2019, 20:13   115 views
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