transazione e imposta di registro

curatore fallimentare

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    Vi sarei grato se poteste dirmi se notate errori in ciò che vado esponendo.

    Un curatore fallimentare vorrebbe transigere una causa
    con transazione parziale nei confronti di alcuni soggetti e proseguire
    la causa medesima nei confronti di altri soggetti.

    Mi pare evidente che l'imposta di registro (c'é solo quella, poi ?) sulla transazione non possa essere elusa,
    perché il Curatore, una volta conclusa la transazione, sarebbe obbligato a chiedere la registrazione, mi
    pare, ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 131 del 1986.

    Un collega avvocato propone una soluzione che pare fuorviante: dice di scambiarsi le lettere fra legali, perché
    questo impedirebbe di confezionare un unico atto di transazione e consentirebbe,
    a suo modo di vedere, il risparmio dell'imposta di registro. Dice che é disposto a transigere solo a queste condizioni

    Ora,
    mi pare- anche se non si conosce la giurisprudenza tributaria -
    che una simile soluzione sia del tutto inaffidabile, anche perché, da un punto di vista giuridico,
    la transazione é- e rimane- transazione indipendentemente da come viene conclusa.

    La prassi (soprattutto di certi colleghi avvocati) di tentare di eludere la norma sull'imposta di registro tramite lo scambio di corrispondenza, non è soluzione affatto appagante. Il curatore, essendo infatti pubblico ufficiale (responsabile d'imposta) per evitare un probabile contenzioso con l'AE avrebbe tutto l'interesse a registrare.

    Non vedo quale interesse possa avere il curatore fallimentare a non registrare l'atto. In ogni caso se c'è l'atto (documento) questo va registrato. Se l'atto non c'è perchè si è abusato della norma o la sa si è raggirata con lo scambio di corrispondenza si potrebbe anche non registrare un atto che quindi non esiste. Ma dubito che si possa ragionare così.

    Se malauguratamente un controllo venisse fatto, sarebbe molto probabile che venisse accertato l'omesso pagamento dell'imposta di registro.

    Per evitare eventuali questioni con l'AE difficili da difendere, quando magari il curatore non ci sarà più, perchè decaduto dall'incarico e rimmarranno solo le parti responsabili in solido, direi che é impossibile non registrare.


    Peraltro mi risulta che se il Curatore non registrasse la transazione, potrebbe essere lui stesso destinatario di
    sazioni.

     
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  2. emiemi
     
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    ha ragione il collega perchè le scritture private non autenticate sono soggette ad imposta in caso d'uso
    le transazioni per corrispondenza vi rientrano per espressa disposizione
    artt. 5 e 6 tur
    art 1 parte seconda tariffa allegata

    saluti
     
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  3. primaopoi
     
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    - ok, ... ma àtansiòn ànca al'art. 5 secondo comma , prima parte:

    "....se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto "


    - dèto altrimenti : tòca vèdar bèn de còssa e su còssa che se trànsa


    - a nàso , pàr esèmpio, la vedarìa dura co 'nà causa e 'nà transasiòn pàr risarcimento dàni


    - se xè , invèsse , 'na causa de lavoro , xè gratis

    Edited by primaopoi - 21/4/2015, 10:12
     
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  4. emiemi
     
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    ovviamente dipende dal tipo di transazione ( con sottoscrizione contestuale)
    ad esempio se c'è effetto traslativo di diritti reali o meno
    art. 29
    art. 1
    art. 7 della tariffa
    ecc.

    la questione per come posta era diversa: se la modalità di stipulazione (epistolare) incidesse sulla imposizione.
    ho indicato i riferimenti normativi

    saluti

    Edited by emiemi - 21/4/2015, 11:04
     
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  5. topdigamma
     
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    Se transigono "per corrispondenza" l'atto viene assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. E' fattibilissimo.
     
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    forumista navigato

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    Hem, chiedo venia.

    Il punto centrale é questo.

    Visto che si tratta di transazione parziale, la stessa non potrà non essere prodotta in giudizio
    con prosecuzione del medesimo nei confronti dei soggetti che non vi partecipano.

    Infatti, in caso di transazione parziale, mi pare che il giudice, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni
    unite (Cass. Civ. s.u. n. 30174/2011) deve valutare la quota su cui si é transatto e quanto si è transatto.

    Infatti, se il curatore non producesse la transazione, le controparti verso cui il giudizio prosegue
    potrebbero eccepire che non si é dato al giudice la facoltà di valutare questi elementi che
    servono per decurtare l'importo dovuto dai condebitori solidali.

    Quindi, sia che la transazione sia conclusa tramite un atto sottoscritto da entrambe le parti, sia tramite corrispondenza
    (?), l'atto andrebbe prodotto e in questo caso, mi pare che sussisterebbe l'ipotesi prevista dall'art. 6 d.p.r.
    131 del 1986.

    Non vedo alternativa, purtroppo l'imposta non può non essere pagata :squierdiceno.gif:
     
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5 replies since 20/4/2015, 12:41   796 views
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