validità graduatorie

riforma Legge 125/13

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    forumista di seconda generazione

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    Secondo voi l'art. 4 comma 3 della Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 è applicabile anche alle graduatorie degli Enti locali?

    “3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:

    a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

    b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”
     
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  2. buenavida
     
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    CITAZIONE (a.c. @ 6/11/2013, 17:06) 
    Secondo voi l'art. 4 comma 3 della Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 è applicabile anche alle graduatorie degli Enti locali?

    “3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:

    a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

    b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”

    Temo di no.
    Quando il legislatore vuole fare riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni (enti locali compresi), suole richiamare l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; nel caso di specie, invece, sembrerebbe aver limitato l'applicazione della disciplina alle sole amministrazioni indicate.
     
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  3. Fannie Mæ
     
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    CITAZIONE (buenavida @ 6/11/2013, 19:04) 
    CITAZIONE (a.c. @ 6/11/2013, 17:06) 
    Secondo voi l'art. 4 comma 3 della Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 è applicabile anche alle graduatorie degli Enti locali?

    “3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:

    a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

    b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”

    Temo di no.
    Quando il legislatore vuole fare riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni (enti locali compresi), suole richiamare l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; nel caso di specie, invece, sembrerebbe aver limitato l'applicazione della disciplina alle sole amministrazioni indicate.

    Come principio interpretativo generale...

    E se fosse la Pa stessa ad applicarla si potrebbe imputarle una colpa in interpretando?
    Un caso di oggi:
     
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  4. buenavida
     
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    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 19:16) 
    CITAZIONE (buenavida @ 6/11/2013, 19:04) 
    CITAZIONE (a.c. @ 6/11/2013, 17:06) 
    Secondo voi l'art. 4 comma 3 della Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 è applicabile anche alle graduatorie degli Enti locali?

    “3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:

    a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

    b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”

    Temo di no.
    Quando il legislatore vuole fare riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni (enti locali compresi), suole richiamare l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; nel caso di specie, invece, sembrerebbe aver limitato l'applicazione della disciplina alle sole amministrazioni indicate.

    Come principio interpretativo generale...

    E se fosse la Pa stessa ad applicarla si potrebbe imputarle una colpa in interpretando?
    Un caso di oggi:

    No, tutt'altro!
    Si valorizzerebbero procedure concorsuali già espletate (che comunque hanno comportato un costo per l'Amministrazione) e si ribadirebbe uno dei principi maggiormente calpestati negli enti locali: quello dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso.
    Il problema, purtroppo, risiede proprio nella non coercibilità di una simile condotta virtuosa. :blochnonlosa.gif:

    Cicero pro domo sua... :rolleyes:
     
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  5. Fannie Mæ
     
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    CITAZIONE (buenavida @ 6/11/2013, 20:28) 
    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 19:16) 
    CITAZIONE (buenavida @ 6/11/2013, 19:04) 
    CITAZIONE (a.c. @ 6/11/2013, 17:06) 
    Secondo voi l'art. 4 comma 3 della Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 è applicabile anche alle graduatorie degli Enti locali?

    “3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:

    a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

    b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”

    Temo di no.
    Quando il legislatore vuole fare riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni (enti locali compresi), suole richiamare l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; nel caso di specie, invece, sembrerebbe aver limitato l'applicazione della disciplina alle sole amministrazioni indicate.

    Come principio interpretativo generale...

    E se fosse la Pa stessa ad applicarla si potrebbe imputarle una colpa in interpretando?
    Un caso di oggi:

    No, tutt'altro!
    Si valorizzerebbero procedure concorsuali già espletate (che comunque hanno comportato un costo per l'Amministrazione) e si ribadirebbe uno dei principi maggiormente calpestati negli enti locali: quello dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso.
    Il problema, purtroppo, risiede proprio nella non coercibilità di una simile condotta virtuosa. :blochnonlosa.gif:

    Cicero pro domo sua... :rolleyes:

    La fai facile troppo facile: accesso mediante concorso vinto.
    Il problema consiste nello stabilire legislativamente e non in base ad interpretazioni ad libitum ( a seconda dell'amministrazione) fino a quando può esser considerata virtuosa la prassi di omettere concorsi al fine di non "sprecare" procedure già espletate.
    Mi sa che, in seguito alla nuova normativa, ulteriori e future battaglie giurisprudenziali non sono da escludere.
     
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  6. buenavida
     
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    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 21:45) 
    CITAZIONE (buenavida @ 6/11/2013, 20:28) 
    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 19:16) 
    CITAZIONE (buenavida @ 6/11/2013, 19:04) 
    CITAZIONE (a.c. @ 6/11/2013, 17:06) 
    Secondo voi l'art. 4 comma 3 della Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 è applicabile anche alle graduatorie degli Enti locali?

    “3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:

    a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

    b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”

    Temo di no.
    Quando il legislatore vuole fare riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni (enti locali compresi), suole richiamare l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; nel caso di specie, invece, sembrerebbe aver limitato l'applicazione della disciplina alle sole amministrazioni indicate.

    Come principio interpretativo generale...

    E se fosse la Pa stessa ad applicarla si potrebbe imputarle una colpa in interpretando?
    Un caso di oggi:

    No, tutt'altro!
    Si valorizzerebbero procedure concorsuali già espletate (che comunque hanno comportato un costo per l'Amministrazione) e si ribadirebbe uno dei principi maggiormente calpestati negli enti locali: quello dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso.
    Il problema, purtroppo, risiede proprio nella non coercibilità di una simile condotta virtuosa. :blochnonlosa.gif:

    Cicero pro domo sua... :rolleyes:

    La fai facile troppo facile: accesso mediante concorso vinto.
    Il problema consiste nello stabilire legislativamente e non in base ad interpretazioni ad libitum ( a seconda dell'amministrazione) fino a quando può esser considerata virtuosa la prassi di omettere concorsi al fine di non "sprecare" procedure già espletate.
    Mi sa che, in seguito alla nuova normativa, ulteriori e future battaglie giurisprudenziali non sono da escludere.

    Semmai, è la legge a "farla troppo facile": cfr. art. 4, comma 3, lett. b) citato dal nostro forumista, in cui si richiede la preventiva verifica circa l'assenza di idonei.

    Suppongo che la ratio sia ispirata a principi di economicità, imparzialità e trasparenza; resta da capire perché la prescrizione operi ( = sia vincolante) solo rispetto ad alcune amministrazioni, lasciando le altre sostanzialmente libere di procedere come credono.
     
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  7. Fannie Mæ
     
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    CITAZIONE (buenavida @ 6/11/2013, 22:22) 
    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 21:45) 
    CITAZIONE (buenavida @ 6/11/2013, 20:28) 
    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 19:16) 
    CITAZIONE (buenavida @ 6/11/2013, 19:04) 
    CITAZIONE (a.c. @ 6/11/2013, 17:06) 
    Secondo voi l'art. 4 comma 3 della Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 è applicabile anche alle graduatorie degli Enti locali?

    “3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:

    a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

    b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”

    Temo di no.
    Quando il legislatore vuole fare riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni (enti locali compresi), suole richiamare l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; nel caso di specie, invece, sembrerebbe aver limitato l'applicazione della disciplina alle sole amministrazioni indicate.

    Come principio interpretativo generale...

    E se fosse la Pa stessa ad applicarla si potrebbe imputarle una colpa in interpretando?
    Un caso di oggi:

    No, tutt'altro!
    Si valorizzerebbero procedure concorsuali già espletate (che comunque hanno comportato un costo per l'Amministrazione) e si ribadirebbe uno dei principi maggiormente calpestati negli enti locali: quello dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso.
    Il problema, purtroppo, risiede proprio nella non coercibilità di una simile condotta virtuosa. :blochnonlosa.gif:

    Cicero pro domo sua... :rolleyes:

    La fai facile troppo facile: accesso mediante concorso vinto.
    Il problema consiste nello stabilire legislativamente e non in base ad interpretazioni ad libitum ( a seconda dell'amministrazione) fino a quando può esser considerata virtuosa la prassi di omettere concorsi al fine di non "sprecare" procedure già espletate.
    Mi sa che, in seguito alla nuova normativa, ulteriori e future battaglie giurisprudenziali non sono da escludere.

    Semmai, è la legge a "farla troppo facile": cfr. art. 4, comma 3, lett. b) citato dal nostro forumista, in cui si richiede la preventiva verifica circa l'assenza di idonei.

    E' appunto una scelta legislativa determinata che lo prevede. Quid iuris, invece, per gli enti locali? Che il legislatore abbia voluto escludere dall'applicazione della normativa gli enti locali per la consueta ed ingovernabile (sono migliaia gli enti potenzialmente interessati) quanto deprecabile prassi delle graduatorie clientelari? Considera infatti che spesso i concorsi per immissioni " a tempo indeterminato", soprattutto negli enti locali, avvengono con massicce riserve di poste in favore di chi è già entrato a tempo determinato spesso senza previo concorso.
    In tal evenienza non si intravederebbe alcuna "condotta virtuosa" ed un sorta di legittima "prevenzione" legislativa.


    CITAZIONE
    resta da capire perché la prescrizione operi ( = sia vincolante) solo rispetto ad alcune amministrazioni, lasciando le altre sostanzialmente libere di procedere come credono.

    E ' quel che sostenevo sopra riferendomi ad interpretazioni "ad libitum" che fanno presagire dispute giurisprudenziali.



    p.s. parliamoci chiaro: la legge del 2013 ha come motivazione una sanatoria che se interpretata estensivamente diventa massicciamente contraria ai principi generali del d. amministrativo.

    Edited by Fannie Mæ - 7/11/2013, 07:48
     
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    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 23:20) 
    E' appunto una scelta legislativa determinata che lo prevede. Quid iuris, invece, per gli enti locali? Che il legislatore abbia voluto escludere dall'applicazione della normativa gli enti locali per la consueta ed ingovernabile (sono migliaia gli enti potenzialmente interessati) quanto deprecabile prassi delle graduatorie clientelari?

    Non è stata questione di volontà o di scelta del legislatore, ma di vincolo costituzionale di cui al titolo V della seconda parte della Carta: anche il legislatore statale deve rispettare l'autonomia di regioni ed enti locali; può imporre loro il rispetto di vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità, ma non può attribuire al MEF e alla FP (che non avrebbero neppure gli strumenti per farlo) e cioè al Governo statale la funzione di verificare come regioni ed enti locali gestiscono i concorsi pubblici per l'assunzione del personale.
     
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  9. Fannie Mæ
     
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    CITAZIONE (Nicola2005 @ 7/11/2013, 09:14) 
    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 23:20) 
    E' appunto una scelta legislativa determinata che lo prevede. Quid iuris, invece, per gli enti locali? Che il legislatore abbia voluto escludere dall'applicazione della normativa gli enti locali per la consueta ed ingovernabile (sono migliaia gli enti potenzialmente interessati) quanto deprecabile prassi delle graduatorie clientelari?

    Non è stata questione di volontà o di scelta del legislatore, ma di vincolo costituzionale di cui al titolo V della seconda parte della Carta: anche il legislatore statale deve rispettare l'autonomia di regioni ed enti locali; può imporre loro il rispetto di vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità, ma non può attribuire al MEF e alla FP (che non avrebbero neppure gli strumenti per farlo) e cioè al Governo statale la funzione di verificare come regioni ed enti locali gestiscono i concorsi pubblici per l'assunzione del personale.

    Per amor di verità anche le amministrazioni locali devono rispettare i superiori principi generale dell'"obbligo concorsuale" e di legalità ai quali mi riferivo.
    Per quanto infelice, la riforma del Titolo V (è un motivo ulteriore per chiederne a gran voce la riformulazione nel senso della maggior responsabilizzazione dell'uso delle risorse finanziarie) non impedisce ad Avvocatura dello Stato e Corte dei Conti (nei casi più gravi della magistratura penale :undiavoloditoga.gif:) di metterci becco per chiederne conto.
     
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  10. buenavida
     
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    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 23:20) 
    Che il legislatore abbia voluto escludere dall'applicazione della normativa gli enti locali per la consueta ed ingovernabile (sono migliaia gli enti potenzialmente interessati) quanto deprecabile prassi delle graduatorie clientelari? Considera infatti che spesso i concorsi per immissioni " a tempo indeterminato", soprattutto negli enti locali, avvengono con massicce riserve di poste in favore di chi è già entrato a tempo determinato spesso senza previo concorso.
    In tal evenienza non si intravederebbe alcuna "condotta virtuosa" ed un sorta di legittima "prevenzione" legislativa.

    p.s. parliamoci chiaro: la legge del 2013 ha come motivazione una sanatoria che se interpretata estensivamente diventa massicciamente contraria ai principi generali del d. amministrativo.

    Permettimi alcune obiezioni sulla base della mia esperienza personale e diretta in un ente locale.

    I portaborse, i segretari particolari, gli amici e i sodali di partito entrano normalmente senza alcun tipo di selezione o concorso: per i dirigenti si utilizza l'escamotage dell'art. 110 TUEL (anche in presenza di concorsi per dirigente appena espletati e di graduatorie pienamente valide ed efficaci...per di più, senza che nei relativi atti si rinvenga alcuna motivazione esplicita circa la necessità di ricorrere a professionalità esterne). Per tutti gli altri, si stipulano contratti a tempo determinato o si delegano a farlo le società partecipate, che il più delle volte nascono e prosperano con questa specifica funzione; unico requisito richiesto agli aspiranti, la sussistenza di un "rapporto fiduciario" con il politico di turno (a prescindere dal possesso di qualsivoglia competenza e capacità, ancorché elementare).

    Alla scadenza del mandato, i politici che ottengono un nuovo incarico - quasi tutti - portano con sé il proprio staff; eventuali dipendenti dell'Amministrazione che si siano dimostrati particolarmente "affidabili" (...) li seguono a ruota grazie a mobilità o comandi.

    La stabilizzazione dei fedelissimi mediante concorso riservato è fenomeno neanche troppo frequente: la previsione di una riserva di posti in loro favore è difatti avversata dalle RSU, che almeno apparentemente si battono per la "valorizzazione delle risorse interne" (atteggiamento di mera facciata: il concorso viene bandito senza riserva, ma stranamente i mancati riservatari finiscono comunque per risultare vincitori...). Ricordo peraltro che qualche anno fa una norma della Finanziaria, fortemente voluta dal sen. Dini, escluse da eventuali procedure di stabilizzazione presso la P.A. gli appartenenti a uffici e segreterie politiche.

    A questo punto, se la selezione mediante pubblico concorso - ineludibile per espressa previsione costituzionale - crea problemi di gestione delle relative graduatorie, la soluzione è semplice: basta prevedere che le graduatorie stesse esauriscano la propria efficacia con l'assunzione dei vincitori (alcune Amministrazioni già lo fanno). E' un rimedio più costoso, ma previene situazioni di prolungata incertezza e, soprattutto, non crea discriminazioni fra i partecipanti a procedure selettive presso Amministrazioni diverse.

    Dopodiché, però, la magistratura contabile - e in alcuni casi anche quella ordinaria - dovrebbe verificare in modo più metodico e rigoroso gli espedienti mediante i quali il principio dell'accesso mediante pubblico concorso viene puntualmente eluso, se non apertamente violato: altrimenti, tanto vale non partecipare più a procedure selettive e munirsi direttamente della tessera giusta.

    P.S. In un'altra occasione tratteremo dei bandi di selezione costruiti su misura: a volte manca solo la fotografia dell'interessato...
     
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  11. Fannie Mæ
     
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    CITAZIONE (buenavida @ 7/11/2013, 11:35) 
    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 6/11/2013, 23:20) 
    Che il legislatore abbia voluto escludere dall'applicazione della normativa gli enti locali per la consueta ed ingovernabile (sono migliaia gli enti potenzialmente interessati) quanto deprecabile prassi delle graduatorie clientelari? Considera infatti che spesso i concorsi per immissioni " a tempo indeterminato", soprattutto negli enti locali, avvengono con massicce riserve di poste in favore di chi è già entrato a tempo determinato spesso senza previo concorso.
    In tal evenienza non si intravederebbe alcuna "condotta virtuosa" ed un sorta di legittima "prevenzione" legislativa.

    p.s. parliamoci chiaro: la legge del 2013 ha come motivazione una sanatoria che se interpretata estensivamente diventa massicciamente contraria ai principi generali del d. amministrativo.

    Permettimi alcune obiezioni sulla base della mia esperienza personale e diretta in un ente locale.

    Accolgo volentieri le tue obiezioni: sono piuttosto interessantissime testimonianze dirette. :)

    CITAZIONE
    I portaborse, i segretari particolari, gli amici e i sodali di partito entrano normalmente senza alcun tipo di selezione o concorso: per i dirigenti si utilizza l'escamotage dell'art. 110 TUEL (anche in presenza di concorsi per dirigente appena espletati e di graduatorie pienamente valide ed efficaci...per di più, senza che nei relativi atti si rinvenga alcuna motivazione esplicita circa la necessità di ricorrere a professionalità esterne). Per tutti gli altri, si stipulano contratti a tempo determinato o si delegano a farlo le società partecipate, che il più delle volte nascono e prosperano con questa specifica funzione; unico requisito richiesto agli aspiranti, la sussistenza di un "rapporto fiduciario" con il politico di turno (a prescindere dal possesso di qualsivoglia competenza e capacità, ancorché elementare).

    Alla scadenza del mandato, i politici che ottengono un nuovo incarico - quasi tutti - portano con sé il proprio staff; eventuali dipendenti dell'Amministrazione che si siano dimostrati particolarmente "affidabili" (...) li seguono a ruota grazie a mobilità o comandi.

    La stabilizzazione dei fedelissimi mediante concorso riservato è fenomeno neanche troppo frequente: la previsione di una riserva di posti in loro favore è difatti avversata dalle RSU, che almeno apparentemente si battono per la "valorizzazione delle risorse interne" (atteggiamento di mera facciata: il concorso viene bandito senza riserva, ma stranamente i mancati riservatari finiscono comunque per risultare vincitori...). Ricordo peraltro che qualche anno fa una norma della Finanziaria, fortemente voluta dal sen. Dini, escluse da eventuali procedure di stabilizzazione presso la P.A. gli appartenenti a uffici e segreterie politiche.

    Condivido ogni singola parola (come si potrebbe negare che sia accaduto?!), ma con i fedelissimi sono in gioco piccoli numeri. Sono più preoccupanti per le casse dell'erario (statale e locale) i mega concorsi degli enti locali medio-grandi creati ad arte per sistemare qualche intera categoria che preme per la stabilizzazione: fra questi rimangono invischiati i singoli concorsisti non appartenenti ad alcuna cordata che rivendicano legittimamente (dal loro esclusivo punto di vista) parità di trattamento rispetto ai concorsi degli enti statali.

    CITAZIONE
    A questo punto, se la selezione mediante pubblico concorso - ineludibile per espressa previsione costituzionale - crea problemi di gestione delle relative graduatorie, la soluzione è semplice: basta prevedere che le graduatorie stesse esauriscano la propria efficacia con l'assunzione dei vincitori (alcune Amministrazioni già lo fanno). E' un rimedio più costoso, ma previene situazioni di prolungata incertezza e, soprattutto, non crea discriminazioni fra i partecipanti a procedure selettive presso Amministrazioni diverse.

    :giskardapprova.gif: :giskardapprova.gif:
    E' quel che sostengo: il dilemma è tutto politico-legislativo ed andrebbe risolto una volta per tutte in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.



    CITAZIONE
    Dopodiché, però, la magistratura contabile - e in alcuni casi anche quella ordinaria - dovrebbe verificare in modo più metodico e rigoroso gli espedienti mediante i quali il principio dell'accesso mediante pubblico concorso viene puntualmente eluso, se non apertamente violato: altrimenti, tanto vale non partecipare più a procedure selettive e munirsi direttamente della tessera giusta.

    :giskardapprova.gif:


    CITAZIONE
    P.S. In un'altra occasione tratteremo dei bandi di selezione costruiti su misura: a volte manca solo la fotografia dell'interessato...

    La prassi negli enti locali: andrebbero banditi concorsi, specie per gli amministrativi, ad uno o due posti in favore di concorsi regionali o nazionali per attingervi vincitori.
     
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    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 7/11/2013, 09:49) 
    CITAZIONE (Nicola2005 @ 7/11/2013, 09:14) 
    Non è stata questione di volontà o di scelta del legislatore, ma di vincolo costituzionale di cui al titolo V della seconda parte della Carta: anche il legislatore statale deve rispettare l'autonomia di regioni ed enti locali; può imporre loro il rispetto di vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità, ma non può attribuire al MEF e alla FP (che non avrebbero neppure gli strumenti per farlo) e cioè al Governo statale la funzione di verificare come regioni ed enti locali gestiscono i concorsi pubblici per l'assunzione del personale.

    Per amor di verità anche le amministrazioni locali devono rispettare i superiori principi generale dell'"obbligo concorsuale" e di legalità ai quali mi riferivo.
    Per quanto infelice, la riforma del Titolo V (è un motivo ulteriore per chiederne a gran voce la riformulazione nel senso della maggior responsabilizzazione dell'uso delle risorse finanziarie) non impedisce ad Avvocatura dello Stato e Corte dei Conti (nei casi più gravi della magistratura penale :undiavoloditoga.gif:) di metterci becco per chiederne conto.

    Mi sa che l'Avvocatura dello Stato ti è scappata dalla tastiera nella "foga replicatoria".... :D :P
     
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  13. Fannie Mæ
     
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    CITAZIONE (Nicola2005 @ 7/11/2013, 14:40) 
    CITAZIONE (Fannie Mæ @ 7/11/2013, 09:49) 
    Per amor di verità anche le amministrazioni locali devono rispettare i superiori principi generale dell'"obbligo concorsuale" e di legalità ai quali mi riferivo.
    Per quanto infelice, la riforma del Titolo V (è un motivo ulteriore per chiederne a gran voce la riformulazione nel senso della maggior responsabilizzazione dell'uso delle risorse finanziarie) non impedisce ad Avvocatura dello Stato e Corte dei Conti (nei casi più gravi della magistratura penale :undiavoloditoga.gif:) di metterci becco per chiederne conto.

    Mi sa che l'Avvocatura dello Stato ti è scappata dalla tastiera nella "foga replicatoria".... :D :P

    No, no. :D :

    Semmai, in un climax fustigatorio discendente, avrei dovuto premettere la magistratura penale, quindi la Corte dei Conti e poi l'Avvocatura dello Stato
     
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  14.  
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    forumista di seconda generazione

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    Ho posto la domanda perchè sono in alcune graduatorie che alla fine non scorrono mai...
    Anzi in una per un posto che mi sarebbe piaciuto tantissimo, è stato fatto un altro concorso, perchè, pur essendo il profilo professionale il medesimo, il settore era diverso e comunque è nella discrezionalità della p.a decidere se far scorrere o meno la graduatoria.
    Ora sono in un'altra graduatoria e se dovessero assumere, toccherebbe a me... Ma sono sicura che faranno un altro concorso. La motivazione sarà sempre la stessa, il settore non è proprio quello, è un posto che si è liberato dopo che è stata stilata la graduatoria e poterebbe sembrare che si fa scorrere per una persona specifica... Ecco non è proprio il mio caso, mi sembra palese!
    Mi dispiace perchè per dare questi concorsi spendo tante energie, mi stresso tanto e alla fine ho anche ricevuto dei complimenti veramente inaspettati da parte di una commissione in un caso...eppure non ho vinto, però non credo di essere inidonea, sentite anche le lodi e l'invito a non demordere. Tuttavia, gli anni passano...
    Negli enti locali in genere il vincitore è uno solo, perchè negli natti di programmazione in genere non c'è molta possibilità di spesa, però vista anche la validità triennale delle graduatorie poi altri posti si liberano.
    Inoltre, ormai anche in questi concorsi, che un tempo non vedevano una grossa affluenza di candidati, iniziano ad esserci tanti partecipanti e credo che il dispendio di energie in termini di personale impiegato e risorse economiche per questi enti sia piuttosto elevato, quindi perchè non utilizzare una graduatoria vigente?
    Scusatemi per questo messaggio più di sfogo che altro, ma sono alla vigilia dell'ennesima prova concorsuale, mentre desidererei starmene serena, in attesa dello scorrimento di altre graduatorie in cui sono collocata utilmente.
     
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  15. excaringelliano
     
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    Rispondo a buenavida: sul primo aspetto, gli incarichi fiduciari ex 110 tuel si possono conferire nei limiti de 20% - se non erro- della dotazione organica, il che vorrebbe dire che non si possono attribuire a pioggia come si vorrebbe credere. Sugli incarichi vigila la Corte dei conti e posso garantire che pirma o poi il controllo te lo fanno. Per il personale di stff ha in parte ragione, fermo restando che gli ultimi approdi normativi - 2013 - facendo rientrare questi nella spese del personale - che è soggetto a limiti - non possono essere conferiti senza criterio. Il comando e la mobilità sono istituti per il personale dipendente a tempo indeterminato quindi non esiste per il personale fiduciario che cessa dall'incarico alla scadenza del politico. Per il resto sono dell'avviso - per seprienza diretta - che la validità della graduatoria, soprattutto in un periodo di vacche magre sia un toccasana per enti virtuosi. Nella nostra amministrazione, in un concorso da 13 posti, ne hanno alla fine assunti, per via dei pensionamenti, ben 25. La primordiale graduatoria di istruttore direttivo amministrativo, che prevedeva di assumere un posto - è stata oggetto di scorrimento sin ad arrivare a ben 8 assunzioni. Come si vede, vi sono gioie e dolori. Cordialità
     
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15 replies since 6/11/2013, 17:06   257 views
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