Appello avverso sent. CTP su ICI e dintorni...

Valutazione di opportunità

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  1. Gibone1
     
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    (Materia: ICI Anno 2000 - avviso di liquidazione – notifica dopo i cinque anni – applicabilità art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992).

    Come sempre… tempi strettissimi -_- ed organizzazione nel tempo libero. :cry: :unsure:

    Prima di porre il quesito, comincio con una breve ricostruzione.

    In primo grado, innanzi alla CTP, la parte, ricevuto un avviso di liquidazione per ICI 2000, eccepisce l’inapplicabilità dell’art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992 perché non sarebbero state registrate variazioni e/o eventi modificativi intervenuti nel titolo del possesso e/o nel valore catastale delle U.I.: ritiene vada fatta applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 504/1992, alla cui stregua “… La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate …”.

    Ne deriva, secondo il ricorrente, che nessun adempimento faceva carico al ricorrente stesso in termini di dichiarazione e/o comunicazione e non è configurabile l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

    Dopo aver ipotizzato l’inapplicabilità dell’art. 11 del citato decreto, rilevava pure il ricorrente (nel medesimo ricorso …):

    - che “a norma dell’art. 11 del D. Lgs. 504/92, l’Ufficio Comunale “deve notificare l’avviso di accertamento o liquidazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o denuncia”;

    - che “in contrapposizione al dettato del D. Lgs. 504/1992, la L. n. 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005) all’art. 67 sanciva che “In deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive”;

    - che “l’esercizio della facoltà di accertamento e/o liquidazione è pertanto sottoposto a perentorio termine prescrizionale e detto termine risulta trascorso essendo stato notificato il ricorso in data 03.01.2006”…

    La CTP rigettava il ricorso ritenendo, nella parte motiva, che:

    “La fattispecie, invero, giusta contestazione contenuta nell’avviso, riguarda un’ipotesi di omessa denuncia ragion per cui va ricondotta nell’alveo del 2° comma, seconda parte, dell’art. 11 del D. Lgs. n. 504/92 che recita testualmente: “Nel caso di omessa presentazione, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta”.
    Nel caso di specie, pertanto, non è applicabile la prescrizione triennale invocata dal contribuente, ma quella quinquennale prevista per l’ipotesi di omessa denuncia non contrastata dal medesimo.

    Alla luce di quanto sopra, il notificato avviso si appalesa legittimo e motivato, ragion per cui il ricorso va disatteso e rigettato con compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione della natura delle questioni trattate e dell’errata interpretazione della normativa di riferimento …”.


    La mia domanda è:

    SE il contribuente non sostiene che la prescrizione sia intervenuta cinque anni dopo l’omessa presentazione perché considera che non possa essere ricondotta a QUELL’ipotesi normativa...

    SE i giudici abbracciano la tesi che la prescrizione di cinque anni riguardi il caso di omessa presentazione della dichiarazione,

    SE, ancora, il contribuente contesta che il caso in esame rientri in QUELL’ipotesi ed eccepisce la prescrizione di anni 3 (poi elevata etc. etc. …)

    è possibile sostenere, con qualche possibilità di vittoria (un 90/% - 80% preferirei :) :unsure: ), che la prescrizione sia comunque maturata essendo trascorsi i cinque anni…
    non a titolo di omessa presentazione della dichiarazione, bensì per l’altra ipotesi (segnalata nel ricorso del contribuente)?

    … al di là della vittoria nel merito? :unsure:

    Nel processo tributario, i giudici della Commissioni Tributarie hanno una preclusione: non possono rilevare d’ufficio la prescrizione (contrariamente a quanto avviene nel processo penale).

    Se la parte, allora, prospetta la sussistenza di una determinata fattispecie ed a QUEL titolo chiede che venga dichiarata la prescrizione (contestando la sussistenza dell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione) ,
    potrebbero i giudici tributari discostarsi dalla richiesta della parte, se decidono che non sussiste QUELL’ipotesi, così come prospettata dal contribuente, bensì si configura il caso della prescrizione di anni tre (che elevato ad opera della L. Finanziaria ad anni cinque coinciderebbe, sostanzialmente, con la prescrizione di anni cinque prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione)?.

    (In definitiva, in caso di mancato accoglimento della richiesta nel merito, di sussumere la fattispecie concreta sotto una differente norma astratta, potrebbero i giudici, stante la coincidenza sostanziale dei due termini di prescrizione - entrambi cinque anni - accogliere la richiesta di prescrizione del contribuente, non essendo stata sollevata la questione in quegli esatti termini... e considerata la non-rilevabilità d'ufficio della prescrizione)? :unsure:

    E’ un peccato :( perché c’era pure la strada più semplice della prescrizione per omessa presentazione, e mi sono chiesta (quando ho letto la sentenza ed il ricorso) per quale motivo chiedere il riconoscimento della sussistenza di una fattispecie diversa quando la prescrizione era già maturata... facendo riferimento all’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione descritta dal Comune? Perché ingarbugliare ancor di più? :unsure:

    Forse, l’unica possibilità sarebbe percorrere la strada della diversa fattispecie (rilevando la falsa applicazione di legge perché la fattispecie astratta non è idonea a regolare la fattispecie concreta e, con altro motivo, il difetto di motivazione)
    ma dovrebbe essere una strada quasi certa … supportata da sentenze favorevoli anche in Cassazione, altrimenti si rischia di pagare quattro volte, se non di più, la somma dell’importo iniziale.

    Insomma, conviene fare appello? :unsure:

    L'importo del contributo unificato è abbordabile, non essendo il valore della causa particolarmente elevato :) e la parte potrebbe stare in giudizio personalmente.

    Grazie, già da adesso, a chi si cimenterà con un consiglio. :) :)
     
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  2. aaaaaaaaaaahh
     
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    - scolTime mì ,


    - 'ssai gentil Avvocato Gibone ,


    - Uno e Primo e , par el tempo stretissimo , col fiatòne ,


    - mì digo :


    - ma....sìo scapùcciòne !


    - parchè Ti me vòl fàr perdar tempo a studiàr 'stà complicada questiòne ?


    - parchè Ti me vòl propio far tiràr un.... sacranòne ?


    - invèse de perdar tempo con mì che sòn un 'gnorantòne ,


    - parchè no Te te rivolgi direttamente ala Sandra ,


    - mejo detta del diritto tributario il più gran Avvocatòne ?
     
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  3. Gibone1
     
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    Gentile Avvocato aaaaaaaaaaahh,
    grazie per il consiglio. :)

    La carissima Sandra :) la avevo già contattata ieri (si è resa già disponibile), ma non abbiamo avuto ancora modo di parlare, è probabile che stia in Comm. Trib. stamattina.

    La chiamero` più tardi, è una delle pochissime persone che, qui, conosco davvero. :) :)
    Ciao. :)
     
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  4. versiliaterramia
     
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    Senti Gibone, ma il primo avviso di accertamento quando è stato notficato?? Il Prodino, con la finanziaria del 2007, allungò acinque anni il termine per gli accertamenti, per cui al di della distinzione tra omessa denuncia e omessa presentazione, c'è da verificare se alla data in questione l'amministrazione era già che bella che decaduta
     
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3 replies since 21/2/2013, 17:02   74 views
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