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Ho letto la sentenza.
In pratica non è stato annullato un bel niente!
E' stato riconosciuto solo il danno morale al ricorrente.
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vins5.
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Ho letto la sentenza.
In pratica non è stato annullato un bel niente!
E' stato riconosciuto solo il danno morale al ricorrente.
sono stati riconosciuti profili di illegittimità del procedimento poichè non vi è stata previa fissazione dei criteri di valutazione dei concorrenti...l'illegittimità del provvedimento non è una logica e giuridica conseguenza?
chiedo venia...prometto di studiare e ripassare meglio il diritto amministrativo.... -
tristano77.
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Ho letto la sentenza.
In pratica non è stato annullato un bel niente!
E' stato riconosciuto solo il danno morale al ricorrente.
come ho già detto in un altro intervento, il Tar del Lazio dopo aver dichiarato tardivo il ricorso, ha comunque giudicato incidenter tantum ( stante oggi l'assenza di una pregiudiziale amministrativa) illegittima la procedura ai soli fini risarcitori.
La mia riflessione a riguardo era proprio questa:
oggi noi abbiamo consiglieri di Stato che svolgono le funzioni in ragione del fatto che il ricorrente ha introdotto il ricorso con ritardo; laddove ciò non fosse avvenuto, stante la chiara ed inequivocabile decisione, il concorso sarebbe stato annullato per omessa predisposizione preventiva dei criteri di correzione ai sensi dell'art. 12 (intitolato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali") del D.P.R. n. 487 del 1994, nella parte in cui che stabilisce che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".. -
liberopensiero.
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Ho letto la sentenza.
In pratica non è stato annullato un bel niente!
E' stato riconosciuto solo il danno morale al ricorrente.
come ho già detto in un altro intervento, il Tar del Lazio dopo aver dichiarato tardivo il ricorso, ha comunque giudicato incidenter tantum ( stante oggi l'assenza di una pregiudiziale amministrativa) illegittima la procedura ai soli fini risarcitori.
La mia riflessione a riguardo era proprio questa:
oggi noi abbiamo consiglieri di Stato che svolgono le funzioni in ragione del fatto che il ricorrente ha introdotto il ricorso con ritardo; laddove ciò non fosse avvenuto, stante la chiara ed inequivocabile decisione, il concorso sarebbe stato annullato per omessa predisposizione preventiva dei criteri di correzione ai sensi dell'art. 12 (intitolato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali") del D.P.R. n. 487 del 1994, nella parte in cui che stabilisce che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".
Non è detto...l'attività creatrice della giurisprudenza fornisce risposte diverse a seconda che si limiti a decidere sul rito oppure entri nel merito...è un pò il bello del bizantinismo italico cugino degli insegnamenti pilateschi o, forse, è figlio della saggezza degli antichi. -
aspirantissimagrazia.
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meno male che esiste il quarto potere: la stampa!!!
ecco qua il caso Giovagnoli, di nuovo su L'espresso.
Storia allucinante...
incollo il link della rassegna stampa della camera
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagw...ad0AAED.tmp.pdf. -
Benjo!.
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A me il link non funziona. . -
aspirantissimagrazia.
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ecco il link direttamente da L'espresso
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/co...tratura/2143891.