ricorso avverso giudizio inidoneità

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  1. TMAX2
     
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    Cari colleghi, mi è stato riferito che in una recente sentenza del TAR Lazio (5 giugno 2009, ma non so il numero) per la prima volta sarebbe stato accolto il ricorso presentato da un collega contro la propria mancata ammissione agli orali del concorso in magistratura a 350 posti (il penultimo in ordine di tempo).
    Sembra che sia stato ritenuto fondato il motivo d'impugnativa relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, per non avere la commissione motivato il giudizio di inidoneità del candidato.
    Il TAR ha disposto la rinnovazione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte di una diversa commissione e previa comparazione in forma anonima degli stessi con quelli di alcuni altri candidati (giudicati idonei nello stesso concorso) estratti a sorte.
    Se davvero le cose stessero così (purtroppo non ho letto la sentenza, non avendo a disposizione tutti gli estremi), ci troveremmo di fronte ad una pronuncia dagli effetti potenzialmente dirompenti: mi risulta che sia la prima volta che una tesi del genere viene accolta nel merito (prima c'erano solo pronunce cautelari di alcuni TAR, sempre riformate in appello dal Consiglio di Stato).
    Certo, la P.A. impugnerà senz'altro, ma intanto se qualcuno avesse la possibilità di farci sapere il numero della pronuncia ed eventualmente postarla, sarebbe un argomento interessante da trattare.
    Grazie in anticipo
     
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  2. quisquedepopulo
     
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    Non credo sia la prima volta, cerca la sentenza n. 6196/2006 con la quale proprio il Consiglio di Stato, ribaltando una sentenza di rigetto del Tar Lazio, ha disposto la ricorrezione dei compiti di una candidata che non era stata ammessa agli orali di un concorso addirittura di 7-8 anni prima.......orbene, la vicenda è abbastanza nota, i compiti sono stati ricorretti, la candidata è stata ammessa agli orali, li ha superati ed è stata nominata facendo riferimento al suo bando di concorso ma ha svolto il tirocinio con me e gli altri colleghi vincitori del concorso a 380 posti (tant'è che poi ha scelto la sede di destinazione per prima avendo sulla carta una anzianità molto superiore a tutti gli altri).......mi rendo conto che sono vicende del tutto peculiari, ma possono accadere.

    Saluti
     
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  3. Gioni77
     
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    Confermo la veridicità della fonte. L'attuale commissione del concorso per uditore giudiziario ne ha discusso qualche mese fa.

    Rettifico mi sa allora che si tratta di un altro caso rispetto a quello da me conosciuto perchè leggendo la sentenza mi sono accorto che non è stata concessa la sospensiva. Quindi in questo concorso sono due i candidati non idonei che hanno ottenuto l'annullamento della "bocciatura" e l'ottenimento della possibilità di essere nuovamente valutati dalla commissione in diversa composizione.

    Allego uno stralcio della sentenza del Tar Lazio n. 12330 del 5 giugno 2009, che trovo molto interessante. Prima sostiene che la valutazione di non idoneità, senza aggiunta alcuna di segni, sottilineature, commenti, ecc., è pienamente sufficiente, come da parssi giurisprudenziale consolidata. Poi valutando - a suo dire non nel merito - l'elaborato di diritto amministrativo del candidato sostiene che la commissione ha compiuto una violazione icto oculi da eccesso di potere, in quanto, nella sostanza, il tema era fatto bene.


    Stralcio sentenza 5 giugno 2009 n. 12330
    "Costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e come tali sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, “icto oculi”, da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti.

    La giurisprudenza ha pure avuto modo di evidenziare che il voto numerico (ovvero, come nel caso in esame), il conclusivo giudizio, costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della Commissione, soddisfacendo adeguatamente l’onere della motivazione previsto dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e, più in generale, dei principi costituzionali sanciti dall’art. 97.

    Il Collegio osserva anche che una disposizione come quella contenuta nell’art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso in magistratura contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218), il quale prevede (comma 2) che “prima dell’assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza dei voti, se il candidato meriti il minimo richiesto dall’approvazione” e che (comma 3) “nell’affermativa ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al candidato..” non viola le ricordate disposizioni in tema di motivazione del giudizio di inidoneità.

    Invero, il meccanismo delineato dalla predetta normativa, non costituisce il frutto di una mera attività materiale dell’amministrazione ma è espressione di una valutazione positiva o negativa dell’elaborato: mentre, nel primo caso, alla valutazione positiva segue l’attribuzione di un punteggio, nel secondo caso viene espresso un giudizio di inidoneità che implica senza alcuna possibilità di dubbio il mancato raggiungimento della sufficienza; in altri termini, il giudizio di inidoneità contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato.

    Un difetto di motivazione di tale giudizio di inidoneità può dunque apprezzarsi solo ove il candidato offra elementi idonei a supportare l’arbitrarietà, l’irragionevolezza, o comunque la non sufficiente percepibilità dell’iter logico del giudizio, quantomeno relativamente ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione,

    Tale evenienza si verifica appunto nel caso di specie, in cui, quantomeno sul piano estrinseco, è possibile rilevare, in rapporto agli elementi dedotti dal ricorrente, la non sufficiente “significatività” del giudizio di inidoneità.

    La struttura dell’elaborato del dr. ********, secondo quanto specificamente dedotto e comunque verificabile dalla lettura dello stesso, è così ripartita:

    - da pag. 1 a pag. 4, 5 – nozione di servizio pubblico locale di rilievo economico

    - da pag. 4,5 a pag. 6 – affidamento tramite gara pubblica

    - da pag. 6 a pag. 7 – affidamento tramite concessione

    - da pag. 7 a pag. 7. 5 – affidamento tramite appalto pubblico

    - da pag. 7,5 a pag. 8.5 – aspetti generali dell’affidamento diretto

    - da pag. 8.5 a pag. 10 – affidamento diretto a società “in house”;

    - da pag. 10 a pag. 11 – affidamento diretto a società mista;

    - pag. 12 - privatizzazione delle società affidatarie; giurisdizione.

    Il ricorrente evidenzia altresì che gli argomenti trattati sono tutti pertinenti alla traccia e che, inoltre, sono stati toccati tutti gli argomenti dalla stessa implicati. Ogni “punto” oggetto di traccia ha ricevuto uno sviluppo adeguato, perlomeno sul piano estrinseco.

    Egli si è soffermato sulla nozione di servizio pubblico enucleabile tanto sul piano del diritto interno, quanto sul piano del diritto comunitario.

    Le forme di affidamento non diretto sono state esaminate con riguardo a diversi modelli contrattuali: affidamento con gara a società di capitali, concessione, appalto.

    Le forme di affidamento diretto sono state esaminate con riguardo ai due modelli vigenti nell’ordinamento locale: affidamento a società “in house” e a società a capitale misto.

    Ciò posto, gli elementi così evidenziati determinano un possibile conflitto logico tra il giudizio di inidoneità e i criteri predeteminati dalla Commissione, sopra delineati, di talché, in assenza di un’articolazione espressa del giudizio, il solo riferimento al mancato raggiungimento della “soglia” di sufficienza, non appare idoneo ad assicurare la necessaria trasparenza e chiarezza sulle valutazioni di merito dalla stessa operate.

    Esso non riveste cioè quel connotato di “significatività” ovvero di idoneità al fine di ricostruire l’iter motivazionale che, anche secondo la giurisprudenza prevalente, rappresenta la ragione (e ad un tempo il limite) della tesi del voto numerico quale formula “sintetica ma eloquente” di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione.

    Il vizio di motivazione testé rilevato comporta la necessità di riesame dell’elaborato del ricorrente, avendo cura di precisare che, a tale adempimento, dovrà procedersi per il tramite di altra e diversa Commissione, e con l’osservanza di adeguate garanzie di anonimato, quali l’inserimento dell’elaborato tra un numero congruo di elaborati, estratti tra quelli all’epoca redatti nell’ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi (al solo fine di assicurare l’anonimato) un proprio giudizio, con l’applicazione degli stessi criteri all’epoca adottati.

    3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso merita accoglimento".
     
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  4. Gioni77
     
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    Rettifico (nuovamente :D) gli estremi della sentenza sono Tar Lazio Roma 5 giugno 2009 n. 5420.
     
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    pilota di tradizione. dal 2009

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    CITAZIONE (Gioni77 @ 10/6/2009, 19:45)
    Il vizio di motivazione testé rilevato comporta la necessità di riesame dell’elaborato del ricorrente, avendo cura di precisare che, a tale adempimento, dovrà procedersi per il tramite di altra e diversa Commissione, e con l’osservanza di adeguate garanzie di anonimato, quali l’inserimento dell’elaborato tra un numero congruo di elaborati, estratti tra quelli all’epoca redatti nell’ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi (al solo fine di assicurare l’anonimato) un proprio giudizio, con l’applicazione degli stessi criteri all’epoca adottati.

    una curiosità

    avete idea di come si scelgano i temi destinati a fare da contesto?
    (quelli del giorno di correzione, altri, quanti?)

    circa l'anonimato: la sentenza descrive la struttura del tema del ricorrente.

    come si può sostenere che il tema sia anonimo, se è noto ai nuovi commissari che l’elaborato del dr. ********, è così sviluppato?

    - da pag. 1 a pag. 4, 5 – nozione di servizio pubblico locale di rilievo economico

    - da pag. 4,5 a pag. 6 – affidamento tramite gara pubblica

    - da pag. 6 a pag. 7 – affidamento tramite concessione

    - da pag. 7 a pag. 7. 5 – affidamento tramite appalto pubblico

    - da pag. 7,5 a pag. 8.5 – aspetti generali dell’affidamento diretto

    - da pag. 8.5 a pag. 10 – affidamento diretto a società “in house”;

    - da pag. 10 a pag. 11 – affidamento diretto a società mista;

    - pag. 12 - privatizzazione delle società affidatarie; giurisdizione.


    :doh.gif: :doh.gif: :party2:
     
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  6. TMAX2
     
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    Grazie Gioni 77!!!!
     
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  7. angiolettabella
     
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    CITAZIONE (Gioni77 @ 10/6/2009, 19:45)
    Poi valutando - a suo dire non nel merito - l'elaborato di diritto amministrativo del candidato sostiene che la commissione ha compiuto una violazione icto oculi da eccesso di potere, in quanto, nella sostanza, il tema era fatto bene.

    Per quanto incredibile anche a me è sembrato così. Molto diverso, in realtà, dal caso deciso nel 2006 dal Consiglio di Stato, che non entrava nel merito.
    Dunque scopriamo che esiste un "eccesso di potere manifesto", prossimo, ma non coincidente, con il sindacato di merito. :hmmm.gif:
     
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  8. boedew
     
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    magari hanno intenzione di accogliere altri ricorsi.
    Cmq non mi sembra giusto alcuni temi dei ricorrenti possono esser riletti altri no!!!
    Savo Amodio si è momentaneamente distratto???????????
     
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  9. ilsoleingannatore
     
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    E' la conferma che le commssioni possono sbagliare ( e di molto, a fronte dell'evidenza di un compito svolto correttamente :diavolo.gif: ); è la virtuosa dimostrazione che la giustizia amministrativa esercita in modo imparziale il suo sindacato. ;)

     
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  10. MAMBOKING
     
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    Del resto, il ricorrente è così bravo che riceve gli elogi da Bellomo nell'introduzione del suo Manuale

    http://www.corsomagistratura.it/prefazione%20volume%20II.pdf
     
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  11. Gioni77
     
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    Se il ricorrente non fosse stato bravo e se il suo compito non fosse stato pienamente soddisfacente dubito che il Tar Lazio si sarebbe inventato una argomentazione così "sofisticata" per mascherare un accertamento di merito sotto forma di accertamento limitato all'estrinseco. Credo sia evidente che il ricorrente, che non conosco, meriti per quello che ha scritto di superare la prova scritta. Gli auguro che la ricorrezione sia più fortunata e di passare - più avanti - l'orale. Comunque complimenti agli avvocati che lo hanno difeso.
    Un saluto
     
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  12. boedew
     
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    Mi chiedo perchè:
    - gli altri ricorrenti di questo concorso non sono stati trattati allo stesso modo
    - non solo hanno respinto le loro sospensive ma hanno pensato bene di definire la causa nel merito chiaramente rigettando
    - so di temi in cui non sono bastati autorevoli pareri o pubblicazioni per dimostrare l'errore manifesto
    - perchè decisa la sospensiva il 14 gennaio, senza che risulti nel registro la cd. istanza di prelievo viene, non si sa come ,fissata l'udienza di discussione dopo soli 4 mesi il 06/05/09 , quando di solito passano gli anni e la sentenza dopo solo un mese.
    - ricordo che nel 2009 c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha affermato che l'autosufficienza del voto numerico è ormai diritto vivente, sentenza in questo caso completamente ignorata
    - questa sentenza può diventare un motivo di appello o un motivo aggiunto?
     
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  13. Gioni77
     
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    Non sono in grado di rispondere alla maggior parte delle tue domande perché non conosco né il calendario né la prassi del Tar Lazio. Leggendo attentamente la sentenza però credo che si possa vedere come mai si sostiene che sussiste un errore manifesto nella valutazione, anche se ovviamente l'assunto è implicito. In realtà è stato bravo l'avvocato, direi molto bravo. Ha evidenziato i criteri di valutazione della commissione, ha evidenziato i punti in cui - a suo parere, peraltro condiviso dal Tar - si doveva sviluppare la traccia, ha concluso sostenendo in quel caso - ma in quel solo caso - il difetto di motivazione (rectius eccesso di potere per il tar) perchè, per bocciare il candidato, la commissione avrebbe dovuto motivare compiutamente posto che il tema - in base ad un giudizio, a suo dire, estrinseco - rispettava tutti i criteri di valutazione e conteneva i punti fondamentali della traccia. E ciò è stato provato depositando lo stesso tema del candidato. E' evidente che in realtà i referendari hanno apprezzato il tema del candidato e hanno ritenuto ingiusta la bocciatura, ma essendo, almeno formalmente, inibita una valutazione di merito hanno - suppongo - seguito le indicazioni dell'avvocato per dire - ma senza dirlo apertamente, anzi dicendo altro - ciò che in realtà non potrebbero dire: ossia che il tema è fatto bene e che la commissione ha sbagliato a valutarlo negativamente.
    Sul perché queste situazioni capitino una volta e altre dieci no è impossibile rispondere. Potrebbe darsi che la composizione del tar fosse diversa dalle altre volte e si sa che il mutamento di un solo membro del collegio, che decide a maggioranza, può determinare improvvisi quanto repentini mutamenti di giurisprudenza. Ma la realtà credo che sia altra. In questo caso un buon avvocato ha convinto il tar che il tema era fatto bene. Si vede che nelle altre ipotesi il tar non si è convinto di essere di fronte ad una ingiustizia ...
     
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  14. nino75
     
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    Beh è il caso di dirlo...complimenti al ricorrente che ha fatto breccia in un muro che sembrava cingere una fortezza ormai inespugnabile!
    E ancora di più complimenti alle argomentazioni degli avvocati che hanno firmato il ricorso, i quali hanno saputo essere giuristi proponenti come si addice ai veri principi del foro... :ebravoilnostrofulserone:
    Adesso, come si suol dire in questi casi:
    Poca favilla gran fiamma seconda
     
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  15. marris
     
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    CITAZIONE (Gioni77 @ 11/6/2009, 19:16)
    Non sono in grado di rispondere alla maggior parte delle tue domande perché non conosco né il calendario né la prassi del Tar Lazio. Leggendo attentamente la sentenza però credo che si possa vedere come mai si sostiene che sussiste un errore manifesto nella valutazione, anche se ovviamente l'assunto è implicito. In realtà è stato bravo l'avvocato, direi molto bravo. Ha evidenziato i criteri di valutazione della commissione, ha evidenziato i punti in cui - a suo parere, peraltro condiviso dal Tar - si doveva sviluppare la traccia, ha concluso sostenendo in quel caso - ma in quel solo caso - il difetto di motivazione (rectius eccesso di potere per il tar) perchè, per bocciare il candidato, la commissione avrebbe dovuto motivare compiutamente posto che il tema - in base ad un giudizio, a suo dire, estrinseco - rispettava tutti i criteri di valutazione e conteneva i punti fondamentali della traccia. E ciò è stato provato depositando lo stesso tema del candidato. E' evidente che in realtà i referendari hanno apprezzato il tema del candidato e hanno ritenuto ingiusta la bocciatura, ma essendo, almeno formalmente, inibita una valutazione di merito hanno - suppongo - seguito le indicazioni dell'avvocato per dire - ma senza dirlo apertamente, anzi dicendo altro - ciò che in realtà non potrebbero dire: ossia che il tema è fatto bene e che la commissione ha sbagliato a valutarlo negativamente.
    Sul perché queste situazioni capitino una volta e altre dieci no è impossibile rispondere. Potrebbe darsi che la composizione del tar fosse diversa dalle altre volte e si sa che il mutamento di un solo membro del collegio, che decide a maggioranza, può determinare improvvisi quanto repentini mutamenti di giurisprudenza. Ma la realtà credo che sia altra. In questo caso un buon avvocato ha convinto il tar che il tema era fatto bene. Si vede che nelle altre ipotesi il tar non si è convinto di essere di fronte ad una ingiustizia ...

    Ma sei veramenbte convinto che gli altri avvocati fossero dei fessi scusa ma non è così di validi ricorsi ce ne sono, solo che lacuni sono letteralmente ignorati e le sentenze vengono fatte con il taglia incolla , altri a questo punto non si capisce perchè vengano letti. Poi il Tar Lazio ha una tradizione di non poco conto nel difendere l'insindacabilità del giudizio di merito. Poi viene Pinco Pallo ed improvvisamente cadono le roccheforti e solo il suo viene ricorretto perchè piaciuto ai consiglieri Tar.

    Chiusa questa parantesi si ritorna al solito tram tram. Sinceramente dai pun ti il suo tema non sembra eccezionale.

    Edited by marris - 11/6/2009, 20:08
     
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43 replies since 10/6/2009, 17:08   3156 views
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