BOCCIATI ALL'ORALE

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  1. Gengis Khan
     
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    CITAZIONE (_giustizia_ @ 20/1/2008, 10:20)
    nessuno ha detto che il GA non possa nominare un CTU ove necessario . Resta il fatto che la decisione , seppure con l'ausilio di un tecnico viene adottata dal giudice amministrativo e non certo da quello penale o dal salumiere :D

    Guarda che tutto il discutere di questo 3D nasce dalle seguenti affermazioni (sono in sequenza):

    CITAZIONE (giskard @ 13/1/2008, 00:23)
    CITAZIONE (moosbrugger @ 12/1/2008, 14:46)
    vi sono stati due o tre candidati che sono riusciti a far annullare la bocciatura agli orali, dimostrando al g.a. di conoscere la materia nella quale erano stati giudicati insufficienti ( penale ).

    :o: :D
    si sono fatti interrogare in penale dal collegio del TAR?
    è possibile, essendo carenti in amministrativo, farsi interrogare dal sostituto di turno? :rolleyes:
    ovvero interrogare in civile dalla commissione tributaria?

    CITAZIONE (moosbrugger @ 13/1/2008, 17:39)
    CITAZIONE (giskard @ 13/1/2008, 17:28)
    ;)
    qui, peraltro, non si tratta soltanto di sostituirsi alla commissione, ma di sostituire alla valutazione -ipoteticamente erronea- di una prova (consistente in una serie di precise risposte ad una serie di precise domande, rese quel tale giorno a quella tale ora), una cosa diversa, e cioè la conoscenza del "diritto penale", dimostrata al GA, dunque dopo la prova, con modalità che spero di poter, un giorno, conoscere

    hanno prodotto dinanzi al tar una sostanziosa documentazione, titoli, corsi, ed altro, atta a dimostrare la conoscenza della materia.
    erano due o tre casi di candidati bocciati con una votazione quasi sufficiente ( tipo 5 anziche' il minimo 6 ).
    il tar dispose, se non ricordo male, la ripetizione dell orale nella materia giudicata carente.
    del resto avevano superato gli scritti ed erano andati bene su tutte le materie dell orale.

    Ti riporto, scusandomi per l'auto citazione, quanto ho scritto vanamente in precedenza:
    Ammessa l'esistenza del caso riportato da "moosbrugger", c'è da dire allora che il TAR si è trovato a decidere un caso di c.d. discrezionalità tecnica. Ora, è pacifico che il TAR non possa esaminare i candidati ritenuti non idonei dalla commissione, ma è altrettanto pacifico che non possa farli "RIesaminare" dalla commissione stessa (questa affermazione è valida ad ogni latitudine, ma su Marte forse le cose stanno diversamente!)
    Il TAR può solo disporre CTU atta a vagliare la illegittimità del giudizio della commissione. Ma qui "trabballa" l'asino! Perchè la CTU può dare riscontri al giudice solo in relazione:
    1) ai criteri adottati per esaminare i candidati;
    2) al rispetto, nell'adozione di tali criteri, delle regole della materia su cui si sono visti esaminare i candidati;
    3) al rispetto della legittimità (non giuridica perchè questa spetta sempre al giudice, ma quella tecnica) relativa alla idoneità tecnica dei criteri adottati dalla commissione per la selezione;
    4) alla attinenza e pertinenza del giudizio della commissione con l'esame sostenuto dai candidati.
    Con questi elementi il TAR valuta la illegittimità della procedura di valutazione e della valutazione stessa.
    Qui, però ci sono gli elementi per fare "cadere" l'asino! Infatti, versandosi in materia di discrezionalità tecnica e non di attività vincolata, il TAR in tanto comminerà (o potrà comminare) l'illegittimità della votazione della commissione, in quanto questa sia MANIFESTAMENTE illegittima. Ciò, perchè si versa pur sempre in materia discrezionale, ancorchè tecnica.
    Pertanto, il riferito caso in cui i soggetti già esaminati siano stati riesaminati in forza della loro leggera insufficienza (5 piuttosto che 6) è proprio il caso che NON FA MAI RIFORMARE al TAR il giudizio della commissione! Altro è invece il caso in cui, ad esempio, un professore di diritto penale, magari pluri titolato studioso della materia e con pubblicazioni, venga bollato dalla commissione con un 2! Qui, il "necessario tecnicismo", rectius, la tecnica di valutazione (necessariamente ancorata ai parametri della materia oggetto di esame) prevale sulla valenza discrezionale della valutazione della commissione.

    CITAZIONE (_giustizia_ @ 20/1/2008, 10:20)
    riparliamone quando avrai studiato la differenza tra merito e discrezionalità tecnica . Tra i numerosi testi ti consiglio Picone, Galli, Caringella e persino una economica e sintetica edizione della Simone...

    In ultimo un giochino. Tre dei quattro punti sopra indicati sono spunti di uno dei tre autori da te indicati, mentre uno dei quattro punti è una indicazione di un altro autore sempre da te indicati. Siccome è sempre facile coprirsi le spalle citando autori senza indicare gli estremi della citazione [Picone, Galli, Caringella], allora faccio mio il tuo metodo e ti chiedo:
    a quali autori da te citati appartengono i criteri (sopra indicati) di conduzione di una CTU?
     
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  2. _giustizia_
     
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    CITAZIONE (Gengis Khan @ 21/1/2008, 10:40)
    CITAZIONE (_giustizia_ @ 20/1/2008, 10:20)
    nessuno ha detto che il GA non possa nominare un CTU ove necessario . Resta il fatto che la decisione , seppure con l'ausilio di un tecnico viene adottata dal giudice amministrativo e non certo da quello penale o dal salumiere :D

    Guarda che tutto il discutere di questo 3D nasce dalle seguenti affermazioni (sono in sequenza):

    CITAZIONE (giskard @ 13/1/2008, 00:23)
    CITAZIONE (moosbrugger @ 12/1/2008, 14:46)
    vi sono stati due o tre candidati che sono riusciti a far annullare la bocciatura agli orali, dimostrando al g.a. di conoscere la materia nella quale erano stati giudicati insufficienti ( penale ).

    :o: :D
    si sono fatti interrogare in penale dal collegio del TAR?
    è possibile, essendo carenti in amministrativo, farsi interrogare dal sostituto di turno? :rolleyes:
    ovvero interrogare in civile dalla commissione tributaria?

    CITAZIONE (moosbrugger @ 13/1/2008, 17:39)
    CITAZIONE (giskard @ 13/1/2008, 17:28)
    ;)
    qui, peraltro, non si tratta soltanto di sostituirsi alla commissione, ma di sostituire alla valutazione -ipoteticamente erronea- di una prova (consistente in una serie di precise risposte ad una serie di precise domande, rese quel tale giorno a quella tale ora), una cosa diversa, e cioè la conoscenza del "diritto penale", dimostrata al GA, dunque dopo la prova, con modalità che spero di poter, un giorno, conoscere

    hanno prodotto dinanzi al tar una sostanziosa documentazione, titoli, corsi, ed altro, atta a dimostrare la conoscenza della materia.
    erano due o tre casi di candidati bocciati con una votazione quasi sufficiente ( tipo 5 anziche' il minimo 6 ).
    il tar dispose, se non ricordo male, la ripetizione dell orale nella materia giudicata carente.
    del resto avevano superato gli scritti ed erano andati bene su tutte le materie dell orale.

    Ti riporto, scusandomi per l'auto citazione, quanto ho scritto vanamente in precedenza:
    Ammessa l'esistenza del caso riportato da "moosbrugger", c'è da dire allora che il TAR si è trovato a decidere un caso di c.d. discrezionalità tecnica. Ora, è pacifico che il TAR non possa esaminare i candidati ritenuti non idonei dalla commissione, ma è altrettanto pacifico che non possa farli "RIesaminare" dalla commissione stessa (questa affermazione è valida ad ogni latitudine, ma su Marte forse le cose stanno diversamente!)
    Il TAR può solo disporre CTU atta a vagliare la illegittimità del giudizio della commissione. Ma qui "trabballa" l'asino! Perchè la CTU può dare riscontri al giudice solo in relazione:
    1) ai criteri adottati per esaminare i candidati;
    2) al rispetto, nell'adozione di tali criteri, delle regole della materia su cui si sono visti esaminare i candidati;
    3) al rispetto della legittimità (non giuridica perchè questa spetta sempre al giudice, ma quella tecnica) relativa alla idoneità tecnica dei criteri adottati dalla commissione per la selezione;
    4) alla attinenza e pertinenza del giudizio della commissione con l'esame sostenuto dai candidati.
    Con questi elementi il TAR valuta la illegittimità della procedura di valutazione e della valutazione stessa.
    Qui, però ci sono gli elementi per fare "cadere" l'asino! Infatti, versandosi in materia di discrezionalità tecnica e non di attività vincolata, il TAR in tanto comminerà (o potrà comminare) l'illegittimità della votazione della commissione, in quanto questa sia MANIFESTAMENTE illegittima. Ciò, perchè si versa pur sempre in materia discrezionale, ancorchè tecnica.
    Pertanto, il riferito caso in cui i soggetti già esaminati siano stati riesaminati in forza della loro leggera insufficienza (5 piuttosto che 6) è proprio il caso che NON FA MAI RIFORMARE al TAR il giudizio della commissione! Altro è invece il caso in cui, ad esempio, un professore di diritto penale, magari pluri titolato studioso della materia e con pubblicazioni, venga bollato dalla commissione con un 2! Qui, il "necessario tecnicismo", rectius, la tecnica di valutazione (necessariamente ancorata ai parametri della materia oggetto di esame) prevale sulla valenza discrezionale della valutazione della commissione.

    CITAZIONE (_giustizia_ @ 20/1/2008, 10:20)
    riparliamone quando avrai studiato la differenza tra merito e discrezionalità tecnica . Tra i numerosi testi ti consiglio Picone, Galli, Caringella e persino una economica e sintetica edizione della Simone...

    In ultimo un giochino. Tre dei quattro punti sopra indicati sono spunti di uno dei tre autori da te indicati, mentre uno dei quattro punti è una indicazione di un altro autore sempre da te indicati. Siccome è sempre facile coprirsi le spalle citando autori senza indicare gli estremi della citazione [Picone, Galli, Caringella], allora faccio mio il tuo metodo e ti chiedo:
    a quali autori da te citati appartengono i criteri (sopra indicati) di conduzione di una CTU?

    ffe
    amico mio ,tutti gli amministrativisti degni di tale nome, non possono che confermare la giurisdizione del TAR con riguardo ad un concorso pubblico sia esso con prova di amministrativo , penale , sportivo , urbanistico etc... Questo è il dato di fatto , per qualcuno pacifico, per altri no . Che dire con chi non concorda su questo punto , e preferisce soffermarsi su astrette congetture , non ho certo tempo da perdere , sia perchè non sto qui per dimostrare nulla , anzi quello che avevo da dimostrare l'ho fatto già nelle opportune sedi , sia perchè , con tutto il rispetto , sarebbe come parlare di equazione a chi non ha ancora le idee chiare su delle semplici addizioni...
     
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  3. Gengis Khan
     
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    CITAZIONE (_giustizia_ @ 21/1/2008, 18:00)
    ffe
    amico mio ,tutti gli amministrativisti degni di tale nome, non possono che confermare la giurisdizione del TAR con riguardo ad un concorso pubblico sia esso con prova di amministrativo , penale , sportivo , urbanistico etc... Questo è il dato di fatto , per qualcuno pacifico, per altri no . Che dire con chi non concorda su questo punto , e preferisce soffermarsi su astrette congetture , non ho certo tempo da perdere , sia perchè non sto qui per dimostrare nulla , anzi quello che avevo da dimostrare l'ho fatto già nelle opportune sedi , sia perchè , con tutto il rispetto , sarebbe come parlare di equazione a chi non ha ancora le idee chiare su delle semplici addizioni...

    Accipicchiolina!
     
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  4. boedew
     
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    CITAZIONE (albaranod @ 10/1/2008, 15:59)
    SONO ALLA RICERCA DEI NOMINATIVI DELLE EPRSONE CHE COME ME SONO STATE BOCCIATE ALL'ORALE DELL'ULTIMO CONCORSO IN MAGISTRATURA, AL FINE DI VERIFICARE SE VI SONO POSSIBILITA' PER ESSERE COMUNQUE AMMESSI IN GRADUATORIA.
    UN MAGISTRAO MI HA RIFERITO CHE IN UNO DEGLI SCORSI CONCORSI I CANDIDATI BOCCIATI ALL'ORALE AVEVANO FATTO UNA RICHIESTA CONGIUNTA AL MINISTERO, ED ERANO STATI POI AMMESSI!
    A ME APRE FRANCAMENTE INCREDIBILE! AVETE NOTIZIE IN TAL SENSO?

    Non può essere che abbiano interpretato estendivamente questo comma?

    Qualora, all'esito delle prove scritte e orali, il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 dell'art. 123-ter del regio decreto 12/41, sia inferiore di oltre un decimo a quello che il bando si proponga di reclutare, è in facoltà del Ministro della Giustizia, su conforme parere del Consiglio Superiore della Magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale, come previsto dal comma 4 dell'art. 18 della legge 13 febbraio 2001 n. 48.

     
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    CITAZIONE (boedew @ 26/11/2008, 13:57)
    CITAZIONE (albaranod @ 10/1/2008, 15:59)
    SONO ALLA RICERCA DEI NOMINATIVI DELLE EPRSONE CHE COME ME SONO STATE BOCCIATE ALL'ORALE DELL'ULTIMO CONCORSO IN MAGISTRATURA, AL FINE DI VERIFICARE SE VI SONO POSSIBILITA' PER ESSERE COMUNQUE AMMESSI IN GRADUATORIA.
    UN MAGISTRAO MI HA RIFERITO CHE IN UNO DEGLI SCORSI CONCORSI I CANDIDATI BOCCIATI ALL'ORALE AVEVANO FATTO UNA RICHIESTA CONGIUNTA AL MINISTERO, ED ERANO STATI POI AMMESSI!
    A ME APRE FRANCAMENTE INCREDIBILE! AVETE NOTIZIE IN TAL SENSO?

    Non può essere che abbiano interpretato estendivamente questo comma?

    Qualora, all'esito delle prove scritte e orali, il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 dell'art. 123-ter del regio decreto 12/41, sia inferiore di oltre un decimo a quello che il bando si proponga di reclutare, è in facoltà del Ministro della Giustizia, su conforme parere del Consiglio Superiore della Magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale, come previsto dal comma 4 dell'art. 18 della legge 13 febbraio 2001 n. 48.

    :D

    molto ma molto estensivamente :fisch.gif:

    siete meravigliosi :wub:
     
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  6. isp79
     
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    scusate se riprendo questa vecchia discussione..
    volevo sapere: qualcuno dei bocciati all'orale del vecchio nconcorso ha vinto ricorso? e tra i bocciati all'orale del concorso a 350 posti, c'è qlk che ha intenzione di fare ricorso?

    grazie!
     
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  7. lillina75
     
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    CITAZIONE (isp79 @ 12/5/2009, 09:03)
    scusate se riprendo questa vecchia discussione..
    volevo sapere: qualcuno dei bocciati all'orale del vecchio nconcorso ha vinto ricorso? e tra i bocciati all'orale del concorso a 350 posti, c'è qlk che ha intenzione di fare ricorso?

    grazie!

    Nessuno dei bocciati all'orale del concorso per 380 posti (D.M. 28.02.2004) ha vinto il ricorso.
    A dire il vero non so neanche dirti se l'abbiano fatto...
     
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  8. pirz37
     
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    penso che sia impossibile vincere un ricorso per bocciatura all'orale...a meno che non ci siano errori di procedura
     
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  9. quisquedepopulo
     
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    So per certo che nel concorso bandito con nel 2002, un ragazzo a seguito di bocciatura al'orale fece ricorso al T.a.r., riuscì ad ottenere di essere riesaminato (presumo da una commissione costituita ad hoc) ma fu bocciato nuovamente.......pensate che fu ammesso agli orali anche nel concorso del 2004 da 380 posti e fu bocciato di nuovo.....e, incredibile ma vero, è stato ammesso agli orali anche nel concorso da 350 posti......che dire, penso che facciamo tutti il tifo per lui, lo merita solo per il coraggio che ha avuto a crederci ancora dopo delle botte così pesanti.

    Saluti, giuro che non è una bufala (dopo che me lo hanno raccontato, per curiosità ho verificato i dati).
     
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  10. isp79
     
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    ^_^ mmmm....grazie a tutti!!
     
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  11. Fidal1
     
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    CITAZIONE (quisquedepopulo @ 13/5/2009, 19:41)
    So per certo che nel concorso bandito con nel 2002, un ragazzo a seguito di bocciatura al'orale fece ricorso al T.a.r., riuscì ad ottenere di essere riesaminato (presumo da una commissione costituita ad hoc) ma fu bocciato nuovamente.......pensate che fu ammesso agli orali anche nel concorso del 2004 da 380 posti e fu bocciato di nuovo.....e, incredibile ma vero, è stato ammesso agli orali anche nel concorso da 350 posti......che dire, penso che facciamo tutti il tifo per lui, lo merita solo per il coraggio che ha avuto a crederci ancora dopo delle botte così pesanti.

    Saluti, giuro che non è una bufala (dopo che me lo hanno raccontato, per curiosità ho verificato i dati).

    cavoli, questa è la dimostrazione che la discrezionalità non è arbitrio:
    a- questa persona scrive benissimo, così supera sempre gli scritti;
    b- questa persona ha grossi problemi all'orale, perciò viene sempre bocciata.
    Speriamo che abbia sopperito alle lacune.
     
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  12. Bubbusettete!
     
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    Posso riferirvi che un giorno dello scorso aprile gli orali sono iniziati al pomeriggio perché la mattina la commissione si è dovuta riunire per decidere cosa fare di un candidato che gli era stato mandato dal giudice amministrativo.
    A fronte delle comprensibili perplessità del Giskard, posso dire di avere notato una cosetta. Capita che la composizione della commissione muti, un commissario si sfracanta i cabasisi e si dimette, un altro deve prendere servizio per un direttivo e molla tutto, un professore si mette in aspettativa per le elezioni. Questi commissari vengono prontamente sostituiti, ma il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero, che esce solo il 15 e il 30 di ogni mese, solitamente ben dopo che il sostituto abbia iniziato ad esaminare.
    O la commissione commette dei poderosi falsi ideologici; o la pubblicazione ha efficacia di pubblicità notizia, e il decreto di nomina è efficace da un momento anteriore; oppure la commissione e il ministero rischiano grosso, aprendo una voragine al ricorso amministrativo.
     
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  13. _esperto_
     
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    QUOTE (Bubbusettete! @ 25/5/2009, 23:08)
    Posso riferirvi che un giorno dello scorso aprile gli orali sono iniziati al pomeriggio perché la mattina la commissione si è dovuta riunire per decidere cosa fare di un candidato che gli era stato mandato dal giudice amministrativo.
    A fronte delle comprensibili perplessità del Giskard, posso dire di avere notato una cosetta. Capita che la composizione della commissione muti, un commissario si sfracanta i cabasisi e si dimette, un altro deve prendere servizio per un direttivo e molla tutto, un professore si mette in aspettativa per le elezioni. Questi commissari vengono prontamente sostituiti, ma il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero, che esce solo il 15 e il 30 di ogni mese, solitamente ben dopo che il sostituto abbia iniziato ad esaminare.
    O la commissione commette dei poderosi falsi ideologici; o la pubblicazione ha efficacia di pubblicità notizia, e il decreto di nomina è efficace da un momento anteriore; oppure la commissione e il ministero rischiano grosso, aprendo una voragine al ricorso amministrativo.

    sarebbe interessante sapere su cosa ha basato il ricorso , per quanto mi risulta è difficilissimo vincere ricorso contro valutazioni di esami orali
     
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  14.  
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    CITAZIONE (_esperto_ @ 2/6/2009, 07:41)
    CITAZIONE (Bubbusettete! @ 25/5/2009, 23:08)
    Posso riferirvi che un giorno dello scorso aprile gli orali sono iniziati al pomeriggio perché la mattina la commissione si è dovuta riunire per decidere cosa fare di un candidato che gli era stato mandato dal giudice amministrativo.
    A fronte delle comprensibili perplessità del Giskard, posso dire di avere notato una cosetta. Capita che la composizione della commissione muti, un commissario si sfracanta i cabasisi e si dimette, un altro deve prendere servizio per un direttivo e molla tutto, un professore si mette in aspettativa per le elezioni. Questi commissari vengono prontamente sostituiti, ma il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero, che esce solo il 15 e il 30 di ogni mese, solitamente ben dopo che il sostituto abbia iniziato ad esaminare.
    O la commissione commette dei poderosi falsi ideologici; o la pubblicazione ha efficacia di pubblicità notizia, e il decreto di nomina è efficace da un momento anteriore; oppure la commissione e il ministero rischiano grosso, aprendo una voragine al ricorso amministrativo.

    sarebbe interessante sapere su cosa ha basato il ricorso , per quanto mi risulta è difficilissimo vincere ricorso contro valutazioni di esami orali

    dunque ti rifai a questa tesi?
    #entry206241648
     
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  15. _esperto_
     
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    no semplicemente so che è molto difficile, almeno per quelle che sono le mie conoscenza di amministrativo, e per quanto mi hanno detto avvocati amministrativisti . Nel caso vi siano sentenze consultabili di accogliemento ricorsi non idoneità agli orali , vi sarei grato se fosse possibile fornirmi gli estremi
     
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54 replies since 10/1/2008, 15:59   15237 views
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