Toto-titoli

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  1. tar_anna
     
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    Beh, ormai siamo agli sgoccioli...quando ero all'Università facevo sempre un toto-domande prima degli esami, che ne dite di fare lo stesso? Ok: ciascuno indichi per ogni materia i tre argomenti (o titoli precisi, se vuole essere specifico) che ritiene probabili, o che "si sente" che potrebbero uscire...
    PS: chiaramente è solo un giochino :P

    Inizio io...

    Amministrativo:
    - enti pubblici in forma societaria e affidamento in house
    - il risarcimento del danno, in particolare danno da ritardo o resp. precontrattuale
    - la pregiudizialità

    Civile:
    - patrimoni separati e trust
    - obbligazioni di mezzi/di risultato, in particolare rispetto al contratto d'opera
    - responsabilità civile, in particolare la responsabilità del medico

    Penale:
    - la successione di leggi rispetto alla qualifica di cittadino Eu o non Eu
    - concorso di reati e concorso apparente di norme
    - la delega di funzioni
     
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  2. unasumille
     
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    CITAZIONE (tar_anna @ 25/9/2007, 17:12)
    Beh, ormai siamo agli sgoccioli...quando ero all'Università facevo sempre un toto-domande prima degli esami, che ne dite di fare lo stesso? Ok: ciascuno indichi per ogni materia i tre argomenti (o titoli precisi, se vuole essere specifico) che ritiene probabili, o che "si sente" che potrebbero uscire...
    PS: chiaramente è solo un giochino :P

    Inizio io...

    Amministrativo:
    - enti pubblici in forma societaria e affidamento in house
    - il risarcimento del danno, in particolare danno da ritardo o resp. precontrattuale
    - la pregiudizialità

    Civile:
    - patrimoni separati e trust
    - obbligazioni di mezzi/di risultato, in particolare rispetto al contratto d'opera
    - responsabilità civile, in particolare la responsabilità del medico

    Penale:
    - la successione di leggi rispetto alla qualifica di cittadino Eu o non Eu
    - concorso di reati e concorso apparente di norme
    - la delega di funzioni

    Per civile (ma il tema è trasversale) aggiungerei....il regime giuridico delle "aree di parcheggio"....è il più ritardario, su tutte le ruote :shifty: !
     
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  3. donnaselvaggiadonna
     
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    CITAZIONE (unasumille @ 25/9/2007, 17:23)
    CITAZIONE (tar_anna @ 25/9/2007, 17:12)
    Beh, ormai siamo agli sgoccioli...quando ero all'Università facevo sempre un toto-domande prima degli esami, che ne dite di fare lo stesso? Ok: ciascuno indichi per ogni materia i tre argomenti (o titoli precisi, se vuole essere specifico) che ritiene probabili, o che "si sente" che potrebbero uscire...
    PS: chiaramente è solo un giochino :P

    Inizio io...

    Amministrativo:
    - enti pubblici in forma societaria e affidamento in house
    - il risarcimento del danno, in particolare danno da ritardo o resp. precontrattuale
    - la pregiudizialità

    Civile:
    - patrimoni separati e trust
    - obbligazioni di mezzi/di risultato, in particolare rispetto al contratto d'opera
    - responsabilità civile, in particolare la responsabilità del medico

    Penale:
    - la successione di leggi rispetto alla qualifica di cittadino Eu o non Eu
    - concorso di reati e concorso apparente di norme
    - la delega di funzioni

    Per civile (ma il tema è trasversale) aggiungerei....il regime giuridico delle "aree di parcheggio"....è il più ritardario, su tutte le ruote :shifty: !

    che Dio vi ascolti entrambe!!!! image magariiiii image
     
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  4. emy76
     
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    se così fosse........ image image
     
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  5. MARRAT
     
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    Per penale aggiungerei: il comparaggio -_-
     
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  6. tar_anna
     
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    ...COMPARAGGIO? :huh:

    ...ok,ho scoperto cos'è...ma ti sembra un argomento papabile? C'è qualche sentenza rilevante??
     
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  7. blacksakura
     
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    Mah, sul penale io vedrei più papabile il concorso dell'extraneus nell'insider trading :rolleyes:
     
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  8. micheleAg
     
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    CITAZIONE (tar_anna @ 25/9/2007, 17:12)
    Beh, ormai siamo agli sgoccioli...quando ero all'Università facevo sempre un toto-domande prima degli esami, che ne dite di fare lo stesso? Ok: ciascuno indichi per ogni materia i tre argomenti (o titoli precisi, se vuole essere specifico) che ritiene probabili, o che "si sente" che potrebbero uscire...
    PS: chiaramente è solo un giochino :P

    Inizio io...

    Amministrativo:
    - enti pubblici in forma societaria e affidamento in house
    - il risarcimento del danno, in particolare danno da ritardo o resp. precontrattuale
    - la pregiudizialità

    Civile:
    - patrimoni separati e trust
    - obbligazioni di mezzi/di risultato, in particolare rispetto al contratto d'opera
    - responsabilità civile, in particolare la responsabilità del medico

    Penale:
    - la successione di leggi rispetto alla qualifica di cittadino Eu o non Eu
    - concorso di reati e concorso apparente di norme
    - la delega di funzioni

    penso ci sia il rischio che i commissari (CHE ENTRANO NEL SITO) LEGGENDO I TITOLI sopramenzionati NON LI FARANNO USCIRE PIU' APPOSTA...sapendo che migliaia di persone entrano nel forum e che il loro scopo è stroncarci...
     
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  9. tar_anna
     
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    Mah, questa mi sembra un po' paranoia...
     
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  10. MARRAT
     
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    CITAZIONE (tar_anna @ 25/9/2007, 20:42)
    ...COMPARAGGIO? :huh:

    ...ok,ho scoperto cos'è...ma ti sembra un argomento papabile? C'è qualche sentenza rilevante??

    Penso sia fondamentale... Riporto il commento ad una recente sentenza del gip di Pavia, storica ai nostri fini ;)


    2) COMPARAGGIO

    G.I.P. Tribunale Civile e Penale di Pavia, 26 gennaio 2005

    • Genesi.

    La Procura della Repubblica in sede ha ricevuto dalla Procura della Repubblica di Verona gli atti relativi al presente procedimento, per competenza territoriale, e, compiuta una valutazione in jure degli atti, ha avanzato la richiesta di archiviazione. I presupposti e la metodologia dell'indagine risultano riassunti nella nota Guardia di Finanza di Venezia 16.12.2003 (e relativi allegati). In estrema sintesi, i responsabili della casa farmaceutica Glaxo – ai vari livelli – avrebbero posto in essere una sistematica condotta “promozionale” dei farmaci prodotti dalla loro casa erogando “a pioggia” somme di denaro – o diverse utilità: pagamento della partecipazione a Congressi, donazione di personal computer o altre apparecchiature elettroniche – ai medici che dalla documentazione sequestrata alla Glaxo risultano classificati in base al criterio della “capacità prescrittiva di farmaci”. Le dazioni di denaro o “liberalità”, in particolare, sarebbero state a volte camuffate sotto la parvenza di compensi per la partecipazione a (fittizi) programmi di ricerca e/o di formazione di banche dati.
    • Ipotesi di reato.

    Nel sollecitare l'archiviazione, il pubblico ministero distingue la posizione degli indagati suddividendoli in quattro categorie e considerando separatamente la posizione dei due dipendenti Glaxo. Andrebbero dunque tenute distinte:

    • la vicenda della partecipazione del Dott. […] al Congresso di Berlino 22-26.09.2001;

    • la vicenda relativa alle liberalità erogate da Glaxo nel 2002 (rinvenimento del file “ Liberalità 2002 ” nei computer Glaxo), coinvolgente i Dott. […];

    • la vicenda relativa alle liberalità erogate da Glaxo nel 2001 (rinvenimento del file “ GT Investment 2001 ” nei computer Glaxo), coinvolgente i Dott. […].

    • la vicenda della partecipazione dei medici al progetto-banca dati snamid , per tutti i restanti medici indagati;

    • la partecipazione dei due dipendenti Glaxo […] nella concessione di varie liberalità a medici pavesi e nell'organizzazione del Congresso di Berlino sopra citato (beneficiario lo […]).

    Asserita insostenibilità dell'accusa e/o inutilità di ulteriori indagini.

    Per ognuna delle categorie di indagati, il pubblico ministero svolge argomenti distinti – anche se parzialmente coincidenti – a sostegno della richiesta di archiviazione. Nel motivare la richiesta, il pubblico ministero lascia intendere che sarebbe inutile indagare sulle effettiva qualità e sul volume delle prescrizioni di farmaci Glaxo operate dai medici coinvolti.

    Vediamo nel dettaglio le singole ragioni della richiesta di archiviazione. Per quanto riguarda gli indagati sub 1), la ragione per cui non vale la pena indagare oltre sarebbe rappresentata dal fatto che sì la Glaxo pagò le spese per la partecipazione congressuale dello Speciale, e tuttavia fa difetto “ la prova del fatto che in occasione di tale congresso sia stata svolta attività di informazione e presentazione dei medicinali della Glaxo ”; inoltre, mancherebbe la prova di eccessive ed ingiustificate prescrizioni di farmaci Glaxo da parte dei due medici indagati. In ordine alle categorie sub 2) e 3), non risulterebbe che le liberalità siano avvenute in un contesto di attività di informazione e presentazione dei medicinali Glaxo né che le liberalità medesime abbiano avuto il precipuo scopo di aumentare la vendita dei medicinali. A proposito dei medici raggruppati nella categoria sub 4), il titolare delle indagini sottolinea inoltre la pretesa esiguità delle somme erogate da Glaxo (da € 258 a € 516) ed il fatto che dette somme ben avrebbero potuto giustificarsi come compenso per l'attività di partecipazione alla formazione di una banca dati, estrinsecatasi nella mera compilazione di un formulario. Con riguardo agli indagati sub n. 5) – i dipendenti Glaxo –, il problema della prova viene liquidato ricorrendo alla considerazione che le indagini non avrebbero permesso di delineare la condotta concretamente posta in essere dagli indagati nella organizzazione del congresso di Berlino né in qualsivoglia attività di informazione e presentazione dei medicinali.

    Il pubblico ministero formula per tutti una ipotesi di reato generica e onnicomprensiva facente riferimento agli artt. 170 e 172 r.d. 1265/1934 nonché all'art. 11 d. lgsl. 541/1992 e indica come dies commissi delicti il 01.12.2002.

    Riassumendo, in tutti i casi il pubblico ministero fa riferimento più o meno esplicito al fatto che “dagli atti d'indagine” non può evincersi che le dazioni-ricezioni di denaro abbiano avuto l'effetto di aumentare i volumi di prescrizioni dei farmaci Glaxo; inoltre, in qualche caso, “rafforza” tale motivazione con la considerazione per cui le dazioni non sarebbero avvenute nel contesto di attività di informazione e presentazione di medicinali.

    Non vi sono elementi concreti per poter affermare se, in concomitanza e successivamente alle percezioni di denaro o di altra utilità, i singoli medici, abbiano aumentato le prescrizioni di farmaci Glaxo . Eppure, seguendo le premesse logiche da cui muove il pubblico ministero, l'indagine sarebbe indispensabile per comprendere se le dazioni di denaro o altra utilità da parte degli emissari Glaxo abbiano avuto l'effetto di promuovere e/o incentivare le vendite dei prodotti di quella casa farmaceutica.

    A parere di questo giudicante, tuttavia, l'indagine su qualità e volume delle prescrizioni dei farmaci Glaxo non risulta affatto necessaria ai fini della valutazione della posizione dei singoli indagati, per motivi derivanti sia dalla struttura dei reati in questione, sia dal sostrato “empirico-criminologico” che tali norme intendono afferrare e formalizzare.



    1.4. Interessi tutelati .

    Partendo proprio da quest'ultimo profilo – prius logico rispetto alle opzioni normative – va osservato che le ricerche criminologicamente fondate, specie nei paesi anglosassoni, sul fenomeno della c.d. “malasanità” indicano nel comparaggio (accanto al fee-splitting , all' unnecessary surgery e alla ghost surgery) una delle condotte devianti più tipiche dei membri delle professioni mediche¸ avente tratti sostanzialmente comuni nei paesi che criminalizzano tale condotta, pur nella inevitabile diversità di inquadramento normativo e di trattamento sanzionatorio.

    La criminalità dei colletti bianchi in ambito sanitario ha costituito uno dei banchi di prova, tra i più cruciali, per testare ed aggiornare il paradigma eziologico di Sutherland; rispetto a tale tipologia criminosa sono stati introdotti modelli di spiegazione del crimine basati sullo schema costi-benefici (concretizzando una delle tante modalità di applicazione dell'analisi economica del diritto). Dal modello eziologico sutherlandiano si è passati a privilegiare il modello ESOC (Economic Special Opportunity Conduct), che sembra attagliarsi particolarmente ai white collar crimes commessi in ambito medico, dove il fattore “opportunità” assume un ruolo determinante nella genesi del crimine. Si può in generale parlare di ESOC- crime – categoria criminologia in cui rientra anche il comparaggio – quando la condotta criminosa:

    1) è tenuta in un contesto di produzione di beni o servizi;

    2) si manifesta in situazioni particolarmente favorevoli che sono definite appunto opportunità (e “opportunità” sono sia l'elettiva vulnerabilità delle vittime che, specularmente, le caratteristiche dell'agente);

    3) è caratterizzata da un abuso di fiducia, violando motivate aspettative di speciale integrità della condotta medica;

    4) ha alla base una valutazione costi/benefici (rischio calcolato);

    5) è particolarmente difficile da scoprire, specie quando le vittime “visibili”sono imprese, società commerciali o enti, mentre il peso delle perdite economiche effettive è sopportato dalle vittime “invisibili” ma diffuse.

    Poiché gli interessi in gioco in materia di comparaggio sono particolarmente rilevanti, assai delicate sono, di conseguenza, le scelte di politica criminale cui è chiamato il legislatore. La forma di agire criminale comunemente definita “comparaggio” è idonea, se pratica in misura massiva, a produrre riflessi negativi, concreti o potenziali, sulla salute dei singoli pazienti, sulla salute pubblica, sulla concorrenza fra industrie farmaceutiche, sulle scelte di politica economico-sociale dello Stato, sul bilancio pubblico: su situazioni, cioè, che possono trascendere la dimensione individuale giungendo a quella collettiva e/o statuale.

    La normativa che punisce il comparaggio, indubbiamente, tutela il regolare svolgimento del commercio e della diffusione dei prodotti farmaceutici, salvaguardando la libera concorrenza fra le industrie. Pare a questo giudicante impossibile negare come essa abbia di mira primariamente – più che la astratta salvaguardia della correttezza e del prestigio della professione medica – la tutela della salute dei cittadini, con significative “ricadute” di ordine economico per le casse statali in considerazione del sistema di rimborso del costo dei farmaci sopportato dal servizio sanitario nazionale. Anche quella dottrina (ormai risalente e formalistica) che vedeva nei reati di comparaggio, riduttivamente, una lesione del “prestigio” della categoria medica, ha ammesso che il comparaggio offende “anche un interesse del malato”, quando le motivazioni promozionali del farmaco “inducano il sanitario a fare prescrizioni non necessarie o a prescrivere prodotti particolarmente costosi per il paziente”.



    1.5. Le singole ipotesi di comparaggio nel nostro ordinamento.

    1.5.1. Le fattispecie “tradizionali”.

    Occorre tener distinte le classiche ipotesi comparaggio, disciplinate sin dal 1934, relative all'attività di medici, veterinari e farmacisti, dalla nuova fattispecie introdotta nel 1992 in attuazione di una direttiva comunitaria e riguardanti l'attività dei cc.dd. informatori scientifici

    Vediamo anzitutto le fattispecie ex artt. 170 – 172 t.u. sanitario.

    Nelle sue linee generali, il comparaggio è affine alla corruzione, data la struttura “bilaterale” (reato necessariamente plurisoggettivo). Le incriminazioni colpiscono un “accordo collusivo” fra almeno due soggetti (dei quali uno svolgente attività di rilievo pubblicistico), a contenuto patrimoniale. Alla elaborazione giurisprudenziale in tema di corruzione è perciò corretto fare riferimento per la definizione dei concetti di “dazione”, “promessa” e “utilità”.

    Mentre l'art. 170 fa riferimento alle condotte di medici o veterinari che ricevano per sé denaro o altra utilità, ovvero ne accettino la promessa, “allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali di ogni altro prodotto farmaceutico” e l'art. 171 ha di mira la analoga condotta dei farmacisti , l'art. 172 , nell'estendere la sanzione penale prevista dall'art. 170 “anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità”, disciplina la condotta del sinallagma corruttivo posta in essere dalle industrie farmaceutiche, reprimendo altresì comportamenti in contrasto con la disciplina antitrust.

    Si tratta, secondo la più moderna dottrina, di reati di pericolo , in quanto per la punibilità del fatto non occorre l'effettiva agevolazione della diffusione del farmaco, bastando la pattuizione del vantaggio economico volta al perseguimento dello scopo illecito tipizzato dal legislatore.

    Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, si tratta di una delle (poche) ipotesi contravvenzionali solo dolose previste dal nostro ordinamento, per la quale, secondo i princìpi di parte generale del codice penale, non è ammissibile il tentativo. Al dolo generico intrinseco alla struttura della norma il legislatore aggiunge la previsione di un dolo specifico consistente nello “ scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico ”.

    Come è noto, mentre nei reati a dolo generico l'oggetto della rappresentazione e della volizione è solo il fatto concreto che integra gli estremi del fatto descritto dalla norma incriminatrice, nei reati a dolo specifico è necessario un quid pluris costituito dalla volontà del soggetto di perseguire l'obiettivo tipizzato dal legislatore, la cui concreta realizzazione è peraltro irrilevante ai fini della sussistenza del reato. In altri termini, come insegna la tradizionale e più accreditata dottrina, nei reati a dolo specifico la norma incriminatrice richiede che il soggetto abbia agito, oltre che con rappresentazione-e-volizione degli elementi del fatto, per il conseguimento di una finalità (un fine, uno scopo) particolare, la cui realizzazione esula però dagli elementi del reato. Il dolo specifico si aggiunge al consueto dolo del fatto e costituisce una creazione squisitamente legale. E proprio in quanto il dolo diretto ed il dolo eventuale concernono gli elementi del fatto, il dolo specifico è compatibile con entrambi.

    Esclusa ormai l'accettabilità della risalente interpretazione secondo cui il carattere contravvenzionale di un reato escluderebbe la complessa indagine sul dolo, rendendo sufficiente la prova che il fatto sia stato commesso “con coscienza e volontà” (c.d. suitas della condotta), il vero nodo problematico del comparaggio previsto dal testo unico sanitario è rappresentato proprio dall'elemento costitutivo del dolo specifico .

    Le ipotesi di contravvenzione a carattere esclusivamente doloso e richiedenti un dolo specifico – come quella ora in esame – sono assai rare.

    Quando il legislatore incentra una fattispecie di reato, sia essa delittuosa o contravvenzionale, su forme di dolo specifico, richiede la idoneità causale della condotta dell'agente a conseguire l'obiettivo descritto dalla norma incriminatrice. E la dottrina ricorda che il parametro alla stregua del quale l'interprete (giudice) è chiamato a valutare la condotta dell'agente, sotto il profilo della idoneità a cagionare l'evento “ulteriore”, non può che essere quello, elaborato in tema di tentativo, della prognosi postuma .

    Le considerazioni sopra esposte, trasportate alla fattispecie di reato in esame, significano che l'effettiva agevolazione della diffusione di medicinali non rileva agli effetti della consumazione del reato, essendo sufficiente che l'agevolazione medesima abbia costituito lo scopo per il quale il soggetto ha agito. In letteratura è stato coerentemente sostenuto che “sia l'agevolazione della diffusione sia la prescrizione [del medicinale] sono estranee all'elemento soggettivo del reato; il medico che riceva denaro allo scopo di agevolare con prescrizioni mediche una determinata specialità commette per ciò solo il reato di comparaggio”. E lo scopo, come tutti i fenomeni psichici, non può che essere ricavato per inferenza – data l'insondabilità della psiche umana – dagli elementi di fatto noti e dal contesto in cui si colloca la condotta.

    1.5.2. La fattispecie introdotta nel 1992 in adeguamento alla normativa comunitaria.

    Quanto alla fattispecie ex art. 11 d. lgsl. n. 541/1992, la struttura di reato è solo parzialmente coincidente con quella disciplinata dal t.u. sanitario. Detta disposizione estende al primo comma il novero delle condotte punibili ai sensi dell'art. 170 t.u. sanitario, prevedendo come reato la concessione, promessa o offerta di denaro o altre utilità effettuate “nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici e farmacisti”, a meno che si tratti di beni di valore trascurabile e i vantaggi “siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista”; tale previsione di legge, al secondo comma, fa espresso divieto a medici e farmacisti di sollecitare o accettare gli incentivi vietati dal primo comma. La nozione di attività di informazione e presentazione di medicinali rimanda alla tipica attività dei cc.dd. informatori scientifici.

    L'elemento oggettivo, sia sotto il profilo della condotta del medico che sotto quella dell'oggetto materiale del reato, è sostanzialmente il medesimo del tradizionale reato di comparaggio. La differenza di maggior rilievo è data dal fatto che in quest'ultima fattispecie manca la previsione del dolo specifico. Perché sia integrato il reato non è necessario che la condotta sia idonea alla diffusione del farmaco: è sufficiente che la condotta sia posta in essere nel contesto dell'attività di presentazione di medicinali presso medici e farmacisti.

    Il medico che accetti vantaggi al di fuori di tale contesto non commette il reato di cui all'art. 11 d. lgsl. n. 541/1992, essendo invece punibile ai sensi degli artt. 170 - 172 r.d. n. 1265/1934 (t.u. sanitario), qualora ricorrano i presupposti integrativi di tali fattispecie.



    1.6. Problemi di ordine probatorio.

    Il grande problema nella praxis delle indagini in materia di comparaggio è stato sempre ravvisato nella estrema difficoltà della prova d'accusa: in ciò risiede una probabile causa del fatto che non risulta, almeno all'odierno giudicante, alcun precedente edito di condanne in materia di comparaggio.

    Le fattispecie in esame possono incrociare , nella prassi, altri reati: la concussione (caso esaminato da Cass. pen. Sez. VI, 17.03.1987 , in La giust. pen. , II, 97, 1988), la contraffazione ex art. 473 c.p., l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con contrassegni falsi (art. 474 c.p.), la truffa in danno di enti pubblici (art. 640 comma 2 c.p.), la corruzione, sotto varie forme, e l'abuso d'ufficio. Per le differenze fra la corruzione e il comparaggio ex art. 170 t.u. sanit., in particolare, si veda Trib. Milano 28.09.1983, in Rass. dir. farm. 85, 733. Ma, a parte i casi nei quali il comparaggio trasmoda in un reato più grave, concorrendo o meno con questo e dando luogo alla possibilità di ricorrere a strumenti “invasivi” di indagine (ad esempio; le intercettazioni telefoniche o ambientali), la prova del reato appare in concreto difficilissima da raggiungere.

    Secondo l'opinione corrente e le decisioni giurisprudenziali sino ad oggi rese (tutte quelle note a questo giudicante hanno prosciolto gli indagati per comparaggio dall'osservanza del giudizio), quello che incombe sull'accusa è un onere pressoché insostenibile: la probatio diabolica , per l'accusa, consisterebbe – almeno per quanto riguarda il comparaggio disciplinato dal t.u. sanitario – nel convincere il giudice che va esclusa la possibilità che il medico abbia prescritto il farmaco “incriminato”, invece di altri, sulla base di giustificate considerazioni terapeutiche. La sostenibilità in giudizio dell'accusa di comparaggio andrebbe affermata solo quando è possibile dimostrare, oltre il ragionevole dubbio, il “nesso immediato e diretto” tra la dazione-promessa e la finalità (del medico) di agevolare la diffusione di determinati prodotti farmaceutici. L'“insostenibilità” dell'onere della prova per l'accusa, sotto il profilo pratico, scaturirebbe dalla necessità di esperire una complessa, costosa indagine – in tempi rapidissimi dato il carattere contravvenzionale del reato e la sua conseguente prescrizione triennale – mirante a dimostrare che il medico ha effettivamente iniziato a prescrivere in maniera significativa un certo farmaco; indagine, per di più, le cui risultanze non avrebbero mai valore certo ed obiettivo nella misura in cui, pur in presenza di prescrizioni quantitativamente significative del farmaco, si ritenga di dover anche verificare il carattere giustificato o meno della prescrizione in rapporto alle patologie curate ed alla presenza sul mercato di altri farmaci contenenti molecole uguali o similari.

    Il pubblico ministero oggi procedente, nel “confezionare” la richiesta di archiviazione qui in esame, ha mostrato di seguire tale impostazione, affermando la mancanza di prova che, in occasione delle corresponsioni di denaro o di altre utilità ai medici e in epoca successiva, vi sia stato un aumento di volume delle prescrizioni di farmaci.



    • FALLACIA DELL'OPINIONE CORRENTE CIRCA IL CONTENUTO DELLA PROVA CHE SPETTA AL PUBBLICO MINISTERO REPERIRE NEL DELITTO DI COMPARAGGIO.



    2.1. Tesi.

    Ad avviso di questo giudicante, l'ottica sulla cui base il pubblico ministero motiva la sua richiesta di archiviazione non è condivisibile.

    Di seguito, pertanto, si cercherà di dimostrare, che:

    a) la struttura del comparaggio ex artt. 170 – 172 t.u. sanit. non richiede necessariamente la verifica della quantità e qualità delle prescrizioni di farmaci da parte dei medici che hanno ricevuto dazioni o promesse di denaro o altre utilità da parte delle case farmaceutiche ;

    b) conseguentemente, il pubblico ministero non è obbligato a svolgere indagini sulle prescrizioni operate dai medici coinvolti e sul carattere giustificato o giustificabile di tali prescrizioni ;

    c) nel caso oggi in esame, il quadro probatorio giustifica – una volta sgomberato il campo delle posizioni degli indagati che possono beneficiare della prescrizione del reato – il rigetto della richiesta di archiviazione e l'emissione di un ordine al pubblico ministero di procedere alla formulazione dell'opportuno capo di imputazione in danno degli indagati .



    2.2. Dimostrazione.

    L'assunto alla base della richiesta di archiviazione poggia, all'evidenza, su un equivoco ermeneutico: quello per cui laddove la norma incriminatrice contenga la previsione di un dolo specifico, sarebbe necessario per l'integrazione della fattispecie che il fine avuto di mira dall'agente si sia concretamente realizzato.

    L'assunto non è condivisibile. Come anticipato in premessa, l 'oggetto del dolo specifico – e cioè l'evento in vista del quale il soggetto agisce – rimane sempre al di fuori e al di là degli elementi materiali del reato; quando il legislatore incentra una fattispecie su forme di dolo specifico, valorizza una componente psichica che implica, come ritiene la dottrina maggioritaria, la idoneità causale della condotta del soggetto agente a conseguire l'obiettivo – diverso ed ulteriore rispetto alla realizzazione del fatto tipico – in cui si sostanzia il disvalore sociale, senza pretendere che tale obiettivo sia concretamente conseguito.

    Se, come è indubbio, la fattispecie di comparaggio va interpretata alla luce dei princìpi di parte generale del codice penale, ai fini dell'integrazione della fattispecie è sufficiente verificare l'idoneità causale della condotta di accettazione del denaro o dell'altra utilità, da parte del medico, a mettere in pericolo il bene o interesse tutelato dalla norma.

    E' perciò da respingere l'orientamento che sembra essersi consolidato nella giurisprudenza (peraltro quantitativamente limitata) formatasi in materia e che, proprio facendo leva sulla pratica impossibilità di provare il conseguimento dell'obiettivo di “agevolazione della diffusione del farmaco”, ha di fatto comportato una totale disapplicazione della figura di reato del comparaggio.

    Le conseguenze di tale “non-risposta” dell'ordinamento si riverberano prevalentemente sulla efficacia della norma incriminatrice.

    Secondo la metodologia di studio e ricerca denominata Economic Analysis of Law (E.A.L.), nata proprio nel campo del diritto penale, l'efficacia della norma incriminatrice costituisce variabile dipendente, primariamente, dalla sua concreta applicazione e dall'entità della pena inflitta.

    La totale ineffettività delle norme di legge menzionate procede di pari passo con la sensazione di assoluta impunità delle pratiche di incentivazione della prescrizione di farmaci¸ pratiche che le ricerche empiriche hanno dimostrato essere tutt'altro che episodiche. Nel complesso l'efficacia generalpreventiva delle incriminazioni del comparaggio è prossima allo zero. Ad una elementare analisi costi/benefici, il reato dimostra presentare un costo bassissimo e perciò un carattere di marcata diffusività.

    Guardiamo al tipo di “contatto” intercorrente fra industria farmaceutica e medico prescrittore di medicinali ed alle finalità della industria farmaceutica e al contesto in cui si colloca il rapporto medico–casa farmaceutica:

    - la casa farmaceutica X, come impresa, ha lo scopo (del tutto lecito) di massimizzare vendite e profitti;

    - il medico riceve dalla casa farmaceutica X le informazioni in merito alla presenza sul mercato dei medicinali di X, alle loro caratteristiche, qualità terapeutiche e controindicazioni;

    - non vi è alcuna ragione economica della erogazione di denaro o altra utilità dalla industria farmaceutica X al medico tizio se non quella di “incentivare”, presso tizio, la propensione alla prescrizione dei farmaci prodotti da X ;

    - quando la pratica di incentivazione è talmente estesa da interessare una vastissima pluralità di medici si può concludere che attraverso erogazioni “a pioggia” di denaro o altre utilità ai medici, la casa X esercita una politica di marketing finalizzata alla espansione del fatturato nella vendita dei propri farmaci.

    Come già osservato, non spetta alla pubblica accusa provare che la dazione di denaro o altra utilità abbia avuto l'effetto di far sì che in concreto il medico abbia prescritto certi farmaci e/o ne abbia prescritti in quantità “rilevante” o “ingiustificata”.

    Insomma – ed in breve –, è sufficiente constatare che una prestazione di denaro o una fornitura di altra utilità sia stata effettuata senza causa ed accettata da un medico che abbia, in concreto, capacità di prescrivere farmaci , per poter sostenere una accusa di comparaggio . E solo ove manchi l'idoneità “soggettiva” del medico a prescrivere farmaci (medico in pensione, medico sospeso dalla professione, medico non esercente ecc.) potrà escludersi in radice l'idoneità della condotta, in concreto, a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.



    2.2.1. Nel caso specifico: la mancanza di causa lecita nella dazione di denaro o altra utilità.

    Ai fini del presente procedimento, potrà fondatamente sostenersi una accusa di comparaggio in base alle seguenti considerazioni:

    2.2.1.1. ricorre la prova della dazione di denaro o altra utilità poiché il dolo specifico richiesto dalla normativa contenuta negli artt. 170 e 172 t.u. sanit. non implica la verifica che sia stato effettivamente agevolata la prescrizione di farmaci della Glaxo;

    2.2.1.2. il medico ha, in concreto, capacità di prescrivere medicinali . Tutti i medici indagati nella presente indagine avevano idoneità e qualità soggettiva per prescrivere farmaci ad uso terapeutico e ciò conferisce carattere di concretezza al pericolo di lesione del bene o interesse giuridico tutelato dalla norma sul comparaggio. Si consideri, per di più, che, secondo la documentazione sequestrata alla Glaxo, i medici erano inquadrati – significativamente – in tre categorie caratterizzate dalla alta , media o bassa capacità di prescrizione di farmaci.

    2.2.1.3. non solo è esclusa la episodicità delle dazioni, ma, al contrario, esse hanno carattere sistematico, indice di una riconoscibile “politica commerciale” dell'impresa farmaceutica. L'inquadramento dei medici secondo la capacità-propensione a prescrivere farmaci , unitamente al carattere di vera e propria erogazione “a pioggia” degli incentivi alla prescrizione, contribuiscono a fornire la vera e propria “quadratura del cerchio”. Gli incentivi in denaro o altra utilità erano di valore non estremamente rilevante – mai, comunque, di valore trascurabile, anche alla luce dei codici di autoregolamentazione che i vari ordini professionali hanno via via elaborato negli ultimi anni –, a volte “camuffati” sotto le spoglie di rimborsi per attività di partecipazione alla formazione di banche-dati, ma in numero talmente rilevante e diretto a medici operanti in aree vastissime del territorio nazionale da rivelare una strategia di marketing ben delineata.



    2.3. Verifica.

    Non può obiettarsi, contro l'interpretazione qui sostenuta, che essa “elide” un elemento della fattispecie penale ovvero costruisce una sorta di presunzione di esistenza del dolo specifico come conseguenza del solo fatto che una dazione o promessa sia stata erogata o accettata dal medico.

    Una simile obiezione non coglierebbe nel segno: non opera (né potrebbe operare, in accordo con i princìpi costituzionali) alcuna presunzione di dolo ; il dolo (specifico) è piuttosto ricavato per inferenza da dati obiettivi. D'altronde, data l'insondabilità della psiche umana, la prova dell'elemento soggettivo del reato non può che ricavarsi attraverso il ricorso ad argomenti logici. E l'argomento logico, nel caso che ci occupa, riposa su ben precisi dati di fatto inquadrabili in un contesto di azione dominato dalla logica di mercato.

    La fondatezza dell'iter argomentativo sopra sviluppato risulta suffragata, per così dire, da precisi “riscontri esterni” costituiti dalla consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in tema di configurabilità della corruzione ex art. 319 c.p. nei casi di mancata individuazione dell' atto di ufficio omesso o ritardato, a cui si può ricorrere data l'analoga struttura delle fattispecie e del fenomeno criminoso ad esse sotteso.

    Si è già avuto modo di sottolineare le affinità fra il comparaggio e la corruzione e di notare come, sotto svariati profili, il comparaggio costituisca una forma “minore” di corruzione. Anche fra gli elementi della fattispecie prevista e punita dall'art. 319 c.p. si contempla un dolo specifico, rappresentato, nella c.d. corruzione “antecedente”, dalla finalità del pubblico ufficiale di omettere o ritardare un atto dell'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio .

    Nonostante l'opinione contraria di parte della dottrina, la giurisprudenza prevalente non ritiene neppure necessaria l'individuazione specifica dell'atto oggetto dell'accordo corruttivo, ritenendo piuttosto sufficiente che la controprestazione della dazione illecita sia integrata da un comportamento generico del pubblico ufficiale, purché rientrante nella competenza o nella sfera di intervento dello stesso e suscettibile di specificarsi in una serie di atti singoli, non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al genus previsto, giacché anche in tal caso la consegna del denaro deve ritenersi eseguita in ragione dello stesso e per retribuirne i favori (Cass. sez. VI, 21.08.1998, Zorzi, in Riv. pen. 2000, 853; Cass. sez. VI, 19.03.1998, Cunetto, ivi ¸ 1998, 712; Cass. sez. VI, 25.11.1998, Giovannelli, ivi , 1999, 48; Cass. sez. VI, 13.02.1997, Penna, ivi , 1997, 1154; Cass. sez. VI, 19.04.1996, Cariboni, ivi , 1996, 1131. Tra i giudici di merito, si è giunti a ritenere la sufficienza dell'accertamento dei riferimenti cronologici della dazione e dell'entità della somma corrisposta per ritenere configurata una ipotesi di corruzione propria (prescindendo, dunque, da una qualsiasi verifica dell'oggetto del pactum sceleris , ossia di un atto determinato anche solo nel genere). Particolarmente interessante, in questa ottica, è la sentenza Trib. Milano, sez. VII, 26.01.2000 (pres. est. Crivelli) che fa ricorso alla valutazione della normalità dei comportamenti umani ed alle “più elementari massime di esperienza” per ritenere che se la somma corrisposta al pubblico ufficiale è rilevante, ergo la corruzione non può che essere contraria ai doveri di ufficio (in tal senso si veda anche Cass. sez. VI, 25.03.1999, P.G. in proc. Di Pinto, in Riv. pen. , 2000, 75).

    Se non è indispensabile individuare l'atto cui è finalizzata la corruzione, non si vede come si possa ritenere necessaria all'integrazione del comparaggio ex artt. 170 – 172 t.u. sanit. l'effettiva agevolazione della diffusione dei farmaci “promozionali” dalla casa farmaceutica quando, come nel caso di specie, sono comprovate le dazioni di denaro e l'idoneità del medico a prescrivere i farmaci de quibus . Per elementari esigenze di simmetria, proporzione ed efficacia del sistema, ciò che non è necessario ad integrare il delitto non può essere richiesto per la perfezione della contravvenzione di natura omogenea al delitto; in altre parole, ciò che non è necessario ad integrare la corruzione non può essere necessario per la perfezione di quella forma “minore” di corruzione che è il comparaggio farmaceutico.



    • CONSEGUENZE.



    • Completezza dell'odierno quadro probatorio.

    Dalle premesse e dalla linea interpretativa sopra enunciate scaturisce, nel caso di specie, la sostanziale completezza del quadro probatorio e la sua idoneità a sostenere l'accusa nel giudizio dibattimentale.

    Ciò vale nei casi di dazione di somme di denaro o di altri beni ( computers e apparecchiature elettroniche) sollecitate o comunque accettate, nei casi di fornitura di utilità in genere (finanziamenti di partecipazioni a congressi) e nei casi di erogazione di apparenti “compensi” o “rimborsi” per prestazioni atipiche quali partecipazione alla formazione di banche dati (che, nel contesto sopra delineato, ben possono mascherare forme di mera incentivazione alla prescrizione di medicinali).

    Prima di procedere alle conseguenti statuizioni, peraltro, si impone la verifica delle posizioni degli indagati che possono beneficiare della prescrizione del reato e per i quali, dunque, la verifica dibattimentale dell'accusa si rivela sin d'ora priva di senso.



    • Declaratoria di prescrizione dei reati.

    I reati in questione, di natura contravvenzionale, si prescrivono in tre anni dalla loro commissione, giusto l'art. 157 comma 1 n. 5 e comma 4 c.p.

    La contestazione a tutti gli indagati che i fatti sarebbero stati commessi il 01.12.2002, da parte del pubblico ministero, non è corretta. Occorre puntualizzare l'epoca degli ipotetici reati per ciascun indagato e tenendo conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato realizzato con la notifica dell'avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio a seguito di richiesta di archiviazione non accolta (decreto in data 06.12.2004, notificato alle varie parti nel febbraio 2005).

    Sulla base degli atti di indagine, come compendiati nelle tabelle riepilogative redatte dalla Guardia di Finanza di Venezia in allegato alla nota 01.07.2004, debbono beneficiare della declaratoria di estinzione del reato i seguenti indagati:

    […]



    • Ordine di formulazione del capo di imputazione nei casi in cui il reato non risulta prescritto.

    Per tutti gli altri indagati il materiale probatorio acquisito giustifica il giudizio dibattimentale. Il pubblico ministero procederà a contestare a tutti gli indagati la violazione degli artt. 170 – 172 r.d. n. 1265/1934 e 11 d.lgsl. n. 541/1992, in quanto la loro condotta può integrare alternativamente, secondo i casi, le suddette fattispecie, nella data precisa (o nell'arco temporale) per ciascuno risultante dagli atti.
     
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  11. tar_anna
     
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    Beh...che dire...grazie per la sentenza, ci darò un'occhiata...dovesse uscire ti devo una cena!;)
     
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  12. MARRAT
     
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    CITAZIONE (tar_anna @ 25/9/2007, 21:02)
    Beh...che dire...grazie per la sentenza, ci darò un'occhiata...dovesse uscire ti devo una cena!;)

    E se non dovesse, te la devo io ok? :)
     
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  13. tar_anna
     
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    OK ;)
     
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  14. MARRAT
     
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    CITAZIONE (tar_anna @ 25/9/2007, 21:09)
    OK ;)

    Mi sento un verme :cry: Per rimediare una cena con te, ho surrettiziamente ipotizzato la "papabilità" del comparaggio!!! :(
    Non dormirò serenamente se non confesso il peccato....
    Se vuoi leggile pure, non si sa mai, ma non perderci troppo tempo....
     
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  15. FalsusProcurator
     
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    Uhm, avevo immaginato degli argomenti, ma ci ho ripensato: e se poi davvero i commissari ci leggono e si regolano al contrario? :o: meglio non rischiare, va', seguo il consiglio di MicheleAg!

    Edited by FalsusProcurator - 25/9/2007, 23:01
     
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64 replies since 25/9/2007, 16:12   4793 views
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