CdS, avvocati e quiz: sembra incredibile, eppure..

conversione del d.l. o revocazione???

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    enfant terrible

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    Che la storia di questi concorsi fosse, ormai, più vicina alla "farsa" che alla "tragedia" , è cosa che sembrava chiara a tutti; ma non mi sarei mai aspettato - nonostante la lettura delle precedenti ordinanze del giudice amministrativo (scandalosamente motivate, o immotivate, che dir si voglia) - di dover assistere anche a questo.

    Mi permetto di aprire una discussione (cosa che non avevo ancora fatto, sin qui, e credevo di non avere motivo di fare, sino a ieri), per rendere noto quanto segue.

    Sebbene sul sito giustizia-amministrativa.it non risultava nemmeno la fissazione della causa, in data 31/08/04 si è effettivamente celebrato - innanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato - il giudizio di appello conseguente all'impugnazione presentata dal Ministero della Giustizia e relativo all'ordinanza del TAR con la quale gli avvocati difesi dal prof. Abbamonte erano stati ammessi a sostenere direttamente gli scritti, saltando così i quiz del concorso in magistratura.

    E, forse, era meglio se l'udienza non si fosse tenuta.... visto quello che è successo.

    Di seguito, riporto il contenuto dell'ordinanza n. 4064/2004 - non reperibile (per quello che ho capito) via internet - in modo da consentire ai diretti interessati di indignarsi e successivamente reagire nei modi consentiti dalla legge; a tutti gli altri, di riflettere su quello che può avvenire in un'aula di giustizia (o, meglio, in una camera di consiglio)!




    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale


    Sezione Quarta

    composto dai Signori:
    Pres. Paolo Salvatore (Est.)
    Cons. Antonino Anastasi
    Cons. Vito Poli
    Cons. Bruno Mollica
    Cons. Carlo Deodato

    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA
    nella camera di consiglio del 31 agosto 2004.
    Visto l'art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
    Visto l'appello proposto da:
    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    rappresentatai e difesi dall'AVVOCATURA GEN. STATO
    con domicilio in Roma Via dei Pergolesi 12

    contro

    BUGLIONE MANUELA più altri
    CAFIERO MARCELLA
    CAIAZZO PASQUALINA
    CAPRIATI CLAUDIA
    CAPUOZZO FRANCESCA
    CHILIBERTI FRANCESCA
    CUOZZO PATRIZIA
    D'ARIENZO MARIACONCETTA
    DE FALCO DOMENICO
    DE LUCA GIUSEPPE
    DI BONITO PAOLA
    FONTANA ANGELA
    FORNASIER ALESSIA
    GAMMONE VALENTINA
    INDRACCOLO DOROTEA
    LA TORRE ROSSELLA
    LANDI RAFFAELA
    LOMBARDO FABIO
    MAIO ROBERTA
    MERITO MADDALENA
    MICHI IVA
    MOCELLA DANIELA
    OLIVA FRANCESCO
    OPERATO VITTORIA
    PALLONE SIMONE
    PALMIERI GIORGIO
    REALE MARIA PIA
    ROBUSTELLA ANTONELLA
    SIRABELLA CRISTIANA
    SORRENTINO FRANCESCA
    STARACE ANNA MARIA
    TEDESCO MAURIZIO
    VERDE FRANCO
    rappresentati e difesi dagli avv.ti GIUSEPPE ABBAMONTE e ORAZIO ABBAMONTE con domicilio eletto in Roma Via G.G. PORZIO, 8

    DE IORIO FABIO
    DE IULIIS MARIAELENA
    GOLIA LEOPOLDO IVO
    IMPERATORE ANTONELLA
    MUSELLO RITA
    NASTI IVANA
    NAVARINO ROSARIA
    SATTA ANDREA
    WEBER MARINA
    MIRANDA RAFFAELLA
    FIENGO GIUSEPPE
    FERRI ALESSANDRO
    (non costituitisi)

    per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA sezione I n. 3410/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 350 POSTI DI UDITORE GIUDIZIARIO;
    visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
    vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
    visto l'atto di costituzione in giudizio di:
    BUGLIONE MANUELA più altri, CAFIERO MARCELLA, CAIAZZO PASQUALINA, CAPRIATI CLAUDIA, CAPUOZZO FRANCESCA, CHILIBERTI FRANCESCA, CUOZZO PATRIZIA, D'ARIENZO MARIACONCETTA, DE FALCO DOMENICO, DE LUCA GIUSEPPE, DI BONITO PAOLA, FONTANA ANGELA, FORNASIER ALESSIA, GAMMONE VALENTINA, INDRACCOLO DOROTEA, LA TORRE ROSSELLA, LANDI RAFFAELA, LOMBARDO FABIO, MAIO ROBERTA, MERITO MADDALENA, MICHI IVA, MOCELLA DANIELA, OLIVA FRANCESCO, OPERATO VITTORIA, PALLONE SIMONE, PALMIERI GIORGIO, REALE MARIA PIA, ROBUSTELLA ANTONELLA, SIRABELLA CRISTIANA, SORRENTINO FRANCESCA, STARACE ANNA MARIA, TEDESCO MAURIZIO, VERDE FRANCO

    Udito il relatore Pres. Paolo Salvatore e uditi, altresì, per le parti l'avvocato dello Stato Canzoneri nonchè l'avv. G. Abbamonte;

    considerato che costantemente - con una valutazione che si condivide - il giudice di prime cure ha ritenuto che la mancanta previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso di titoli di studio postuniversitari (diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente etc) comunque diversi dal diploma di specializzazione per le professioni legali non appare arbitrario o irragionevole in quanto è coerente con la normativa disciplinante l'accesso al concorso giudiziario ed è comunque giustificato dalla circostanza che la scuola di specializzazione per le professioni legali - a differenza degli altri titoli di studio sopra esemplificativamente indicati - è istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione postuniversitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato e delle professioni di avvocato o notaio;

    Rilevato che da tale premessa conseguiva l'impossibilità giuridica dell'accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti che risultavano essere - sulla base delle risultanze in atti - tutti dottori di ricerca e/o titolari di diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente e legittimamente non esonerati dalla prova preliminare e quindi privi di un interesse immediato ed attuale nei confronti degli ammessi direttamente alle prove scritte;

    Ritenuto pertanto che non appare corretto l'operato del giudice di primo grado che ha accolto la richiesta cautelare ammettendo i ricorrenti direttamente alle prove scritte e sospendendo, altresì, la clausola del bando di cui all'art. 4 comma 6 n. 16 lett i;

    Considerato, pertanto, che l'appello del Ministero di Grazia e Giustizia debba essere accolto
    P.Q.M.
    accoglie l'appello suindicato e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a dare comunicazione alle parti.
    Roma, 31 agosto 2004
    F.to IL PRESIDENTE REL.
    IL SEGRETARIO



    Fine dell'ordinanza!


    In poche parole, il CdS - prendendo una svista clamorosa - ha trattato gli appellati (tutti avvocati), come "vecchi" specializzati o dottorati di ricerca ed ha revocato l'istanza cautelare emessa dal TAR nei loro confronti!!!!!


    Quid juris?


    L'ordinanza che ho riportato sopra non è stata ancora notificata al prof. Abbamonte: qualora lo fosse, deve essere impugnata entro 30 gg. - ex art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. - per revocazione, atteso che la stessa "è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"; qualora, invece, non fosse notificata, il termine è quello "lungo" di un anno e 45 gg. di cui all'art. 327 c.p.c.
    E' del tutto evidente che, nel caso di conversione in legge del decreto legge che riconosce il beneficio della esenzione dai quiz indistintamente a tutti gli avvocati (ricorrenti o meno) verrebbe meno la materia del contendere; ma, giacchè la conversione in legge è comunque - allo stato - una mera eventualità e, comunque, vi potrebbero essere delle modifiche in sede di conversione (modifiche tese, ad esempio, a limitare il riconosciuto beneficio agli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo), è chiaro che bisogna essere pronti ad agire in revocazione.
    Nel caso di mancata conversione del d.l., infatti, il passaggio in giudicato dell'ordinanza soprariportata (per quanto la stessa sia frutto di un palese errore di fatto) sarebbe comunque "inoppugnabile" per gli appellati che non abbiano impugnato nei termini il provvedimento di rigetto!


    Chiedo scusa alle persone i cui nominativi ho riportato sopra (tra quei nomi, ovviamente, c'è pure il mio): se l'ho fatto, evitando volutamente di mettere un omissis - cosa peraltro non contrastante con la normativa in tema di privacy, trattandosi comunque di un provvedimento pubblico, emesso (ahimè) nel nome del popolo italiano - è soltanto perchè ho ritenuto che gli interessati, ove non informati direttamente dell'accaduto, dovessero avere la possibilità di "conoscere per deliberare".


    Domanda semiseria: che tipo di vino stavano bevendo in quella camera di consiglio mentre scrivevano la motivazione dell'ordinanza????


    Brevissima considerazione dello scrivente: posto che, adesso, non dimenticherò più che cos'è la "revocazione"... cos'altro devono vedere i miei occhi di avvocato???


    TRUMAN


    P.S.: Ringraziando tutti coloro che leggeranno questo post facendosi due risate, aspetto - come è ovvio - la risposta di quanti vorranno farmi conoscere le proprie impressioni al riguardo!
     
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  2. condorfly
     
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    Spero che un giorno qualcuno li spedisca a lavorare nei campi.

     
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  3. boedew
     
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    gli inconvenienti dei taglia-incolla
     
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  4. Elaine M.
     
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    CITAZIONE
    P.S.: Ringraziando tutti coloro che leggeranno questo post facendosi due risate,


    risate?

    per quanto non ne sia personalmente coinvolta, mi sembra agghiacciante...
    Truman hai tutta la mia solidarietà
     
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  5. washington
     
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    CITAZIONE (Truman 77 @ 10/9/2004, 13:24)
    ...ma, giacchè la conversione in legge è comunque - allo stato - una mera eventualità e, comunque, vi potrebbero essere delle modifiche in sede di conversione (modifiche tese, ad esempio, a limitare il riconosciuto beneficio agli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo)...

    Ma perché, Truman, tu credi che sia realistico che in sede di conversione, l'esonero dai quiz venga ristretto agli avvocati iscritti all'albo da tre anni?
    Non servirebbe a nulla il D.L.
    In sede di conversione, potrebbe al più essere allargato ad altre categorie l'esonero, ma forse, visto a questo punto la sostanziale inutilità dei quiz, come ha dichiarato Ernesto Aghina, il Parlamento potrebbe pure decidere l'abolizione della preselezione per tutti quanti.

    Edited by washington - 10/9/2004, 14:16
     
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  6. GIUSTIZIA
     
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    io credo poco alle sviste clamorose...
     
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    enfant terrible

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    CITAZIONE (Elaine M. @ 10/9/2004, 13:59)
    CITAZIONE
    P.S.: Ringraziando tutti coloro che leggeranno questo post facendosi due risate,


    risate?

    per quanto non ne sia personalmente coinvolta, mi sembra agghiacciante...
    Truman hai tutta la mia solidarietà

    Grazie della solidarietà, carissima Elaine!

    Ripensando alla vicenda, mi tornano alla mente le scene di un noto film con il mitico Albertone il quale, nei panni del Marchese del Grillo, racconta al papa (interpretato da uno strepitoso Paolo Stoppa) lo scherzo che ha messo in piedi per dimostrare il cattivo funzionamento dei Tribunali dello Stato Pontificio.
    Al marchese - che, pur avendo torto marcio, è riuscito a farsi dare ragione corrompendo cancellieri, giudici e avvocati, facendo condannare un povero ebreo - il papa risponde, disincantato: "La giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro!"
    E Albertone commenta: "Giustizia dell'altro mondo!!!"

    Una risata ci sommergerà!

    TRUMAN

    Edited by Truman 77 - 12/9/2004, 21:43
     
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  8. Marins
     
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    E bisognerebbe dire una preghiera di penitenza per ogni avvocato, cancelliere, giudice, cardinale corrotto!!!!

    Applicalo in Italia....vado in chiesa per un secolo o divento prete honoris causa???

     
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  9. uditore
     
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    CITAZIONE (Truman 77 @ 10/9/2004, 13:24)
    considerato che costantemente - con una valutazione che si condivide - il giudice di prime cure ha ritenuto che la mancanta previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso di titoli di studio postuniversitari (diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente etc) comunque diversi dal diploma di specializzazione per le professioni legali non appare arbitrario o irragionevole in quanto è coerente con la normativa disciplinante l'accesso al concorso giudiziario ed è comunque giustificato dalla circostanza che la scuola di specializzazione per le professioni legali - a differenza degli altri titoli di studio sopra esemplificativamente indicati - è istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione postuniversitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato e delle professioni di avvocato o notaio;

    Rilevato che da tale premessa conseguiva l'impossibilità giuridica dell'accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti che risultavano essere - sulla base delle risultanze in atti - tutti dottori di ricerca e/o titolari di diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente e legittimamente non esonerati dalla prova preliminare e quindi privi di un interesse immediato ed attuale nei confronti degli ammessi direttamente alle prove scritte;


    Truman, sei sicuro che tutti i ricorrenti siano avvocati? PErchè se è così
    Comunque, dato che il CdS ha deciso che i diplomi di specializzazione "vecchia serie" e i dottori di ricerca non meritano l'esonero(per le spiegazioni di cui in motivazione), è probabile che il legislatore, in sede di conversione del D.L. restringerà ai soli avvocati l'esonero.
    Ma ormai la frittata è fatta....

     
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  10. tristezzinfinit
     
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    Mi permetto di contestare l'opinione di Truman 77.
    Non ritengo si sia trattato di una clamorosa svista attaccabile col giudizio di revocazione.
    Più semplicemente, mi sembra che il CdS abbia voluto considerare, scientemente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione alla stessa stregua degli altri titoli postuniversitari espressamente citati nell'ordinanza. Ciò lo deduco dall'uso del termine "etc".
     
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  11. Elaine M.
     
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    d'accordo tristezz, ma nella motivazione si legge espressamente
    CITAZIONE
    la scuola di specializzazione per le professioni legali - a differenza degli altri titoli di studio sopra esemplificativamente indicati - è istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato una formazione postuniversitaria finalizzata allo svolgimento (...) delle professioni di avvocato (...);

    ora, a mio modestissimo avviso, già questa giustificazione renderebbe a dir poco irragionevole respingere, su questa base, le istanze dei ricorrenti avvocati.
    Se poi si aggiunge che, poco sotto, l'ordinanza dice
    CITAZIONE
    ricorrenti che risultavano essere - sulla base delle risultanze in atti - tutti dottori di ricerca e/o titolari di diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente e legittimamente non esonerati

    non vedo quale riferimento (anche implicito) al titolo di avvocato si possa trovare.
     
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  12. tristezzinfinit
     
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    Boh, in effetti sembrerebbe un errore, ma personalmente non credo che si sia trattato di errore di fatto.
    Secondo me l'opinione dell'estensore della sentenza, pur essendo espressa in modo molto sintetico, è che solo il diploma delle sspl, essendo preordinato, tra l'altro, ad offrire al laureato una formazione postuniversitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato, giustifica l'esonero dalle preselezioni, mentre gli altri titoli, anche se di valenza superiore a quello di sspl, non sono finallizzati alla professione di magistrato.
    Significativa mi sembra anche l'espressione, contenuta nel corpo dell'ordinanza, "titoli di studio sopra esemplificativamente indicati", il che sta ad indicare che per il CdS non ha rilevanza il tipo di titolo posseduto, comunque diverso da quello della sspl
     
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  13. Elaine M.
     
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    CITAZIONE
    Boh, in effetti sembrerebbe un errore, ma personalmente non credo che si sia trattato di errore di fatto.
    Secondo me l'opinione dell'estensore della sentenza, pur essendo espressa in modo molto sintetico, è che solo il diploma delle sspl, essendo preordinato, tra l'altro, ad offrire al laureato una formazione postuniversitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni di magistrato, giustifica l'esonero dalle preselezioni, mentre gli altri titoli, anche se di valenza superiore a quello di sspl, non sono finallizzati alla professione di magistrato.
    Significativa mi sembra anche l'espressione, contenuta nel corpo dell'ordinanza, "titoli di studio sopra esemplificativamente indicati", il che sta ad indicare che per il CdS non ha rilevanza il tipo di titolo posseduto, comunque diverso da quello della sspl


    Il tuo ragionamento è perfettamente comprensibile, ed è proprio ciò che ho pensato io stessa nel leggere la prima parte dell'ordinanza. Quello che non mi spiego, tuttavia, è per quale motivo il CdS ci tenga, poi, a sottolineare che i ricorrenti erano
    CITAZIONE
    tutti dottori di ricerca e/o titolari di diplomi di specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente
    per motivare il rigetto dell'istanza cautelare...
    ???
    mi sembra a dir poco contraddittorio.

    Ciao Tristezz
     
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  14.  
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    enfant terrible

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    CITAZIONE (tristezzinfinit @ 10/9/2004, 20:55)
    Secondo me l'opinione dell'estensore della sentenza, pur essendo espressa in modo molto sintetico, è che solo il diploma delle sspl (...) giustifica l'esonero dalle preselezioni, mentre gli altri titoli, anche se di valenza superiore a quello di sspl, non sono finallizzati alla professione di magistrato.

    Interessante osservazione: ammetto che l'interpretazione che hai fornito tu non mi aveva nemmeno sfiorato!

    Se fosse come dici, però, dovrei osservare che l'ordinanza "de quo" risulta, in ogni caso, contraddittoria e carente : contraddittoria, perchè non è affatto vero che i ricorrenti fossero tutti in possesso del "vecchio" diploma di specializzazione e/o del titolo di dottorato di ricerca (come, invece, erroneamente si legge nel provvedimento del CdS); carente, perchè il riferimento al titolo di "avvocato", se realmente preso in considerazione, è rimasto nello "stream of consciousness" del giudice (e, come dice Cordero, non sono le sensazioni inespresse del giudice che rilevano in sede di motivazione): un ribaltamento consapevole della decisione del T.A.R., in altri termini, avrebbe meritato di sicuro ben più poderosa motivazione; tanto più alla luce della precedente decisione del CdS, favorevole agli altri avvocati ricorrenti. Non ti pare?

    TRUMAN

    Edited by Truman 77 - 11/9/2004, 00:31
     
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  15. LUIGI VIOLA
     
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    Bisogna cercare di trovare la fonte ufficiale: se è tutto vero la vexata quaestio è sostanzialemente riaperta (dal punto di vista giurisprudenziale).
    Ad ogni modo grazie Truman.
     
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24 replies since 10/9/2004, 12:24   2603 views
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