Posts written by prelegato

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    Scusate se intervengo ancora ma vorrei fare ulteriori considerazioni statitistiche per chi fosse interessato alla cosa.
    In particolare con riferimento all'andamento delle correzioni vorrei evidenziare qual è stato l'andamento nelle 28 settimane fin qui trascorse.
    Ebbene partiamo dalle note dolenti: si dovrebbe sperare di non essere stati corretti tra il 500 e il 1000 candidato poichè in questa fascia si è registrato il numero più basso di idonei tra tutte le 28 settimane di correzioni.
    Le percentuali sono state rispettivamente: 7,82%, 8,03%, 9,52% e 8,57%.
    La situazione è poi migliorata nelle settimane successive dove a fronte di un 8,66% (candidati tra il 1295 e 1421) si sono registrati i tre picchi più alti finora e cioè rispettivamente 13,20% (candidati tra 1189 e 1294), 13,18% (candidati tra 1755 e 1845) e 13,84% (candidati tra 1929 e 2058).
    Ma in generale la percentuale è rimasta sempre tra il 10, 11 e in un caso 12,37% (candidati tra 2059 e 2155).
    Buona, direi, è anche la percentuale iniziale (candidati tra 1 e 521) in cui a fronte di un 9,52% (candidati tra 289 e 352) la percentuale è stata rispettivamente del 20% (candidati tra 1 e 20), 12,6% (candidati tra 21 e 115), 12,74% (candidati tra 116 e 217), 12,5% (candidati tra 218 e 289), 10, 41% (candidati tra 353 e 448) e 10,95% (candidati tra 449 e 521).
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    A questo punto direi che le correzioni termineranno davvero il 15 aprile.
    Come ho già detto in un mio precedente intervento, prima dell'ultimo aggiornamento mancavano da correggere 370 candidati.
    Ora ne mancano 240 (quindi 120 a settimana).
    Poichè l'ultimo dato (2832 candidati corretti) dovrebbe essere quello della settimana che si è chiusa il primo aprile direi che in questa settimana è presumibile che siano arrivati a 2952.
    Insomma dovrebbero mancare solo circa 120 candidati.
    Un'ultima annotazione: nell'ultima settimana riportata da MG sono stati corretti 130 candidati (è la seconda volta che ciò accade da quando sono iniziate le correzioni poichè in genere il numero dei corretti a settimana è più basso) e sono risultati idonei in 15 (percentuale 11,53%).
    Ora la percentuale complessiva dei promossi (308) rispetto ai candidati corretti (2832) è del 10,87%.
    Se questa percentuale (che ultimamente è piuttosto stabile) dovesse essere mantenuta fino alla fine avremmo 334 idonei su 3072 consegnanti.
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    Secondo me non hanno ancora finito di correggere.
    Gli ultimi dati pubblicati su mondo giudiziario dovrebbero riferirsi alla settimana che si è chiusa il 25 marzo.
    Ciò trova riscontro anche nel dato relativo alla settimana precedente in cui i candidati corretti sono stati "solo" 72 (a fronte dei cento e passa abituali) perchè quella era la settimana del 17 marzo in cui la commissione avrebbe dovuto lavorare solo tre giorni (dal 14 al 16 marzo visto che il 17 era festa).
    Se tutto ciò è corretto alla data del 25 marzo mancavano ancora 370 candidati.
    Ora se la commisione ha viaggiato in questi mesi con una media di 100,07 candidati corretti a settimana (il massimo picco è stato di 130 ed è stata anche la settimana in cui c'è stata la più alta percentuale dei promossi finora e cioè 13,84%) è ragionevole credere che difficilmente in queste due ultime settimane (e cioè, rispettivamente quella che si è chiusa il 1 aprile e quella che si chiude oggi) si sia corretti una media di 185 candidati.
    Per carità tutto può essere, d'altra parte noi prendiamo per oro colato i dati di mondo giudiziario ma bisogna vedere se questi corrispondono effettivamente alla settimana precedente...
    cmq vabbè questi sono solo dati statistici per allentare un pò la tensione, altrimenti fino al 20-21 di cosa parliamo?
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    CITAZIONE (de residuo @ 7/4/2011, 15:58) 
    Mi permetto di intervenire in merito alla questione relativa al corretto inquadramento dell'ormai celeberrima sentenza di Giovagnoli. E' vero che la pronuncia de qua si segnala principalmente per il favore accordato all'esercizio di un'azione di accertamento quale strumento di tutela privilegiato per i terzi che affermino di essere pregiudicati da un'attività posta in essere a seguito di una DIA; tuttavia è vero, altresì, che essa rappresenta un vero e proprio vademecum delle problematiche in materia di DIA. Io, ad esempio, il problema dei rapporti tra autotutela e natura giuridica della DIA l'ho compreso a pieno proprio attraverso la "reiterata" lettura di tale sentenza. In questo senso posso affermare che ho incentrato il tema di amministrativo su quella pronuncia. Sono convinto che prelegato abbia fatto la stessa cosa.

    :giskardapprova.gif:
    Infatti quando richiamo la sentenza Giovagnoli mi riferisco alla parte (mi pare dal punto 7) in cui la suddetta chiarisce la natura giuridica della dia e il senso del richiamo all'autotutela e non alla parte in cui si fa riferimento all'azione di accertamento (su cui, tutto sommato, un breve accenno poteva essere fatto).
    Cmq con tristano ci siamo già chiariti in privato e anche lui concorda con questa impostazione.
    Diciamo che è stato un malinteso e chiedo scusa per il mio intervento polemico.
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    CITAZIONE (tristano77 @ 7/4/2011, 11:13) 
    [Q(salvo poi scoprire che alcuni di loro avevano impostato il tema di amministrativo sulla sentenza Giovagnoli e il tema di civile sulla distinzione tra regole di validità e di comportamento).

    zitto che magari passano pur avendo scritto di questo, e ti diranno pure di aver centrato l'elaborato e che tu sei un visionario
    [/QUOTE]

    Io ho impostato il tema di amministrativo sulla sentenza Giovagnoli e in quello di civile ho parlato della distinzione tra regole di validità e responsabilità quindi non ho possibilità?
    Insomma già avete dato una sentenza...
    Ma chi vi credete di essere?
    I commissari?
    La vostra considerazione lascia presupporre una superbia disarmante.
    Dunque i vostri temi saranno sicuramente perfetti visto che voi siete i depositari del vero e del diritto e sapete quello che deve essere scritto in un tema...
    Peccato, però, che ancora non avete capito quale fosse il senso della traccia di civile.... però la distinzione tra regole di validità e comportamento vi scandalizza...
    Cmq direi di attendere gli esiti prima di fare commenti
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    La compensazione, se viene fatta, riguarda i concorsi con tre prove scritte non con due.
    Nei tre concorsi a due prove scritte del decennio scorso, cosa volete che si compensasse?
    E' chiaro che la compensazione, a rigore, non è prevista ma è ragionevole credere che, in certi casi e a date condizioni, essa venga praticata.
    D'altra parte quando dite che in alcuni casi la commissione si riunisce in plenaria per rileggere un compito e, eventualmente, promuovere il candidato è un classico esempio di compensazione.
    Poi non mi baserei troppo sul concorso del 2008: quello fa storia a sè.
    Evidentemente lì la commissione stabilì dei criteri del tema di amministrativo e si vide costretta a non promuovere candidati che, anche se più che sufficienti nelle altre due prove, fecero dei temi non in linea con i criteri stabiliti dalla commissione e simili a tutta un'altra serie di temi ritenuti non idonei.
    Ora prima che intervengano i "puristi" a inveire e a sottolineare l'astrusità e i fuori traccia di molti compiti ritenuti idonei, il senso del mio discorso è quello di non prendere come parametro il concorso del 2008 per cercare di individuare presunti criteri di compensazione.
    in ogni caso ritengo che questa venga praticata ma a certe condizioni e in casi limite (che secondo me si conterenno sulle dita di un mano).
  7. .
    No non sostengo che il discorso sull'integrazione vada riferito in generale alla nullità ma al contratto.
    Io affermo che l'integrazione riguarda sempre e solo il contratto e può manifestarsi in una molteplicità di modi: o andando a colmare delle lacune contrattuali o andando a SOSTITUIRE CLAUSOLE NULLE
    La norma cardine è il 1374 che racchiude tutte la svariate ipotesi (es. 1339, 1419, secondo comma) in cui tale integrazione può avvenire.
    E allora anche la sostituzione automatica della clausola nulla rientra nel tema dell'INTEGRAZIONE del contratto.
    Ma il vero fondamento del discorso è che tale integrazione (che, lo ripeto, può avvenire o colmando una lacuna del contratto o sostituendo in automatico una clausola nulla secondo quanto dispone il 1374 che è la norma generale cui fare riferimento) incide SULL'AUTONOMIA PRIVATA E, QUINDI, SUL CONTENUTO DEL CONTRATTO.
    Siamo, cioè, fuori DALLA NULLITA' PARZIALE PERCHE' CI RIFERIAMO ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO.
    Ecco perchè dico che i due commi del 1419 disciplinano fattispecie diverse.
    Il primo comma è riferito alla nullità parziale, il secondo comma è, in realtà, un'integrazione del contratto (ai sensi del 1374 che è la norma di carattere generale) che avviene nella forma della sostituzione di clausola nulla.
    D'altra parte vi posso fare un esempio che forse renderà il senso di quello che dico ancora più chiaro.
    Ammettiamo che nel contratto vi sia una clausola ESSENZIALE nulla.
    Ai sensi del 1419, 1 comma, il contratto sarà interamente nullo perchè la clausola è essenziale.
    Se, infatti, il contratto restasse in vita, esso non corrisponderebbe più a quella che era la volontà delle parti giacchè la privazione dal contratto della clausola essenziale farebbe perdere allo stesso il contenuto inizialmente stabilito dalle parti.
    Cioè il contratto sarebbe interamente nullo perchè il venir meno della clausola, in quanto essenziale, ne condizionerebbe il contenuto.
    E allora è proprio nell'ottica della tutela dell'autonomia privata che è dettata la regola del 1419, primo comma.
    Se però c'è una norma imperativa che può sostituirsi alla clausola essenziale (nulla) allora il contratto rimane in vita.
    Cioè in questo caso non viene affatto tutelata l'autonomia privata ma, anzi, viene limitata giacchè il contratto, seppur privato di una clausola essenziale, rimane in vita grazie a una volontà superiore che, quindi, incide sul contenuto del contratto.
    All'esito della sostituzione, infatti, il contratto sarà CONTENUTISTICAMENTE DIVERSO da quanto inizialmente previsto dalle parti.
    E' questa la profonda differenza tra i due commi del 1419: nel primo si tutela l'autonomia privata nel secondo, invece, essa viene profondamente limitata.
    Per cui con riferimento al 1 comma del 1419 si rientra effettivamente nell'ambito della nullità ma con riferimento al secondo comma SIAMO FUORI DALLA NULLITA'. In quest'ultimo caso, infatti, il contratto resterà in vita anche se la clausola colpita da nullità è essenziale.
    Per questo la ratio e la finalità del secondo comma del 1419 non può essere circoscritta solo al fatto di rendere inoperante il primo comma, ma ha un fondamento diverso che è quello di INTEGRARE IL CONTRATTO (ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLA CLAUSOLA NULLA).
    Ciò detto una volta chiarito il senso della nullità parziale, della differenza tra i due commi e del fatto che il secondo costituisse un'(etero)integrazione del contratto occoreva chiarire se tale integrazione, che negli esempi fatti può avvenire solo ex lege, possa, oggi, essere fatta dal giudice.
    In conclusione ricapitolando: il 1374 è la norma cardine che racchiude tutte le ipotesi di integrazione del contratto (sostituzione di clausole nulle, integrazione di lacune); il 1419, secondo comma è un'integrazione del contratto perchè disciplina una fattispecie ontologicamente diversa da quella prevista dal 1 comma del 1419.
    L'integrazione rappresenta, allora, un vulnus al dogma della volontà: il contratto è, cioè, determinato, ai sensi del 1374, da più fonti che ne determinano il contenuto. Tra tali fonti rientra anche il 1375 e il 1175 che consentono al giudice UN'INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO nel caso in cui esso sia squilibrato.
    Ho cercato di essere il più chiaro possibile.
    Spero che, finalmente, si sia capito quello che dico da una decina di pagine a questa parte.

    Edited by prelegato - 18/3/2011, 22:49
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    Il 1374 è la norma cardine in tema di integrazione del contratto.
    Esso prevede che tale integrazione possa avvenire in primis per effetto della legge (poi, in subordine, usi e equità).
    Allora il 1374 è norma generale che racchiude tutte le ipotesi in cui avviene l'integrazione legale (cioè colmando una lacuna o sostituendo in automatico una clausola nulla).
    Si rientra sempre nell'INTEGRAZIONE del contratto.
    Non ho il Bianca sotto mano ma ritengo che questo possa essere il fine del suo discorso.
    Io studio dal Gazzoni il quale afferma quanto vi sto dicendo (pag. 781 paragrafo "la legge e i limiti all'autonomia contrattuale")
    Ecco perchè il 1374 è norma fondamentale perchè prevede una pluralità di fonti che incidono, quindi, sull'autonomia privata.
    E tra queste fonti c'è anche la buona fede integrativa.
    Ancora una volta mi trovo pienamente d'accordo con Blobbino.
    La tesi che voi sostenete è estremamente tecnica e finisce con il trattare aspetti più di carattere processuale che sostanziale.
    D'altra parte temi quale integrazione del contratto, sindacato giudiziale, buona fede integrativa e via dicendo stanno animando i dibattiti dottrinali e giurisprudenziali da più di trent'anni.
    Ed è su questi temi discussi e controversi che vengono pensate le tracce di magistratura.
    Un tema processuale che senso ha?
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    CITAZIONE (quanti siete? @ 18/3/2011, 14:28) 
    CITAZIONE (REGOLAIURIS @ 18/3/2011, 13:49) 
    Aggiungo che la questione della buona fede oggettiva è pericolosa, perché il GO utilizzerebbe parametri relativi alla violazione di regole di condotta (che in genere comportano il risarcimento del danno o al massimo la risoluzione) per valutare se vi è o meno nullità parziale.

    http://ilcorsistaonline.blogspot.com/2010/...tto-civile.html

    E' un altro esempio di come qualcuno imposterebbe il tema

    Nel sito che indichi il titolo della traccia è taroccato: Nullità parziale,integrazione e sostituzione di clausole. Ambito e limiti dell'intervento del giudice.

    Se il titolo fosse questo la questione della rilevabilità d'ufficio della nullità ci starebbe alla grande.

    :giskardapprova.gif:
    Mi pare che tutti quelli che sulle varie riviste e sui vari siti hanno trattato la traccia abbiano taroccato il titolo.
    Che strana casualità!
    Per blobbino:
    Per me l'impostazione che hai seguito è più che corretta.
    Mi meraviglio che è bastato così poco per farti vacillare.
    Chiedi a chi critica come ha trattato la parte sull'integrazione e la sostituzione.
    Ancora non si è capito che l'integrazione è integrazione, non esiste un'integrazione di un contratto a seguito di nullità.
    Quando ciò accade (vedi art. 1419, secondo comma e art. 1339) si è in presenza di un'integrazione e basta.

    Edited by prelegato - 18/3/2011, 15:09
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    Bravo secondo me no, anzi, hai colto perfettamente il senso della traccia.
    In pratica anche tu, come me, hai riferito i poteri del giudice all'integraione del contratto e non alla nullità.
    Cmq è assodato che ci sono versioni contrastanti con la "nostra".
    Saluti e in bocca al lupo
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    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 17/3/2011, 14:12) 
    Mah, quello che contesto non è la bontà delle conclusioni e argomentazioni.
    Ma il fatto che molti pensano di essere i depositari della verità assoluta :blink:
    Io non mi pronuncio.
    Tutte le tesi possono andare bene.
    Anche benissimo -_-
    Tuttavia questa discussione non è interessante.
    Bensì stucchevole.
    Un esempio?
    Le pippe mentali sull' "integrazione e sostituzione di clausole".
    Sono cose che si insegnano alle matricole di giurisprudenza, un conto è avere una o disgiuntiva, altro una e congiunzione.
    Quindi di che stiamo parlando? :angelo.gif:
    Conoscete l'endiadi?
    Sì.
    No.
    Forse.
    Boh, chissà :)
    Auguri, oggi è la festa d'Italia image

    Grazie il tuo contributo è, come al solito, illuminante.
    Dici che non non ti pronunci sulla traccia ma da quello che scrivi (vedi un paio di post più sù), hai già dato una sentenza.
    Vedi qui nessuno cerca di fare il depositario della verità e, anzi, se questo è il messaggio che passa agli utenti del forum da quello che dico, me ne scuso.
    Il fine dei miei interventi è solo quello di cercare di analizzare criticamente una traccia e, più generale, un argomento che ritengo estremamente affascinante.
    Ciò senza alcuna pretesa di esaustività: non voglio convincere nessuno della bontà della mia tesi, anche perchè l'esito delle mie prove (così come delle vostre) non sarà certo rimesso alle opinioni di questo forum ma a quello che deciderà la commissione.
    Ho apprezzato molto alcuni interventi, come quello di tristano e di ciò che mi nutre che, pur non condividendo in tutto o in parte le mie argomentazioni, hanno manifestato con osservazioni e considerazioni giuridiche le loro critiche.
    Non certo facendo una "lezioncina" di grammatica.
    Da quando visito questo forum ho sentito da te sempre il solito slogan ma mai un'osservazione giuridica degna di fondamento.
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    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 17/3/2011, 12:32) 
    CITAZIONE (ciò che mi nutre… @ 17/3/2011, 10:20) 
    Non mi trovo in accordo con te.
    Il punto separa l'indagine relativa ai poteri del giudice dal resto della traccia, ma va coordinato con essa.
    Non si può, a mio avviso, parlare genericamente dei poteri del giudice, ma occorre analizzarli con riferimento ai casi in cui sussista una nullità parziale e si ponga un problema di integrazione o sostituzione. In caso contrario si rischia di spezzare la traccia.

    Infatti -_-
    Qui si vogliono complicare inutilmente le cose.
    E' talmente ovvio che l'ambito e limiti di intervento del giudice vadano riferiti alla nullità parziale da non richiedere ulteriori commenti.
    Mi dispiace dirlo ma parlare d'altro significa andare fuori traccia :dunno.gif:
    Poi fate quello che vi pare :angelo.gif:

    Bè io non sono d'accordo con voi...
    Non ha senso parlare di casi in cui sussista una nullità parziale e si ponga un problema di integrazione o di sostituzione.
    O meglio in questi casi ricorre un'integrazione del contratto ed è a questa che vanno riferiti i poteri del giudice.
    Per arancia meccanica:
    grazie per la tua considerazione del tutto gratuita e non richiesta.
    Anche io penso che chi parla della nullità parziale e della rilevabilità d'ufficio sia totalmente fuori traccia ma non l'ho mai detto, anche se credo si sia capito, per due ragioni:
    1) non sono io che giudico ma esprimo solo una mia opinione che, come tale, può essere più o meno condivisa
    2) non vorrei creare delusioni o false speranze per i motivi di cui sopra.
    Resta il fatto che, finora, nessuno ha saputo argomentare in merito all'integrazione e alla sostituzione delle clausole.
    In pratica secondo lo svolgimento che io definisco "made in china" tale richiamo poteva benissimo non essere fatto.
    Hanno chiesto di parlare espressamente dell'integrazione e della sostituzione e la risposta è stata solo un generico e non approfondito richiamo al 1419, 2 comma.
    Tra l'altro tale comma si riferisce solo alla sostituzione, mentre per l'integrazione ci si deve riferire al 1339 c.c. e allora questo significherà qualcosa o no?
  13. .
    Vorrei sottolineare che il tema riportato nella rivista presenta il seguente titolo: "Nullità parziale: integrazione sostituzione di clausole, ambito e limiti dell'intervento del giudice".
    Ora se questa fosse stata la corretta formulazione del titolo, lo svolgimento proposto dal suo autore avrebbe avuto senso e sarebbe stato sicuramente corretto.
    L'integrazione sostituzione di clausole e i poteri del giudice sarebbero tutti da riferire alla nullità parziale.
    Tuttavia il tema (quello vero e non quello "made in china") ha una diversa formulazione e cioè:" Nullita parziale del contratto: integrazione "E" sostituzione delle clausole contrattuali. (PUNTO!). Ambito e limiti dell'intervento del giudice".
    La presenza del punto è fondamentale per separe i due periodi e per indirizzare correttamente l'oggetto di indagine.
    Nella versione "autentica" i due punti dopo la nullità parziale valgono a chiarire qual è il senso e il fondamento di tale richiamo e cioè: l'integrazione (art. 1339) e la sostituzione (art. 1419, 2 comma) delle clausole.
    Il secondo periodo, relativo ai poteri del giudice, va allora riferito a quest'aspetto e non alla nullità parziale.
    D'altra parte il senso della traccia lo si può cogliere, come è stato efficacemente sottolinetao, da un tema praticamente analogo estratto in un concorso indetto con D.M. 15 dicembre (curiosamente la stessa data in cui è stato indetto anche il "nostro") 1982.
    Allora il titolo fu: "Limiti legali nella determinazione del contenuto del contratto in diritto civile. Dica in particolare il candidato dell'inserzione automatica di clausole e della nullità parziale per contrasto con norme imperative".
    Da questa traccia si può cogliere perfettamente anche il senso della nostra e cioè l'"inserzione automatica di clausole (nella nostra integrazione) e la nullità parziale per contrasto con norme imperative (nella nostra la sostituzione) vanno inquadrati nei "limiti legali alla determinazione del contenuto del contratto".
    La nostra traccia, poi, chiedeva un aspetto ulteriore e cioè se tali limiti (in che ambito e in quali limiti) possano derivare anche dal giudice.

    Edited by prelegato - 16/3/2011, 19:54
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    CITAZIONE (REGOLAIURIS @ 15/3/2011, 16:37) 
    Guarda che il comma 1 del 1419 riguarda la nullità parziale oggettiva e dunque di esso andava sicuramente trattato come parte della traccia.

    La commissione ti chiede varie cose.

    Tra queste anche la nullità parziale (cosa è, a che serve, ecc). Poi passi a trattare cosa può fare il giudice.

    Se parli solo o prevalentemente dei poteri del giudice, rischi di non trattare una parte della traccia.

    Ma hai letto quello che ho scritto?
    Io credo di no, almeno non attentamente.
    Nel mio intervento ho ricostruito la traccia anche come la intendi tu e molti altri proprio per criticarne l'impostazione.
    Io faccio considerazioni critiche e invito gli altri a fare altrettanto.
    Non è perchè la traccia inizia con "nullità parziale" allora significa che il tema è sulla nullità parziale.
    Bisogna cercare di capire quello che ci viene richiesto e porsi in maniera critica nei confronti del tema.
    D'altronde che i due commi del 1419 configurino fattispecie diverse è pacifico.
    Vi invito a leggere tutti gli scritti critici sul 1419, secondo comma e vedrete che esso viene sempre accostato al 1339 che è un'integrazione del contratto e, ribadisco, con la nullità non c'entra.
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    CITAZIONE (tristano77 @ 15/3/2011, 14:29) 
    CITAZIONE (prelegato @ 15/3/2011, 14:21) 
    No il tema chiedeva come incide la fonte legale e quella giudiziale su quella autonoma...
    La nullità parziale di cui al primo comma del 1419 c.c. non c'entra nulla con il tema o meglio non era su questa che andava calibrata la traccia.

    scusami ma questo massimalismo non lo condivido affatto.
    Come puoi affermare che "La nullità parziale di cui al primo comma del 1419 c.c. non c'entra nulla con il tema".
    Non era certo l'unica parte del tema, ma credo fosse importante.
    Poi scusami, ma è proprio grazie al primo comma che il giudice opera un giudizio di conservazione del contratto, avuto riguardo al carattere essenziale della clausola. Non capisco proprio perchè vogliamo negare l'evidenza. E' proprio sul punto che sono forti i poteri del giudice.
    Nel secondo comma il legislatore ha fatto tutto già a monte

    Secondo me siete tutti in errore.
    Vi spiego qual è il mio punto di vista.
    Io credo che l'errore sia quello di voler ricollegare i poteri del giudice alla nullità parziale.
    Ebbene, a mio vede di vedere, i poteri del giudice vanno, invece, riferiti all'integrazione del contratto.
    In questo modo la traccia ha uno sviluppo diverso e, ovviamente a mio giudizio, più calibrato sulla formulazione del tema.
    Se facciamo il tema sul primo comma del 1419 c.c. allora finiamo con il parlare del giudizio di essenzialità della clausola nulla da parte del giudice, della rilevabilità d'ufficio della nullità, della estensibilità della nullità parziale all'intero contratto solo se la parte abbia assolto il relativo onere probatorio.
    Il discorso sull'integrazione e la sostituzione perde qualunque significato giacchè finisce con l'esaurirsi ad un mero richiamo al 2 comma del 1419 che esclude tutti i problemi appena evidenziati quando c'è una norma imperativa che si sostutisce alla clausola nulla.
    Allora, ritengo, che questo modo di trattare la traccia avrebbe avuto senso se il titolo fosse stato: "Nullità parziale del contratto: ambito e limiti dell'intervento del giudice".
    Ma non è così.
    Dopo la nullità parziale ci sono i due punti che valgono a chiarire qual è il fine del richiamo alla nullità parziale e cioè l'integrazione e la sostituzione delle clausole che è, allora, la vera questione che la traccia chiede di affrontare.
    Tale questione trova fondamento nel secondo comma del 1419 che con il primo c'entra poco o nulla!
    Il secondo comma attiene, infatti, alla questione dell'integrazione del contratto, il primo comma riguarda, invece, un particolare modo di atteggiarsi della nullità.
    E' nel secondo comma del 1419 che emerge la limitazione alla volontà privata che viene compressa per il soddisfacimento di interessi superindividuali.
    Su questo aspetto occorreva impostare il tema.
    Dopo, allora, aver chiarito la portata e il senso dell'integrazione del contratto (che è quella di limitare l'autonomia privata), occoreva chiarire se e come tale limitazione potesse essere fatta anche dal giudice.
    E qui il discorso andava improntato sull'integrazione giudiziale del contratto.
    Cioè sulla c.d. procedural justice (possibile) e substantive justice (esclusa ma vedi art. 1815, 2 comma e ridicibilità ex officio della penale).
    Un'ultima annotazione: si continuano a richiamare le nullità protezionistiche (che andavano sicuramente trattate), ma mi chiedo se sia chiaro il loro fondamento.
    Ebbene tali nullità con quella del primo comma del 1419 non hanno nulla a che vedere.
    Anche le nullità europee, cioè, rientrano nel discorso delle limitazioni all'autonomia privata giacchè a seguito dell'epurazione della (sola) clausola dal contratto quest'ultimo non risulta più corrispondente a ciò che le parti avevano stabilito.
    Anche qui, cioè, al pari dell'integrazione c'è un'incisione alla volontà privata.
    Insomma seguendo questa linea di sviluppo, ritengo, la traccia ha un suo collegamento strutturale, svolgendola nell'altro modo, a mio avviso, non vengono assolutamente trattati gli aspetti dell'integrazione e della sostituzione se non attraverso un mero richiamo al 1419, 2 comma che, in quest'ottica, viene visto solo come un'eccezione all'operatività del primo comma.
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