Posts written by Luigi Levita

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    CITAZIONE (elvin @ 8/6/2014, 11:35) 
    la domanda è: c'è giurisprudenza sull'idoneità fisica alla professione di un soggetto così gravemente malato?

    A che pro ?????
    Spero di aver inteso male.
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    Cari navigatori, credo che quest'ordinanza sia di estremo interesse per tutti i concorsisti.
    Attendiamo sviluppi.


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    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    (Sezione Prima Quater)

    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 6937 del 2014, proposto da:

    xxx

    contro
    Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    per l'annullamento
    previa sospensione dell'efficacia,
    del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame;
    Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato;
    Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68;
    Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura;
    Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate;
    Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori;
    Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale ( spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti;
    Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente;
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva.
    Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014.
    Compensa le spese della presente fase cautelare.
    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
    Elia Orciuolo, Presidente
    Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
    Fabio Mattei, Consigliere


    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 06/06/2014
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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    ciao G.!
    A quanto mi risulta - anche quale MagRif del mio Tribunale - i portali privati reperiscono le pronunce da varie fonti, e comunque non da Italgiure.
    Essendo infatti vincolati al pagamento dei diritti per le sentenze che pubblicano, non possono "attingere" ad Italgiure sic et simpliciter.
    Il panorama della giurisprudenza di merito è molto vario: sia va dalle segnalazioni degli avvocati alla stipula di accordi / convenzioni con vari Tribunali.
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    Discussioni dal passato!!!

    https://aspirantiuditori.forumfree.it/?t=1634070
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    Autopromozione :-)


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    La frequenza eventuale o meno dei corsi di formazione è lasciata alla regolamentazione dei singoli consigli dell'ordine, che dovrebbero stipulare appositi accordi con le sspl.

    Cordialmente
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    AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!
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    Una cosa sola: rispettare la volontà della parte.
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    MaurizioCostanzo1


    BBONI!!! :-)
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    Il termine di tramutamento non è più biennale, ma triennale, come da riscrittura dell'art. 194 ord. giud.
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    CITAZIONE (giskard @ 20/8/2013, 12:48) 
    ho vissuto a firenze una quindicina di anni, quindi direi che la conosco un po'.
    forse avresti dovuto essere più precisa, per avere maggiore aiuto: ad esempio dove devi andare al lavoro?
    è una grande città, quindi la cosa è rilevante

    il traffico è infernale: io usavo SOLO lo scooter, piacendomi poco i mezzi pubblici. le locazioni sono care, ma spostandosi dal centro e usando uno scooter si va dappertutto in poco tempo

    naturalmente vivere a firenze è qualcosa di meglio che vivere altrove, qualunque sia l'altrove

    Anche se altrove vieni svegliato dal paradisiaco suono domenicale dei fuochi d'artificio? :P
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    Ed infatti, i passaggi parlamentari sono stati tre!
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    CITAZIONE (Vaevictis Asmadi @ 9/8/2013, 22:11) 
    Scusate se faccio una domanda banale: quindi è stato eliminato solamente il comma 12, giusto? La possibilità dello stage c'è ancora ma questo non è più titolo per la partecipazione al concorso in magistratura?
    Ho capito bene?
    Secondo voi, ci sono possibilità che alla camera venga ripristinato il vecchio testo (che ovviamente dovrebbe essere riapprovato anche al Senato)?

    Grazie delle risposte. :)
    Studente del IV anno di giurisprudenza.

    Vana spes, il decreto è stato approvato pari pari dalla Camera dei Deputati, con la stessa velocità di Higuain nel segnare il suo primo gol con la maglia del Napoli :woot:
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    La sigaretta che fa meno male è quella che rimane nel pacchetto!
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    Ventotto e mezzo, prego ! :-)
1638 replies since 11/2/2004
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