Sul limite delle tre "consegne"

delibera del C.S.M.

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    Il Consiglio Superiore della Magistratura,
    visti i quesiti posti dalle dott.sse xxxxx e xxxxx, candidate al concorso per esami a 380 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 28.2.2004, in ordine all’individuazione del momento in cui il giudizio di inidoneità di cui all’art. 126 R.D. 30.1.1941, n. 12 e all’art. 5 D.M. 28.2.2004, possa essere considerato come causa di esclusione;
    esaminato e condiviso il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione n. 120/2006 in data 21 aprile 2006 (All. A)
    delibera
    di rispondere che la dichiarazione di non idoneità al concorso in magistratura si cristallizza al momento della pubblicazione dei risultati delle prove scritte.
    La preclusione alla partecipazione al concorso in magistratura non si determina se la terza inidoneità sia resa nota successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso e, quindi, quella data costituisce il limite temporale entro il quale il requisito negativo di cui all’art. 126, comma I, RD 12/41 non deve essere intervenuto per poter essere ammessi al concorso in magistratura.


    Consiglio Superiore della Magistratura
    Ufficio Studi e Documentazione
    Roma, 21/04/2006

    I. ll quesito.

    Il 7-3 u.s. la IX Commissione deliberava di richiedere a questo Ufficio Studi un parere in ordine ai quesiti posti dalla dott.ssa xxxxx e dall’avv. Xxxxx relativi alla norma di cui all’art.126 R.D. 12/41, secondo la quale coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per Uditore giudiziario non possono essere ammessi a sostenere ulteriori concorsi.

    Richiesta della Nona Commissione di un parere con riferimento ai quesiti posti dalle dott.sse xxxxx e xxxxxxx, candidate al concorso per esami a 380 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 28.2.2004, in ordine all’individuazione del momento in cui il giudizio di inidoneità di cui all’art.126 R.D. 30.1.1941, n.12 e all’art.5 D.M. 28.2.2004, possa essere considerato come causa di esclusione.

    La dott.ssa xxxxxx chiede in particolare se il giudizio di non idoneità opera dal momento della lettura della traccia del tema relativo alla prima prova scritta, anche nel caso in cui il candidato non consegni l’elaborato di questa prova oppure dalla consegna dell’elaborato della prima prova scritta, ma non della seconda ovvero dalla consegna anche della seconda prova scritta.
    L’avv. Xxxxxx rappresenta di aver presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali 28-2 e 23-3-2004, ma, se consegnerà gli elaborati di entrambi gli scritti relativi al primo concorso, avrà messo la commissione del concorso nelle condizioni di una terza valutazione per diventare Uditore giudiziario; chiede, pertanto, l’avv. xxxxxx se essa potrà partecipare anche al successivo concorso bandito col D.M. 23-3-2004.

    II. Osservazioni dell’Ufficio Studi.

    I quesiti come sopra avanzati sembrano presentare due diverse problematiche: una relativa al significato di non idoneità nel concorso in magistratura e l’altra volta a determinare quando questa condizione, una volta accertata, influisca sull’ammissione al concorso, cioè in quale fase della procedura concorsuale.
    1- La norma di riferimento, che deve costituire oggetto di interpretazione è innanzitutto l’art.126, comma I, R.D.12/41 (modificato dalla L.23-2-1967 n.44), che così recita: «Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi».
    La prima questione è allora quando un candidato possa essere qualificato o considerato come non idoneo al concorso in magistratura.
    Occorre a tal proposito valutare l’art.123 ter, comma 3° R.D. 12/41, per il quale “Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna materia della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto”
    La norma, riformata dalla L.48/2001, indica sicuramente che la non idoneità riguarda il mancato conseguimento alla prova orale di non meno di sei decimi nelle materie della prova orale (esclusa la lingua straniera) e comunque di una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti.
    Quanto agli esiti delle prove scritte, la norma si limita ad affermare che non sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuto meno di dodici ventesimi di punto in tutte e tre le materie della prova scritta.
    In questo caso la legge non afferma che tali candidati siano non idonei, ma il giudizio di non ammissione alla prova orale, pur non qualificando quei candidati come tali, costituisce nella sostanza una dichiarazione di non idoneità.
    Essa, infatti, non interviene all’esito dell’intero concorso, ma in una fase intermedia nella quale vi è stato solo l’espletamento delle prove scritte, ma è indubbio che il giudizio su queste è un giudizio sull’idoneità del candidato, parziale se di ammissione alle prove orali, perché subordinato ancora al positivo espletamento di esse, definitivo nel caso di non ammissione alle prove orali.
    Si tratta di un giudizio di non idoneità perché fondato su una valutazione degli elaborati consegnati alla commissione dai candidati che hanno espletato tutte le prove scritte, tale per cui l’esito è il mancato conseguimento di quel punteggio minimo richiesto dalla legge per l’ammissione alla prova orale; un mancato conseguimento che è basato su una valutazione tecnica della capacità del candidato del tutto simile a quella che viene effettuata anche all’esito dell’esame orale, con l’unica differenza che il giudizio dopo le prove scritte è indicativo di una più accentuata non idoneità, per la quale è superfluo l’espletamento dell’ulteriore prova scritta.
    La portata tecnica di questo giudizio e la sua sostanziale assimilazione a quello effettuato dopo la prova scritta convincono che candidato non idoneo è quello che non sia stato ammesso alle prove orali, dopo aver consegnato, e quindi sottoposto a valutazione, tutti gli elaborati redatti nel corso delle prove scritte.
    Alle stesse conclusioni giungeva il parere di quest’Ufficio studi n.209/95 del 6-7-1995 (che richiamava altro parere, il n.219 del 29-10-1990); in esso la questione era se la (terza) inidoneità potesse considerarsi realizzata all'atto dell'apertura delle buste, che conservano i nominativi dei candidati oppure con la pub blicazione dei risultati delle prove scritte.
    In considerazione del rilievo che l'apertura delle buste fosse da considerarsi mera operazione materiale priva di efficacia esterna, quest’Ufficio era pervenuto alla ragionevole conclusione che l'effetto giuridico della terza inidoneità si realizzasse con la pubblicazione dei risultati delle prove scritte, che comporta la presunzione legale di conoscenza del requisito.
    Tale impostazione sembra trovare conferma nello stesso art. 126 comma 1 R.D. 12/41, che fa chiaro riferimento ai candidati dichiarati non idonei e, secondo anche quanto più sopra detto, ciò si realizza nel momento nel quale sono palesi gli esiti delle prove scritte con la pubblicazione dei risultati.
    Da tutto questo a contrario si desume che, se il candidato non consegna tutti gli elaborati delle prove scritte, non avrà determinato alcun giudizio su di esse e, quindi, non avrà neanche maturato una delle tre dichiarazioni di non idoneità previste dall’art.126, I comma, R.D. 12/41.
    Questo, oltre a desumersi dalla circostanza che un giudizio di non idoneità presuppone che una valutazione vi sia stata, mentre chi si ritira in tempo utile dal concorso quella valutazione impedisce, si evince più indirettamente dall’ultimo comma dello stesso art.126, che sancisce l’equivalenza ad inidoneità dell’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema durante le prove scritte; si tratta, infatti, di una situazione nella quale una valutazione del candidato non vi è stata, eppure essa è equiparata, cioè è considerata come se una valutazione negativa vi fosse stata.
    Tale equiparazione è resa possibile solo da un’espressa previsione normativa, che, in mancanza, non avrebbe consentito la soluzione adottata dalla norma; ciò significa che il presupposto dell’inidoneità è una valutazione degli elaborati o una previsione di legge, come quella sancita dall’art.126 u.c. R.D. 12/41.
    Così individuato il momento nel quale un candidato è stato dichiarato non idoneo al concorso in magistratura (la pubblicazione degli esiti delle prove scritte, da cui non risulti ammesso alle prove orali o il mancato conseguimento del punteggio previsto dalla legge all’esito dell’espletamento delle prove orali), si può passare al secondo aspetto del que sito e cioè come reagisce quella dichiarazione di non idoneità su una successiva procedura concorsuale; in pratica, una volta intervenuta la terza dichiarazione di non idoneità e nel frattempo sia stato bandito un altro concorso, cui il candidato partecipi, occorre anche individuare il momento della procedura concorsuale nel quale ha effetto il limite di ammissibilità ai successivi concorsi, stabilito dall’art.126 R.D. 12/41.
    Anche su questo aspetto il citato parere dell’Ufficio studi ha dato delle risposte, richiamando sia precedenti delibere del C.S.M. sia decisioni giurisprudenziali sia altri pareri di quest’Ufficio studi.
    Il C.S.M., con le delibere 12-10-1988 e 26-4-1990, ha stabilito che la preclusione alla partecipazione al concorso non si determina se la terza inidoneità sia resa nota successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di una domanda ad un nuovo concorso, “in quanto - come ritenuto anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 28 luglio 1971 n. 755) - i requisiti di ammissione al concorso – salvo che non sia diversamente disposto – debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione”.
    Afferma ancora la delibera che la previsione dell’art.126, I comma, R.D. 12/41 costituisce “un vero e proprio requisito (negativo) di ammissibilità con la conseguenza che è illegittima l’esclusione dal concorso del candidato che (fino) alla data di scadenza del termine predetto fosse in possesso del requisito in questione, per essere in precedenza stato dichiarato inidoneo in due concorsi di uditore giudiziario, a nulla rilevando che, dopo la scadenza del termine medesimo, l’interessato sia stato dichiarato inidoneo in un terzo concorso cui pure aveva partecipato, ma la cui procedura non era ancora conclusa alla data di scadenza del termine per la partecipazione al nuovo concorso”.
    La delibera ricalca quasi pedissequamente la pronuncia del Consiglio di Stato in essa citata e trovava il proprio fondamento giuridico nel principio di carattere generale enucleato dalla giurisprudenza amministrativa, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma II, D.P.R. 10-1-1957, secondo cui i requisiti di ammissibilità, salvo che non sia diversamente disposto, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione della domanda di ammissione 1.
    Per il concorso in magistratura non vi era una diversa disposizione all’epoca delle delibere consiliari e della giurisprudenza indicate; l'art. 124, comma I, R.D.12/41, infatti, prevedeva, in termini inequivoci, che soltanto il limite minimo e massimo di età avrebbero dovuto sussistere alla data del bando.
    Dopo varie modifiche normative, da ultimo, l’art.124 cit., rubricato Requisiti per l’ammissione al concorso, è stato riformato dal D.Lgs. 17-11-1997 n.398 e prevede che i requisiti di età e tutte gli altri richiamati dalla norma devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; in tal modo si è determinato un pieno adeguamento tra dato normativo e interpretazione della norma fornita dalle richiamate delibere consiliari e decisioni giurisprudenziali, dal momento che anche l’art.124 R.D. 12/41 indica che i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e, se quello previsto dall’art.126 R.D. 12/41 è un requisito di ammissione al concorso, la conclusione è conseguente.
    Con altra decisione (T.A.R. Lazio sentenza 11-10-1991 n.1735) il giudice amministrativo ha confermato la natura della previsione della inidoneità in tre concorsi in magistratura quale requisito negativo per l’accesso al concorso in magistratura. Com’è agevole rilevare dalla citata sentenza del Consiglio di Stato il principio per cui i requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione ha valore salvo che non sia diversamente disposto .
    Ora, nel bando di concorso del D.M. 23-3-2004 (così come in quello precedente di cui al D.M. 28-2-20043) è espressamente previsto all’art.5 che non sono ammessi al concorso coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l’ammissione in magistratura.
    La lettera della norma del bando appare inequivoca nel fissare alla data di pubblicazione del D.M., che nel caso di specie è il 26-3-2004, il limite temporale entro il quale deve intervenire la terza dichiarazione di non idoneità, che non consente di essere ammessi al concorso; tale norma specifica chiaramente nel silenzio della legge quale sia il momento entro il quale deve essere intervenuto il requisito negativo previsto dall’art.126, comma I R.D. 12/41 per la non ammissione al concorso in magistratura.

    III Conclusioni
    Alla luce delle esposte considerazioni deve esprimersi l’avviso che la dichiarazione di non inidoneità al concorso in magistratura si cristallizza al momento della pubblicazione dei risultati delle prove scritte. La preclusione alla partecipazione al concorso in magistratura non si determina se la terza inidoneità sia resa nota successivamente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che contiene il bando del concorso stesso e, quindi, quella data costituisce il limite temporale entro il quale il requisito negativo di cui all’art.126, comma I, R.D.12/41 non deve essere intervenuto per potere essere ammessi al concorso in magistratura.

    L’UFFICIO STUDI DEL C.S.M.
    Dott. Bruno Giangiacomo - estensore




    1. Quest'Ufficio studi aveva prospettato, con parere n.221 del 28-9-1988, una diversa opzione interpretativa dell’art. 126, comma 1, R.D.12/41, che sembrava essere indifferente alla mutata formulazione dell'art.124 comma 1 R.D.12/41.
    Si sosteneva, infatti, che la declaratoria di inidoneità in tre precedenti concorsi realizzasse, a norma dell'art.126 cit. e della prescrizione del bando una causa di esclusione dal concorso e tale l’hanno definita praticamente tutti i bandi di concorso sino all’ultimo; ne conseguirebbe che si spiegherebbero gli effetti della non ammissione, qualora la terza inidoneità intervenisse tra la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il provvedimento di ammissione al medesimo concorso.
    Il requisito negativo in parola non sarebbe riconducibile alla disposizione dell'art.124 comma 1 R.D.12/41, non sarebbe cioè un requisito di ammissione al concorso, essendo caratterizzato da una propria autonoma specificità, poichè “destinato a garantire l'effettiva operatività dell'impedimento ostativo a fronte di una realtà connotata dal rapido succedersi delle procedure concorsuali”; in questo modo la sussistenza delle terza inidoneità dovrebbe intervenire sino a quando il C.S.M. non abbia deliberato l'ammissione al concorso.
    L'ipotesi interpretativa in parola sembrerebbe avere l'innegabile pregio di rendere concretamente operativo il precetto normativo. Non è, però, decisivo il richiamo al bando di concorso e, in particolare, al fatto che il requisito negativo sia annoverato tra le cause di esclusione dal concorso poiché tra questi la stessa norma indica anche l'assenza dei requisiti positivi.
    In realtà, anche la rubrica dell’art.126 R.D.12/41 non sembra autorizzare questa interpretazione, allorché indica che le disposizioni in essa contenuta disciplinano i limiti di ammissibilità a successivi concorsi e, quindi, sostanzialmente qualifica la dichiarazione di non idoneità in tre concorsi come un requisito negativo di ammissione al concorso

     
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  2. Elisabetta
     
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    Ricordo che tempo fa qualcuno discuteva sul "limite delle tre volte" in ragione della riforma del concorso e della trasformazione in procedura "di secondo grado".
    Non ricordo bene se diceva che tale limite non c'è + o se proponeva una mobilitazione per l'abolizione.

    Per mia fortuna non ho superato il limite, ma esso mi provoca un'insana paura di consgnare, che di fatto mi impedisce una serena partecipazione al concorso.

    Perciò sarei interessata avere notizie al riguardo.

    Grazie.
     
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  3. GIULIO CESARE ROMANO
     
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    CITAZIONE (Elisabetta @ 14/10/2007, 10:42)
    Ricordo che tempo fa qualcuno discuteva sul "limite delle tre volte" in ragione della riforma del concorso e della trasformazione in procedura "di secondo grado".
    Non ricordo bene se diceva che tale limite non c'è + o se proponeva una mobilitazione per l'abolizione.

    Per mia fortuna non ho superato il limite, ma esso mi provoca un'insana paura di consgnare, che di fatto mi impedisce una serena partecipazione al concorso.

    Perciò sarei interessata avere notizie al riguardo.

    Grazie.

    c'è una apposita discussione...con apposito modulo di petizione da inviare al CSM...... :) :)
     
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  4. Elisabetta
     
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    Mi dai il link, per favore, così mando pure io il modulo?
     
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  5. miaoh79
     
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    Anch'io sarei interessata ad avere questo link!

    Grazie :D
     
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4 replies since 11/5/2006, 20:26   7950 views
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