forumista di seconda generazione
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- premessa doverosa
- non ho mai avuto molte occasioni per approfondire la materia ereditaria che, pur affascinante, mi risulta sempre molto complicata e scivolosa
- quindi, col rischio di scrivere stupidaggini, ecco qualche mia personalissima riflessione (con l'aggravio, lo dico subito, di non aver approfondito l'argomento con le sentenze del caso):
A.
- da quel che ho capito io della materia, è certamente vero che la dispensa dalla collazione circa l'eventuale donazione (sia diretta che indiretta), disposta in vita dal de cuius ,produce effetti solo nei limiti della cd. QUOTA DISPONIBILE
- con la conseguenza che se il de cuius ha disposto in precedenza una donazione ad un proprio erede che superi il valore della quota di patrimonio di cui poteva disporre (cioè che va ad intaccare anche la cd. QUOTA INDISPONIBILE), il coerede sarà tenuto a conferire in collazione l'eccedenza
- ora ,però, nel tuo caso (secondo me) occorrerebbe - prima - stabilire quale sia, rispettivamente, la quota di patrimonio DISPONIBILE e quale quella INDISPONIBILE, stabilita, quest'ultima, necessariamente a favore delle tre coeredi
- se non vado errato, in presenza di più figli, la quota INDISPONIBILE è pari ai 2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali (cfr. art. 537, II comma cod. civ.)
- pertanto, la coerede - anche se formalmente dispensata dalla collazione - dovrà conferire in collazione la parte (o la quota) dei beni ricevuti in più rispetto alle altre due sorelle solo SE e nella MISURA IN CUI la sommatoria tra il donatum già da lei ricevuto e la quota parte di disponibile (a lei attribuita con il testamento) andrà ad intaccare la quota INDISPONIBILE (cioè i 2/3 del patrimonio)
- detto altrimenti, se col testamento la sorella beneficiata ricevesse anche il terzo (1/3) in più del patrimonio rimasto DISPONIBILE, non per questo si potrà agire in riduzione nei suoi confronti
- ciò in quanto le altre due sorelle (meno favorite) avrebbero comunque ricevuto la quota loro riservata e spettante per legge
B.
- circa l'eventuale obbligo di imputazione ex se della donazione ricevuta, di cui all'art. 564 cod. civ., a carico del coerede favorito, mi trovo molto in difficoltà nel seguire la tua opinione
- ciò in quanto non saprei come si possa conciliare la tua impostazione di fronte al chiaro disposto dell'art. 564,II comma, cod. civ., che sembrerebbe limitare detto obbligo esclusivamente in capo al " legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie"
- la norma parrebbe, quindi, applicabile - e l'imputazione ex se applicarsi - solo nei confronti dei legittimari attori in riduzione, e non contro i legittimari convenuti in un eventuale giudizio di riduzione (quale, nel tuo caso, sarebbe la sorella favorita)
- hai, forse, trovato sentenze che interpretano estensivamente detta norma e la ritengono applicabile anche nei confronti dei legittimari (favoriti) convenuti in riduzione dagli altri coeredi non beneficiati?
- buon lavoro
Edited by stracassòn - 8/9/2022, 19:01
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