PROVA PRESUNTIVA IN MATERIA EREDITARIA

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    forumista navigato

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    Posto questo TITOLO, poi mi taccio fino a fine settembre (lo prometto, per non intasare il sito con le mie elucubrazioni).

    Il tema é quello delle presunzioni in materia ereditaria ed in particolare la prova presuntiva delle donazioni, ai fini della riduzione e della collazione.
    Questa riflessione muove da un caso concreto, così riassumibile: in seguito alla morte della ricchissima madre, si scopre che una delle coeredi di una determinata causa ereditaria, ha un patrimonio immenso in depositi correnti, titoli, ed appartamenti.

    Ottenute dall'Agenzia delle entrate le sue denunce dei redditi, detratte le imposte, detratta la quota sibi, detratta la quota familiae, etc., si ha che la coerede potrebbe avere al massimo 500.000 netti.

    Invece ne ha dieci volte di più.

    Per provare la donazione della de cuius di plurime somme versate negli anni con le presunzioni (art. 2727 c.c.) io ragionerei così.

    La coerede sostiene di avere quei soldi per effetto delle sue abilità di investitrice finanziarie, ma all'evidenza mente, perché i guadagni da speculazione finanziaria dovrebbero comunque risultare dalle denunce dei redditi.
    Io farei altre ipotesi alternative, al Giudice.

    Da Dove derivano allora questi soldi ?
    Da una vincita alla lotteria ? Mai saputo.
    Da un risarcimento dei danni ? Non l'ha mai avuto.
    Da compensi versati in nero ? Non risulta e sarebbe illegali ?
    Da altre ipotesi ? Non é probabile.
    Quindi, secondo il più probabile che no, derivano da donazioni della de cuius, su cui conti aveva peraltro delle procure.
    Fatemi sapere tutte le obiezioni a questo modo di ragionare, perché inevitabilmente, il tema delle donazioni é minato.
     
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    forumista di seconda generazione

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    - qui ormai son spariti tutti.... cosa vuoi intasare?

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    - non sarei così convinto che davanti al deposito dei risultati negativi delle denuncie dei redditi dell'erede "favorita", l'onere della prova incomba ancora su di te: comunque non ho approfondito l'argomento

    - ripetendo cose ovvie e rammentando ricerche che avrai già effettuato, io agirei sui due fronti da te indicati: quello bancario e quello degli investimenti

    - hai già chiesto in banca tutta la documentazione relativa ai movimenti degli ultimi anni dei conti correnti/titoli, etc. della de cuius?

    - la de cuius era malata? era capace di intendere e volere?

    - chi andava in banca ad effettuare prelievi ed operazioni? cosa risulta dalla documentazione bancaria?

    - quante volte ha utilizzato la/le procura/e in banca?

    - risultano piccoli prelievi settimanali oppure ingenti spostamenti di denaro su altri conti correnti, soprattutto nell'ultimo periodo di vita della de cuius?

    - se dalle denuncie dei redditi dell'erede "favorita" non risultano gli investimenti, pensi che l'onere probatorio spetti ancora a te?

    - oppure che - al di là comunque della rilevanza penale/fiscale della sua condotta omissiva - non sia la signora a dover spiegare al giudice il con chi, il quando, il cosa, il come, il quanto dei suoi guadagni finanziari "oscuri"? in presenza delle procure utilizzate e della documentazione bancaria raccolta?
     
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    doctor

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    eventuali bonifici ve ne sono??


    per gli immobili dobbiamo parlare di donazione indiretta

    le donazioni indirette riguardino il bene immobile. L’oggetto della collazione sarà l’immobile. Ovvero una somma corrispondente al suo valore di mercato al momento dell’apertura della successione.

    Caso di casa comprata con il danaro della madre.

    Aderisce la cassazione dalla Sentenza del 2014 in poi


    Dottrina

    Quanto al loro valore probatorio, secondo tale fonte, mentre un’eventuale dichiarazione proveniente dal beneficiario dell’atto liberale o da entrambi sicuramente farebbe piena prova, si deve ritenere che quella proveniente dal solo disponente-donante abbia valore indiziario, benché sicuramente assai rilevante, soprattutto qualora concorrano altri indizi quali la mancanza di redditi sufficienti a giustificare l’acquisto e l’insussistenza di “tracce bancarie” del pagamento.


    Rileva inoltre ai fini della prova della donazione indiretta tra le prove rientranti nella categoria di quelle relative all’oggetto le presunzioni. Le presunzioni, che possono essere semplici o legali, portano il giudice ad eseguire un procedimento logico che porta alla decisione a partire da un fatto diverso da quello che deve essere provato. La definizione di presunzioni si trova nell’articolo 2727 del codice civile il quale afferma che “Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.
    Si tenga sempre presente ciò che deve essere dimostrato in sede di giudizio per portare il giudice a decidere sull’esistenza o meno della donazione indiretta. Ovvero la presenza nei fatti di causa dell’animus donandi e del nesso teleologico. La prova per presunzioni e quella per testimoni sono pertanto quelle più indicate allo scopo.
    In tema di donazioni indirette la giurisprudenza è stata più volte interpellata sul tema delle prove. In particolare su quella per testimoni di cui si tratterà nel prossimo paragrafo.
    La prova testimoniale nella donazione indiretta
    La prova per testimoni si ha quando il giudice riceve la narrazione dei fatti di causa da soggetti estranei al processo e al fatto che ne costituisce oggetto. Il codice civile ha fissato dei limiti all’utilizzo di tale prova.
    In più pronunce la Corte di Cassazione ha affermato che i limiti previsti agli articoli 2721 e seguenti sulla prova testimoniale non si applicano al negozio della donazione indiretta.
    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2721 “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
    L’articolo 2722 invece stabilisce un altro limite per cui “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.
    Da ultimo la Suprema Corte lo ha ribadito nella sentenza n. 19400/2019 affermando che “proprio per la differente prospettazione della vicenda negoziale che appare da ricondurre al più ampio genus delle liberalità non donative, vale la regola secondo cui (Cass. n. 1986/2016) poiché in tal caso l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto hoindiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti, non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo”.






    E qui abbiamo le presunzioni, ovvero da un fatto noto il giudice risale ad uno non noto......con l'inversione dell'onere della prova cui fa riferimento stracasson, spetterebbe al donatario dimostrare che aveva redditi e tracciabilità...



    Giurisprudenza
    Anzitutto sarebbe buona norma dimostrare che si disponeva, all’epoca, di un reddito sufficiente a comperare l’immobile, senza aiuti da parte del defunto.
    Sul punto si cita Tribunale Monza 13/07/2006 in Giur. Merito, 2007, 9, 2249: «Osserva, tuttavia, il Tribunale che in assenza di dati concreti sull’ammontare e stabilità delle retribuzioni della convenuta, non vi sono elementi concreti per affermare che essa avesse un patrimonio sufficiente per acquistare l’immobile, «occultato», se così si può dire, nel conto del padre […]».
    In ogni caso, la prova decisiva è rappresentata dalla possibilità di offrire la cd. tracciabilità del pagamento tramite assegni e/o bonifici, se l’acquisto non proviene dal defunto: la persona che vuole evitare la collazione di un immobile dovrebbe per es. produrre i documenti tutti che dimostrano che è stato lui a pagare il bene immobile (od anche mobile, se la collazione è richiesta rispetto ad essa).
    Tale dimostrazione deve essere fornita evidentemente per iscritto, perché, al di là dei limiti di prova del pagamento, le testimonianze specie se di famigliari non possono che essere, almeno nella normalità dei casi, guardate con sospetto da parte del magistrato.


    In conclusione in riferimento al post come ha ben evidenziato stracasson per le presunzioni è necessario se ho capito bene partire da un fatto noto per arrivare al fatto presunto
    con confessione del donante che non è più in vita o del donatario di beni o danaro che non lo farà mai poi che danno un minimo di fatto noto..al momento stesso si potrà agire con le presunzioni ed inversione dell'onere della prova .,.

    Nel tuo caso quale sarebbe il fatto noto che fa presumere l'eventuale donazione di beni o danaro???

    Non vi sono confessione dei donatario né testimonianze di terzi, né bonifici.
    Forse i semplici prelievi per procura potrebbe fare presumere un eventuale articchimento?? O depauperamento del de cuius??

    Infine la prima cosa che il giudice valuta nelle donazioni rectius liberalità indirette per gli immobili e per il danaro è lanimus. Donandi è la prima cosa che valuta
    le semplici

    Edited by xela 10 - 3/8/2022, 12:17
     
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2 replies since 19/7/2022, 10:09   41 views
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