registrazione conversazione

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    Si dice, in generale, che la registrazione di conversazione fra presenti, realizzata da un soggetto anche all'insaputa dell'altro, é lecita.
    Ma quid juris nell'ipotesi in cui la registrazione avvenga presso l'abitazione- cioé la privata dimora- del padrone di casa, a sua insaputa (pur egli presente) ?
    Vi sono alcune sentenze permissive, altre che non lo sono, per cui occorre distinguere da caso a caso.
    Direi tuttavia che se la registrazione- sempre fra presenti- é esercitata a scopo di difesa in un procedimento anche amministrativo e non solo penale o civile, le esigenze difensive prevalgono, anche se il "registrato" é il padrone di casa.
    A tale assunto conduce anche l'art. 617 septies secondo comma, nel senso che mi parrebbe veramente strana l'irrilevanza penale della divulgazione, siappure limitata al procedimento, se rimanesse in piedi l'illecito fondamentale consistente nel captare immagini o suoni o discorsi all'insaputa del padrone di casa.
    Obiezioni ?
     
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