Mancata firma dell’atto da uno dei precedenti firmatari

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    forumista alle prime armi

    Group
    Member
    Posts
    37

    Status
    Offline
    Le persone offese che hanno firmato una querela, opposizione ad archiviazione, reclamo contro il decreto d’archiviazione del Gip, devono ora presentare istanza di revoca dell’ordinanza del giudice monocratico.

    Uno dei soggetti non può firmare per motivi di salute.

    Il fatto che l’istanza di revoca dell’ordinanza del giudice monocratico venga firmata solo da una delle persone offese, può pregiudicare l’ammissibilità dell’atto o la successiva partecipazione al procedimento del soggetto che non ha firmato ?
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    117

    Status
    Offline
    - non sono un esperto della materia

    - senza conoscere i dettagli della fattispecie, ai sensi dell'art.122 cod. pen. direi di no per il c.d. principio dell'indivisibilità della querela

    - io ragionerei così

    - se con il medesimo reato si offendono più persone, in base al 122 ciascuna è titolare di un eguale ed autonomo potere di querela (titolarità disgiunta) e la querela anche di uno solo dei soggetti passivi è sufficiente a rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale e a far perseguire il reato per tutti, ivi compresi i non querelanti che potranno costituirsi parte civile (cfr. M.Romano - G. Grasso, Commentario sistematico al codice penale,sub art. 122 Giuffrè, 1990,pag. 245)

    - una volta proposta la querela (con l'aggiunta delle ulteriori attività processuali da parte del querelante di opposizione all'archiviazione e del reclamo), la vedo dura interpretare la mancata sottoscrizione dell'istanza di revoca come rinuncia o remissione della querela


    - hai valutato ,comunque, la possibilità di avvalerti del rimedio di cui all'art. 338 , ultimo comma, c.p.p. facendo una chiacchierata col giudice?
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    forumista alle prime armi

    Group
    Member
    Posts
    37

    Status
    Offline
    Ciao e grazie della risposta,

    mi scuso con il ritardo con cui rispondo, ma non ho ricevuto la notifica dell’aggiunta del tuo messaggio.

    Il reato in oggetto è quello disciplinato dall’ Articolo 595 Codice Penale.
     
    .
2 replies since 24/3/2022, 10:07   40 views
  Share  
.