negozio fiduciario ed appropriazione indebita

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    Volevo porvi, Eccellentissimi, questo quesito, insieme con la mia soluzione.

    Tizio e Caia sono sposati ed hanno diversi figli, fra cui Sempronio.
    Sono in comunione legale.
    Ad un certo punto, diversi anni fa, Caia, dopo avere scoperto numerosi tradimenti di Tizio, minaccia separazione e sequestro dei beni.
    Tizio quindi conclude un contratto di "affidamento fiduciario" (in pratica un contratto fiduciario), in forza del quale trasferisce il danaro contante di sua proprietà al figlio - si sta verificando con quale contratto, perché per ora vi sono solo delle prove orali - sostanzialmente per evitare che gli acquisti possano ricadere in comunione.
    La minacciata separazione non si consuma ed i coniugi ritornano insieme.
    Morti entrambi, i coeredi tirano in ballo la questione dell'affidamento fiduciario.
    La domanda é: Sempronio, il fiduciario, risponde di appropriazione indebita per non avere restituito il denaro alla massa.
    *
    Per me, non e spiego il perché.
    Il negozio fiduciario prevede il trasferimento del danaro.
    La mancata restituzione del denaro poi é un inadempimento civilistico.
    Scorgete altri profili di reato nella fattispecie ?
     
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    - di penale... non mi intrigo: quindi, lascio l'analisi agli altri

    - mi pare ,però, che la ricostruzione civilistica della situazione principale (da cui far derivare i possibili reati) necessiti di maggiori approfondimenti e chiarimenti processuali

    - e ciò almeno per i seguenti motivi:

    - secondo Maurizio Lupoi, Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2014, pag.24,nota 2, l'impostazione tradizionale e a tutt'oggi ripetuta in molti testi istituzionali definisce "contratto fiduciario" quello avente per oggetto il "trasferimento della proprietà" di un bene da una parte all'altra (cfr., così, ad es., V. Roppo, Diritto privato, Torino, 2013, pag. 463; P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2011,pag.173;P.Zatti e V. Colussi, Lineamenti di diritto privato, Padova, 2011, pag.476;

    - altri, invece,(cfr., ad es., A. Torrente e P. Schlesingher, Manuale di diritto privato, a cura di F. Anelli e C. Grasselli, Milano 2013, pag.618-620;similmente F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013, pag.988)colloca il negozio fiduciario entro la categoria della "intestazione " di un bene a nome d'altri;

    - sempre seguendo l'excursus di M. Lupoi, op. cit., pag.139-140,la categoria giuridica del "negozio fiduciario" ha reso evidente che un solo nome - negozio fiduciario - designa molte "cose"; anzi troppe, perchè così diverse fra loro da richiedere ciascuna un proprio nome: diverse fra loro per struttura, per funzione, per pratici intenti, per causa (tradizionale o concreta)

    - ecco che allora per Lupoi (pag.141) le tipologie di rapporti già ricomprese sotto l'ombrello del negozio fiduciario sono: il negozio fiduciario classico (contratto traslativo cui accede un patto puramente interno, non opponibile ai terzi, finalizzato ad uno scopo diverso), il contratto fiduciario di garanzia, il contratto fiduciario programmatico, il contratto fiduciario di gestione, il contratto di intestazione, il contratto di prestanome, la fiducia statica (ove manca l'atto traslativo) e la dichiarazione di fiducia

    - per non parlare del.... mandato e degli atti connotati dall'elemento della liberalità, etc.etc.

    - quindi, per iniziare l'analisi civilistica (propedeutica a quella penale), il tuo "contratto di affidamento fiduciario" risulta per tabulas? oppure, come capita nella stragrande maggioranza delle questioni familiari, è meramente verbale, per non dire segreto e non manifesto?
     
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    E' una cosa segreta.
    Concordo sulle "sfaccettature" del negozio fiduciario.
    proprio per questo l'etichetta di negozio fiduciario, direi, non può definirsi illecita.
    La questione é stata affrontata peraltro in un interrogatorio formale.
    La mia controparte si é sentita offesa ed ha minacciato querela
     
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    - il negozio fiduciario....non è "da tutti"

    - probabilmente ctp ha "frainteso" l'istituto ed ha pensato - come succede spesso - che si intendesse ipotizzare la simulazione

    - senza considerare che tra negozio fiduciario e simulazione c'è la differenza che passa, fra l'altro, tra "voluto" e "non voluto"

    - speriamo che alla prossima udienza ctp abbia studiato un pochino di più la materia
     
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    Grazie 1000 Matusa.
    C'é poi altra argomentazione da sviluppare (consentimi).
    Non é, abbiamo detto, appropriazione indebita.
    Tuttavia, ammettendo che lo sia, solo per un attimo ovviamente, il fiduciario ha agito indisturbato per 26 anni, senza che il fiduciante gli abbia chiesto indietro i soldi.
    Non é una rinuncia non solo dei diritti civilistici, ma anche un atto incompatibile con la querela per presunta appropriazione indebita ?
     
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    - consento- consento

    - se ho capito bene, da che punto di vista i coeredi avrebbero ipotizzato il reato di appropriazione indebita?

    - nella loro qualità di eredi essendo succeduti in locum et ius defuncti? oppure sotto altro profilo, più personale: fratello che si è tenuto i soldini e, poi, è stato scoperto?

    - se in locum et ius, senz'altro NO, visto che - come scrivi - il de cuius se ne è stato zitto e buono per un così lungo periodo

    - direi che tutto dipende dalle variabili e dalle circostanze del caso concreto

    - anzitutto, ribadisco, secondo me, occorre indagare ed individuare/chiarire esattamente l'origine, la causale ed i motivi nonchè le finalità dell'affidamento di quel dì: il resto e le conseguenze civili e penali deriveranno da quella/e specifica/che causale/i

    - c'era, poi, un programma fra padre e figlio sulla gestione delle somme? esisteva un accordo di restituzione della somma ad una certa data (oppure all'avverarsi di un certo evento: ad es., morte della moglie?), oppure nulla di tutto questo?

    - si può sostenere che l'affidamento delle somme - per le causali per cui era stato posto in essere in origine (ad es., mantenimento di quel figlio, problemi familiari del medesimo, protezione di un soggetto debole, motivi di studio, liberalità, incarico di esecutore testamentario, tutela nei confronti di creditori.......) nonchè per la vastità della possibile casistica in materia - era e sarebbe stato insensibile alla futura morte dell'affidante?
     
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    aggiungo:

    - non può esserci appropriazione indebita perchè - in virtù del contratto fiduciario - i soldini già appartenevano al figlio, il quale, pertanto, non si è appropriato di nulla più di quanto già gli apparteneva

    Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 28 novembre 2018, n. 53373.

    Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell’intestatario fiduciario di quote societarie che non ottemperi all’obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione ed inoltre le quote societarie, in quanto beni immateriali, non rientrano nella nozione penalistica di cosa mobile, così come definita dall’art. 624, comma secondo, cod. pen.
     
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    Sì, ti ringrazio, l'avevo già notata.

    Altra questione: nella condotta del marito che fa il negozio fiduciario col figlio (il mio avversario processuale, dicevo) io non ci vedo nessuna truffa alla moglie (che poi non si é separata da lui, ma c'é stata solo un'udienza con abbandono dell'aula), perché:
    -i denari erano del marito (i coniugi erano in comunione legale, ma i soldi derivanti dai proventi dell'attività separata, prima della cessazione comunione, spettano a ciascuno e ciascuno può disporne nel modo che ne crede; può anche buttarli nel cesso);
    -non ci fu alcun provvedimento nella causa di divorzio poi abbandonata, quindi non c'é neppure il 388 c.p.
     
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    - la truffa non ce la vedo neanch'io

    - tutt'al più nei confronti della moglie si potrà parlare di "truffa"... "per così dire contrattuale", meglio detta "frode o torto civile" (comunque non penale): truffa/frode per non separarsi? sarebbe stato possibile e lecito un simile negozio familiare?

    - ma, anche ad ammetterne la sussistenza, non ci sarebbe più nemmeno la danneggiata a sporgere querela

    - certo, quella del marito non sarà stata una condotta commendevole e "splendida" (sotto il profilo due cuori, una capanna; oppure in relazione alla comunione materiale e spirituale, o nei confronti dei figli oppure cose del genere), ma succede più spesso di quel che si creda (che il marito nasconde proventi alla moglie, anche quei soldini che dovrebbero entrare in comunione)

    - il figlio (che si è tenuto il quattrino) sarebbe passibile a titolo di concorso nel reato col padre?

    - ma tu, chi assisti, se il figlio "agevolato" è il tuo avversario? gli altri eredi? od il garante dell'operazione (se esiste)?

    - da quel che leggo, il problema nei processi "fiduciari" si risolve - cioè le cause si vincono e si perdono - in base alle prove del programma, delle eventuali condizioni, degli obblighi restitutorii e delle loro tempistiche: qui sembrerebbe che tu potresti esser agevolato trattandosi di trasferimenti di somme di denaro, e non di vendite di beni immobili

    - ma quel che può far propendere in un senso o nell'altro sarà l'esistenza - o meno - di un accordo, del "programma" tra affidante ed affidatario e del suo riconoscimento in giudizio

    - qui il programma c'era oppure no? se c'è, cosa dice? c'è la prova scritta? oppure....come scrive Lupoi, in ambito familiare, non c'è nulla quasi sempre?

    (puoi anche non rispondere, e capirei)

    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 16/10/2021, 17:55
     
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    in vario senso:

    https://www.rivistafamilia.it/2020/02/17/l...del-fiduciario/

    https://www.altalex.com/documents/news/202...ato-verbalmente

    https://www.altalex.com/documents/news/202...a-forma-scritta
     
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    grazie 1000
     
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    Chiedo scusa, ma la vicenda é molto delicata e non mi concilia il sonno :huh: :cry: ;P

    Mi pare che la giurisprudenza dominante e recente delle Sezioni semplici della S.C., sulla scorta dell'art. 177 co. 1 lett. c) sia granitica nell'evidenziare che il coniuge in comunione legale, dei proventi della propria separata attività professionale, fino allo scioglimento della comunione, può fare quello che più gli aggrada.

    Può per esempio giocarseli al casinò o con le prostitute, se mi passate il termine.

    Questo secondo me é da tenere presente, perché se il coniuge può farne quello che vuole, può anche concludere un negozio fiduciario, che comunque comporta il trasferimento del danaro.
     
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    - può esser che sia come scrivi

    - a me rimane il dubbio che il "credito di ritorno", ossia, per intenderci, quello derivante dall'obbligo del figlio di ri-trasferire/restituire il denaro originariamente affidatogli da suo padre in fiducia, possa considerarsi "non consumato" ai sensi dell'art. 177,lett. c)

    - in fase di "ritorno" (o, prima ancora, al momento dello scioglimento della comunione legale) potrebbe reputarsi caduto in comunione (eventualmente de residuo) in relazione alle varie circostanze?

    - quale dei due coniugi è morto prima?
     
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    E' morto prima il coniuge opposto a quello che aveva fatto il negozio fiduciario.
     
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    - ah! avevo ipotizzato il contrario

    - prima di morire il fiduciante aveva richiesto al fiduciario la restituzione della somma, oppure no?


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    - non mi è chiara qual è la materia del contendere tra - immagino - i fratelli?

    - l'ammissione delle prove testimoniali circa la sussistenza - o meno - del negozio fiduciario? l'entità delle somme trasferite e da restituire? la violazione del pactum fiduciaeda parte del figlio? il fatto di aver concorso (sempre il figlio) a distrarre beni che avrebbero dovuto essere destinati, invece, a soddisfare bisogni della famiglia? od altro?

    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 14/11/2021, 15:26
     
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