risoluzione

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    Il sig. A stipula con il Sig. B un contratto di procacciamento di affari (per la precisione di procacciamento di sponsor) che prevede il pagamento di euro tot mensili per 18 mesi. B onora la prima e la seconda rata mensile (le rate devono essere onorate entro la prima settimana del mese successivo a quello a cui si riferisce l'attività del procacciatore), poi si ferma e non paga 3 rate (fino ad oggi).
    Altre rate dovranno scadere in futuro.
    Domanda: come fa il sig. A ad ottenere immediatamente le 16 rate mancanti (allo stato ne sono scadute solo 5 di cui 2 onorate).
    Secondo me, l'esistenza di un termine periodico di pagamento delle rate di pagamento, se si agisce per l'adempimento, non é aggirabile con le norme sulla mora e neanche con il 1186 c.c.
    Bisogna secondo me agire in risoluzione e chiedere, come lucro cessante, le 16 rate mancanti.
    Concordate ?
     
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    Non proprio

    Se risolvi, non so se porti a casa l’intero importo o quasi.

    È chiaro,d’altra parte,che non puoi fare un decreto ingiuntivo per ogni rata inadempiuta,a pena di abuso del diritto.

    Il cliente è receduto dal contratto?

    Il procacciatore ha già svolto ed eseguito per intero la sua prestazione e,quindi,si tratta solo di un pagamento rateizzato?
     
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    Il procacciatore non ha svolto per intero la prestazione, ma lo diffidano dal compierla.
    Controparte é receduta dal contratto, ma il recesso non era contemplato.

    A questo punto chiederò i canoni da scadere come danno futuro in un giudizio ordinario.
    Ex art. 1218 c.c.
     
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    alla tua fattispecie potrebbe rendersi applicabile l’art.2227 cod.civ. sul recesso unilaterale da parte del committente?
     
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    Se è un contratto di durata direi di no, se non è di durata ancora no, dovrebbe essere mandato perchè si applichi il 2237 cc.
     
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    in alcuni contratti il diritto di recesso unilaterale da parte del committente è previsto per legge (cfr. appalto :art. 1671;somministrazione:art.1677; contratto d'opera art.2227;contratto professione intellettuale :art. 2237)

    si tratta di capire - nel tuo caso specifico - qual è l'esatto inquadramento del procacciatore

    potrebbe essere un agente, un mandatario oppure un prestatore d'opera, con le conseguenze del caso se - come scrivi - il committente fosse receduto per legge

    attenzione:

    il procacciatore, poi, stante la sua natura atipica, si porta dietro delle regole particolari che ,in alcuni casi, impediscono il pagamento delle provvigioni (mancata iscrizione all'albo dei mediatori, attività svolta in maniera professionale e continuativa)


    vedi qui sotto l'articolo dell'Avv. Maria Elena Bagnato, pubblicato su ALTALEX

    DIRITTO CIVILE
    Procacciatore d'affari: la guida completa
    Come diventare procacciatore, competenze e differenze con altre figure


    Pubblicato il 10/12/2019

    procacciatore d'affari Il procacciatore d'affari è un lavoratore autonomo, senza vincoli di subordinazione, che le aziende scelgono per aumentare i propri clienti.

    Sommario

    1. Chi è il procacciatore d'affari
    2. Riferimenti normativi
    3. Cosa fa il procacciatore d’affari
    4. Procacciatore d’affari immobiliare
    5. Requisiti necessari per diventare procacciatore
    6. La provvigione del procacciatore d’affari
    7. Come diventare procacciatore d’affari
    8. Differenze fra il procacciatore d’affari occasionale e continuativo
    9. È necessario aprire la partita iva per fare il procacciatore d’affari?
    10. In quale codice Ateco rientra il procacciatore d’affari?
    11. Il regime fiscale del procacciatore
    12. Scadenze fiscali del procacciatore continuativo
    13. Differenze fra procacciatore e agente
    14. Differenze fra procacciatore d’affari e mediatore
    15. Differenze fra procacciatore e mandatario
    16. Il procacciatore deve essere iscritto all’albo dei mediatori?
    17. Lettera di conferimento di incarico di procacciatore d’affari

    1. Chi è il procacciatore d’affari
    Il procacciatore d’affari è colui che promuove la conclusione di contratti in favore del preponente, al fine di incrementarne la clientela. La sua attività consiste nel procurare commissioni, trovare e segnalare opportunità commerciali e potenziali clienti, interessati ai prodotti o ai servizi offerti dal preponente, che può essere una persona fisica o una società.

    2. Riferimenti normativi
    L’attività del procacciatore d’affari non risulta regolamentata da norme di legge. Il contratto di procacciamento, può essere definito atipico, in quanto non risulta disciplinato da specifica normativa. In ogni caso, occorre comunque menzionare la legge n. 39/89, che ha indicato tre sezioni del ruolo degli «agenti in affari e mediazione», nello specifico: gli agenti immobiliari, gli agenti merceologici e gli agenti con mandato a titolo oneroso.

    Detta legge, ha previsto l’iscrizione al ruolo, per chiunque svolga attività a titolo oneroso , per concludere affari relativi ad immobili o aziende, anche nei casi in cui l’attività venga esercitata in maniera occasionale o discontinua. Successivamente, il D.lgs n. 59/2010 ha modificato le regole d’accesso al Registro delle Imprese o ai Repertori delle notizie economiche e amministrative (Rea), che hanno sostituito i precedenti ruoli e sezioni.

    Tale decreto legislativo, però, non ha abrogato le norme relative alla corresponsione della provvigione, che in assenza di iscrizione non è dovuta. A tal proposito, rileva la sentenza n.19161/2017, con cui la Cassazione, a SS.UU., ha sancito che, se il procacciatore d’affari opera stabilmente con un preponente, si configura un rapporto d’agenzia, che pertanto esula dall’applicazione della legge 39/89 e dal D.lgs. 59/2010.

    3. Cosa fa il procacciatore d’affari
    L’attività del procacciatore d’affari consiste nel mettere in contatto due parti al fine di promuovere la conclusione di un accordo commerciale. Per svolgere tale attività, il procacciatore deve ricevere un incarico, solitamente tramite lettera, dal preponente.

    Ricevuto l’incarico, il procacciatore d’affari dovrà proporre ai potenziali clienti, i prodotti o i servizi del preponente. Nel caso in cui gli stessi fossero interessati, il procacciatore si occuperà di predisporre una proposta contrattuale, che invierà al preponente; quest’ultimo, potrà accettare o meno detta proposta. Qualora essa venisse accettata, il contratto sarà perfezionato ed il preponente potrà effettuare personalmente le trattative con i clienti, mentre al procacciatore spetterà il compenso per l’attività svolta.

    4. Procacciatore d’affari immobiliare
    La figura del procacciatore di affari non è prevista nel settore immobiliare, risultando incompatibile con quella del mediatore, tanto più che l’attività del procacciatore non è soggetta all’ applicazione delle norme della Legge 39/89 - art. 6., per cui al procacciatore non è dovuto alcun compenso per la mediazione immobiliare eventualmente svolta, né potrà essergli delegata l’attività di mediazione, dalle agenzie immobiliari, essendo riservata agli iscritti al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, futuro R.I. – R.E.A.

    5. Requisiti necessari per diventare procacciatore
    Per svolgere l’attività di procacciatore di affari non è necessario possedere alcun requisito particolare, titolo di studio, abilitazione professionale o specializzazione, nè sostenere esami di stato. Inoltre, contrariamente ad altre figure commerciali, come quella dell’agente di commercio che deve possedere determinati qualità morali e professionali, il procacciatore d’affare non deve avere tali requisiti.

    6. La provvigione del procacciatore d’affari
    Al procacciatore d'affari spetta la provvigione per ogni singolo affare procurato al preponente, liquidata in base ad accordi presi in precedenza con quest’ultimo. Di solito essa viene versata solo sui contratti andati a buon fine, per i quali il preponente abbia ricevuto il pagamento integrale dell’importo dovuto. Le provvigioni del procacciatore d’affari occasionale, sono soggette alla ritenuta d’acconto e devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi al netto delle spese eventualmente sostenute dal procacciatore.

    7. Come diventare procacciatore d’affari
    Per diventare procacciatore d’affari, occorre fare una differenza: il procacciatore d’affari che svolge la sua professione in maniera continuativa, oppure che tratta beni immobili ed aziende anche in via occasionale, deve essere iscritto all’elenco dei mediatori, altrimenti non avrà diritto al pagamento della provvigione. Invece, il procacciatore d’affari che svolge la sua attività in modo occasionale, quando la sua attività riguarda solamente beni mobili, non dovrà effettuare alcuna iscrizione.

    8. Differenze fra il procacciatore d’affari occasionale e continuativo
    Il procacciatore di affari può esercitare la sua attività in modo occasionale, o in modo continuativo. Nel primo caso, a norma dell'art. 2222 cc. viene precisato che, svolge un’attività di tipo occasionale “chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.”

    Le differenze tra il procacciatore d’affari occasionale e continuativo sono numerose; in relazione alla Partita Iva, bisogna distinguere le due figure, in quanto, se il procacciatore di affari continuativo deve obbligatoriamente aprire la P. IVA, per quello occasionale non sussiste tale obbligo.

    Inoltre, per l’aspetto fiscale-contabile, il procacciatore continuativo deve emettere regolare fattura assoggettata ad IVA e deve registrarla nel registro delle fatture emesse nei termini di legge, mentre quello occasionale deve emettere solo una ricevuta soggetta a ritenuta di acconto e marca da bollo di € 2,00 se di importo superiore a Euro 77,47.

    Altre differenze riguardano il trattamento previdenziale ai fini INPS; se il procacciatore di affari è continuativo, sarà assoggettato alla contribuzione previdenziale della gestione IVS commercianti con un versamento minimo, a prescindere dal proprio reddito; quello occasionale, invece, non dovrà effettuare alcun versamento previdenziale INPS per la gestione commercianti nè per il contributo Inps di cui alla Legge 335/95 per importi inferiori a € 5.000.

    Ulteriore differenza riguarda la dichiarazione dei redditi: il procacciatore occasionale dovrà dichiarare le provvigioni percepite compilando i seguenti quadri quadro L, mentre il procacciatore continuativo, dovrà compilare il quadro G per la contabilità semplificata o F per quella ordinaria.

    9. È necessario aprire la partita iva per fare il procacciatore d’affari?
    Per lavorare come procacciatore d’affari occasionale, non è necessario aprire la Partita IVA purchè non si superi un certo limite reddituale; se invece l’attività è svolta in modo professionale e continuativo, il procacciatore dovrà obbligatoriamente aprire la P. IVA. Inoltre, il procacciatore d’affari continuativo, che abbia effettuato la regolare iscrizione alla camera di commercio e sia in possesso della partita IVA, potrà detrarre una data somma percentuale per l’acquisto di beni e servizi utili per lo svolgimento dell’attività.

    10. In quale codice Ateco rientra il procacciatore d’affari
    Il codice ATECO indicato per l’attività generica, di procacciatore è il 46.19.02, riguardante i “procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno”; è un codice riferito a chi si occupa nella vendita di prodotti tra loro diversi oppure di prodotti o servizi per i quali non esiste un codice peculiare. Qualora il procacciatore tratti una specifica tipologia di prodotti, dovrà essere utilizzato un codice peculiare e non generico, come ad esempio il “46.16.08”, riferito ai procacciatori d’affari “di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle”.

    11. Il regime fiscale del procacciatore
    In virtù del regime forfettario introdotto nel 2019, è stato previsto che, entro un limite di fatturato di € 65.000, i procacciatori d’affari potranno ottenere le agevolazioni, versando il 15% dell’imposta sostitutiva sul reddito imponibile, oltre le semplificazioni in termini di adempimenti IVA e tenuta dei registri contabili. Qualora, invece, si superi la soglia di fatturato anzidetta, verrà applicato il regime ordinario.

    12. Scadenze fiscali del procacciatore continuativo
    Chi svolge l’attività di procacciatore d’affari in modo continuativo, ha l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese e di aprire la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, dovrà fatturare le provvigioni e versare l’Iva (mensilmente o trimestralmente). E’ prevista la gestione separata INPS con contributi a suo carico per 1/3 e per 2/3 a carico del preponente; potrà detrarre le spese di gestione inerenti l’attività, autovettura ed i relativi costi.

    13. Differenze fra procacciatore ed agente
    Sussistono molteplici differenze tra procacciatore d’affari occasionale e l’agente; nel contratto di agenzia, (art. 1742 c.c.), l’agente si obbliga a favorire, nell’interesse di una parte, la conclusione di contratti in una specifica area territoriale; nel procacciamento d’affari, il procacciatore non assume alcuna obbligazione rispetto alla conclusione del contratto tra le parti, ma la sua attività consiste nel promuovere e segnalare al preponente, eventuali clienti interessati ad un’opportunità commerciale. Altro aspetto che distingue le due figure, consiste nel fatto che il procacciatore d’affari occasionale svolge la sua attività non in modo stabile, al contrario dell’agente, che svolge il rapporto sempre in modo stabile e continuativo.

    In particolare, gli aspetti dell’attività di procacciamento, quali l’occasionalità e l’assenza di vincoli con il preponente, sono in contrasto con l’attività di agenzia. In relazione al rapporto tra il procacciatore d’affari professionale e l’agente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 19161/2017) ha evidenziato che se il procacciatore (in quanto tale) opera stabilmente con un preponente si configura allora un rapporto d’agenzia, che esula dall’applicazione della legge 39/89 e dal D.lgs 59/2010.

    14. Differenze fra procacciatore d’affari e mediatore
    La figura del procacciatore d’affari si distingue da quella del mediatore in quanto, mentre quest’ultimo compie le attività necessarie a portare a conclusione l’affare, il procacciatore svolge un incarico più limitato, occupandosi solo di segnalare l’affare al preponente. Inoltre, mentre il mediatore svolge un’attività autonoma, indipendente, organizzata ed imparziale rispetto alle parti, anche se si è ricevuto l’incarico da una sola di esse, non sussiste alcun vincolo giuridico con le stesse, nel caso del procacciatore, questi agisce dietro incarico del preponente e nell’esclusivo interesse dello stesso.

    A tal riguardo, rileva la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.19161 del 02.08.2017, in virtù della quale, è stato evidenziato che esiste una differenza sostanziale tra il mediatore (legge 39/89 e Dlgs 59/2010), che mette in contatto le parti «senza essere legato ad alcuna da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza» (articolo 1754 del Codice civile), ed il procacciatore d’affari, che con un mandato a titolo oneroso si occupa solo degli interessi del preponente.

    15. Differenze fra procacciatore e mandatario
    Il contratto di mandato è quel contratto con il quale una parte, il mandatario, assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse (o per conto) dell’altra parte, il mandante. Il mandatario opera per l’acquisto o la vendita di beni, acquista diritti assumendo obblighi verso il committente, derivanti dal negozio giuridico della commissione; in virtù di tale rapporto, dovrà trasferire, con successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell’interesse del mandante.

    Al contrario del mandatario, al procacciatore non viene di norma conferito il potere di rappresentanza; il procacciatore infatti, che non ha dunque alcuna possibilità di concludere contratti, ma deve per contro limitarsi a trasmettere l’ordine ovvero segnalare il potenziale acquirente con il quale il preponente, prenderà personalmente contatti per valutare l’opportunità di concludere un contratto.

    16. Il procacciatore deve essere iscritto all’albo dei mediatori?
    In relazione all’iscrizione del procacciatore nell’albo dei mediatori, occorre menzionare, nuovamente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.19161 del 02.08.2017, in virtù della quale, il procacciatore d’affari che si occupa di immobili ed aziende, deve essere iscritto all’elenco dei mediatori; in caso di mancata iscrizione, lo stesso non avrà diritto al pagamento della provvigione. Inoltre, qualora si tratti di affari relativi a beni mobili, la provvigione è dovuta ma solo se si tratta di un’attività occasionale e non svolta professionalmente.

    Pertanto, il procacciatore d’affari che svolge la sua attività in modo continuativa, ovvero si occupa di immobili ed aziende anche in via occasionale, deve essere iscritto all’elenco dei mediatori, altrimenti perderà il diritto alla provvigione. Al contrario, il procacciatore d’affari occasionale, è libero di poter percepire la provvigione anche senza alcuna iscrizione, purché la sua attività riguarda solo beni mobili.

    17. Lettera di conferimento di incarico di procacciatore d’affari
    La lettera di conferimento d’ incarico è una scrittura privata, che vale ad ogni effetto e ragione di legge, con cui il preponente affida al procacciatore d’affari, il compito di individuare e segnalare opportunità commerciali ed affari.

    Elementi essenziali della lettera d’incarico sono: l’oggetto del rapporto di lavoro; il ruolo del procacciatore; il periodo di tempo previsto per l’incarico; l’ammontare delle provvigioni e le relative modalità di pagamento. Inoltre, è possibile, in sede d’incarico, che le parti inseriscano delle clausole di esclusiva, nonché prevedere, per il procacciatore che svolge l’attività in modo continuativo, l’inserimento di clausole di non concorrenza; in tal caso, il procacciatore non potrà assumere incarichi per conto di terzi che trattano prodotti o servizi simili a quelli oggetto del contratto.

    Tali clausole sono solo eventuali, come quella con cui viene delimitata la zona territoriale in cui il procacciatore dovrebbe operare, non è un elemento essenziale del contratto. Nella lettera d’incarico viene fissato il corrispettivo per l’attività svolta, riconosciuto al procacciatore, sugli affari andati a buon fine, su base percentuale, indicata in detto accordio; le percentuali solitamente vengono conteggiate sugli incassi effettivi delle fatture, al netto di ogni sconto ed abbuono.
     
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