Momento consumativo del reato di TRUFFA CONTRATTUALE

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    Edited by E-Byron - 11/4/2021, 09:56
     
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    Vedi qui il parere della Prof.Claudia Pecorella.


    ://www.penalecontemporaneo.it/upload/1336549542pecorella.pdf
     
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    Non sono un esperto della materia.

    La domanda “principale” mi pareva riguardasse il momento consumativo del reato.

    E da quel che ho capito finora,il reato si consuma nel momento e nel luogo dove è avvenuto il depauperamento dell’offeso.

    Cercherò di approfondire l’altra questione di diritto commercial-civilistico.

    Edited by stracassòn - 4/4/2021, 08:00
     
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    A me interessa sapere la competenza territoriale, che è strettamente collegata al momento consumativo...
    Buona Pasqua a tutti!
     
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    Immaginavo.

    Qui,forse trovi qualcosa di interessante (per sostenere un’eventuale eccezione d’incompetenza).


    www.diritto.it/truffa-contrattuale...to-consumativo/
     
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    Ragazzi c’è nessuno...
     
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    - per esserci qualcuno...c'è...

    - ma, mi permetto di darti un suggerimento per la prossima volta

    - 1. se vuoi una valutazione civil - commercialistico- tributaria dei cd. buoni spesa (e non strettamente penalistica sulla vicenda), obtorto collo, forse...la questione è stata postata nella Sezione sbagliata: qui vien trattato il penale sostanziale e quello processuale

    - spero di sbagliarmi (per te), ma i cd. buoni spesa son un istituto "recente", assai specialistico, e non di dominio pubblico: quindi, l'analisi circa la loro natura giuridica non si trova nei manuali istituzionali correnti

    - se tu hai già analizzato la questione ed hai degli spunti di riflessione, mettili in chiaro e ne discutiamo

    - altrimenti, mi costringerai a sbrodolarti almeno una cinquina di tesi (diverse tra loro) sulla questione

    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 6/4/2021, 23:14
     
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    - anche secondo me la competenza dovrebbe essere quella del Tribunale di Arezzo per varie ragioni (costì è il luogo ove si son consumati gli artifizi e raggiri, lì si è verificato il danno cioè le ricariche, lì la comunicazione/conoscenza del codice PIN, con il quale gli imputati han acquisito i soldini del profitto per giocare con le scommesse, sempre lì sarà avvenuta la denuncia del reato, come pure le indagini tramite la polizia postale, etc., e ciò anche per la semplice ragione di agevolare la parte civile)

    - diciamo subito, però, che questo potrebbe essere uno di quei casi dove - a colpi di contrapposte sentenze a Sezioni Unite (e non di sentenze emesse da Giudici di Pace) nonchè con il supporto di Autorevolissime Dottrine (ad es., V. Manzini, Trattato dir. pen. italiano, curato da P. Nuvolone, vol. 9,Utet, 1984, pag.757,per il quale il luogo della consumazione della truffa è quello nel quale il danno si è verificato, e non già quello in cui vennero usati gli artifizi e raggiri, o si indusse in errore il soggetto passivo. V. anche F.Antolisei, Manuale dir. pen.,parte spec., 1,a cura di L. Conti, Giuffrè,1977, pag. 286) - puoi anche giocare a tennis - ping pong - sulla sola competenza territoriale, un giudice deciderà in un modo e un altro...in maniera diversa, sostenendosi la tesi esattamente opposta

    - mi esimo dal citare precedenti a favore del foro di Arezzo perchè nello scritto della Prof.ssa Claudia Pecorella (sopra indicato) trovi già tutti i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali nonchè le riflessioni, sia pro che contro le due diverse tesi

    - sotto il profilo commercialistico, potrai trovare qualche primo spunto generale in G. Franco Campobasso, Manuale di dir. commerciale, 7° ed. (a cura di Mario Campobasso), Utet, 2017, pagg.463-464, ove - con riferimento all'art.1,2° comma ,lett. h-ter del T.U.B. - vien fatto qualche cenno alla cd. moneta elettronica, al borsellino elettronico, agli IMEL (istituti di moneta elettronica), con la precisazione che non costituiscono emissione di moneta elettronica, e quindi non sono soggette a particolari vincoli e vigilanze varie (banca d'Italia),l'emissione di alcune carte prepagate cd. a spendibilità limitata ("carte clienti", "buoni regalo", buoni pasto, carte prepagate per servizi specifici come musei, parcheggi, trasporti) e le altre attività indicate dall'art. 1,2°comma,lett.h-ter,TUB

    - ritengo, se non erro, che le carte On - shop rientrino tra le cd. monete elettroniche, ma occorrerà esaminare la contrattualistica che regola tale materia, le autorizzazioni richieste per l'IMEL, etc.

    - per qualche maggior approfondimento, sotto il profilo più squisitamente fiscal-civilistico, cfr. lo scritto dell'Avv. Giovanni Panzera, Sconti di prezzo, buoni sconto e buoni spesa, pubblicato in Rassegna tributaria, n.4/2018. Vedi, in particolare, il capitolo 7°, pag.663 e segg., ove troverai riportate varie ricostruzioni circa il tema in questione
    www.salviniesoci.it/pubblicazioni/...i-promozionali/

    - buon lavoro

    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 7/4/2021, 05:39
     
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7 replies since 3/4/2021, 20:30   142 views
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