QUESTIONE SU TESTAMNETO OLOGRAFO : EREDITA' O LEGATO

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    Buongiorno a tutti.
    Mi trovo in una situazione di confusione e non so’ il da farsi.
    Mio padre è deceduto a febbraio del 2019. Alla sua morte i superstiti legittimari sono la moglie, e quattro figli.
    Morendo lascia testamento olografo in cui testualmente dispone:
    “ Foggia 10 febbraio 2019.
    Sono e mi trovo nel pieno possesso delle mie capacità mentali e per quando no sarò più in vita lascio le mie proprietà:
    -a Maria, Franca e Antonio la casa di montagna nel Gargano;
    - a Giuseppe la casa di collina nel Tavoliere di Foggia con terreno limitrofo;
    - a Antonio la mia casa del mare nel Salento con magazzino sottostante”
    In merito al testamento mio padre dispone solo nei confronti dei quattro figli e non lascia nulla a mia madre che non si duole di ciò, ma , al contrario, ben consapevole delle volontà del marito, rinuncia alla eredità , e nello specifico rinuncia anche alla quota di legittima che le spetterebbe per un altro immobile sito a Lucera ( vicino Foggia) sul quale mio padre non dispone nel testamento.
    Quindi per l’immobile in Lucera ricade nella successione legittima nei confronti dei quattro figli.
    Il testamento è stato pubblicato e trascritto.
    Andiamo al problema:
    Giuseppe , uno dei miei fratelli si è allontanato dalla famiglia qualche anno prima la morte di mio padre e non vuole avere alcun contatto con il resto della famiglia ( senza alcun motivo sia manifesto che non manifesto) .
    La intenzione di mio padre è sempre stata quella di tutelare Antonio, il figlio più debole ( economicamente) della famiglia ed infatti lascia a questo sia la quota di 1/3 indiviso della casa nel Gargano, e sia la quota per intero della casa e magazzino nel Salento. Questa volontà di mio padre è condivisa da tutti i membri della famiglia meno che di Giuseppe che appunto non si esprime.
    A questo punto cosa potrebbe fare Giuseppe per recuperare la propria quota di legittima lesa?
    Se l’azione di riduzione deve essere esperita entro 10 anni dall’accettazione dell’eredità ( SU 20644/ 2004) deve procedersi quanto prima a fare un atto di accettazione dell’eredità?
    Se invece, come sembra il testamento contiene delle disposizione intese come legati? Che succede? E soprattutto come tutare al meglio mio fratello Antonio da eventuali risvegli nel tempo da parte di Giuseppe?
    Grazie a chi mi aiuterà.
    Franca
     
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    Alcune domande per capire meglio la situazione.

    Nel post hai riportato il testamento per intero?
    Non viene mai usato il termine “erede”?

    La mamma ha rinunciato formalmente?

    I fratelli hanno già accettato l’eredità?
     
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    ciao stracassòn, speravo mi rispondessi tu...ho letto i tuoi post e dire che sei super è poco :)

    Si nel post ho riportato il testamento per intero e naturalmente alla fine è pure firmato.

    Come puoi leggere non viene mai indicato il termine di erede.

    La mamma ha rinunciato formalmente dinnanzi al cancelliere della volontaria giurisdizione del Tribunale, secondo la legge.

    Riguardo l'accettazione non è avvenuta espressamente perché il notaio mi ha specificato che non occorre, la stessa avviene contestualmente ad un atto di vendita o di donazione e di disposizione in genere allorquando uno dei fratelli disponga in genere sul bene ricevuto.

    Alla richiesta di effettuare un atto di accettazione a tutela di Antonio ( mio fratello che mio padre ha voluto maggiormente tutelare) il notaio mi ha risposto che non occorre perché Antonio si è immesso nel possesso dei beni ereditari ( infatti abita nella casa del Salento ove ha trasferito la sua residenza) e quindi non occorre, fare alcuna accettazione.
    Quindi in sostanza nessuno di noia ha formalmente accettato l'eredità ed il dubbio sta qui perché nel legato non occorre accettazione.
    Grazie
     
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    - perchè la mamma, sempre nell'ottica di tutelare il figlioloToni (e finchè non si capisce bene cosa farà l'altro figliolo, Bepìno), intanto non revoca....la sua rinunzia?

    - el notaio gà rasòn, ma tì varda anche l'art. 525 cod. civ.


    - (de grassia, lassa perder i complimenti a stracassòn che - coi complimenti dele aspiranti - el va in orbita!)
     
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    mamma dovrebbe revocare la rinunzia dici? e questo perché 1/4 della quota di proprietà della casa lasciata ad Antonio spetterebbe a mamma? in questo senso pensi che andrebbe tutelato Antonio?

    Credo di capire cosa intendi : se revoca la rinunzia in quanto legittimaria 1/4 del patrimonio di mio padre andrebbe a mia madre e quindi nell'eventuale azione di riduzione a Giuseppe spetterebbe di meno. E' così?
    A dire il vero in questo istante non ricordo perché mamma ha rinunciato all'eredità....

    Se mi citi il 525 cc pensi che sia opportuno procedere alla revoca della rinunzia di mamma per consentirle così di accettare l'eredità? o cosa?
    Grazie ancorpiùanticodimatusalemme

    Edited by Berger - 10/3/2021, 17:13
     
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    - purtroppo, nè io (nè quel stracàsso di stracassòn) siamo esperti della materia successoria

    - avevo pensato che revocando...la rinunzia ai sensi dell'art. 525 cod. civ., la mamma potesse riprendersi la qualità di erede; quindi, pretendere la sua quota di legittima, partecipare alla ripartizione dei beni e, un domani, vista l'intenzione del marito ed i consenso della maggioranza degli altri figlioli, cedere e "trasferire" in qualche modo (gratuitamente) la sua quota al figliolo Antonio

    - però, secondo autorevole dottrina (Ferri, Successione in generale, Commentario Scialoja - Branca, pag. 126; P. Ferrero-Diego Podetti, La rinuncia all'eredità, Successioni e Donazioni, a cura di P. Rescigno, vol. primo,Cedam,1994,pag.384-385),seguita dalla giurisprudenza della Cassazione (Corte Cass. 98/8912 e 66/2549), sembrerebbe, invece, che se l'eredità è stata già acquistata da qualcun altro dei chiamati (vedi Antonio), non sia più possibile la revoca della rinuncia da parte dell'erede, ancorchè gli interessati vi consentano: così anche il Commentario breve al cod. civ., Cian- Trabucchi, Cedam, 2014, sub art.525 cod. civ.

    - personalmente, approfondirei l'argomento andando a verificare nel dettaglio tale dottrina (ed eventuali altre) come pure le sentenze (magari più recenti): andando a fondo,si scoprono sempre ulteriori dettagli che fanno la differenza

    - consiglierei, però, di approfondire anche un altro aspetto

    - siamo sicuri che sia veramente valida la rinuncia posta in essere dalla mamma? ella poteva rinunciare oppure aveva in qualche modo già accettato l'eredità?

    - dove ha abitato prima e dopo la morte del marito?

    - l'art.485 cod.civ. prevede un caso di accettazione presunta o coatta: decorsi 3 mesi, senza che sia stato compiuto l'inventario dei beni ereditari, il chiamato a qualsiasi titolo nel possesso dei beni medesimi è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare all'eredità

    - in tale ipotesi, che di solito riguarda il coniuge superstite che si trova nel possesso dei beni ereditari, un'eventuale dichiarazione di rinuncia dovrebbe considerarsi del tutto irrilevante, mancando uno dei presupposti fondamentali perchè possa operarsi una valida rinuncia, e cioè il perdurare di una situazione di delazione (così P. Ferrero- D.Podetti, idem, pag. 381)

    - che mi dici?

    - la mamma ha vissuto sempre a casa sua (di sua personale proprietà) per tutti i tre mesi dopo la morte del marito?

    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 10/3/2021, 18:20
     
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    Certamente approfondirò quanto mi hai scritto e secondo quanto dice la dottrina e la giurisprudenza e ti dirò in merito.

    Per rispondere subito alla tua domanda, mamma non si è immessa nel possesso dei beni lasciati da mio padre perché mamma abita tutt'ora in un immobile di sua proprietà che non apparteneva a mio padre.

    Già a luglio dello scorso anno mia mamma ha donato a Maria la proprietà della casa dove abita e dove abitava con il marito (a Foggia) riservandosi l usufrutto, contestualmente ha donato a me un altro immobile di cui era sempre proprietaria esclusiva (sempre a Foggia) a me.

    Riguardo l immissione in possesso della casa del Salento da parte di Antonio è avvenuta 3 mesi fa con cambio di residenza e voltura enel. Quindi da febbraio 2019 (data del decesso di mio padre) l immissione in possesso del bene lasciato ad Antonio è avvenuta a gennaio 2021.

    Domani approfondirò quanto da te indicato in dottrina e giurisprudenza.
    Intanto ti ringrazio tantissimo.
    P.s
    Sia tu che stracasso e stracasson siete di sicuro, ma di sicuro, più esperti di me nelle successione.

    Edited by Berger - 10/3/2021, 19:02
     
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    - probabilmente scrivo una stupidaggine, ma preferisco essere chiaro fino in fondo in modo da evitare fraintendimenti

    - il papà è morto nel febbraio 2019

    - dove viveva lui e dove viveva tua mamma a febbraio 2019?

    - e dove ha vissuto tua mamma tra febbraio 2019 e maggio 2019?

    - dove avevano la residenza? assieme?

    - son domande personali e, se lo ritieni, mandami pure a quel paese...ma purtroppo....se volete smontare la rinuncia di mamma non vedo altre strade

    -----------------------------------

    - poi, ci sarebbero da approfondire altre due questioni

    - possibile che nel testamento non ci sia un erede, ma tutti i figli siano da considerare solo legatari?

    - (tieni presente che se i figli fossero davvero soltanto legatari, ad essi non spetterebbe l'immobile di Lucera)

    - perchè il papà non ha inserito nel testamento anche l'immobile di Lucera? definendone l'attribuzione?
     
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    ... P.s vorrei rispondere ad ogni singola tua domanda ma purtroppo sono fuori sede e la batteria del cellulare mi sta abbandonando... Appena rientro e avrò la possibilità di utilizzare il computer ti risponderò a tutto.
     
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    CITAZIONE (ancorpiùanticodimatusalemme @ 10/3/2021, 19:02) 
    - probabilmente scrivo una stupidaggine, ma preferisco essere chiaro fino in fondo in modo da evitare fraintendimenti

    - il papà è morto nel febbraio 2019
    Si

    - dove viveva lui e dove viveva tua mamma a febbraio 2019?

    Mio padre viveva con mia madre nella casa di proprietà di mia madre a Foggia da tantissimi anni ( 1978 circa) , sposati in comunione dei beni. A luglio 2019 mia madre dona la casa di Foggia a mia sorella Maria ma ne conserva l'usufrutto ed infatti ancora abita nella casa da sempre considerata casa familiare.

    - e dove ha vissuto tua mamma tra febbraio 2019 e maggio 2019?

    sempre nella casa a Foggia.

    - dove avevano la residenza? assieme?

    Si avevano la residenza assieme ( in effetti si erano separati nel 2010 ma hanno continuato a mantenere la residenza nello stesso luogo sia di fatto che formalmente)

    - son domande personali e, se lo ritieni, mandami pure a quel paese...ma purtroppo....se volete smontare la rinuncia di mamma non vedo altre strade

    -----------------------------------

    - poi, ci sarebbero da approfondire altre due questioni

    - possibile che nel testamento non ci sia un erede, ma tutti i figli siano da considerare solo legatari?

    non saprei, nel senso che dalla lettura del testamento sembrerebbe cosi. Secondo la lettura del codice civile chi riceve l’intero patrimonio del defunto o una quota di tale patrimonio (ad esempio: la metà, un quarto, eccetera)si dice successore a titolo universale o erede; chi invece riceve beni determinati si chiama successore a titolo particolare o legatario. Nel caso specifico del testamento di mio padre manca la casa di lucera e quindi secondo me non è a titolo universale. E' anche vero che l’attribuzione di un determinato bene non sempre corrisponde a un legato: se,infatti, dall’interpretazione del testamento risulta che il defunto intendeva assegnare quel determinato bene come quota del suo patrimonio, ecco allora che anche il beneficiario di quel bene sarà considerato erede. Però non è per l'universalità di tutti i beni.

    - (tieni presente che se i figli fossero davvero soltanto legatari, ad essi non spetterebbe l'immobile di Lucera)

    ma è possibile che i chiamati all'eredità sia eredi e legatari allo stesso tempo, ossia legatari per i specifici beni indicati in testamento ed eredi per i beni ( quota di legittima) non indicati in testamento e che cadono in successione legittima ( quindi per la quota della casa di Lucera).

    - perché il papà non ha inserito nel testamento anche l'immobile di Lucera? definendone l'attribuzione?

    perché era la casa ove lui si dilettava con attrezzi di bricolage e falegnameria e quindi era restio a pensare di darla anche solo in successione... non voleva pensarci perché era il posto dove lui si rilassava.


    Edited by Berger - 10/3/2021, 21:56
     
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    - scusa, ma... se i genitori erano in comunione dei beni.... gli immobili erano al 50% ciascuno?


    - oppure erano beni ricevuti, a loro volta, in eredità dai loro genitori e, quindi, si trattava di beni personali?
     
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    Ho parlato di questo a suo tempo con il notaio, e gli dissi che erano in comunione dei beni, ma lui mi spiegò diversamente.

    Adesso con precisione non ricordo il ragionamento che fece, ma domani prendo gli atti ed i titoli di provenienza ( adesso non li ho con me) e vedo di ricostruire il perché fece un distinguo sulle proprietà dei miei genitori, per alcuni di proprietà esclusiva e per altri al 50%,... e comunque se è il caso faccio un salto dal notaio.

    Intanto grazie per il Tuo aiuto.
     
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    - se vai dal notaio, chiedi anche un parere - qualora non l'avessi già verificato con lui a suo tempo - se ,ai sensi del testamento, voi quattro fratelli dovete considerarvi "eredi" oppure "legatari"

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    - vero è che, purtroppo, il testamento tace in proposito, non vi nomina eredi, e ciò potrebbe prestare il fianco a dubbi oggettivi sulla natura universale o particolare della disposizione relativa a voi fratelli


    - secondo me, però, tutto considerato (e in attesa di verificare se il regime patrimoniale dei tuoi genitori può venirvi in aiuto), voi quattro siete "eredi", e non legatari


    - fondamentale è l'art. 734 cod. civ. da leggersi in combinata con l'art.588 cod. civ.


    - l'art. 734 tratta della "divisione fatta dal testatore", e credo che ben difficilmente si possa contestare che, nel tuo caso, la volontà del papà non sia stata quella di ripartire il suo patrimonio tra i figlioli: questi son tutti e quattro indicati, nessuno è rimasto pretermesso, nè può escludersi che a suo tempo i tuoi genitori si siano accordati in tal senso e abbiano stabilito che tua madre rinunciasse all'eredità (erano in separazione, non divorziati, vero?) per agevolare la divisione tra voi figli, considerato che quest'ultima stava bene di suo e non aveva certo bisogno dei beni del marito

    - ne consegue, secondo me, che se può dirsi che tuo papà ha fatto una divisione, ciò ha fatto perchè vi ha considerato e ritenuti eredi, e non legatari


    - si potrebbe obiettare: non può parlarsi di divisione perchè il testatore ha lasciato fuori dal testamento l'immobile di Lucera dove si rilassava e passava il tempo col bricolage


    - ma l'art. 734,secondo comma, cod. civ. ammette la possibilità che il testatore si limiti anche solo ad una divisione Oggettivamente parziale (per le varie ipotesi e per le diverse modalità attuative della divisione, cfr. Commentario breve al codice civile, a cura di Cian-Trabucchi, Cedam, sub art. 734, n. 4), come pure può procedere ad una divisione Soggettivamente parziale (ipotesi che qui non interessa, visto che tua madre ha rinunciato)


    - e l'art. 734,secondo comma, cod. civ. stabilisce che, se nella divisione non sono compresi tutti i beni, quelli non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore


    - secondo me,(e vado a naso, non conoscendo nel dettaglio la situazione affettivo-familiare), tuo padre non ha stabilito nulla circa l'immobile di Lucera senz'altro per i motivi da te ricordati, ma anche perchè in caso di pretese avanzate da tua madre o, più probabilmente, da tuo fratello Giuseppe (nei confronti dell'altro fratello e delle sorelle più favorite/i), l'attribuzione di quell'immobile a Giuseppe (od alla mamma) avrebbe potuto costituire la soluzione della questione insorta.
    Potrebbe esser stato questo il suo pensiero? favorisco il più sfortunato Antonio, e se nascono problemi con Giuseppe e/o con la mamma lascio loro la possibilità di soddisfarsi sull'immobile di Lucera?

    - ed ora veniamo alla questione se voi nel testamento siete stati nominati "eredi" o "legatari"

    - ad avviso pressochè unanime della dottrina (cfr. sempre Commentario Cedam, sub art. 734 cod. civ.,n.2), l'art. 734 trova un preciso legame sistematico con l'art. 588 cpv., dove si stabilisce che l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni NON esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio

    - la fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 588 cod. civ. (cfr. sempre Commentario Cedam, sub art. 588,cod.civ., n.3) concreta l'istituzione di erede ex re certa, quando viene attribuito (quale elemento oggettivo) uno o più beni determinati (con esclusione di qualsiasi forma di designazione aritmetica) e quando concorre un elemento soggettivo, rappresentato dall'intenzione di assegnare i beni determinati come QUOTA del patrimonio (art. 588,cod. civ.,primo comma: "Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o UNA QUOTA dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario)

    - il riferimento alla QUOTA consente di ritenere decisiva la considerazione delle certae res, da parte del disponente, come rappresentative di una frazione dell'intero, di modo che l'indicazione dei beni determinati, anzichè finalizzata (come nel legato) ad un distacco dal resto del patrimonio, risulti voluta piuttosto in funzione di una relazione col tutto (cfr. sempre il precitato Commentario, ove citazioni di dottrina e della costante giurisprudenza: Corte Cass. 2007/1066;Id.1999/974;Id.1981/423; Id.1977/4865;etc.)

    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 11/3/2021, 12:02
     
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    - ho riletto il testamento che hai riportato, cosa che stamattina non avevo fatto perchè ero tutto concentrato a scrivere lo sproloquio che trovi sopra

    - ora l'ho riletto, e direi che - se prima avevo qualche dubbio (che ci stava) sulla natura universale oppure particolare della disposizione - ora non ce l'ho più

    - basta leggere la prima frase: "....per quando non sarò più in vita, LASCIO LE MIE PROPRIETA'..."

    - non un singolo bene, ma le sue proprietà!


     
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    Allora riguardo i beni disposti da mio padre , se erano o meno in comunione ti preciso che
    a) la casa di montagna del Gargano era al 50% di mio padre ad al 50% di mia madre. Infatti nel testamento mio padre “ lascio le mie proprietà:
    -a Maria, Franca e Antonio la casa di montagna nel Gargano intendendo con ciò la sua quota del 50% .
    Mia madre e mio padre hanno infatti acquistato detto immobile nel 1978 in comunione dei beni e quindi sono proprietari al 50% ciascuno .
    Però , come ti dicevo, la volontà dei miei genitori ( separati e non divorziati) era quella di lasciare a noi tre fratelli questa casa per intero. Per fare ciò , su consiglio del notaio, mia madre rinunzia all’eredità e la dichiarazione di successione viene presentata sulla quota di ½ . Mia madre poi a luglio 2019 fa un atto di donazione e dona l’altra sua metà a noi tre fratelli .

    b) la casa in collina a Tavoliere di Foggia e terreno limitrofo è stata acquistata da mio padre nel 2010 e quindi in comunione dei beni.
    Anche questo immobile è al 50% di mio padre ed al 50% di mia madre, ed infatti la loro volontà era quello di lasciarlo per intero a Giuseppe. Nella dichiarazione di successione, rinunziando mia madre, viene dichiarato in successione a Giuseppe per la quota di ½ corrispondente alla quota di mio padre. Mia madre lascerà con testamento a mio fratello Giuseppe la restante quota di ½ perché lui , dileguatosi, non ha voluto partecipare alla donazione fatta a luglio da mia madre.

    c) la casa nel Salento con magazzino sottostante, è intera proprietà di mio padre perché da questo acquistato nel 1970 e quindi non è entrato in comunione dei beni.

    d) La casa di Lucera è stata acquistata da mio padre nel 2005 ma in comunione dei beni, quindi al 50% di mia madre ed al 50% di mio padre.
    Sempre previa rinunzia all’eredità di mia madre è stata presentata la dichiarazione di successione di mio padre con devoluzione della quota della metà ai quattro figli.

    Non so se rileva ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità di mio padre , ma c’è un particolare :
    nell’atto di donazione che a luglio del 2019 mia madre ha fatto a favore di noi tre fratelli ( Nuda proprietà dell’immobile a Maria sito in Foggia, di cui mia madre era proprietaria esclusiva per averlo acquistato nel 1968, la quota 1/6 ciascuno ( noi tre fratelli) della casa in montagna nel Gargano, e proprietà intera di un appartamento in Foggia in mio favore, e del quale mia madre era proprietaria per averlo acquistato nel 1968) il notaio ha specificato che i donatari si sono immessi nel possesso dalla data della donazione, ad esclusione dell’appartamento donato a Maria del quale mamma si è riservato l’usufrutto. Potrebbe la donazione far scattare l’accettazione dell’eredità nel caso di dichiarata immissione in possesso dei beni ereditari , a mente dell’art 485 cc ?

    Concordo naturalmente con la tua ricostruzione codicistica ( 734 e 588 cc ) sulla conclusione che si tratta di disposizioni ereditarie e non di legato. In effetti mio padre lasciando quel testamento voleva disporre delle sue proprietà designando degli eredi e non ponendosi proprio i problema di dare un bene in particolare in luogo della universalità del proprio patrimonio. La casa di Lucera è di modesto valore rispetto la casa del Salento e certamente non va a coprire la quota quota di legittima lesa a Giuseppe , anche volendo attribuire l'eccedenza di valore della casa del Salento a titolo di disponibile. In effetti nel testamento che ha fatto mia madre ( e che se ti interessa te lo riporterò ) per compensare il valore dato in eccesso ad Antonio da mio padre rispetto a quello lasciato a Giuseppe , mia madre lascia a quest'ultimo un terreno di oltre 6000 mq nella zona industriale di Foggia, la sua quota di 1/2 della casa di Tavoliere e la quota di 1/4 della casa di Lucera . E' vero che in vita mia madre ha fatto delle donazioni ma alla fine tirando le somme il patrimonio di mio padre e quello di mia madre, bene o male, è distribuito in parti uguali..( comunque sto andando troppo avanti..)

    Questo per rispondere in parte ai tuoi quesiti. Agli altri quesiti risponderò dopo aver riletto punto per punto le tue riflessioni.
    Sempre molte grazie.

    Edited by Berger - 11/3/2021, 21:25
     
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