Diffida ad adempiere

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    Salve, ho un quesito per voi e vorrei sapere cosa ne pensate:
    il sindaco di un paese diffida i proprietari di un fondo ad eliminare le sterpaglie, i rovi, le erbacce su di di esso, per motivi di igiene e salute.
    Il proprietario del fondo (una banca) contatta il locatario (trattasi di locazione finanziaria) affinché lo stesso adempia alla diffida.
    Ciò non accade.
    Dopo una ulteriore richiesta, rimasta inevasa, provvede direttamente la banca/proprietaria.
    La mia domanda è: sarà responsabile la banca per qualche reato?
    P.S. la Banca non aveva le chiavi, tant’è che chiedeva al locatario di indicare urgentemente il nominativo di un referente in loco per organizzare data e orario dell’intervento.
     
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    Ad esempio, qui trovi un'ordinanza del Sindaco di Fiano Romano, ma se vai su internet ne trovi a bizzeffe.

    Cosa dice il contratto di locazione finanziaria?

    di solito tali contratti son fatti bene e scaricano addosso al locatario- conduttore tutte le responsabilità immaginate ed immaginabili.

    Che poi tali clausole valgano in toto davanti al Giudice è da vedere: dipenderà anche dalle variabili relative ad ogni singola fattispecie.



    Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni - Prevenzione rischio incendi
    Ordinanza n. 88 del 25.06.2012


    IL SINDACO

    Premesso:

    Che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfaldo dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di varie:

    siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
    piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
    piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
    piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
    piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso dì precipitazioni atmosferiche;
    stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno dei centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfaldo dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;
    Che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale.

    Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

    Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.

    Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente.

    Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali.

    Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

    Che risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

    Che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari cidopedonali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti.

    Che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubblicale e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria.

    Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come regionali, provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di FIANO ROMANO, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.

    Che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldati.

    Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990.

    Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

    Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 –31 – 33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992).

    Visto il D. Lvo n. 112198-, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57

    Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

    Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

    Visti gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P.

    Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;

    Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;

    Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi;

    Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

    Visto il Regolamento della Regione Lazio 18.04.2005 n. 7;


    Ordina

    a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

    taglio della vegetazione incolta;
    taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
    taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
    è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura dei terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
    è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
    è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
    è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
    è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori è agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
    è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per rincolumità e rigiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
    è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
    Nel periodo compreso tra il 01 GIUGNO al 30 di SETTEMBRE di ogni anno è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe previste dalla Delibera della Giunta Regionale Lazio e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

    Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs 267/2000, secondo, in procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra senzIone, anche di natura penale.

    Dispone

    che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

    Al Prefetto di ROMA;
    al Questore della Provincia di ROMA; alla Stazione Carabinieri di Fieno Romano;
    al Comando della Polizia Locale-, al Comando Polizia Stradale di PASSO CORESE; Al Corpo Forestale dello Stato – Al Comando Vigili del Fuco.
    Al Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

    Informa

    Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.


    Dalla Residenza Municipale, 21 Giugno 2012
     
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    Ciao Matusalemme,
    io intendevo individuare dei possibili reati:
    secondo me uno “certo” potrebbe essere quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ex art. 392 cp) o al limite quello di violenza privata (ex art. 610 cp) per il fatto di aver sostituito il lucchetto per l’accesso al fondo.
     
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    - se il fondo era stato concesso in locazione al conduttore o, comunque, rientrava nel contratto, il cambio di chiavi era nelle sue facoltà

    - anzi, di solito il conduttore le cambia

    - diverso è invece se il fondo era rimasto nella disponibilità della banca, sopratutto se in via esclusiva, e la locazione riguardava (ad es.) un altro bene limitrofo
     
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    io intendo verificare se vi sia qualche reato nell’operato della banca: perciò dicevo, secondo me, visto che la banca ha agito sostituendo il lucchetto potrebbero configurarsi i due reati sopra detti.
     
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    - ahhhhhhh


    - scusa, ma avevo ipotizzato esattamente il contrario


    - parti dall'esame del contratto e verifica se la banca si era riservata detta facoltà o similare


    - devi controllare tutte le clausoline del contratto di locazione finanziaria (allegati compresi) e poi verifica se - come immagino - la diffida sindacale ad adempiere era rivolta anche ai proprietari del fondo

    - poi ci leggiamo
     
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    Allora la diffida era rivolta sia al proprietario (banca) che al locatore (società che difendo).
    Io penso, a prescindere da clausole del contratto etc., comunque la banca non aveva le chiavi per intervenire, tanto che chiedeva al locatore di far trovare in loco un referente per accedere. Quindi, abbiamo un punto fermo, secondo me, nella sostituzione del lucchetto...
     
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    Hai visto l’art.51 c.p.?
     
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    Si ci stavo pensando.
    Ragionando: "...se la fattispecie prevista è quella dell'agente che, pur tenendo una condotta che integra gli estremi di un reato, tuttavia, la concomitante presenza di un'altra norma che lo legittima a tenere quella determinata condotta, lo rende non punibile..."
    Nel nostro caso, quindi, se il proprietario che, nel suo podere, effettua una bonifica dei luoghi, non sarà punibile per il reato di esercizio arbitrario (art. 392 c.p.) perchè quella condotta è autorizzata da un provvedimento amministrativo pienamente valido ed efficace.
    Infatti "... la deroga alla norma incriminatrice - quest'ultima necessariamente prevista da una fonte legislativa in virtù del principio di legalità - si potrebbe ricavare solo da una norma autorizzatrice che abbia il suo fondamento diretto o indiretto nella legge, e quindi anche in un regolamento esecutivo conforme alla legge, in una consuetudine espressamente richiamata da una legge nonché in un provvedimento giurisdizionale o amministrativo emanati in base ad una legge o in un contratto...".
    Inoltre, l'ordine, perché scrimini l'esecutore, dev'essere legittimo (come nel nostro caso).
    Che ne pensate?
     
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    ...Che se ti azzardi a far querela ,ti sollevano contro un polverone e la banca se ne esce pulita

    Tanto più che la banca ha preavvertito e si è vista costretta ad intervenire perché il tuo cliente non lo faceva
     
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    Si ma su questo sono pienamente d’accordo con te, dicevo il ragionamento sopra lo condividi?
     
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    Non so se ho capito quello che chiedi

    L’adempimento del dovere (da parte della banca nel ns.caso) deve derivare da una norma giuridica oppure da un ordine legittimo della pubblica autorità (nel ns. caso, il sindaco).

    Embe’?
     
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    Embè...ritengo la condotta della banca è scriminata, per le ragioni che ti ho scritto sopra.
    Grazie per le risposte
     
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    Anche se, sempre per ragionare, ho trovato queste due sentenze, tra l’altro recenti, secondo cui: “...essendo la convinzione di esercitare un diritto elemento costitutivo dei delitti di ragion fattasi, non è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto ex art. 51” (Cass. VI, n. 6226/2020; Cass. VI, n. 25262/2017)...
     
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    Sempre per ragionare:

    1. non mi pare che l'eventuale convinzione di "esercitare un diritto" sia equiparabile a quella di "adempiere un dovere";

    2. e ciò sia sotto il profilo della natura della scriminante sia che si ipotizzi la situazione di errore: esercitare un diritto è cosa diversa da adempiere un dovere;

    3. nè mi pare che la situazione di fatto in esame si possa inquadrare nella fattispecie di reato di cui alle sentenze di Cass. sopra riportate (art.392 c.p.);

    4. la banca doveva adempiere alla diffida della Pubblica Autorità in quanto proprietaria del bene; il conduttore in leasing - nonostante la diffida sindacale e la richiesta della banca di attivarsi - non ha dato esecuzione al provvedimento amministrativo; la banca si è vista costretta ad intervenire per evitare di incorrere essa stessa in un reato; la banca allora ha chiesto al conduttore di presenziare per aprire il cancello; nessuno si è presentato; gli addetti (NON CERTO LA BANCA) han aperto il cancello e tagliato i rovi e le sterpaglie;


    5. in base al contratto di leasing (da cui vuoi prescindere!), credo che la banca abbia titolo anche per chiedere il rimborso delle spese perchè il custode del terreno è il conduttore....e (se ne avesse interesse, ma non credo di questi tempi magri) pure per chiedere la risoluzione del contratto per gravi inadempienze a livello di sicurezza, etc. etc. del conduttore;

    6. se vorrai procedere, occorre ricordare che la responsabilità penale è personale: chissà chi avrà aperto il cancello? magari troveranno qualcuno che testimonierà di averlo.... rinvenuto aperto (anche se fino a poche ore prima era chiuso).
     
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