Pegno regolare o irregolare

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    Salve, sono nuovo del forum.
    Vorrei un vostro parere a questo quesito:
    Sulle quote di questo fondo comune di investimento secondo voi è stato pattuito un pegno regolare oppure ex art. 1851 c.c. (cd. irregolare)?
    Grazie

    Edited by E-Byron - 30/1/2021, 08:40
     
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    - pegno regolare, non irregolare;


    - pegno di credito (artt.2800 cod. civ. e segg.)
     
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    Grazie per la risposta. Anche io ritenevo fosse così.
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    Ecco un'integrazione per eventuali approfondimenti.

    In linea generale, nel caso di pegno su certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, secondo me, possono verificarsi due - diverse - situazioni:

    1. se è stato emesso "un certificato individuale", rappresentativo della quota scorporata dal certificato cumulativo, la disciplina dell'atto costitutivo di pegno dovrà essere quella di cui all'art. 1997 cod. civ. (pegno su titoli di credito), essendo impossibile la sottoposizione a pegno di quote immesse nel certificato cumulativo secondo la disciplina relativa a vincoli su crediti (vedi, ad es., Trib. Verona,10.09.1994, Banca, borsa e titoli di credito,1995,parte seconda,749);

    2. se, invece , come accade sempre più spesso, mancasse un certificato individuale, autonomo e separato, la partecipazione al fondo comune di investimento costituirà un credito, e non un titolo di credito, nei confronti del fondo stesso, giacchè il certificato cumulativo non incorpora il diritto alla prestazione, nè può circolare limitatamente ad uno dei soggetti partecipanti al fondo, e l'investitore acquisisce soltanto un diritto di credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione.
    Pertanto, in questo caso di certificato cumulativo, deve ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo secondo la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 cod. civ..(cfr., così, Corte Cass. 14.07.2003 n.10990; Corte Appello Milano,23.09.1997, Banca, borsa e titoli di credito, 1998, parte seconda,401. Parrebbe così anche Corte Cass. 27.12.2011 n. 28900).


    A seconda del tuo caso (pegno su certificato/i individuale/i oppure su certificato cumulativo), il pegno dovrà esser stato costituito, a pena d'invalidità, nelle - diverse e rispettive - forme previste per ciascun caso (artt.1997 oppure 2800 cod. civ.).

    Visto il tenore della descrizione dell'oggetto del pegno ("il diritto di credito da me/noi vantato derivante dallo smobilizzo...." e la finalità di garanzia del deposito titoli), propenderei per il pegno su crediti (art. 2800 cod. civ.).

    Trattandosi di crediti e delle future somme date "in garanzia", e non trasferite in proprietà, la banca - per realizzare il suo eventuale credito inadempiuto - dovrà escutere la garanzia tramite vendita a terzi (il cd. smobilizzo), e non appropriarsene semplicemente, sotto pena di condotta abusiva ed exceptio doli.


    Quindi, per rispondere alla domanda, pegno regolare, e non irregolare.
     
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    Concordo con te sul fatto che si tratti di un pegno di crediti (artt. 2800 e ss. c.c.) [ndr anche io avevo trovato la differenza tra le due situazioni: “certificato individuale” e cumulativo].

    Non sono convinto però che si tratti di pegno regolare.

    Infatti, in una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino (I Sez., 26.01.2011) si pone l’accento proprio sulla distinzione tra pegno regolare ed irregolare nella prassi bancaria ed a tal proposito si afferma che : “'individuazione della natura "irregolare" del pegno si basa sulle indicazioni della norma dell'art. 1851 c.c. (1), e segnatamente sulla facoltà del creditore di disporre dell'oggetto del pegno (2), che dunque entra nel suo patrimonio, con un'obbligazione restitutoria dell'eventuale eccedenza del valore che superi l'ammontare del credito garantito (3), laddove l'individuazione della "regolarità" del pegno avviene, per così dire, a contrariis, allorquando quella facoltà di disposizione non vi sia, o comunque vi siano fra costituente e creditore garantito pattuizioni con essa incompatibili; con la conseguente applicabilità, in tal caso, del diverso regime di cui agli artt. 2786 ss. c.c., ed in particolare degli artt. da 2796 a 2798 c.c. sulla vendita o l'assegnazione dell'oggetto del pegno”. (vedi nota allegata).

    Addirittura nella motivazione della sentenza si legge espressamente: “…preliminarmente esclusa, in esito ad argomentata illustrazione delle sue caratteristiche (essenzialmente individuate nell'attribuzione dal debitore al creditore pignoratizio della facoltà di disposizione dei beni oggetto della garanzia reale), la natura di pegno irregolare, nel caso di specie, del vincolo costituito in favore della banca, per il conferimento ad essa del solo mandato di amministrazione dei titoli oggetto del pegno, con potere di realizzarli secondo modalità affini a quelle previste dall'art. 2797 c.c….”.

    Voglio ricordarti che nell’ “Oggetto del Pegno” è esplicitamente riconosciuto al creditore pignoratizio “la facoltà di escutere la garanzia in ogni tempo” o addirittura la “scelta insindacabile della banca di escutere la garanzia”.

    Secondo il mio parere queste sono chiare “manifestazioni” di un pegno di natura irregolare.

    Cosa ne pensi? Io faccio solo penale ed ho poca familiarità col civile.

    Grazie comunque

    N.B. Ti allego la sentenza, che ho citato.
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    Ti allega anche la nota a questa sentenza.
    Ciao
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    La questione è senz'altro complicata da definire e risolvere con certezza in un senso o nell'altro e sicuramente il formulario "fumoso" ed enigmatico adottato dalla banca non aiuta il cliente ed il suo professionista.

    Perchè la banca non ha intestato il suo modello, ad es., "costituzione di pegno irregolare"? avrebbe semplificato la vita a tutti quanti iniziando ad eliminare alcune incertezze (non tutte, naturalmente).

    Sono d'accordo con te che ci siano "manifestazioni" che potrebbero deporre a favore del pegno irregolare, ma - nel contempo - non vi trovo nemmeno sicuri e conclusivi riferimenti in tal senso.

    Per dottrina e giurisprudenza (anche per la Corte d'Appello di Torino da te sopra riportata), i tratti caratteristici del pegno irregolare sono: il trasferimento della proprietà al creditore di beni fungibili e la facoltà di disporne (art. 1851 cod. civ.).

    Tu li trovi nel documento? entrambi?

    Io no.

    E' vero che nell'oggetto del pegno è prevista la facoltà di escutere la garanzia in ogni tempo, ma questo varrebbe anche in molte altre e diverse ipotesi.

    Pensiamo solo al caso di rilascio di una garanzia autonoma ovvero di una "fideiussione a prima domanda ed ogni eccezione rimossa": pure in questo caso la banca potrebbe escutere la garanzia in ogni tempo.

    Godere della facoltà di escutere una garanzia non significa automaticamente - per me - averne ottenuto anche il trasferimento della PROPRIETA' e la facoltà di DISPORRE.

    "Proprietà" e "garanzia" son istituti diversi.

    Inoltre, se si tratta di garanzia - e non di proprietà - l'escussione presuppone un inadempimento: se questo non c'è, l'escussione è abusiva.
    Ma, se la banca fosse davvero proprietaria dei titoli, non avrebbe certo bisogno di escutere la garanzia, perchè i fondi (nel tuo caso) sarebbero già di sua proprietà.

    Che senso ha, allora, parlare di "escussione della garanzia"?

    E perchè, se è veramente un contratto di pegno irregolare, nella descrizione dell'oggetto non è stato utilizzato il termine "disporre" di cui all'art. 1851 cod. civ., che avrebbe fatto - anch'esso - la differenza?


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    Approfondirò comunque maggiormente il formulario della banca.

    C'è altra documentazione da poter visionare?

    A chi è intestato il deposito titoli? al cliente oppure ad altri?


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    Qui sotto trovi un articolo che ho trovato utile del Prof. Avv. Marco Ticozzi.



    Tribunale Treviso 17 settembre 2019 n. 1953 su revocatoria fallimentare del pegno
    31 Ottobre 2019
    Avv. Prof. Marco Ticozzi
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    In una causa seguita dal mio studio, il Tribunale di Treviso ha revocato ex art 67 LF (revocatoria fallimentare) l’incasso derivante dalla escussione del pegno da parte del creditore pignoratizio. Per la giurisprudenza è revocabile l’incasso che derivi da un pegno regolare ma non anche quello che derivi dal pegno irregolare. La questione, però, è proprio quella di valutare quando ci si trovi in un caso o nell’altro.
    Spesso il contratto di pegno non specifica la natura del contratto (fermo che il nomen juris non è vincolante) per cui la qualificazione deve essere operata valutando le clausole: in questo senso il Tribunale di Treviso con sentenza 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra, in senso opposto a una precedente sentenza, ha indicato che la clausola che attribuisce il potere di far vendere i beni concessi in pegno, di sostituirli ecc. sia indicativa di un pegno regolare, con la conseguente revocabilità dell’incasso derivante dall’escussione del pegno.

    Revocatoria fallimentare del pegno: pegno regolare e irregolare


    Come noto, la giurisprudenza ritiene che le somme incassate per il realizzo di un pegno regolare siano revocabili ex art. 67 L.F. mentre non lo siano ove si discuta di un pegno irregolare.
    Infatti, si indica con costanza che “nell’ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall.” (Cass. 12 settembre 2011, n. 18597). Ma il principio è pacifico, essendo stato confermato anche recentemente da Cass. 8 agosto 2016, n. 16618.
    Cass. 22 gennaio 2009, n. 1609 precisa poi che “nel pegno regolare l’acquisizione del realizzo da parte del creditore garantito dà luogo ad un «atto solutorio» suscettibile di revoca fallimentare, a differenza dell’acquisizione del controvalore del pegno irregolare, che consente la compensazione con il credito garantito”.
    La giurisprudenza indica che ci si trova di fronte a un pegno irregolare se il bene oggetto di pegno passi in proprietà al creditore. In particolare, occorre che dal contratto emerga non tanto la previsione per la quale il creditore ha diritto di soddisfarsi sul bene, anche con procedure diverse da quelle di legge, ma che ha “la facoltà di disporre del relativo diritto” (Cass. 7563/2011).
    Dunque, nel pegno irregolare, al momento del contratto il bene è passato in proprietà al creditore: l’escussione del pegno non può essere qualificata come pagamento perché il bene ceduto è del creditore; nel pegno regolare, invece, il bene resta del debitore con la conseguenza che l’escussione porta a un incasso da parte della banca.



    Qualificazione del pegno come regolare o irregolare


    La questione è dunque quella di determinare quando ci si trovi di fronte a un pegno regolare e quando invece si tratti di un pegno irregolare. Ciò partendo dall’indicazione della S.C. per la quale vi è pegno irregolare se il creditore pignoratizio può disporre del relativo diritto.
    Come detto, la mera indicazione del nomen iuris (che spesso peraltro manca) non è determinate, occorrendo qualificare il contratto alla luce delle sue concrete clausole.
    È abbastanza frequente (come peraltro nel caso di specie) nei contratti di pegno trovare delle clausole che attribuiscono diritti al creditore pignoratizio: ad esempio che il debitore possa sostituire i titoli oggetto di pegno ma solo con il consenso della banca e soprattutto che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca possa far vendere i titoli costituiti in pegno, magari con un brevissimo preavviso e con procedure diverse da quelle codicistiche.
    Sono questi diritti che possono far considerare il pegno irregolare e, quindi, non revocabile?
    Le due sentenze del tribunale di Treviso sono in senso opposto.
    La questione, a mio avviso, è quella di determinare cosa significhi “la facoltà di disporre del relativo diritto” e, soprattutto, se tale facoltà debba essere ricercata fin dal momento del contratto o possa essere relativa anche a diritti che vengono esercitati in corso di rapporto.
    E la risposta a mio avviso corretta è quella per la quale la facoltà di disporre del diritto, caratteristica del pegno irregolare, deve esserci fin dal momento del contratto.
    Se il pegno irregolare, per definizione, è un pegno nel quale il bene passa in proprietà al creditore pignoratizio, allora tale proprietario deve poter disporre del bene fin dal momento di conclusione del contratto: se non può disporre del bene fin da quel momento significa che non è proprietario, ma è un creditore che ha una garanzia su un bene altrui.



    Revocatoria fallimentare del pegno: Tribunale Treviso 27 luglio 2017 n. 1717.


    Una prima sentenza del Tribunale di Treviso è nel senso di considerare un tale pegno irregolare e, quindi, non revocabile ex art 67 LF.
    Si indica, infatti, che “caratteristica essenziale del pegno irregolare è che oggetto del pegno sia un bene (o una pluralità di beni) considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al creditore la facoltà di disposizione. Con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno, invece che rimanere, come di regola, in capo al datore del pegno, passa immediatamente al creditore pignoratizio (cfr. ex multis. Cass. n. 16618/16).
    Nel caso in esame, alla Banca era stato espressamente conferito il potere di disporre dei titoli dati in garanzia, sicché la fattispecie deve essere qualificata come pegno irregolare, con conseguente possibilità di compensazione ex art. 56 l.f. (o ex art. 1241 c.c.) con il credito da essa vantato nei confronti della correntista.
    A tale qualificazione non osta la previsione contrattuale che subordina la facoltà della Banca di vendere i titoli alla circostanza che la società sia inadempiente” (Trib. Treviso 27 luglio 2017 n. 1717).



    Tribunale Treviso 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra.


    Di diverso avviso è invece la recentissima sentenza Trib. Treviso 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra.
    Infatti, secondo tale diversa sentenza “ai fini della qualificazione giuridica del pegno come regolare o irregolare si osserva che con il contratto costitutivo del pegno la società [fallita] non ha trasferito la proprietà dei titoli a favore della convenuta, la quale infatti non poteva disporne immediatamente, salvo l’obbligo di restituire la somma o la parte dei titoli eccendente l’ammontare del credito garantito (art 1851 c.c.), ma solo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, nel qual caso la Banca poteva esclusivamente vendere i titoli con le modalità concordate ex art. 2797, ult. co. c.c..
    Si legge, infatti, nel contratto alla clausola rubricata “modalità di escussione della garanzia” che “In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite la Banca può far vendere, con preavviso dato in forma scritta, di 1 (uno) giorno … in tutto o in parte ed anche a più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero in mancanza di ufficiale giudiziario …” (doc. 6 attoreo).
    Ulteriore indice della natura regolare del pegno e, quindi, della persistente titolarità in capo al debitore dei titoli costituiti in pegno, è la previsione di cui alla clausola contrattuale rubricata “permanenza della garanzia” che consentiva al debitore, con il consenso del creditore, di sostituire i titoli originariamente costituiti in pegno con altri titoli”.



    Conclusioni
    Alla luce delle indicazioni che abbiamo sopra fornito, ci sembra che la conclusione di cui alla sentenza Trib. Treviso 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra sia corretta.
    Da un lato, per definizione, il pegno irregolare è tale se al momento del contratto il bene passa in proprietà al creditore pignoratizio: il potere di disporre, proprio del proprietario, deve dunque essere ricercato in quel momento.
    Dall’altro lato, comunque, la facoltà attribuita al creditore di far vendere il bene con procedure diverse da quelle codicistiche è ben compatibile con un pegno regolare: l’art. 2797 c.c., infatti, consente alle parti di pattuire modalità di vendita in forme diverse da quelle di legge.
    In questo senso, anche Cass. 16 giungo 2005, n. 12964 ha indicato che “nè, a sostegno della tesi della sussistenza del pegno irregolare, sarebbe potuto venire in evidenza l'argomento che la parte ricorrente intende trarre dalla clausola n. 8 del contrattato, relativa al conferimento al creditore garantito del mandato irrevocabile a vendere i titoli. L'esistenza del mandato, piuttosto, poteva essere argomento proprio di ulteriore conferma dell'avvenuta costituzione di pegno regolare, poichè è pacifico (Cass., n. 19054/2003; Cass., n. 13779/2002;Cass., n. 5981/2001) che il mandato a vendere in rem propriam, pur non essendo revocabile senza giusta causa, non determina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato”.
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    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 27/1/2021, 17:49
     
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    C'è altra documentazione da poter visionare?=No, questa è tutta la documentazione

    A chi è intestato il deposito titoli? al cliente oppure ad altri?=il deposito titoli è intestato alla società del cliente (una S.r.l.)
     
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    La butto là

    Preliminare all'accertamento circa la regolarità o meno del pegno, potresti - se ne hai interesse - approfondire anche la questione se il pegno sia stato validamente costituito, oppure se non sia....nullo.

    Il pegno - come la fideiussione e l'ipoteca - son garanzie che necessariamente devono accedere ad un'obbligazione principale.

    Ma tale obbligazione ha da essere individuata- determinata o, quantomeno, determinabile.

    Qui nella descrizione degli affidamenti sta scritto soltanto "fideiussioni Italia".

    Cosa significa? quali sono le operazioni garantite col pegno? quali i rapporti? sono individuabili oppure è una clausola (passami il termine improprio) "omnibus"?

    Non è come dire le fideiussioni che sono o saranno prestate al fornitore di codici commentati Tizio e Caio o al locatore Sempronio.

    Ad es., per quel che riguarda l'ipoteca (l'altro diritto reale di garanzia), dottrina e giurisprudenza escludono la validità di un'ipoteca che si riferisca genericamente a crediti futuri determinati soltanto in relazione ai soggetti del rapporto (Corte Cass. 2000/n.3997) oppure costituita a garanzia di fatture e forniture da eseguirsi in futuro, ma senza alcuna indicazione circa il rapporto obbligatorio sottostante (ad es., somministrazione). cfr. Corte Appello Genova 05.02.2002,Fall.2002,1211;Corte Appello Milano 08.11.1974,Foro it.1975,parte prima ,986 e Giur. it. 1975, parte prima, 2,1007 e in Riv. dir. ipot.1977,43, con nota di Lucchese, Incertezza del rapporto sottostante al credito ipotecario.
    Per i riferimenti vedi sul Commentario breve al codice civile, Cedam, sub art. 2852 cod. civ..

    E per quel che riguarda la fideiussione per obbligazioni future, in passato dottrina e giurisprudenza han "cazzuolato" alla grande la clausola "omnibus" inserita dalle banche nei loro modelli fideiussori, tant'è che alla fine è dovuto intervenire in soccorso il legislatore inserendo l'obbligo di indicazione dell'importo massimo garantito (art. 1938 cod. civ.).
     
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    Ti aggiorno sull’esito.
    Ho appena finito di discutere.
    adesso ha poca importanza stabilire se fosse una cosa o l’altra, anche perché voglio “felicemente” tornare ad occuparmi di diritto/procedura penale dove sono molto più a mio agio.
    Ancora grazie.
     
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    Matusalemme volevo comunicarti che il riesame lo hanno accolto parzialmente, ma proprio con riferimento al fondo su cui ci eravamo concentrati.
    Per adesso ho solo il dispositivo ma credo che i Giudici avranno ritenuto il pegno di natura irregolare.
     
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    Benino, grazie dell'info (che fa sempre piacere).

    non conoscendo il perimetro della vicenda e della causa nè il tuo interesse finale (a te importa che il pegno sia ritenuto regolare od irregolare? non l'ho capito), non posso essere di grande aiuto

    però - se fosse possibile nel tuo procedimento, se ritenessi di andare avanti con un'impugnativa e se fosse di tuo interesse (e del tuo cliente) - ti consiglierei di valutare anche la questione della eventuale nullità del pegno per indeterminatezza del rapporto principale garantito dal pegno ("fideiussioni Italia")

    purtroppo, solo stamani, rivedendo il testo della costituzione, mi sono soffermato su questo aspetto che - se ritenuto fondato - farebbe saltare il pegno (sempre che questo sia di tuo interesse) e (credo) libererebbe i fondi dal vincolo
     
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    A me interessava il dissequestro del fondo, anche perché sul conto c’era poco.
    Grazie ancora dell’aiuto
     
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