continenza

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    - se l'atto di cessione è datato e firmato da entrambi, oppure se è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale e sono state prodotte in giudizio sia la proposta che l'accettazione (debitamente datate e firmate), la vedo dura a sostenere che si tratti di donazione ....nulla....per difetto di forma

    - come sai, potrebbe trattarsi, sì, di una donazione, ma del tipo donazione "indiretta" (art.809 cod. civ.), e la forma utilizzata (cessione credito a titolo gratuito) sarebbe - anch'essa - inoppugnabile: cfr. Corte Cass. 05.06.2013 n.14197; Bianca, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, 2014 pag. 914

    - aggiungerei che la cessione del credito "a titolo gratuito" è prevista dalla legge:art.1260 cod. civ.

    - quindi, anche l'eventuale presunzione, secondo me, non aiuterebbe la tesi della donazione

    ----------------------------------

    - fermo quanto sopra, se proprio proprio me lo prescrivesse.... il medico di sostenere la nullità di quella cessione, cercherei di costruire la tesi ed argomentare da Corte Cass. Sez. Un. 27 luglio 2017 n.18725

    Edited by ancorpiùanticodimatusalemme - 17/3/2021, 17:51
     
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    Solo per vedere se riusciamo ad intenderci- non per rompere le scatole.
    Il difetto ex art. 782 c.c. é il difetto della forma solenne, non la forma scritta.
    Qui però c'é il problema che si cede gratuitamente un credito futuro (le future spese di lite di una causa).
    Quindi se é donazione, c'é ANCHE la violazione dell'art. 771 c.c. (divieto di donazione di beni futuri).
    Controparte dice che la cessione a titolo gratuito non equivale a donazione.
    MA LA CAUSA GRATUITA E NON DONATIVA DELL'ATTO, DOVREBBE RISULTARE DALL'ATTO, PER NON DAR LUOGO ALLA PRESUNZIONE CHE LA CESSIONE GRATUITA EQUIVALGA AD UNA DONAZIONE. V'é infatti sfavore legislativo per gli atti gratuiti atipici.
     
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    - nello stesso spirito di discussione costruttiva:

    - non capisco cosa intendi quando scrivi che "la causa gratuita e non donativa dovrebbe risultare dall'atto per non dar luogo alla presunzione...."

    - mi sembra di desumere che, secondo Te, nella cessione avrebbe dovuto esser spiegata - magari con apposita formula particolare - la motivazione, il perchè ed il percome della gratuità dell'atto, a pena di ritenere, in caso contrario e con presunzione, che si sarebbe in presenza di una donazione

    - allora son andato a vedermi il Formulario notarile del Notaio Petrelli, vol. 1,tomo 3, 2016,Giuffrè, pag. 328 e segg., che riporta anche un esempio di cessione credito a titolo gratuito formulata come segue:

    - tratto dall'esempio:

    - .....premesso che:...che è quindi intenzione di Tizio....cedere a titolo gratuito (eventualmente: e per spirito di liberalità)

    -...Tizio dona......(ovvero: cede a titolo gratuito) a Caio....


    - nell'esempio del Notaio Petrelli, "eventualmente" ed "ovvero" son scritti in corsivetto


    - quindi, secondo me, con un'unica formula il Notaio ha redatto l'esempio di entrambe le cessioni di credito gratuite ipotizzabili: una è quella GRATUITA, effettuata SENZA spirito di liberalità, e l'altra è quella, sempre gratuita ma effettuata CON spirito di liberalità


    - che queste due siano le ipotesi possibili, si ricava anche dal medesimo Formulario del Notaio Petrelli, nota in fondo a pag. 331,circa il Regime Fiscale, dove scrive: "Al trasferimento gratuito del credito- ancorchè non effettuato per spirito di liberalità- si applica l'imposta di donazione..."

    - che nella fattispecie si tratti di credito futuro non sposta il ragionamento, in quanto anche il credito futuro è cedibile purchè sia determinato o determinabile: a tal proposito, non mi pare ci possa essere discussione (spese legali della causa fra Tizio e Caio)

    - quanto alla nullità della donazione perchè relativa a beni futuri, essa vale se si tratta di donazione (il che è tutto da vedere) e, se ricordo bene la vicenda descritta sopra, tali crediti sembrerebbero più attuali (che futuri),trattandosi - se non vado errato - di quelli già riconosciuti nella sentenza di primo grado

    - tieni presente, inoltre, che di cessione di credito a titolo gratuito parla l'art. 1260 cod. civ. e che per cedere gratuitamente un credito secondo me basta dire - semplicemente - che "la cessione avviene a titolo gratuito", e che,invece, solo se s'ha da fare una donazione occorre utilizzare il termine "dona" e "con spirito di liberalità"

    - buon lavoro
     
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    CITAZIONE (eldiablo @ 26/11/2020, 10:25) 
    Tizio soccombe in una causa avanti al Tribunale di X.

    Paga le spese di lite, ma il pagamento contiene un presunto errore di calcolo (in eccesso) quanto alle spese (in particolare per quanto concerne la ritenuta d'acconto, l'iva e la cpa).

    Cede il credito a Caio che impugna e chiede la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza.
    Che ne pensate ?

    Famo a capisse.... Tizio perde una causa e paga le spese di lite e coinvolge Caio cedendo a questi il credito futuro ed eventuale che verrà ad esistenza nel caso in cui l'appello ribalti la sentenza di primo grado e riconosca il diritto di rifondare Tizio delle spese di lite di primo grado. Sulla base di questo ragionamento Tizio e Caio credono che Caio sia legittimato ad agire in giudizio? sulla base di quale istituto giuridico?
     
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    Se non ho capito male:

    - le cause son due;

    - una, sul merito principale, circa una questione in materia di comunione, gia’ decisa in primo grado in Tribunale ed ora pendente in appello;

    - l’altra (la seconda),insorta dopo l’avvenuto pagamento delle spese legali relative al processo di primo grado, oggetto di cessione credito a Caio (delle spese - in ipotesi- pagate in più), oggi pendente davanti al Giudice di Pace;

    - le cause han diversi soggetti, diverso (almeno parzialmente) petitum e causa petendi

    - per questo motivo,credo,si sia ipotizzato - anche e fra l’altro - di possibile continenza

    - oggetto della cessione son le spese - per ipotesi - di già pagate in più a seguito della sentenza di primo grado in Tribunale, quindi non di quelle - future ed eventuali - da ribaltamento della sentenza di primo grado

    - sempre che abbia capito bene

    Edited by stracassòn - 25/3/2021, 13:35
     
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    Andrea, lui invoca il 1263 c.c. ... ma mi pare una ...
     
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    CITAZIONE (stracassòn @ 25/3/2021, 12:48) 
    - l’altra (la seconda),insorta dopo l’avvenuto pagamento delle spese legali relative al processo di primo grado, oggetto di cessione credito a Caio (delle spese - in ipotesi- pagate in più), oggi pendente davanti al Giudice di Pace;


    - oggetto della cessione son le spese - per ipotesi - di già pagate in più a seguito della sentenza di primo grado in Tribunale, quindi non di quelle - future ed eventuali - da ribaltamento della sentenza di primo grado

    Diablo ci confermi che la cessione di credito ha avuto ad oggetto solo le spese legali non dovute e pagate in più causa errore di calcolo?
     
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    Ci sono due cessioni:
    -la prima delle future spese legali che la Corte d'Appello avrebbe liquidato al cessionario;
    -la seconda della somma dovuta in restituzione per errore di calcolo.

    Nel primo caso, controparte invoca il 1263 c.c. in appello : é un'assurdità.

    Si sostiene cioé che la cessione delle spese future id lire, abiliterebbe l'appellante cessionario anche ad impugnare nel merito la causa, che é stata confezionata ex art. 1209 c.c. (era l'impugnativa di una delibera della comunione, effettuata da un coerede, soccombente in prime cure e poi cedente il credito).
     
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    CESSIONE “…della somma dovuta in restituzione per errore di calcolo
    Forse questa è la parte meno problematica della vicenda, la tralascio per ora.

    CESSIONE DELL’EVENTUALE CREDITO DERIVANTE DALLE “future spese legali che la Corte d'Appello avrebbe liquidato al cessionario”, “Si sostiene cioé che la cessione delle spese future di lite, abiliterebbe l'appellante cessionario anche ad impugnare nel merito la causa"
    Istintivamente vado alla ricerca del perché cedente e cessionario abbiano posto in essere una simile operazione. Mi viene da chiederti se il cessionario non sia un Avvocato che voglia agire in giudizio a norma dell’art. 86 c.p.c. La causa giustificativa di questo contratto non mi sembra possa essere inquadrata nell’ambito della liberalità stante il fatto che a Caio (Avvocato?) viene ceduto un “credito futuro” che verrà ad esistenza solo nel momento in cui egli agisca in giudizio, vinca la causa e così facendo faccia riconoscere a Tizio, attraverso sentenza del giudice, il diritto sostanziale di quest’ultimo che è il risultato finale a cui ambisce Tizio. Do ut des. A Tizio riconoscimento del diritto sostanziale a Caio il credito ceduto (futuro ed eventuale). Non sarebbe stato più facile per Tizio dare a Caio la rappresentanza processuale TECNICA? Vedete bene che però nel caso di questa operazione Caio ha il vantaggio di non rischiare di perdere la causa, e essere poi costretto a sborsare anche l’onorario al proprio Avvocato. C’è da chiedersi semmai una simile operazione sia plausibile sotto il profilo deontologico di categoria e non solo. Se sia possibile, per volontà delle parti, trasformare quella che nella passata dottrina era denominata obbligazione di mezzi in una obbligazione di risultato.

    controparte invoca il 1263 c.c. in appello.”
    Ammesso e NON CONCESSO che la legittimazione ad agire in giudizio sia da annoverarsi tra la categoria degli “altri accessori” (del credito ceduto) di cui all’art. 1263 c.c. non vedo come possa il cessionario legittimamente agire in giudizio sulla base di questa presunta accessorietà quando lo stesso diritto di credito non è attuale e neppure si sa se verrà ad esistenza. A mio avviso vi è prima facie un difetto di legittimazione processuale, Caio può vantare una mera aspettativa rispetto al credito ceduto e non può esercitare le prerogative del titolare del diritto.

    Edited by AndreaB l-33 - 26/3/2021, 08:25
     
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    - se ho capito bene, entrambe le volte è stato ceduto un CREDITO per spese legali

    - una prima volta, il credito comprende sia le spese legali del primo grado sia quelle future relative all'appello, ed una seconda volta il credito ceduto riguarda la differenza (per Iva- cpa-etc.) tra quanto dovuto (asseritamente in meno) in esito alla soccombenza nel processo di primo grado rispetto a quanto effettivamente pagato (in più)

    1. questione
    se le cose stan così, come può il soccombente in primo grado aver effettuato la SECONDA cessione (comprensiva sia delle spese passate che di quelle future) se ha già ceduto l'intero credito per spese legali passate?

    oppure mi sbaglio perchè la prima cessione del credito riguarda SOLO le spese future del giudizio d'appello?

    2. questione
    la cessione del credito (quello in fase di appello) riguarda ESCLUSIVAMENTE il CREDITO DA SPESE LEGALI
    se è così, non vedo come si possa estendere il concetto di "spese legali" fino a ricomprendere l' intera posizione soggettiva relativa alla comunione od altre situazioni giuridiche.


    3. questione
    mi pare di aver capito che entrambe le cessioni son avvenute a titolo GRATUITO.
    Ora, e tralasciando l'ipotesi della donazione (che ho escluso in precedenti post, cui rimando), sarebbe comunque da indagare il perchè di tali attribuzioni gratuite di ricchezza. Siamo di fronte ad un'Opera Pia? oppure qui qualcuno -moltiplicando le cause come fossimo nella parabola dei pani ed i pesci - cerca di lucrare su...eventuali e future spese legali? abusando dei mezzi legittimi consentiti dal ns. ordinamento giuridico ed intasando i ns. tribunali con lunghe cause in spregio del giusto processo?
    Se così fosse, occorrerà ricercare nella dottrina e nella giurisprudenza i mezzi correttivi adottati a fronte di simili situazioni di abuso del diritto e di abuso del processo (art. 88 cod. proc. civ., mala fede, exceptio doli,etc.): cfr. Corte Cass. Sez. Un. 15 novembre 2007 n.23726).
     
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    (segue)



    4. questione

    si tratta, in realtà, di un approfondimento della questione già trattata sopra al n. 2.

    Il terzo - che si è reso acquirente del credito da spese processuali ed ha impugnato la sentenza in appello - ha da agire, nè potrebbe essere altrimenti, in forza ed in virtù del disposto di cui all'art. 111 cod. proc. civ.

    Come è noto, tale istituto ammette e disciplina la successione a titolo particolare (nel ns. caso, per cessione del credito) nel diritto controverso a processo pendente, dovendosi intendere, quindi, anche nell'ipotesi in cui il diritto venga trasferito dopo la sentenza di primo o secondo grado e penda il termine per il successivo giudizio

    Ma...il caso del terzo acquirente di un credito PER SPESE PROCESSUALI può iscriversi legittimamente nel perimetro dell'art. 111 cod. proc. civ.?

    cosa si intende con l'espressione DIRITTO CONTROVERSO?

    detto altrimenti, può la cessione del credito circa le spese legali relative ad un procedimento in materia di COMUNIONE integrare gli estremi del DIRITTO CONTROVERSO?

    Per la maggioranza della dottrina (Fazzalari, Proto Pisani, Satta) con l'espressione "diritto controverso" si intende il "diritto sostanziale dedotto in giudizio" (contra:Picardi, secondo cui deve intendersi "il diritto al provvedimento sul merito"): per questi ed altri riferimenti, cfr. Codice di procedura civile - Le fonti del diritto italiano (a cura di N.Picardi), sub art. 111 cod. proc. civ.,pag. 449,Giuffrè,1994

    Sembra facile arguire che la cessione delle spese legali - oggetto di pronuncia ACCESSORIA e CONSEQUENZIALE per LEGGE a qualsiasi procedimento: art. 91 cod. proc. civ. - NON possa farsi rientrare in alcun modo nè nel concetto di "diritto sostanziale dedotto nel giudizio", che ha riguardato una questione in materia di COMUNIONE, nè ,parimenti e per il medesimo motivo, in quello di "diritto al provvedimento sul merito"

    Vero è che la giurisprudenza ha interpretato la norma dell'art.111 cod. proc. civ. in senso più lato, ma con una precisazione che - secondo me - va proprio nell'esatto indirizzo contrario di quel che va sostenendo il contraddittore di Eldiablo.

    Ad es., i Giudici della Suprema Corte hanno sancito che:

    la successione nel diritto controverso sussiste non solo quando sia alienato l'identico diritto che forma oggetto della controversia ,ma ogni volta che l'alienazione importi, per un rapporto di DERIVAZIONE SOSTANZIALE, il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (Corte Cass. 12.02.1973 n.415);e che

    tale situazione ricorre quando oggetto della successione SUL PIANO SOSTANZIALE sia una situazione giuridica soggettiva rispetto alla quale il diritto controverso si trovi in un rapporto in senso lato ACCESSORIO e comunque tale che il trasferimento dell'una comporti il trasferimento dell'altro (Corte Cass. 09.08.1973 n.2280)

    ora, aldilà di doversi andare ad analizzare nel dettaglio ogni singola sentenza, mi pare si possa obiettivamente sostenere che:

    1. le spese processuali del procedimento di primo (e ancor di più quelle di secondo grado) NON costituiscano quel particolare "diritto controverso" di cui è consentita la successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., in quanto la condanna alle spese a carico del soccombente è pronuncia - per legge: art. 91 cod. proc. civ.) - consequenziale ed accessoria alla definizione del giudizio (Corte Cass. 2011/10663;2007/22106;S.U.1997/9859), ed io aggiungerei di qualsiasi giudizio proposto da chicchessia; le spese processuali NON sono state l'oggetto del contendere in primo grado!

    2. le spese processuali - siccome diritto di credito ACCESSORIO al "credito" principale (che qui sarebbe costituito, invece, da una questione in materia di COMUNIONE, e quindi già per questo solo motivo ben lontana dal diritto delle obbligazioni) - le spese processuali, ripeto, NON potrebbero nemmeno configurare quel RAPPORTO PRINCIPALE sul PIANO SOSTANZIALE capace di attrarre e trainare il rapporto relativo alla COMUNIONE, che potrebbe farsi rientrare nella giurisprudenza sopra menzionata, per il semplice motivo che....le spese processuali son proprio - esse - l'elemento ACCESSORIO al RAPPORTO PRINCIPALE costituito dalla vicenda della COMUNIONE.
     
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    CITAZIONE (ancorpiùanticodimatusalemme @ 27/3/2021, 12:10) 
    (segue)



    4. questione

    si tratta, in realtà, di un approfondimento della questione già trattata sopra al n. 2.

    Il terzo - che si è reso acquirente del credito da spese processuali ed ha impugnato la sentenza in appello - ha da agire, nè potrebbe essere altrimenti, in forza ed in virtù del disposto di cui all'art. 111 cod. proc. civ.

    Come è noto, tale istituto ammette e disciplina la successione a titolo particolare (nel ns. caso, per cessione del credito) nel diritto controverso a processo pendente, dovendosi intendere, quindi, anche nell'ipotesi in cui il diritto venga trasferito dopo la sentenza di primo o secondo grado e penda il termine per il successivo giudizio

    Ma...il caso del terzo acquirente di un credito PER SPESE PROCESSUALI può iscriversi legittimamente nel perimetro dell'art. 111 cod. proc. civ.?

    cosa si intende con l'espressione DIRITTO CONTROVERSO?

    detto altrimenti, può la cessione del credito circa le spese legali relative ad un procedimento in materia di COMUNIONE integrare gli estremi del DIRITTO CONTROVERSO?

    Per la maggioranza della dottrina (Fazzalari, Proto Pisani, Satta) con l'espressione "diritto controverso" si intende il "diritto sostanziale dedotto in giudizio" (contra:Picardi, secondo cui deve intendersi "il diritto al provvedimento sul merito"): per questi ed altri riferimenti, cfr. Codice di procedura civile - Le fonti del diritto italiano (a cura di N.Picardi), sub art. 111 cod. proc. civ.,pag. 449,Giuffrè,1994

    Sembra facile arguire che la cessione delle spese legali - oggetto di pronuncia ACCESSORIA e CONSEQUENZIALE per LEGGE a qualsiasi procedimento: art. 91 cod. proc. civ. - NON possa farsi rientrare in alcun modo nè nel concetto di "diritto sostanziale dedotto nel giudizio", che ha riguardato una questione in materia di COMUNIONE, nè ,parimenti e per il medesimo motivo, in quello di "diritto al provvedimento sul merito"

    Vero è che la giurisprudenza ha interpretato la norma dell'art.111 cod. proc. civ. in senso più lato, ma con una precisazione che - secondo me - va proprio nell'esatto indirizzo contrario di quel che va sostenendo il contraddittore di Eldiablo.

    Ad es., i Giudici della Suprema Corte hanno sancito che:

    la successione nel diritto controverso sussiste non solo quando sia alienato l'identico diritto che forma oggetto della controversia ,ma ogni volta che l'alienazione importi, per un rapporto di DERIVAZIONE SOSTANZIALE, il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (Corte Cass. 12.02.1973 n.415);e che

    tale situazione ricorre quando oggetto della successione SUL PIANO SOSTANZIALE sia una situazione giuridica soggettiva rispetto alla quale il diritto controverso si trovi in un rapporto in senso lato ACCESSORIO e comunque tale che il trasferimento dell'una comporti il trasferimento dell'altro (Corte Cass. 09.08.1973 n.2280)

    ora, aldilà di doversi andare ad analizzare nel dettaglio ogni singola sentenza, mi pare si possa obiettivamente sostenere che:

    1. le spese processuali del procedimento di primo (e ancor di più quelle di secondo grado) NON costituiscano quel particolare "diritto controverso" di cui è consentita la successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., in quanto la condanna alle spese a carico del soccombente è pronuncia - per legge: art. 91 cod. proc. civ.) - consequenziale ed accessoria alla definizione del giudizio (Corte Cass. 2011/10663;2007/22106;S.U.1997/9859), ed io aggiungerei di qualsiasi giudizio proposto da chicchessia; le spese processuali NON sono state l'oggetto del contendere in primo grado!

    2. le spese processuali - siccome diritto di credito ACCESSORIO al "credito" principale (che qui sarebbe costituito, invece, da una questione in materia di COMUNIONE, e quindi già per questo solo motivo ben lontana dal diritto delle obbligazioni) - le spese processuali, ripeto, NON potrebbero nemmeno configurare quel RAPPORTO PRINCIPALE sul PIANO SOSTANZIALE capace di attrarre e trainare il rapporto relativo alla COMUNIONE, che potrebbe farsi rientrare nella giurisprudenza sopra menzionata, per il semplice motivo che....le spese processuali son proprio - esse - l'elemento ACCESSORIO al RAPPORTO PRINCIPALE costituito dalla vicenda della COMUNIONE.

    Il cessionario è titolare del diritto di credito futuro ed eventuale per le spese legali del giudizio di appello e sulla base di questo diritto di credito pretende di agire in giudizio difendendo il preteso diritto del cedente (soccombente in primo grado).
    Da questo ne deriverebbe che la legittimazione processuale (legittimazione ad agire in giudizio a difesa del proprio diritto) sarebbe rimessa non nelle mani del titolare del diritto sostanziale, (ovvero il cedente), ma di altro soggetto, ovvero il cessionario, senza conferimento del potere di rappresentanza sostanziale e processuale a quest'ultimo.

    Questa affermazione non la condivido: "Il terzo - che si è reso acquirente del credito da spese processuali ed ha impugnato la sentenza in appello - ha da agire, nè potrebbe essere altrimenti, in forza ed in virtù del disposto di cui all'art. 111 cod. proc. civ.
    Come è noto, tale istituto ammette e disciplina la successione a titolo particolare (nel ns. caso, per cessione del credito) nel diritto controverso a processo pendente, dovendosi intendere, quindi, anche nell'ipotesi in cui il diritto venga trasferito dopo la sentenza di primo o secondo grado e penda il termine per il successivo giudizio.
    "

    A me sembra che il 111 c.p.c. sia proprio di segno contrario:
    "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il PROCESSO PROSEGUE TRA LE PARTI ORIGINARIE....In ogni caso il successore a titolo particolare PUO' INTERVENIRE O ESSERE CHIAMATO nel processo."

    Edited by AndreaB l-33 - 27/3/2021, 14:53
     
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    per me non c'è effettivamente successione nel diritto controverso anche perchè quest'ultimo non è menzionato nella cessione.
    il diritto controverso é l'impugnativa DI UN COEREDE, EFFETTUATA EX ART. 1109 C.C. IN PRIME CURE di una delibera di comunione ereditaria indivisa.
    Quest'ultimo é rimasto soccombente in prime cure, PERCHE' LA DELIBERA NON E' STATA ANNULLATA.
    La cessionaria delle spese future non é coerede.
    Non c'é legittimatio ad causam DELLA STESSA. L'azione é personale ed incedibile.
    mi pare anche un tentativo di bypassare l'art. 81 c.p.c. in tema di divieto di sostituzione processuale.
    C'é materia per chiedere il 96 cpc, a mio giudizio
    Grazie 1000
     
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    - ovviamente,il mio ragionamento (art. 111 cod. proc. civ.) presuppone che il terzo abbia acquistato sia il credito delle spese di primo grado che quelle relative all'appello

    - se le cose stan altrimenti, ben vengano

    - dobbiamo intenderci con l'aiuto di Eldiablo (perchè io finora non ho ancora capito bene come si son svolti i fatti, chi e quanti han fatto causa ed appello, quali e quante cessioni, di cosa e quando: mi dispiace, ma io devo scendere nel dettaglio... del dettaglio)

    - Eldiablo, se lo ritiene, dovrebbe chiarire bene se la cessione delle spese riguarda solo quelle future ed eventuali dell'appello oppure se comprende anche quelle di primo grado

    - inoltre, Eldiablo , sempre che lo ritenga,dovrebbe chiarire se - circa le spese di primo grado - son state cedute al terzo "tutte" le spese, oppure soltanto quelle relative alla differenza pagata in più per Iva,cpa, etc.

    - ed inoltre Eldiablo,ut supra, dovrebbe chiarire la seguenza temporale delle cessioni (ed in particolare delle notifiche), in quanto ho il forte timore-sospetto che qualcuno abbia ceduto anche ciò di cui non disponeva più

    - prego
     
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    "le parti danno atto che qualsiasi credito, anche personale, rispetto alle domande proposte in sede di impugnazione spetterà in via esclusiva alla cessionaria, la quale assumerà legittimazione attiva per la proposizione dell'appello ...".
    In precedenza si trova scritto: "...il cedente cede al cessionario, che accetta tutti i crediti presenti e futuri, nessuno escluso, derivanti dall'appello che verrà proposto ...".

    Quindi, oggetto di cessione sono: restituzione spese di lite di prime cure; e, direi, spese di seconde cure.
    V'é un fugace riferimento alla legittimazione all'appello, ma l'azione postula ex art. 1209 c.c. la qualità di erede, ciò che non
    é la cessionaria.
     
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