continenza

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    Chiedo venia se ancora scasso.

    Il caso é il seguente.

    Tizio soccombe in una causa avanti al Tribunale di X.

    Paga le spese di lite, ma il pagamento contiene un presunto errore di calcolo (in eccesso) quanto alle spese (in particolare per quanto concerne la ritenuta d'acconto, l'iva e la cpa).

    Cede il credito a Caio che impugna e chiede la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza.

    Poi si sveglia e si accorge dell'errore di calcolo.

    Ma secondo me Caio non può (più) adire il GdP per ottenere quanto versato in eccedenza perché ci sarebbe continenza rispetto alla domanda di ripetizione delle spese avanti alla Corte d'Appello.

    Che ne pensate ?
     
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    prima di affrontare la questione della continenza, che non mi pare fuori luogo, ti consiglierei di guardare - se posson tornare utili - Corte Cass. 25.02.2009 n.4483 e Corte Cass. 23.02.2006 n.3998 per verificare l'eventuale sussistenza anche di problemi di legittimazione e di interesse ad agire da parte del cessionario del credito

    parrebbe che le spese processuali, sostenute dal dante causa, non possano rientrare tra gli altri accessori del credito di cui all'art. 1263 cod. civ.

    vedi se la cosa sta in piedi oppure no

    --------------------------------------------------------

    i due procedimenti (d'appello e davanti al GdP) son in regola con quanto dispone l'art. 111 cod. proc. civ. circa la successione a titolo particolare in corso di causa?


    -----------------------------------------------------------------------------


    quanto alla continenza, le due domande son proprio identiche?

    oppure con l'appello si è impugnata genericamente la condanna alle spese e nel giudizio davanti al giudice di pace se ne è contestata l'applicazione pratica, ovverossia il conteggio effettuato dagli avvocati (che, notoriamente, di matematica non capiscono granchè?)

    Edited by stracassòn - 26/11/2020, 16:32
     
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    Grazie, qui la cosa è bizzarra.

    Spiego meglio.

    Con prima scrittura di cessione é stato ceduto il credito delle future spese legali. E sulla scorta di quello si è fatto appello alla Corte d'Appello.

    Con seconda scrittura é stato ceduto il credito alla differenza fra quanto dovuto effettivamente e quanto pagato per errore, sempre in relazione alle spese.

    Mi pare che la prima, in forza della quale é stato coltivato l'appello, ricomprenda la seconda.

    Donde, la continenza rispetto alla causa poi promossa al GDP per la differenza :unsure:
     
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    - certamente bizzarra la situazione, ma qualcosa mi sfugge

    - è pendente, in appello, solo una causa relativa alle spese legali? possibile?

    - e il resto della vicenda? la questione principale (spese escluse) è stata anch'essa appellata dal cedente Tizio? oppure la questione principale si è chiusa con la perdita della causa in primo grado?

    - il cessionario è un avvocato?

    - visto che il credito relativo alle spese era già stato ceduto una prima volta, com'è stata possibile la seconda cessione? inesistenza (o, meglio, nullità) della seconda cessione per difetto di causa?

    - se la seconda cessione non esiste, come fa a stare in piedi il secondo procedimento?

    - oppure c'è stata una retrocessione (della prima cessione) tra i due e, poi, una nuova cessione tra i medesimi? ma la retrocessione è stata notificata al debitore ceduto? e poi gli è stata notificata la seconda cessione?

    Edited by stracassòn - 27/11/2020, 09:17
     
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    Per fortuna esiste qualcuno con cui confrontarsi, perché la situazione é bizzarra.

    Allora, la prima cessione é un escamotage per fare appello.

    Tizio non può cedere il diritto sostanziale (che concerne l'impugnativa di una delibera ex art. 1109 c.c. e che é riservata
    ai soli comunisti / comproprietari della comunione) e dunque cede il diritto alle spese future di causa, credendo così di creare una legittimazione del cessionario
    che per me non sussiste.

    La seconda cessione é per recuperare la differenza fra quanto versato per spese legali e quanto dovuto.

    La prima cessione peraltro è nulla ex art. 771 c.c. perché:
    -riguarda un bene futuro (spese legali non ancora liquidate);
    -é a titolo gratuito.

    Mi sembra una situazione talmente assurda che... non ci credo neppure io. Grazie cmq
     
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    - la causa o le cause è/son molto intriganti e son dense di molti spunti interessanti: tra i molti:

    - potrebbe essere un caso di continenza, ma anche di litispendenza: in realtà, il cessionario è il medesimo, agisce in virtù di un credito futuro (al momento della prima cessione) e determinato al momento della seconda, ma è sempre per la stessa causa petendi ed il petitum è stato solo ridotto- attualizzato;

    - solleverei entrambe le eccezioni, la continenza in subordine alla litispendenza;

    - se la prima cessione fosse davvero una donazione, potrebbe esser dichiarata nulla forse anche per problemi di forma;

    - non ho capito se anche il cedente ha impugnato la sentenza del Tribunale per il merito della controversia;

    - se così NON fosse, davanti alla Corte d'Appello potrebbe sollevarsi questione anche circa la possibilità di ottenere una qualsiasi pronuncia sulle spese processuali di primo grado mancando una decisione di modifica sulla questione principale di merito: vedi Consiglio di Stato 22.02.2018 n.1127;

     
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    - in particolare, sempre sulla questione della continenza:

    - le parti son le medesime; il cessionario agisce in virtù di un credito futuro per spese legali indeterminate (al momento della prima cessione),mentre per un credito della medesima specie, ma più preciso e determinato al momento della seconda;

    - come indicato sopra, solleverei entrambe le eccezioni, la continenza in subordine alla litispendenza;

    - consiglierei di sollevare anche e per prima l'eccezione di litispendenza in quanto questa - a differenza della continenza - è esercitabile anche se le due identiche cause pendono in gradi diversi (come in questo caso: Corte d'Appello e GdP); mentre in questo caso la continenza parrebbe doversi escludere.

    Edited by stracassòn - 27/11/2020, 20:24
     
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    - P E N S I E R O - N O T T U R N O ...... S T U P E N D O -


    - cosa ti conviene eccepire, sperando che il giudice non eserciti i suoi poteri d'ufficio oppure che non ci pensi controparte?

    - in quale causa sei più forte? in quale hai maggiori possibilità di vittoria?

    - risposta el-diabolica: ri-leggiamo l'art. 39 cod. proc. civ.

    - (se ho capito bene) in Corte d'Appello ctp chiede genericamente la restituzione delle spese di primo grado, mentre nella causa introdotta per seconda (avanti il GdP) ctp cerca di farti il pelo ed il contro-pelo sui conteggi di Iva e ritenute d'acconto

    - (sempre se ho capito bene e senza conoscere gli atti e le conclusioni), considerate tutte le eccezioni di cui abbiamo parlato sopra (difetti di forma della donazione, accessorietà della condanna alle spese, fraudolenza e abuso del diritto di cessione del credito, etc.) nonchè le limitazioni di ammissibilità per l'appello, penso che nel giudizio avanti il GdP valga la pena di eccepire - solo - la litispendenza

    - ciò in quanto l'eventuale riconoscimento della continenza porterebbe con sè - soltanto - la riunione delle cause (per cui, credo, non ti cambierebbe granchè), mentre la litispendenza comporterebbe - sopratutto - la cancellazione della (seconda) causa dal ruolo del GdP.
     
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    - ho riletto e qualcosa non mi quadra

    - se ho ben capito, sulla base di una prima cessione di credito, Caio ha appellato la sentenza di condanna per ottenere il rimborso di tutte le spese legali pagate da Tizio in esito alla soccombenza; che azione ha promosso? immagino NON un'azione di ripetizione di indebito perchè il pagamento per sentenza era dovuto;

    - poi, in base ad una seconda cessione di credito, sempre Tizio ha promosso - avanti al GdP - una nuova azione per (immagino) la ripetizione della - sola - differenza per Iva, ritenuta, etc. tramite (immagino sempre) un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.;

    - ora il cedente dovrà spiegare, anzitutto, come abbia potuto cedere il credito la seconda volta (c'è stata nel mezzo una retrocessione del credito, con relative ri-notifiche? una di riappropriazione del credito ed una relativa alla nuova cessione?), disponendo dello stesso una prima volta per l'intero e la seconda soltanto per una piccola parte (ma sempre ricompresa nella prima);

    - ma al cessionario Tizio si potrebbe obiettare che con la seconda azione - limitata com'è alla differenza per Iva e ritenuta d'acconto - ha rinunciato all'appello o prestato acquiescenza alla sentenza circa la - più ampia - condanna alla generalità delle spese;

    - attenzione: per l'art. 1260 cod. civ.la cessione può avvenire anche semplicemente a titolo gratuito senza per forza doversi configurare una donazione: cfr. G.Petrelli, Formulario Notarile Commentato, Vol. primo, tomo terzo, Giuffrè, 2016 , Seconda edizione, pag. 328 e segg. ove trovasi la formula relativa a cessione di credito a titolo gratuito con le eventuali modifiche per la donazione.

     
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    Sono d'accordo sulla cessione a titolo gratuito come possibilità.
    Tuttavia, la causa non liberale (cioé non donativa) dovrebbe emergere dall'atto,
    sennò sono portato a pensare che si tratti di donazione.
     
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    - se hai l’atto di cessione, lo puoi verificare subito

    - se non lo hanno depositato, eccepisci la carenza di legittimazione (almeno fino a prova contraria)
     
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    - per dottrina e giurisprudenza consolidata, la cessione del credito è a causa variabile, potendo adempiere a svariate finalità: vendita, donazione, adempimento, garanzia dell'obbligazione

    - a favore di quel che scrivi, per Corte Cass.06.10.1962 n.2857 qualora nel contratto di cessione non venga indicata la causa per la quale essa ha avuto luogo, non può ritenersi che la cessione sia fatta a titolo gratuito. Pertanto, in caso di mancata indicazione della causa, è consentita l'indagine diretta ad individuarla e tale accertamento può essere fatto anche in base ad elementi estranei al contratto

    - trattandosi di negozio cd. astratto, consistente nel trasferimento di un credito, la cessione - dal punto di vista del rapporto causale - diventa catalogabile, volta per volta, nel tipo di negozio in cui viene attuata

    - vero è che il debitore ceduto - stante la sua posizione di soggetto terzo rispetto all'atto di trasferimento - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, gli sono indifferenti i vizi del rapporto causale sottostante ed egli non può opporli al cessionario...ma, essendogli riconosciuto il solo interesse ad effettuare un PAGAMENTO LIBERATORIO, è del tutto ovvio e non contraddice il principio di causalità che gli venga riconosciuto anche il potere di indagare sull'esistenza del contratto di alienazione e sulla sua VALIDITA' ESTRINSECA E FORMALE

    - quindi, per pagare (eventualmente e se del caso) e pagare bene, vediamo questo atto di cessione!
     
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    no, matusa, nell'atto sta scritto che la cessione avviene "a titolo gratuito".
    Io ho interesse a dire che si tratta di cessione nulla per violazione del 771 c.c. -divieto di donazione di
    beni futuri.
    Controparte dice che é gratuita, ma non donativa.
    Ma questo deve emergere dall'atto!
    Altrimenti, si presume la donazione
     
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    - per capire, sai, sono un po' rinco

    - quando scrivi che "nell'atto sta scritto che la cessione avviene a titolo gratuito", per "atto" intendi che controparte ha prodotto in giudizio il vero e proprio "atto di cessione", ove è stabilito che essa avviene a titolo gratuito?

    - oppure controparte afferma nell' "atto" di citazione che essa è avvenuta a titolo gratuito?
     
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    sì, nell'atto di cessione
     
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