litisconsorzio necessario

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    forumista navigato

    Group
    Member
    Posts
    2,888

    Status
    Offline
    Tizio stipula con Caio un contratto di comodato (ma potrebbe trattarsi anche di un locazione o di un altro rapporto) inserendo una clausola che dice che il bene é a vantaggio della famiglia di Caio, lui compreso. Caio, convenuto in giudizio, dice che sussiste litisconsorzio necessario. A me pare una bischerata, perché le parti del contratto sono solo due. Concordate ?
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    117

    Status
    Offline
    Sembrerebbe anche a me, ma tutto dipenderà dalla formulazione contrattuale utilizzata.

    E poi dalle "suggestioni" con casi simili, in senso più o meno ampio.

    hai visto,ad es., in vario senso, le sentenze in materia di litisconsorzio necessario nel caso di comodato al titolare di un' impresa familiare, di assegnazione della casa familiare alla moglie del figlio/fratello separato/divorziato (che aveva ricevuto la casa in comodato dai genitori o dalle sorelle) oppure ancora a quelle in caso di morte del comodatario?

    Controlla bene la clausola sulla destinazione:abitazione solo sua o anche della famiglia? ci sono scritti coevi alla stipula del contratto di comodato?

    A quel tempo il comodatario era singolo o già ammogliato?


    In soccorso,per il momento (e solo al fine di rompere l'anima a ctp), controlla che l'eccezione sia fornita di tutti i requisiti imposti dalla giurisprudenza (nome cognome etc. dei vari familiari).

    Oneri della parte che solleva l’eccezione.

    In tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l’onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in jus, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull’eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell’art. 102 c.p.c. Cass. 6 marzo 2006, n. 5880; conforme Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2001, n. 15289.



    L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, purché l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio. Cass. 19 dicembre 2011, n. 27521; conforme Cass. 22 luglio 2003, n. 11415.

    Edited by stracassòn - 26/9/2020, 09:35
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    117

    Status
    Offline
    Ancora.

    Contro l'ipotesi del litisconsorzio,puoi vedere:

    - I componenti del nucleo familiare del comodatario NON hanno alcun diritto al godimento del bene: Corte Cass. 6 gennaio 1981 n.62,Foro it. Rep. 1981 ,voce Comodato n.11;

    - Poichè il comodato dà vita a un rapporto obbligatorio fra comodante e comodatario,qualora il comodante agisca in giudizio per ottenere la restituzione della res,legittimato passivo è soltanto il comodatario,anche se nel frattempo abbia perduto la disponibilità del bene (tale circostanza rileva ai fini dell'accertamento dell'inadempimento e della responsabilità del comodatario,ma non incide in alcun modo sulla sua legittimazione ad causam: Corte Cass. 24 settembre 1979 n.4920).
    In senso adesivo: Francesco Scaglione, Il comodato, artt. 1803-1812, Il Codice Civile Commentario Schlesinger, Giuffrè, 2011, pag.163.
    V. pure Corte Cass. 3 febbraio 2004 n.1940, Notariato,2005,p.135, con nota di A. Rumolo, Usi civici e validità del contratto;

    - l'obbligo di restituzione seguita a gravare sul comodatario anche nell'ipotesi in cui la cosa comodata sia perita o smarrita per fatto e colpa del subcomodatario : Trib. Bologna 8.02.1993, Giur. merito 1993,912;

    - art.1811 cod. civ.: "In caso di morte del comodatario,il comodante, benchè sia stato convenuto un termine,può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa".
    Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il diritto di recesso riconosciuto al comodante in caso di morte del comodatario sia giustificato dal carattere intuitu personae del comodato. Cfr. per i riferimenti (a cura di Cian-Trabucchi) Commentario breve cod. civ., Cedam, sub art. 1811.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    forumista navigato

    Group
    Member
    Posts
    2,888

    Status
    Offline
    grazie 1000

    Preciso che la locuzione nel contratto é la seguente: "il contratto é finalizzato alle esigenze di casa di vacanza della nuova famiglia di Caio (comodatario), e quindi di Caio, Sempronia e di Meviuccio"
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    117

    Status
    Offline
    Non so se sia ancora praticabile una transazione.

    Altrimenti,di queste osservazioni farai l'uso che riterrai più opportuno.

    La specifica destinazione impressa all'immobile (casa di VACANZA) dal comodante - in uno alla precisazione circa l'utilizzo da parte del nucleo familiare di Caio - dovrebbe consentire di ricavare che:

    1. l'immobile poteva/potrà essere utilizzato esclusivamente quale "casa di vacanzA", e NON di vacanzE.
    Ne consegue che Caio - d'intesa con i comodanti - poteva/potrà concordare all'inizio di ogni anno il periodo in cui porterà la famiglia in vacanzA (una sola),non ad libitum. Diciamo: maX un mese in continuato oppure 2 periodi di 15 giorni cadauno ogni anno;

    2. attesa sempre la precisazione di cui sopra e la particolare gravosità del vincolo (il comodato è gratuito), Caio potrà andare in vacanzA nel periodo concordato solo col suo nucleo familiare, non con altri,nè prestare l'appartamento ad amici,amici degli amici,parenti di amici.

    (lo scrivo ugualmente, ma mi pare una stupidata: "casa vacanza" è il termine utilizzato per le locazioni cd.brevi: tendenzialmente non più di 30 giorni per ogni singola vacanza (altrimenti il contratto va registrato) e - se il locatore è un privato,e non un'impresa professionale - non più di 30 giorni all'anno per il medesimo conduttore.Se vuoi approfondire la materia, cfr. la legislazione nazionale e quella regionale,che cambia da regione a regione).

     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    forumista navigato

    Group
    Member
    Posts
    2,888

    Status
    Offline
    Esatto, questo l'ho detto in causa. Grazie per la precisazione
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    forumista navigato

    Group
    Member
    Posts
    2,888

    Status
    Offline
    Ultimissima cosa : secondo Te la clausola crea una sorta di contratto a favore di terzi ? Io ne dubito. A parte che se fosse contratto a favore di terzo, il litisconsorzio non sarebbe automaticamente necessario, si arrampicano sugli specchi. Il contratto a favore di terzo prevede un diritto che é accordato al terzo, ma questo non é scritto espressamente nel contratto.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    117

    Status
    Offline
    - Hai ragione

    - la clausola che pattuisce la concessione dell'immobile in comodato a "casa vacanza della nuova famiglia di Caio e,quindi, di Caio,Sempronia e Meviuccio" non configura un contratto a favore di terzi;

    - come hai già notato Tu, della figura prevista dall'art. 1411 cod.civ. manca l'apposita clausola che dovrebbe assolvere la specifica funzione di "deviare" verso terzi (Sempronia e Meviuccio) gli effetti vantaggiosi del contratto, come pure manca l'espressa intenzione di attribuire a questi ultimi il diritto alla prestazione altrimenti dovuta allo stipulante;

    - l'indicazione di Sempronia e Meviuccio sembra rispondere più alla finalità di precisare gli esatti confini della "nuova" famiglia di Caio,oggi composta da Sempronia e da Meviuccio, e non più - suppongo - dalla precedente moglie/compagna: ciò al fine di evitare future sorprese e pretese di godimento del bene da parte della ex;

    - come ugualmente da Te indicato, se fosse contratto a favore di terzi, esso potrebbe legittimare Sempronia e Meviuccio ad agire in giudizio in via autonoma e separata: ma allora tale configurazione si porrebbe in palese contrasto e contraddizione con l'eccezione di litisconsorzio necessario, sollevata in precedenza da ctp.

    Buon lavoro.

    Edited by stracassòn - 5/10/2020, 08:32
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    forumista navigato

    Group
    Member
    Posts
    2,888

    Status
    Offline
    Vi sovvengono altri due (s)punti:

    -il contratto a favore di terzo non può esservi se la parte stipulante é essa stessa beneficiaria del comodato;
    -il terzo beneficiato sarebbe un minore, il quale tuttavia non ha dichiarato di profittare (mi pare che si sia dato la zappa sui piedi)
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    117

    Status
    Offline
    - Ok circa il primo spunto, anche se credo - in generale - che molte volte sia assai complicato distinguere la posizione di parte contrattuale da quella di interessato alla stipulazione.

    - il secondo spunto, invece, per me non vale.
    E ciò per almeno tre motivi:

    a) è ancora tutto da vedere se per la perfezione del contratto a favore di terzi l'accettazione di quest'ultimo sia indispensabile o meno (cfr., in senso negativo, ad es., L. V. Moscarini, Il contratto a favore di terzi, Commentario al Codice Civile diretto da Schlesinger, Giuffrè,1997,pag.60-64;Caliceti,Contratto e negozio nella stipulazione a favore di terzi, Cedam, 1994, pag.25. Mi pare che per dottrina e giurisprudenza prevalenti (se non dominanti) il contratto sia già perfetto con la stipula tra i paciscenti, mentre la dichiarazione del terzo serve solo ad eliminare la possibilità di revoca-rifiuto: lo stesso art.1411,2 comma, cod. civ. stabilisce che "salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione";

    b) secondo l'orientamento prevalente, nell'ipotesi in cui il terzo beneficiario sia minore di età - o comunque incapace - non si applicano le disposizioni a loro tutela (rappresentanza legale, autorizzazioni giudiziali), che si applicano, invece, per il compimento degli atti di rifiuto. Cfr. Corte Cass. 5 gennaio 1985 n. 11; Sacco -De Nova, Il contratto, 2, Torino, 1993, pag.211;Vellani, Contratto a favore di terzi ed autorizzazioni giudiziali per gli acquisti del minore, Riv. trim. dir. e proc. civ.,1989,pag. 47.
    Poi si tratterebbe di verificare se nel contratto a favore di terzi- comodato si possa aderire anche tacitamente o per facta concludentia;


    c) per Corte Cass. 24.12.1992 n.13661,il terzo non è parte nè in senso sostanziale, nè in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito ed operante.


    Hai dimenticato Sempronia?

    Edited by stracassòn - 11/10/2020, 09:47
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    forumista navigato

    Group
    Member
    Posts
    2,888

    Status
    Offline
    Grazie 1000 per il contributo. Mi costituisco mercoledì o giovedì.

    Forse ho trovato l'argomentazione decisiva.


    Il parallelismo corre con la cd. “casa famigliare”.
    Nessuna giurisprudenza edita ha mai affermato che, rispetto ad essa, si imponga un litisconsorzio rispetto ai famigliari
    Infatti, la giurisprudenza afferma un principio diametralmente opposto:
    -In tema di separazione personale dei coniugi e affidamento della casa familiare, al di fuori di casi specifici di affidamento condiviso, in assenza di disposizioni di legge impositive di un litisconsorzio necessario, l'azione del proprietario volta a ottenere il rilascio del proprio immobile gravato da un mero diritto atipico di godimento, previo accertamento dell'inefficacia di quest'ultimo, non afferisce ad alcun rapporto sostanziale plurisoggettivo tale da necessitare il litisconsorzio, per cui la relativa azione va proposta solo nei confronti del coniuge che occupi l'immobile. Cassazione civile sez. II, 24/01/2018, n.1744
    -In tema di separazione personale dei coniugi e affidamento della casa familiare, al di fuori di casi specifici di affidamento condiviso, in assenza di disposizioni di legge impositive di un litisconsorzio necessario, l'azione del proprietario volta a ottenere il rilascio del proprio immobile gravato da un mero diritto atipico di godimento, previo accertamento dell'inefficacia di quest'ultimo, non afferisce ad alcun rapporto sostanziale plurisoggettivo tale da necessitare il litisconsorzio, per cui la relativa azione va proposta solo nei confronti del coniuge che occupi l'immobile. Cassazione civile sez. II, 24/01/2018, n.1744 Vedi anche: Cass. Civ., sez. 01, del 22/07/2015, n. 15367
    -Non sussiste litisconsorzio necessario che legittimi la necessaria partecipazione del coniuge assegnatario della casa coniugale al giudizio di rilascio del bene dato in comodato a terzi dall'altro coniuge, proprietario dello stesso, sul presupposto che tale bene costituisca pertinenza della casa familiare. Cassazione civile sez. III, 22/04/2013, n.9723
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    117

    Status
    Offline
    Pensavo fossi attore, e non convenuto.



    perchè,allora, ctp non è partita lei - subito - col litisconsorzio necessario?


    - la causa è stata instaurata davanti al foro territoriale inderogabile di dove si trova la casa?

    - la causa è stata preceduta dall'obbligatoria fase di mediazione?

    - segue l'obbligatorio rito locatizio/lavoro (art. 447 bis cod.proc.civ.)? artt. 414 etc.etc.? competenza del tribunale quale giudice monocratico?

    Edited by stracassòn - 11/10/2020, 12:18
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    forumista navigato

    Group
    Member
    Posts
    2,888

    Status
    Offline
    esatto, io devo sostenere che non c'é litisconsorzio
    Causa ex art. 447 bis c.p.c.
    Mediazione non fatta (ma taccio E MI RISERVO L'ECCEZIONE IN APPELLO)
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    forumista di seconda generazione

    Group
    Member
    Posts
    117

    Status
    Offline
    - il tribunale adito è quello del luogo dove si trova l'immobile?


    - guarda che in appello ti sarà preclusa l'eccezione di mancato esperimento della mediazione: cfr. Corte Cass. 13 .12.2019 n.32797;n.29017/2018; n.9557/2017;n.2703/2017
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    forumista navigato

    Group
    Member
    Posts
    2,888

    Status
    Offline
    yes, luogo dell'immobile!
     
    .
23 replies since 24/9/2020, 08:56   494 views
  Share  
.