Studiamo sul serio

Uno spazio dedicato a chi ha voglia di confrontarsi sulle questioni giuridiche. Siete stanchi di deprimervi nei forum in cui si parla solo di libri, codici, e corsi? Studiamo sul serio ragazzi!

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  1. Morgana91
     
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    Buonasera, scrivo per confrontarmi in ordine ad una presa di posizione della Corte di Cassazione. La Cassazione ha affermato che con riguardo al contratto di mandato ad alienare o ad acquistare beni immobili vige il principio della libertà delle forme poiché il legislatore non ha imposto alcun requisito espresso di forma. Tuttavia la Cassazione aggiunge che nel caso in cui il mandato non rispetta la forma scritta non sarà applicabile l'articolo 2932 cc. Quello su cui mi interrogo è la ratio di quest'ultima affermazione. Forse si esclude il rimedio di cui all'articolo 2932 cc perché, mancando un contratto scritto, non è possibile affermare con certezza che le parti abbiano ammesso o escluso questo rimedio? Questa riflessione proviene dalla lettura dell'articolo 2932 cc che ammette l'azione esecutiva solo se è possibile e se le parti non lo hanno escluso dal titolo. Grazie a chiunque abbia voglia di confrontarsi.
    Morgana :)
     
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    I motivi di tale affermazione possono essere molteplici.

    Ad es., l'ineseguibilità del preliminare meramente verbale ex art. 2932 cod. civ. relativo ad un immobile (ma anche la sua nullità) potrebbe discendere dal disposto degli artt. 2932-1351 in combinata con l'art.1350,n.1 nonchè,nel caso, anche per assenza di procura scritta ex art. 1392 cod.civ.

    L'affermazione della Cass.,poi, potrebbe trovare un'altra giustificazione in quell'orientamento giurisprudenziale in tema di contratto preliminare (e relativa sentenza costitutiva) per cui,ai fini dell'eseguibilità in forma specifica ex art. 2932, occorre che detto contratto contenga le dichiarazioni circa la concessione edilizia e le allegazioni del certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 17 legge 47/1985, ora sostituito dall'art. 46 D.P.R. 380/2001: cd. Dichiarazioni urbanistiche (e ciò fatte salve le aperture concesse successivamente da Corte Cass. Sez.Un. 11.11.2009 n.23825).

    Da qui la necessità dell'atto scritto, sia nel (precedente) mandato conferito che nell'eventuale successivo preliminare,stipulato dal rappresentante.


    Come vedi,dipende dalle variegate particolarità del caso specifico:ce n'è.... per tutti i gusti!


    Quanto all'esclusione ad opera del preliminare, si ritiene che l'eventuale clausola pattizia, diretta ad escludere l'eseguibilità in forma specifica dell'obbligo a contrarre,debba risultare expressis verbis (cfr. Corte Cass. 16.11.1984 n.5827 e Corte Cass. 26.11.1971 n.3445), non potendosi ricavare il divieto da altre clausole.
    Quindi, non sarebbe sufficiente ad escluderne la possibilità nè il contratto preliminare verbale nè quello scritto che sul punto tacesse.

    Per qualche spunto ulteriore vedi in dottrina R. De Matteis, La contrattazione preliminare ad effetti anticipati.Promesse di vendita,preliminari per persona da nominare e a favore di terzo,Cedam,1991,pag. 149,la quale ipotizza la configurabilità di un tipo di accordo preliminare, non eseguibile in forma specifica,che si sottrae al requisito della forma scritta ex art. 1351,in relazione al quale l'obbligo a contrarre per non essere adempibile coattivamente si delinea come obbligo a trattare.

    Edited by stracassòn - 30/7/2020, 12:01
     
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1 replies since 14/7/2020, 17:43   303 views
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