collazione, come la vedete

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    forumista navigato

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    Posto questa, poi per un po' mi taccio.

    Dice la Cassazione:

    Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti. Cassazione civile sez. II, 18/07/2005, n.15131

    Questa sentenza esprime un orientamento costante, concernente, sia le donazioni dirette, sia le donazioni indirette ricevute dall'erede.

    In pratica.

    Secondo voi: se io voglio collazionare una donazione indiretta eseguita dal de cuius Tizio a favore di Caio, coerede, basta che dica che il danaro per comprare la casa l'ha fornito il defunto, od occorre qualcosa di più ? e che cosa occorre provare, in questo caso ?
     
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    forumista alle prime armi

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    Buongiorno Eldiablo...
    anzitutto quando si parla di donazione indiretta dell'immobile e di collazione, ti invito a dare un'occhiata alla giurisprudenza di legittimità che sul punto offre notevoli spunti di riflessione, in particolare con riferimento al valore da conferire ai coeredi (quello del prezzo o quello dell'immobile?).
    In secondo luogo, quando si parla di donazione indiretta è necessario intendersi sul mezzo negoziale attraverso cui la stessa si realizza, che è generalmente tipico (contratto in favore del terzo, adempimento del terzo, delegazione di pagamento, accollo, espromissione).
    In tutti questi casi alla base della donazione indiretta c'è sempre un atto notarile; ne consegue che basterà produrre in giudizio l'atto di compravendita in cui il genitore è intervenuto per pagare in tutto o in parte il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio.
    Se invece, come nel caso da te citato, il genitore ha fornito la provvista, senza intervenire in atto, si pone il problema della nullità della donazione di somma di denaro non di modico valore per difetto di forma che, se accertata in giudizio, condurrebbe all'obbligo della restituzione della stessa ad opera dell'erede donatario.
     
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1 replies since 11/7/2020, 13:42   49 views
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