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Riflettevo sull'ennesimo modulo per autocertificare. Perchè mai dovrei ceritificare la conoscenza dei vari decreti nonchè delibere regionali (con numero e data della delibera: Sic!)? Non sarebbe sufficiente dichiarare il motivo della uscita? Non può essere sanzionato penalmente il solo fatto di non conoscere la normativa penale? Un conto poi sono le conseguenze nefaste e invevitabili di una eventuale violazione di legge seppur non conosciuta.
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Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)
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In questi casi, a mio avviso, bisogna ragionare sempre avendo in mente i principi generali di diritto penale, ed in particolare il principio di materialità.
E' ovvio che non può essere sanzionabile penalmente (e credo nemmeno amministrativamente) il mancato possesso del modello di certificazione purché sia possibile, nel contenuto, certificare che gli spostamenti effettuati risultino essere compatibili con i divieti vigenti per ragioni di prevenzione sanitaria.
Il modello di autocertificazione, quindi, dovrebbe avere quindi le seguenti funzioni: 1) Funzione di dissuasione: indicare alle persone di scriversi (o stamparsi) l'autocertificazione da portarsi dietro significa aumentare (a livello psicologico) la consapevolezza della regola e a ponderare bene le uscite in base ad effettive necessità 2) Funzione orientativa: il contenuto dell'autocertificazione (al di là di ciò che materialmente si scrive) serve anche a definire la tipologia di informazioni che l'agente accertatore richiederà alla persona controllata di certificare.
Le responsabilità penali e amministrative, invece, non possono dipendere dal mero formalismo, ma dal contenuto sostanziale e cioè: 1) Che le dichiarazioni siano vere (per non incorrere nel reato di falso) 2) Che lo spostamento sia effettivamente dettato da ragioni compatibili coi divieto (per non incorrere nel reato di mancata osservanza di ordinanza di autorità)
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Non sono convinta neanche del punto relativo alla positività al coronavirus, salvo che si interpreti come non positività per quanto di propria conoscenza.
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CITAZIONE (Zefiro80 @ 26/3/2020, 20:07) In questi casi, a mio avviso, bisogna ragionare sempre avendo in mente i principi generali di diritto penale, ed in particolare il principio di materialità.
E' ovvio che non può essere sanzionabile penalmente (e credo nemmeno amministrativamente) il mancato possesso del modello di certificazione purché sia possibile, nel contenuto, certificare che gli spostamenti effettuati risultino essere compatibili con i divieti vigenti per ragioni di prevenzione sanitaria.
Il modello di autocertificazione, quindi, dovrebbe avere quindi le seguenti funzioni: 1) Funzione di dissuasione: indicare alle persone di scriversi (o stamparsi) l'autocertificazione da portarsi dietro significa aumentare (a livello psicologico) la consapevolezza della regola e a ponderare bene le uscite in base ad effettive necessità 2) Funzione orientativa: il contenuto dell'autocertificazione (al di là di ciò che materialmente si scrive) serve anche a definire la tipologia di informazioni che l'agente accertatore richiederà alla persona controllata di certificare.
Le responsabilità penali e amministrative, invece, non possono dipendere dal mero formalismo, ma dal contenuto sostanziale e cioè: 1) Che le dichiarazioni siano vere (per non incorrere nel reato di falso) 2) Che lo spostamento sia effettivamente dettato da ragioni compatibili coi divieto (per non incorrere nel reato di mancata osservanza di ordinanza di autorità) Mi sembra che tu implicitamente mi dia ragione. Io giuridicamente non sono tenuto a dichiarare di conoscere la normativa relativa alle misure emergenziali con annessi e connessi (come ad esempio le conseguenti sanzioni). Sono tenuto a dichiarare il motivo della uscita e se sono stato posto in quarantena. Al limite potrei dichiarare di non conoscere o conoscere sommariamente le norme predette. Che mi dici? Concordi?
CITAZIONE (Nausicaa5675 @ 28/3/2020, 06:21) Non sono convinta neanche del punto relativo alla positività al coronavirus, salvo che si interpreti come non positività per quanto di propria conoscenza. La seconda che hai detto (perlomeno a rigor di logica)
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Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)
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Sì concordo al 100%: 1) Prima di tutto perché c'è chi giustamente ha evidenziato delle problematiche costituzionali insite nelle modalità di previsione delle sanzioni penali (richiamo questa interessante discussione ed in particolare il primo intervento elencato) 2) Anche la giurisprudenza, in alcuni contesti, ha dovuto riconoscere che il principio "ignorantia legis non excusat" non è sempre così assoluto, e va valutato rispetto alla effettiva possibilità di conoscere il precetto (es. con riguardo alla chiarezza o meno dei dispositivi e alle loro possibili interpretazioni). In un quadro così mutabile (si pensi a quante volte è cambiato il modello) non si può a mio avviso pretendere una conoscenza precisa e puntuale delle norme (a maggior ragione perché c'è il sospetto di un vulnus rispetto al principio di legalità) 3) In ogni caso anche le dichiarazioni di consapevolezza delle conseguenze penali (prestampate, comunque) non hanno a mio avviso alcun valore aggiuntivo. Diciamo che al più (almeno secondo me) è una forma per affermare che, secondo il principio di responsabilità personale ex art 27 Cost, ci si sta muovendo nei limiti di ciò che le norme consentono, perché non facendolo si è consapevoli di incorrere in sanzione. Insomma: a mio avviso è un po' come il consenso informato: non basta una firma per poter asserire che ci possa essere davvero una piena comprensione totale.
Nausicaa5675: Poiché io la dichiarazione l'ho scritta a mano, ne ho fatto una leggera modifica rispetto alla sua prima versione su alcuni punti fondamentali. Non ricordo però esattamente l'ultimo modello di dichiarazione cosa preveda esattamente. Mi pareva di aver capito che si doveva attestare di non essere mai stati rilevati come positivi o di non presentare i sintomi della patologia. Ovviamente ritenere falsa la dichiarazione di chi non sa di essere stato contagiato dal virus e poi si ritrova a posteriori positivo, sarebbe quanto meno aberrante e irrispettoso del principio di colpevolezza.
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