96 / 2 c.p.c.

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  1. adamclayton
     
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    Mi sovviene un dubbio, a proposito del quale vi sono due teorie.

    Il caso é il seguente: Tizio esercita azione di riduzione nei confronti di Caio e trascrive la domanda sui
    seguenti beni oggetto di donazione da parte del defunto: A- B-C -D -E (sono donazioni successive nel tempo, le ultime si riducono per prime secondo la regola dell'art. 559 c.c.).

    Nell'ipotesi di accoglimento dell'azione di riduzione sul solo immobile E, capiente per l'azione di riduzione,
    si può invocare, secondo Voi, la responsabilità di Tizio ex art. 96 / 2 c.p.c. per indebita trascrizione sugli immobili A, B, C, D
    che potevano essere risparmiati dalla trascrizione ?

    Secondo la prima tesi, no, perché l'azione é (parzialmente fondata).

    Secondo la seconda tesi, sì, perché Tizio ha ecceduto nelle trascrizioni.
     
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    Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)

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    Sono troppo pochi gli elementi secondo me per rispondere in un senso o nell'altro. Come al solito vado di ragionamento personale, quindi quello che esprimo sono solo considerazioni personali.

    A primo acchito direi che la responsabiltà da lite temeraria non c'è perché vi è un fumus sufficiente da non far ritenere "temeraria" l'azione. In questo primo quadro il fatto di aver trascritto la domanda di riduzione su tutti i beni astrattamente oggetto di riduzione troverebbe giustificazione nel principio di economia processuale, e quindi far giudicare tutta la questione in un'unica pronuncia anziché spezzettarla in più pronunce.
    Anche perché, se ad esempio tutti i beni - per ipotesi - fossero stati donati ad un unico soggetto, la proposizione della domanda solo su alcuni beni avrebbe comportato la decadenza dal poterla proporre successivamente sul resto.
    Poi, secondo me, l'elemento più forte contro il 96.2 è il fatto che è la ratio originaria della norma era quella di sanzionare proprio comportamenti "temerari" (cioè chi intenta causa pur sapendo di aver palesemente torto) e quindi un atteggiamento, per così dire, "doloso" (infatti si dice "senza normale prudenza").
    Qui, a mio parere, è difficile avere una esatta percezione di quanto fosse l'ammontare esatto della quota disponibile dell'eredità e stabilire che il valore di ben 4 immobili su 5, pur sommati insieme, non superava la quota di riserva dei legittimari. E sicuramente non si tratterebbe di un accertamento agevole da fare a priori.
    Quindi parlare di "temerarietà" secondo me qui non è condivisibile. Era invece lecito, a priori, (da parte di Tizio) attendersi che probabilmente ben più di un solo immobile potesse astrattamente rientrare nell'asse ereditario, salvo poi non avere una esatta percezione di quanto fosse riducibile, e pertanto cautelativamente proporre la domanda su tutto il patrimonio donato dal de cuius (onde non rischiare tra l'altro di incorrere in decadenze).

    A mio avviso non basta, insomma, che la domanda sia stata accolta in minima parte a giustificare la sussistenza di una temerarietà, atteso che la temerarietà della domanda va valutata tenendo conto di tutti i comportamenti e le situazioni sussistenti ex ante rispetto alla proposizione della domanda, e non ex post alla luce del provvedimento sentenziato.

    PS: la norma poi dice "Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto"... ora, salvo che la giurisprudenza non abbia fatto qualche interpretazione innovativa che non conosco, l'incipit dovrebbe escludere automaticamente l'applicazione nel caso di specie. Qui il diritto alla riduzione sussiste (quindi non è inesistente), mentre ciò che è contestato è su quali beni in concreto possa essere esercitato, non essendo ex ante certo quale sia il valore della quota disponibile sull'asse ereditario non soggetta a riduzione e concretamente il valore di quali immobili donati abbiano leso la quota riservata ai legittimari.
     
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  3. adamclayton
     
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    E' quello che temo anch'io. Grazie
     
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2 replies since 31/12/2019, 18:07   124 views
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