Concorso morale e concorso per omissione in reato commissivo

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  1. dagruni
     
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    Forme si Partecipazione:(cito testualmente dal Codice commentato di Marinucci e Dolcini).
    Dottrina- prevale la tesi restrittiva di autore- solo colui che realizza materialmente l'attività esecutiva del reato, di per sè tipica ai sensi della norma di parte speciale. C'è poi una figura secondaria, il partecipe, colui che pone in essere una condotta atipica rispetto alla fattispecie descritta dalla norma di parte speciale [Dottrina dominante, per tutti ANTOLISEI]. Nell'ambito della figura del partecipe, si distingua tra pertecipe materiale e partecipe morale.
    In GIURISPRUDENZA(Insolera), invece, prevale la concezione estensiva di autore, secondo la quale è tale chiunque presti un contributo causalmente rilevante alla realizzazione dell'evento lesivo, non avendo alcun rilievo la conformità della condotta al tipo. Secondo tale tesi "tutti coloro che concorrono nel reato sono autori, apparendo il reato stesso come il risultato di una pluralità di azioni, posto a carico di ognuno di essi per l'intero, come accade mutatis mutandis nel diritto civile per la responsabilità solidale.

    Era forse questo l'appunto di CAP quando diceva nel suo primo post:
    CITAZIONE
    La differenza tra le due ipotesi criminose non si pone sul piano della tipicità, ma della struttura. Una condotta è tipica quando è conforme alla seleziona delle modalità di aggressione ai beni giuridici stabilita dalla fattispecie legale.

    La dottrina quindi riprende l' impostazione che fa capo alla tipicità e all'atipicità della condotta; la Giurisp invece utilizza il richiamo alla responsabilità solidale in diritto civile e, con tale operazione interpretativa, rende più plausibile l'adozione da parte del legislatore del criterio unitario della rilevanza causale delle condotte.
    Che ne pensate?
     
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20 replies since 14/4/2006, 18:55   427 views
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