Concorso morale e concorso per omissione in reato commissivo

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    Napoli punto e a capo!

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    Non riesco a capire il risvolto pratico.
    Dal punto di vista teorico la differenza la colgo così:
    - concorso morale: si può imputare il 110 cp secondo la normale disciplina del concorso - l'attività (morale) del concorrente è atipica rispetto alla condotta dell'autore della condotta principale tipica.
    - concorso mediante omissione in reato commissivo: si può imputare sol se si rinviene in capo al concorrente l'obbligo giuridico di impedire l'evento ex 40 cpv - da ciò deduco che la condotta del concorrente (a diff della impostazione teorica del concorso morale) non è atipica ma autonomamente individuabile in capo al concorrente inerte.
    Ora, aderendo all'una o all'atra impostazione teorica (sempre che siano corrette), sussiste un risvolto pratico in termini di pena? A me sembra di no......
    Qualcuno può aiutarmi?

    PS Le due forme di manifestazione poi dovrebbero divergere dalla cd. connivenza mera (con i soliti nodi interpretativi che possono essere risolti solo con la formula magica del "caso per caso")

     
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  2. Cap ARAGORN
     
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    La differenza tra le due ipotesi criminose non si pone sul piano della tipicità, ma della struttura. Una condotta è tipica quando è conforme alla seleziona delle modalità di aggressione ai beni giuridici stabilita dalla fattispecie legale.

    CITAZIONE
    l'attività (morale) del concorrente è atipica rispetto alla condotta dell'autore della condotta principale tipica.
    - concorso mediante omissione in reato commissivo: si può imputare sol se si rinviene in capo al concorrente l'obbligo giuridico di impedire l'evento ex 40 cpv - da ciò deduco che la condotta del concorrente (a diff della impostazione teorica del concorso morale) non è atipica ma autonomamente individuabile in capo al concorrente inerte.

    La figura di concorso cd. morale nel reato è ipotesi tipica di reato. La fusione, infatti, tra le singole norme di parte speciale e quelle di parte generale, di cui agli artt. 110 e ss. c.p. (esattamente come avviene per il tentativo o per il concorso omissivo, per rendere più evidente la cosa!), dà vita a una nuova fattispecie tipica. La fattispecie concorsuale morale o materiale. Rispetto ai reati causalmente orientati può sicuramente ritenersi che qualunque comportamento (materiale, mediante la realizzazione di una frazione della condotta, o morale, attraverso l’agevolazione o la determinazione al compimento da parte di altri o l’accordo alla realizzazione con altri) che abbia contribuito alla realizzazione dell’evento è da ritenersi tipico rispetto al modello della fattispecie plurisoggettiva che scaturisce dall’integrazione fra le norme di parte generale e le singole norme di parte speciale, mentre nei reati a forma vincolata sarà valutabile come concorsuale solo il comportamento che abbia contribuito alla realizzazione della condotta tipica. L’essenziale è che si tratti di contributi che abbiano reso possibile la realizzazione della condotta tipica così come, in concreto, essa è stata effettivamente posta in essere.
    Pertanto, la condotta concorsuale sul piano oggettivo si individua come tipica tutte le volte che essa consiste o in un contributo materiale all’esecuzione della condotta in concreto realizzata, ovvero in un contributo morale in termini di istigazione o agevolazione, determinazione ed accordo, che implicano la necessità di una manifestazione esteriore della volontà, indirizzata al soggetto o ai soggetti, alla decisione dei quali viene così fornito un contributo, sul piano motivazionale, alla realizzazione della condotta tipica. Il contributo del concorrrente morale è, pertanto, sempre un contributo attivo, non omissivo.
    E’ l’atto di partecipazione materiale, invece, che può assumere qualsiasi forma, dunque può consistere anche in una omissione.
    Nelle ipotesi di fattispecie causalmente orientate, o anche nelle ipotesi di fattispecie a forma vincolata, a patto che contemplino, come fungibili, anche condotte omissive, rispetto a quella di azione, può avere rilievo concorsuale anche il mancato impedimento dell’evento, come tale. La questione, invece, non si pone nei casi in cui un certo contegno omissivo sia stato contemplato, dai partecipi, in sede di accordo criminoso. Qui la responsabilità del concorrente che non ha fatto nulla si fonda proprio sull’accordo (condotta positiva, attiva – è bene ribadirlo – in quanto esternazione della manifestazione della volontà), onde non ha più rilievo il successivo comportamento omissivo, ai fini della determinazione del tipo di concorso.
    Ricapitolando, la condotta di partecipazione attiva può esprimersi attraverso un contributo di tipo materiale o morale; può assumere forma di condotta omissiva, invece, solo la partecipazione materiale.

    CITAZIONE
    Ora, aderendo all'una o all'atra impostazione teorica (sempre che siano corrette), sussiste un risvolto pratico in termini di pena? A me sembra di no......

    L’affermazione è valida a condizione di tenere conto di alcune precisazioni:
    con riferimento al concorso morale se il reato è commesso, l’istigatore se ne deve reputare concorrente ad ogni effetto e dunque anch’egli, ai sensi dell’art. 110, soggiace alla pena stabilita per il reato; Se invece all’istigazione non segue la commissione del reato, bisogna distinguere, secondo quanto previsto dall’art. 115 co. 3 e 4. Ulteriori particolarità in tema di pena astrattamente applicabile al concorrente morale sono previste dagli artt. 111, 112 n. 2 e 3, e 113.

    CITAZIONE
    PS Le due forme di manifestazione poi dovrebbero divergere dalla cd. connivenza mera (con i soliti nodi interpretativi che possono essere risolti solo con la formula magica del "caso per caso")

    Connivenza o istigazione indiretta, consistente nella mera approvazione di un determinato programma d’azione va riguardata, come dici tu, a seconda che costituisca rafforzamento concreto del proposito criminoso o meno.
    Ciao e buona Pasqua.

    Edited by Cap ARAGORN - 15/4/2006, 02:29
     
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  3. nicolarush
     
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    CITAZIONE (dagruni @ 14/4/2006, 19:55)
    Non riesco a capire il risvolto pratico.
    Dal punto di vista teorico la differenza la colgo così:
    - concorso morale: si può imputare il 110 cp secondo la normale disciplina del concorso - l'attività (morale) del concorrente è atipica rispetto alla condotta dell'autore della condotta principale tipica.
    - concorso mediante omissione in reato commissivo: si può imputare sol se si rinviene in capo al concorrente l'obbligo giuridico di impedire l'evento ex 40 cpv - da ciò deduco che la condotta del concorrente (a diff della impostazione teorica del concorso morale) non è atipica ma autonomamente individuabile in capo al concorrente inerte.
    Ora, aderendo all'una o all'atra impostazione teorica (sempre che siano corrette), sussiste un risvolto pratico in termini di pena? A me sembra di no......
    Qualcuno può aiutarmi?

    PS Le due forme di manifestazione poi dovrebbero divergere dalla cd. connivenza mera (con i soliti nodi interpretativi che possono essere risolti solo con la formula magica del "caso per caso")

    non riesco a capire il dilemma che ti poni ma mi pare di cogliere una confusione di fondo sulla disciplina del concorso, tanto sul fondamento della punibilità, quanto sul modello concorsuale scelto dal legislatore (avendo optato per il modello causale unitario poco importa il tipo di contributo fornito).
    Quanto a quella che chiami "condotta principale", l'accessorietà ormai ha lasciato il posto a costruzioni dogmaticamente più valide

    in ogni caso,ti rimando a quanto ha scritto CAP sopra (che mi pare adottare la fattispecie plurisoggettiva eventuale, io in questo sono più pagliariano) che è stato davvero esaustivo


     
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  4. morkdel
     
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    Il risvolto "praticone" è che se non si riesce a "provare" (uso l'espressione in senso atecnico) il concorso mediante omissione si passa allegramente a quello morale.
    Infatti se è vero che da un punto di vista logico i concetti di concorso morale (mediante un contributo attivo) e concorso mediante omissione sono nettamente distinti è anche vero che nell’applicazione giurisprudenziale le due fattispecie presentano un alto grado di comunicabilità, nel senso che la medesima condotta in concreto si può prestare ad essere qualificata (prima facie s'intende) sia in termini di concorso morale sia in termini di concorso mediante omissione.
    Basta dare un'occhiata alla giurisprudenza circa la c.d. "presenza sul luogo del delitto" ed in particolare la querelle circa gli appartenenti alle forze dell'ordine.
    Ad ogni modo, sempre sotto il profilo pratico, penso, anche se non ho una casistica sotto mano, che la pena per il concorso morale agevolatore e/o rafforzativo sia spesso inferiore alla pena per il concorso mediante omissione.

    Saluti.
     
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    Napoli punto e a capo!

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    La figura di concorso cd. morale nel reato è ipotesi tipica di reato. La fusione, infatti, tra le singole norme di parte speciale e quelle di parte generale, di cui agli artt. 110 e ss. c.p. (esattamente come avviene per il tentativo o per il concorso omissivo, per rendere più evidente la cosa!), dà vita a una nuova fattispecie tipica. La fattispecie concorsuale morale o materiale.

    Sono d'accordo (tra l'altro è oggi la tesi prevalente) che da tale sinergia nasce una nuova fattispecie. Ma , secondo me, non si può ignorare che prima di tale approdo bisogna specificare che nei sistemi di stretta legalità come il nostro il sogg. attivo del reato è colui che realizza integralmente gli elementi costitutivi della fattispecie; di guisa che il "semplice" concorrente materiale o morale andrebbe esente da pena (a meno che la sua condotta non costituisca già di per sè reato). Ora, qui si rinviene l'importanza del 110 (che io chiamerei valvola di sfogo dell'ordinamento nelle fattispecie plurisoggettive eventuali). Un pò come l'operazione che si fa con i sistemi paralleli del 56 e del 40 cpv. Insomma, secondo me non si può saltare il passaggio logico dell'atipicità della condotta (per poi arrivare alle conclusioni cui perviene la tesi della fattispecie plurisogg eventuale-nuova fattispecie che deriva da 110+singole norme di p spec+integrazione 42 e 43.
    Tra l'altro, proprio tu sembri evocare un'atipicità della concotta quando dici

    L’essenziale è che si tratti di contributi che abbiano reso possibile la realizzazione della condotta tipica così come, in concreto, essa è stata effettivamente posta in essere.

    D'accordissimo quando dici

    CITAZIONE
    Il contributo del concorrrente morale è, pertanto, sempre un contributo attivo, non omissivo.

    Ma non mi è chiaro quando affermi che

    CITAZIONE
    E’ l’atto di partecipazione materiale, invece, che può assumere qualsiasi forma, dunque può consistere anche in una omissione.

    Hai qualche esempio di contributo materiale omissivo? A me sembra una forzatura logica parlare di omissione materiale (un atteggiamento omissivo è un non atto (esecutivo) per cui un atteggiamento compiacente, rafforzativo può rilevare solo nell'ambito di una partecipazione morale- ma queste sono osservazioni personali si un Sabato Santo.

    CITAZIONE
    Quanto a quella che chiami "condotta principale", l'accessorietà ormai ha lasciato il posto a costruzioni dogmaticamente più valide

    Eh si i Tedeschi con la loro precisione poi si incartano e hanno bisogno dell'autore mediato.
    Io invece non sono stato altrettanto preciso nell'utilizzare l'espressione "autore principale" e ti ringrazio per avermelo segnalato (la commissione potrebbe vederla come te).
    Per il resto, me ne guarderei bene dal richiamare la teoria dell'accessorietà (anche se mi sembra che Mantovani e anche altra dott autorevole, apoditticamente, ritengano vincente l'accessorietà limitata in Italia).

    CITAZIONE
    non riesco a capire il dilemma che ti poni ....(avendo optato per il modello causale unitario poco importa il tipo di contributo fornito).

    Era propio questo il punto. Imputare a titolo di concorso morale o di concorso omissivo mediante commissione è la stessa cosa?

    Scusate la lunghezza del post; ma sono interessato alle vostre opinioni e vi ringrazio per la considerazione.
    Auguri di buona pasqua.
     
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  6. nicolarush
     
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    CITAZIONE (morkdel @ 15/4/2006, 12:10)
    Il risvolto "praticone" è che se non si riesce a "provare" (uso l'espressione in senso atecnico) il concorso mediante omissione si passa allegramente a quello morale.
    Infatti se è vero che da un punto di vista logico i concetti di concorso morale (mediante un contributo attivo) e concorso mediante omissione sono nettamente distinti è anche vero che nell’applicazione giurisprudenziale le due fattispecie presentano un alto grado di comunicabilità, nel senso che la medesima condotta in concreto si può prestare ad essere qualificata (prima facie s'intende) sia in termini di concorso morale sia in termini di concorso mediante omissione.
    Basta dare un'occhiata alla giurisprudenza circa la c.d. "presenza sul luogo del delitto" ed in particolare la querelle circa gli appartenenti alle forze dell'ordine.
    Ad ogni modo, sempre sotto il profilo pratico, penso, anche se non ho una casistica sotto mano, che la pena per il concorso morale agevolatore e/o rafforzativo sia spesso inferiore alla pena per il concorso mediante omissione.

    Saluti.

    In realtà è più facile provare il concorso mediante omissione (nella pratica la prova si riduce nella prova della posizione di garanzia) che non il concorso morale.

    Quanto alla classificazione, il concorrente morale e il concorrente mediante omissione sono rettamente inquadrabili nella posizione del complice più che in quella del coautore.
    Quindi, in entrambi i casi, il trattamento sanzionatorio presta il fianco alla critica di eccessivo rigorismo.

    la causalità agevolatrice o di rinforzo riguarda tutti i tipi di concorso ed è appunto la base su cui poggia, nel nostro ordinamento, l'intero istituto (il legislatore ha adottato, appunto, la tipizzazione causale)

    Per un maggiore approfondimento sulle diverse forme di manifestazione del concorso (ma non solo su quest'argomento) consiglio di dare sempre un'occhiata agli autori che adottano la costruzione separata del tipo d'illecito.

    Buona Pasqua
     
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  7. morkdel
     
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    Ho detto "provare" in senso atecnico...uffa!
    E poi volevo dare una risposta pratica.

    Rush aguroni!

    P.S. La mia panza crescerà!
     
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  8. nicolarush
     
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    CITAZIONE
    CITAZIONE
    Quanto a quella che chiami "condotta principale", l'accessorietà ormai ha lasciato il posto a costruzioni dogmaticamente più valide

    Eh si i Tedeschi con la loro precisione poi si incartano e hanno bisogno dell'autore mediato.
    Io invece non sono stato altrettanto preciso nell'utilizzare l'espressione "autore principale" e ti ringrazio per avermelo segnalato (la commissione potrebbe vederla come te).

    mi riferivo ad altre difficoltà dell'accessorietà che hanno portato a sviluppare la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale (attualmente maggioritaria) e a quella delle fattispecie plurisoggettive differenziate che io preferisco)
    ma la segnalazione era proprio volta al modo espositivo,di primo acchito davi l'impressione di adottare l'accessorietà, e per giunta nella versione estrema

    CITAZIONE
    Per il resto, me ne guarderei bene dal richiamare la teoria dell'accessorietà (anche se mi sembra che Mantovani e anche altra dott autorevole, apoditticamente, ritengano vincente l'accessorietà limitata in Italia).

    in realtà come espone bene acuta dottrina,l'accessorietà limitata,con alcuni correttivi,potrebbe validamente spiegare il fenomeno ma quella stessa dottrina preferisce apertamente la teoria della fattispecie plurisoggettiva
    il buon Ferrando, se ben ricordo, evidenzia i limiti dell'accessorietà soprattutto nello spiegare il concorso dell'extraneus nel reato proprio (quindi immagino che il Mantovani cui ti riferivi sia Pettoello Mantovani)

    CITAZIONE
    CITAZIONE
    non riesco a capire il dilemma che ti poni ....(avendo optato per il modello causale unitario poco importa il tipo di contributo fornito).

    Era propio questo il punto. Imputare a titolo di concorso morale o di concorso omissivo mediante commissione è la stessa cosa?

    attenzione all'errore (in grassetto)
    comunque ho inteso la questione
    può essere la stessa cosa a livello di pena, ma si tratta pur sempre di cose diverse (per questo avevo consigliato la lettura di un certo tipo di autori)

    poi dal punto di vista processuale la differenza è ancora più manifesta,sia in punto di prova sia in punto di (necessaria) corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza

    Edited by nicolarush - 15/4/2006, 13:01

    CITAZIONE (morkdel @ 15/4/2006, 12:33)
    Ho detto "provare" in senso atecnico...uffa!
    E poi volevo dare una risposta pratica.

    Rush aguroni!

    P.S. La mia panza crescerà!

    mica era una critica la mia :huh:

    non parlarmi di panza che il mio dopo pasquetta sarà catastrofico :D
     
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  9. Cap ARAGORN
     
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    CITAZIONE
    E’ l’atto di partecipazione materiale, invece, che può assumere qualsiasi forma, dunque può consistere anche in una omissione.

    Hai qualche esempio di contributo materiale omissivo? A me sembra una forzatura logica parlare di omissione materiale (un atteggiamento omissivo è un non atto (esecutivo) per cui un atteggiamento compiacente, rafforzativo può rilevare solo nell'ambito di una partecipazione morale- ma queste sono osservazioni personali si un Sabato Santo.

    Non è una forzatura, almeno non più di quanto lo sia di per sè la figura del reato commissivo mediante omissione (reato omissivo improprio) ex art. 40 cpv c.p.. Il meccanismo logico attraverso il quale trova rilevanza giuridica il concorso omissivo è lo stesso, non a caso trova fondamento nella medesima norma.
    Perchè possa realizzarsi una condotta omissiva anche in concorso occorre che la fattispecie di reato sia di un determinato tipo, cioè una fattispecie causalmente orientata. Solo in questo tipo di fattispecie può trovare rilevanza il meccanismo, proprio del reato omissivo improprio, basato sulla posizione di garanzia (obbligo di protezione o di controllo) legislativamente prevista o contrattualmente trasferita. In conseguenza, l'omissione del concorrente (restando all'ipotesi che a noi interessa) fa si che possa essere realizzato da altri il crimine altrimenti evitabile con il suo intervento. Ecco perchè la sua partecipazione è materiale: fa si, in sostanza, che con l'assenza della sua condotta possa realizzarsi il reato. E questo è altro rispetto all'ipotesi di concorso morale, che si manifesta, invece, quando il contributo è unicamente di tipo motivazionale, di rafforzamento, agevolazione, determinazione dell'altrui volere, istigazione o accordo. Sul paculiare rilievo dell'accordo rinvio a quanto scritto nel primo mio messaggio per economia di scrittura, magari approfondiamo in seguito.....

    Bene ha detto "nicolarush" quando ha dichiarato che il mio intervento fa riferimento, in relazione al tema della tipicità, alla tesi ricostruttiva della fattispecie plurisoggettiva eventuale. In effetti potrebbe il caso essere esaminato dal punto di vista di almeno altre due costruzioni dogmatiche. Ho scelto, per economia di tempo e per evitare un'eccessiva diffusività del mio discorso, quella concorsualmente più "utile", in quanto attualmente accolta dalla giurisprudenza pressochè maggioritaria, reputanto che proprio rispetto al fine dello studio mirato alla partecipazione al concorso in magistratura fosse stata posta la domanda.

    Si. Il 110 funge da "valvola di sfogo", al pari del 56 e del 40 cpv, come dici tu, o meglio come clausola generale di estensione della punibilità, tale che, o il concorso è rilevante sotto il profilo offerto dalla norma e perciò è tipico, oppure non è rilevante e perciò non è neppure atipico. Semplicemente, non rilevante per il diritto penale.



    Edited by Cap ARAGORN - 18/4/2006, 17:22
     
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  10. assuntore
     
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    CITAZIONE (dagruni @ 14/4/2006, 19:55)
    Non riesco a capire il risvolto pratico.
    Dal punto di vista teorico la differenza la colgo così:
    - concorso morale: si può imputare il 110 cp secondo la normale disciplina del concorso - l'attività (morale) del concorrente è atipica rispetto alla condotta dell'autore della condotta principale tipica.
    - concorso mediante omissione in reato commissivo: si può imputare sol se si rinviene in capo al concorrente l'obbligo giuridico di impedire l'evento ex 40 cpv - da ciò deduco che la condotta del concorrente (a diff della impostazione teorica del concorso morale) non è atipica ma autonomamente individuabile in capo al concorrente inerte.
    Ora, aderendo all'una o all'atra impostazione teorica (sempre che siano corrette), sussiste un risvolto pratico in termini di pena? A me sembra di no......
    Qualcuno può aiutarmi?

    PS Le due forme di manifestazione poi dovrebbero divergere dalla cd. connivenza mera (con i soliti nodi interpretativi che possono essere risolti solo con la formula magica del "caso per caso")

    Forse tu non hai ben compreso la differenza tra la mera connivenza, che è trattata nell’ambito del concorso morale, e il concorso omissivo nel reato commissivo. Tieni presente che, come esemplificazioni di quest’ultima forma di concorso, sono date la responsabilità dei sindaci per i reati commessi dagli amministratori della società, per omessa vigilanza dei primi e la responsabilità del proprietario di terreno sul quale sia realizzata un’opera abusiva.
    La disciplina del concorso morale la deduci dall’art. 110, letto coordinatamente all’art. 115, che parla della istigazione a commettere un reato. L’istigazione riassume in sé l’istigazione vera e propria e la determinazione: la seconda fa sorgere un proposito prima inesistente, mentre la prima lo rafforza. In entrambi i casi si ha una partecipazione morale, nel senso che il partecipe non interviene nella fase della realizzazione materiale del reato, limitandosi, per così dire, a partecipare nella fase ideativi, incidendo sulla psiche dell’autore materiale del reato con un contributo efficiente dal punto di vista causale. Difatti, uno dei requisiti del concorso eventuale ex art. 110, nonché del concorso morale, è l’efficienza eziologica della singola partecipazione sul fatto, che è considerato comune ai singoli concorrenti proprio nella misura in cui possa affermarsi che ciascuno vi abbia contribuito volontariamente, fornendo un’apporto rilevante dal punto di vista causale: apporto o materiale o morale. Conseguentemente, non potrà aversi concorso morale se il suggerimento, l’esortazione, il consiglio, non si sia risolto in un’adesione psicologica al fatto da altri commesso, senza la quale il fatto stesso non si sarebbe realizzato.
    Anche nel concorso morale può parlarsi di atipicità, perché comunque si attribuisce rilevanza ad una condotta sulla base dell’innesto dell’art. 110 con la singola norma di parte speciale, che disciplina la fattispecie tipica: il fatto può essere realizzato solo dal singolo, essendo le figure di reato normalmente monosoggettive, eccetto le fattispecie necessariamente plurisoggettive, pertanto con l’art. 110 si dà rilevanza a tutti quei frammenti di condotta che esplicano efficacia ai fini dell’esecuzione della fattispecie di reato.
    Dal concorso morale devi tener distinta la mera connivenza, la quale si contrappone altresì al concorso omissivo nel reato commissivo.
    La connivenza è la mera presenza passiva sul luogo del delitto; è il mancato impedimento di un reato da altri commesso, nonostante la consapevolezza della perpetrazione; l’omissione non penalmente perseguita sia perché la sua inerzia non esplica la rilevanza causale necessaria perché si abbia il concorso morale, sia perché non esiste alcun obbligo giuridico di impedire il reato, ma tutt’al più un obbligo sociale. Diversamente, in presenza di una posizione di garanzia derivante dalla legge o da un contratto o da un’assunzione spontanea dell’obbligo di attivarsi (riassumendo, in presenza di un obbligo giuridico rilevante ai sensi dell’art. 40 cp), non di connivenza si deve parlare, bensì di concorso omissivo nel reato commissivo, consistente nel non aver impedito la commissione di un reato che egli aveva l’obbligo di impedire, sempre chè esistano gli altri presupposti necessari affinché si abbia la partecipazione ex art. 110 (il dolo e l’efficienza causale del contributo). Anche il concorso omissivo nel reato commissivo è una forma eventuale di concorso, ricostruita sulla base dell’art. 110, che consente di attribuire tipicità a condotte di per sé atipiche: atipiche perché, chi le tiene, non pone in essere l’intera fattispecie di reato. Pensa per es. a chi costruisce un’opera abusiva sul terreno: solo chi la realizza è l’autore materiale e quindi solo la sua condotta è tipica; il proprietario che consente questo tipo di attività, che al contempo non abbia i requisiti necessari per poter essere configurato come autore del reato edilizio, che è proprio, potrà configurarsi come concorrente morale ai sensi dell’art. 110 (quindi porre in essere una condotta atipica), ove vi siano i necessari presupposti, non potendo ravvisare in capo al proprietario l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione della costruzione abusiva. In ogni caso, anch’esso và trattato sotto forma di concorso morale.
    Sono stata chiara? Spero di sì. Intanto ho fatto un ripasso.
     
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    Forme si Partecipazione:(cito testualmente dal Codice commentato di Marinucci e Dolcini).
    Dottrina- prevale la tesi restrittiva di autore- solo colui che realizza materialmente l'attività esecutiva del reato, di per sè tipica ai sensi della norma di parte speciale. C'è poi una figura secondaria, il partecipe, colui che pone in essere una condotta atipica rispetto alla fattispecie descritta dalla norma di parte speciale [Dottrina dominante, per tutti ANTOLISEI]. Nell'ambito della figura del partecipe, si distingua tra pertecipe materiale e partecipe morale.
    In GIURISPRUDENZA(Insolera), invece, prevale la concezione estensiva di autore, secondo la quale è tale chiunque presti un contributo causalmente rilevante alla realizzazione dell'evento lesivo, non avendo alcun rilievo la conformità della condotta al tipo. Secondo tale tesi "tutti coloro che concorrono nel reato sono autori, apparendo il reato stesso come il risultato di una pluralità di azioni, posto a carico di ognuno di essi per l'intero, come accade mutatis mutandis nel diritto civile per la responsabilità solidale.

    Era forse questo l'appunto di CAP quando diceva nel suo primo post:
    CITAZIONE
    La differenza tra le due ipotesi criminose non si pone sul piano della tipicità, ma della struttura. Una condotta è tipica quando è conforme alla seleziona delle modalità di aggressione ai beni giuridici stabilita dalla fattispecie legale.

    La dottrina quindi riprende l' impostazione che fa capo alla tipicità e all'atipicità della condotta; la Giurisp invece utilizza il richiamo alla responsabilità solidale in diritto civile e, con tale operazione interpretativa, rende più plausibile l'adozione da parte del legislatore del criterio unitario della rilevanza causale delle condotte.
    Che ne pensate?
     
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  12. Cap ARAGORN
     
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    CITAZIONE
    Forme si Partecipazione:(cito testualmente dal Codice commentato di Marinucci e Dolcini).
    Dottrina- prevale la tesi restrittiva di autore- solo colui che realizza materialmente l'attività esecutiva del reato, di per sè tipica ai sensi della norma di parte speciale. C'è poi una figura secondaria, il partecipe, colui che pone in essere una condotta atipica rispetto alla fattispecie descritta dalla norma di parte speciale [Dottrina dominante, per tutti ANTOLISEI]. Nell'ambito della figura del partecipe, si distingua tra pertecipe materiale e partecipe morale.
    In GIURISPRUDENZA(Insolera), invece, prevale la concezione estensiva di autore, secondo la quale è tale chiunque presti un contributo causalmente rilevante alla realizzazione dell'evento lesivo, non avendo alcun rilievo la conformità della condotta al tipo. Secondo tale tesi "tutti coloro che concorrono nel reato sono autori, apparendo il reato stesso come il risultato di una pluralità di azioni, posto a carico di ognuno di essi per l'intero, come accade mutatis mutandis nel diritto civile per la responsabilità solidale.

    Attenzione, questa ricostruzione attiene al problema dell'individuazione della figura di chi è autore del reato e conseguentemente di chi è partecipe nel reato, come complice, come correo ecc.
    A titolo di cronaca vi è pure in merito un'altra posizione ricostruttiva della figura di chi può essere considerato autore e chi partecipe nel reato commesso mediante concorso di persone, seconod cui autore, rispetto ai meri partecipi, potrebbe essere considerato chi ha il dominio finalistico sul fatto. E' tesi pure questa minoritaria e forse il tuo testo non la riporta.

    Tutto questo però è altro rispetto alla valutazione dell'aspetto della tipicità nel concorso morale o omissivo. Per quello bisogna fare riferimento alle teorie sul concorso elaborate (concezione monistica e pluralistica, di cui sono articolazioni le tesi proposte da me, nicolarush e assuntore).
    In questo ambito al fine della partecipazione al concorso in magistratura vale la pena prestare particolare attenzione alla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale.
    In particolare ti segnalo la lettura del buon contributo di assuntore che si è sforzato anche di indicare esempi. Sotto questo profilo, penso che in un concorso il suo elaborato sarebbe stato apprezzato più del mio che mi sono limitato a discutere solo con gli strumenti teorici, in via del tutto astratta.
    Ciao.
     
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  13. assuntore
     
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    CITAZIONE (Cap ARAGORN @ 21/4/2006, 18:50)
    CITAZIONE
    Forme si Partecipazione:(cito testualmente dal Codice commentato di Marinucci e Dolcini).
    Dottrina- prevale la tesi restrittiva di autore- solo colui che realizza materialmente l'attività esecutiva del reato, di per sè tipica ai sensi della norma di parte speciale. C'è poi una figura secondaria, il partecipe, colui che pone in essere una condotta atipica rispetto alla fattispecie descritta dalla norma di parte speciale [Dottrina dominante, per tutti ANTOLISEI]. Nell'ambito della figura del partecipe, si distingua tra pertecipe materiale e partecipe morale.
    In GIURISPRUDENZA(Insolera), invece, prevale la concezione estensiva di autore, secondo la quale è tale chiunque presti un contributo causalmente rilevante alla realizzazione dell'evento lesivo, non avendo alcun rilievo la conformità della condotta al tipo. Secondo tale tesi "tutti coloro che concorrono nel reato sono autori, apparendo il reato stesso come il risultato di una pluralità di azioni, posto a carico di ognuno di essi per l'intero, come accade mutatis mutandis nel diritto civile per la responsabilità solidale.

    Attenzione, questa ricostruzione attiene al problema dell'individuazione della figura di chi è autore del reato e conseguentemente di chi è partecipe nel reato, come complice, come correo ecc.
    A titolo di cronaca vi è pure in merito un'altra posizione ricostruttiva della figura di chi può essere considerato autore e chi partecipe nel reato commesso mediante concorso di persone, seconod cui autore, rispetto ai meri partecipi, potrebbe essere considerato chi ha il dominio finalistico sul fatto. E' tesi pure questa minoritaria e forse il tuo testo non la riporta.

    Tutto questo però è altro rispetto alla valutazione dell'aspetto della tipicità nel concorso morale o omissivo. Per quello bisogna fare riferimento alle teorie sul concorso elaborate (concezione monistica e pluralistica, di cui sono articolazioni le tesi proposte da me, nicolarush e assuntore).
    In questo ambito al fine della partecipazione al concorso in magistratura vale la pena prestare particolare attenzione alla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale.
    In particolare ti segnalo la lettura del buon contributo di assuntore che si è sforzato anche di indicare esempi. Sotto questo profilo, penso che in un concorso il suo elaborato sarebbe stato apprezzato più del mio che mi sono limitato a discutere solo con gli strumenti teorici, in via del tutto astratta.
    Ciao.

    grazie, molto gentile :woot: . io comunque sono una donna :D
    peccato, però, che io in penale non ho consegnato...
     
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  14. Cap ARAGORN
     
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    CITAZIONE
    io comunque sono una donna

    Hai ragione, ti chiedo scusa, l'avevi pure indicato nel tuo messaggio, ma io, come rispetto a tutti i messaggi del resto, l'ho letto velocemente, non senza però coglierne i pregevoli spunti argomentativi.

    CITAZIONE
    peccato, però, che io in penale non ho consegnato...

    non ti abbattere, sarebbe un peccato davvero. :woot:
     
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  15.  
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    Napoli punto e a capo!

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    Tutto questo però è altro rispetto alla valutazione dell'aspetto della tipicità nel concorso morale o omissivo. Per quello bisogna fare riferimento alle teorie sul concorso elaborate

    Secondo me invece vanno a "braccetto" in quanto in un tema non posso scindere il discorso sull'individuazione dell'autore e del partecipe- tipicità e atipicità - partecipe materiale e partecipe morale - ex 110, concorrente materiale e concorrente morale.
    Ok, la fattispecie plurisoggettiva eventuale viene elaborata quale teoria per trovare un fondamento della punibilità del concorso; oggi è la teoria preferibile ma, sempre a mio avviso, va esplicata sempre con un occhio al requisito soggettivo della pluralità di agenti e con un altro al requisito del contributo.
    Poi, questo è il bello, ognuno argomenta come vuole e riesce a collegare i vari argomenti in un tema senza dare l'impressione di non aver capito nulla. Ma forse rischio di andare OT.
    Per il resto, ringrazio Assuntore il quale ha fatto una ricostruzione abbastanza efficace, ma penso che l'unico che ha centrato il mio stupido dilemma sia stato Nicolarush quando ha affermato tra le righe di aver inteso la questione che mi ponevo e mi forniva di conseguenza la risposta.
    Daniele.
     
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