Concorso morale e concorso per omissione in reato commissivo

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  1. assuntore
     
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    CITAZIONE (dagruni @ 14/4/2006, 19:55)
    Non riesco a capire il risvolto pratico.
    Dal punto di vista teorico la differenza la colgo così:
    - concorso morale: si può imputare il 110 cp secondo la normale disciplina del concorso - l'attività (morale) del concorrente è atipica rispetto alla condotta dell'autore della condotta principale tipica.
    - concorso mediante omissione in reato commissivo: si può imputare sol se si rinviene in capo al concorrente l'obbligo giuridico di impedire l'evento ex 40 cpv - da ciò deduco che la condotta del concorrente (a diff della impostazione teorica del concorso morale) non è atipica ma autonomamente individuabile in capo al concorrente inerte.
    Ora, aderendo all'una o all'atra impostazione teorica (sempre che siano corrette), sussiste un risvolto pratico in termini di pena? A me sembra di no......
    Qualcuno può aiutarmi?

    PS Le due forme di manifestazione poi dovrebbero divergere dalla cd. connivenza mera (con i soliti nodi interpretativi che possono essere risolti solo con la formula magica del "caso per caso")

    Forse tu non hai ben compreso la differenza tra la mera connivenza, che è trattata nell’ambito del concorso morale, e il concorso omissivo nel reato commissivo. Tieni presente che, come esemplificazioni di quest’ultima forma di concorso, sono date la responsabilità dei sindaci per i reati commessi dagli amministratori della società, per omessa vigilanza dei primi e la responsabilità del proprietario di terreno sul quale sia realizzata un’opera abusiva.
    La disciplina del concorso morale la deduci dall’art. 110, letto coordinatamente all’art. 115, che parla della istigazione a commettere un reato. L’istigazione riassume in sé l’istigazione vera e propria e la determinazione: la seconda fa sorgere un proposito prima inesistente, mentre la prima lo rafforza. In entrambi i casi si ha una partecipazione morale, nel senso che il partecipe non interviene nella fase della realizzazione materiale del reato, limitandosi, per così dire, a partecipare nella fase ideativi, incidendo sulla psiche dell’autore materiale del reato con un contributo efficiente dal punto di vista causale. Difatti, uno dei requisiti del concorso eventuale ex art. 110, nonché del concorso morale, è l’efficienza eziologica della singola partecipazione sul fatto, che è considerato comune ai singoli concorrenti proprio nella misura in cui possa affermarsi che ciascuno vi abbia contribuito volontariamente, fornendo un’apporto rilevante dal punto di vista causale: apporto o materiale o morale. Conseguentemente, non potrà aversi concorso morale se il suggerimento, l’esortazione, il consiglio, non si sia risolto in un’adesione psicologica al fatto da altri commesso, senza la quale il fatto stesso non si sarebbe realizzato.
    Anche nel concorso morale può parlarsi di atipicità, perché comunque si attribuisce rilevanza ad una condotta sulla base dell’innesto dell’art. 110 con la singola norma di parte speciale, che disciplina la fattispecie tipica: il fatto può essere realizzato solo dal singolo, essendo le figure di reato normalmente monosoggettive, eccetto le fattispecie necessariamente plurisoggettive, pertanto con l’art. 110 si dà rilevanza a tutti quei frammenti di condotta che esplicano efficacia ai fini dell’esecuzione della fattispecie di reato.
    Dal concorso morale devi tener distinta la mera connivenza, la quale si contrappone altresì al concorso omissivo nel reato commissivo.
    La connivenza è la mera presenza passiva sul luogo del delitto; è il mancato impedimento di un reato da altri commesso, nonostante la consapevolezza della perpetrazione; l’omissione non penalmente perseguita sia perché la sua inerzia non esplica la rilevanza causale necessaria perché si abbia il concorso morale, sia perché non esiste alcun obbligo giuridico di impedire il reato, ma tutt’al più un obbligo sociale. Diversamente, in presenza di una posizione di garanzia derivante dalla legge o da un contratto o da un’assunzione spontanea dell’obbligo di attivarsi (riassumendo, in presenza di un obbligo giuridico rilevante ai sensi dell’art. 40 cp), non di connivenza si deve parlare, bensì di concorso omissivo nel reato commissivo, consistente nel non aver impedito la commissione di un reato che egli aveva l’obbligo di impedire, sempre chè esistano gli altri presupposti necessari affinché si abbia la partecipazione ex art. 110 (il dolo e l’efficienza causale del contributo). Anche il concorso omissivo nel reato commissivo è una forma eventuale di concorso, ricostruita sulla base dell’art. 110, che consente di attribuire tipicità a condotte di per sé atipiche: atipiche perché, chi le tiene, non pone in essere l’intera fattispecie di reato. Pensa per es. a chi costruisce un’opera abusiva sul terreno: solo chi la realizza è l’autore materiale e quindi solo la sua condotta è tipica; il proprietario che consente questo tipo di attività, che al contempo non abbia i requisiti necessari per poter essere configurato come autore del reato edilizio, che è proprio, potrà configurarsi come concorrente morale ai sensi dell’art. 110 (quindi porre in essere una condotta atipica), ove vi siano i necessari presupposti, non potendo ravvisare in capo al proprietario l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione della costruzione abusiva. In ogni caso, anch’esso và trattato sotto forma di concorso morale.
    Sono stata chiara? Spero di sì. Intanto ho fatto un ripasso.
     
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20 replies since 14/4/2006, 18:55   427 views
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