Concorso morale e concorso per omissione in reato commissivo

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  1. Cap ARAGORN
     
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    CITAZIONE
    E’ l’atto di partecipazione materiale, invece, che può assumere qualsiasi forma, dunque può consistere anche in una omissione.

    Hai qualche esempio di contributo materiale omissivo? A me sembra una forzatura logica parlare di omissione materiale (un atteggiamento omissivo è un non atto (esecutivo) per cui un atteggiamento compiacente, rafforzativo può rilevare solo nell'ambito di una partecipazione morale- ma queste sono osservazioni personali si un Sabato Santo.

    Non è una forzatura, almeno non più di quanto lo sia di per sè la figura del reato commissivo mediante omissione (reato omissivo improprio) ex art. 40 cpv c.p.. Il meccanismo logico attraverso il quale trova rilevanza giuridica il concorso omissivo è lo stesso, non a caso trova fondamento nella medesima norma.
    Perchè possa realizzarsi una condotta omissiva anche in concorso occorre che la fattispecie di reato sia di un determinato tipo, cioè una fattispecie causalmente orientata. Solo in questo tipo di fattispecie può trovare rilevanza il meccanismo, proprio del reato omissivo improprio, basato sulla posizione di garanzia (obbligo di protezione o di controllo) legislativamente prevista o contrattualmente trasferita. In conseguenza, l'omissione del concorrente (restando all'ipotesi che a noi interessa) fa si che possa essere realizzato da altri il crimine altrimenti evitabile con il suo intervento. Ecco perchè la sua partecipazione è materiale: fa si, in sostanza, che con l'assenza della sua condotta possa realizzarsi il reato. E questo è altro rispetto all'ipotesi di concorso morale, che si manifesta, invece, quando il contributo è unicamente di tipo motivazionale, di rafforzamento, agevolazione, determinazione dell'altrui volere, istigazione o accordo. Sul paculiare rilievo dell'accordo rinvio a quanto scritto nel primo mio messaggio per economia di scrittura, magari approfondiamo in seguito.....

    Bene ha detto "nicolarush" quando ha dichiarato che il mio intervento fa riferimento, in relazione al tema della tipicità, alla tesi ricostruttiva della fattispecie plurisoggettiva eventuale. In effetti potrebbe il caso essere esaminato dal punto di vista di almeno altre due costruzioni dogmatiche. Ho scelto, per economia di tempo e per evitare un'eccessiva diffusività del mio discorso, quella concorsualmente più "utile", in quanto attualmente accolta dalla giurisprudenza pressochè maggioritaria, reputanto che proprio rispetto al fine dello studio mirato alla partecipazione al concorso in magistratura fosse stata posta la domanda.

    Si. Il 110 funge da "valvola di sfogo", al pari del 56 e del 40 cpv, come dici tu, o meglio come clausola generale di estensione della punibilità, tale che, o il concorso è rilevante sotto il profilo offerto dalla norma e perciò è tipico, oppure non è rilevante e perciò non è neppure atipico. Semplicemente, non rilevante per il diritto penale.



    Edited by Cap ARAGORN - 18/4/2006, 17:22
     
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20 replies since 14/4/2006, 18:55   427 views
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