Concorso morale e concorso per omissione in reato commissivo

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  1. Cap ARAGORN
     
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    La differenza tra le due ipotesi criminose non si pone sul piano della tipicità, ma della struttura. Una condotta è tipica quando è conforme alla seleziona delle modalità di aggressione ai beni giuridici stabilita dalla fattispecie legale.

    CITAZIONE
    l'attività (morale) del concorrente è atipica rispetto alla condotta dell'autore della condotta principale tipica.
    - concorso mediante omissione in reato commissivo: si può imputare sol se si rinviene in capo al concorrente l'obbligo giuridico di impedire l'evento ex 40 cpv - da ciò deduco che la condotta del concorrente (a diff della impostazione teorica del concorso morale) non è atipica ma autonomamente individuabile in capo al concorrente inerte.

    La figura di concorso cd. morale nel reato è ipotesi tipica di reato. La fusione, infatti, tra le singole norme di parte speciale e quelle di parte generale, di cui agli artt. 110 e ss. c.p. (esattamente come avviene per il tentativo o per il concorso omissivo, per rendere più evidente la cosa!), dà vita a una nuova fattispecie tipica. La fattispecie concorsuale morale o materiale. Rispetto ai reati causalmente orientati può sicuramente ritenersi che qualunque comportamento (materiale, mediante la realizzazione di una frazione della condotta, o morale, attraverso l’agevolazione o la determinazione al compimento da parte di altri o l’accordo alla realizzazione con altri) che abbia contribuito alla realizzazione dell’evento è da ritenersi tipico rispetto al modello della fattispecie plurisoggettiva che scaturisce dall’integrazione fra le norme di parte generale e le singole norme di parte speciale, mentre nei reati a forma vincolata sarà valutabile come concorsuale solo il comportamento che abbia contribuito alla realizzazione della condotta tipica. L’essenziale è che si tratti di contributi che abbiano reso possibile la realizzazione della condotta tipica così come, in concreto, essa è stata effettivamente posta in essere.
    Pertanto, la condotta concorsuale sul piano oggettivo si individua come tipica tutte le volte che essa consiste o in un contributo materiale all’esecuzione della condotta in concreto realizzata, ovvero in un contributo morale in termini di istigazione o agevolazione, determinazione ed accordo, che implicano la necessità di una manifestazione esteriore della volontà, indirizzata al soggetto o ai soggetti, alla decisione dei quali viene così fornito un contributo, sul piano motivazionale, alla realizzazione della condotta tipica. Il contributo del concorrrente morale è, pertanto, sempre un contributo attivo, non omissivo.
    E’ l’atto di partecipazione materiale, invece, che può assumere qualsiasi forma, dunque può consistere anche in una omissione.
    Nelle ipotesi di fattispecie causalmente orientate, o anche nelle ipotesi di fattispecie a forma vincolata, a patto che contemplino, come fungibili, anche condotte omissive, rispetto a quella di azione, può avere rilievo concorsuale anche il mancato impedimento dell’evento, come tale. La questione, invece, non si pone nei casi in cui un certo contegno omissivo sia stato contemplato, dai partecipi, in sede di accordo criminoso. Qui la responsabilità del concorrente che non ha fatto nulla si fonda proprio sull’accordo (condotta positiva, attiva – è bene ribadirlo – in quanto esternazione della manifestazione della volontà), onde non ha più rilievo il successivo comportamento omissivo, ai fini della determinazione del tipo di concorso.
    Ricapitolando, la condotta di partecipazione attiva può esprimersi attraverso un contributo di tipo materiale o morale; può assumere forma di condotta omissiva, invece, solo la partecipazione materiale.

    CITAZIONE
    Ora, aderendo all'una o all'atra impostazione teorica (sempre che siano corrette), sussiste un risvolto pratico in termini di pena? A me sembra di no......

    L’affermazione è valida a condizione di tenere conto di alcune precisazioni:
    con riferimento al concorso morale se il reato è commesso, l’istigatore se ne deve reputare concorrente ad ogni effetto e dunque anch’egli, ai sensi dell’art. 110, soggiace alla pena stabilita per il reato; Se invece all’istigazione non segue la commissione del reato, bisogna distinguere, secondo quanto previsto dall’art. 115 co. 3 e 4. Ulteriori particolarità in tema di pena astrattamente applicabile al concorrente morale sono previste dagli artt. 111, 112 n. 2 e 3, e 113.

    CITAZIONE
    PS Le due forme di manifestazione poi dovrebbero divergere dalla cd. connivenza mera (con i soliti nodi interpretativi che possono essere risolti solo con la formula magica del "caso per caso")

    Connivenza o istigazione indiretta, consistente nella mera approvazione di un determinato programma d’azione va riguardata, come dici tu, a seconda che costituisca rafforzamento concreto del proposito criminoso o meno.
    Ciao e buona Pasqua.

    Edited by Cap ARAGORN - 15/4/2006, 02:29
     
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20 replies since 14/4/2006, 18:55   427 views
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