Secondo giorno scritti - Concorso Magistrato ordinario - 10 ottobre 2018 - Concorso per 330 posti

Diritto penale

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  1. pollodigomma
     
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    La responsabilità penale dell'incaricato alla riscossione di un credito di un terzo mediante violenza o minaccia


    Questa la traccia che si dice sia stata estratta

    Bella. Quest'anno la commissione sta dando tracce complesse, ragionate, non incentrate sull'ultima sentenza.

    Opinioni? Io la mia mi riservo di maturarla con comodo. Anche perché non ho tempo in questi giorni e queste tracce meritano una bella riflessione
     
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    CITAZIONE (pollodigomma @ 5/6/2019, 16:28) 
    Bella. Quest'anno la commissione sta dando tracce complesse, ragionate, non incentrate sull'ultima sentenza.

    Opinioni? Io la mia mi riservo di maturarla con comodo. Anche perché non ho tempo in questi giorni e queste tracce meritano una bella riflessione

    La penso allo stesso modo.
    Sia questa che quella di civile sono state belle tracce: ragionate e non nozionistiche.

    Poi, come ho detto anche in riferimento alla traccia del primo giorno, altra cosa è riuscire a farla bene :lol: , ma l'impostazione mi piace.
     
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  3. caracal3
     
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    sono state belle tracce... concordo...
    chiedo vs. parere: ho parlato di minaccia ex art. 612 c.p., escludendola perché non vi è nella fattispecie il "danno ingiusto" (trattandosi di credito), di percosse ex art. 581 (e non di violenza privata ex art. 610 c.p., per mia omissione) concludendo che è uno schema legale tipico nel quale potrebbe rientrare la fattispecie concreta (ovviamente nell'ipotesi di condotta violenta, non di quella minacciosa) ma che bisognava indagare ulteriormente poiché, ai sensi del comma 2 del 581, il reato non si configura quando la violenza è elemento caratterizzante di altro reato.
    Sono poi transitato ad esaminare, per questo, l'estorsione, ove la condotta violenta appunto caratterizza la fattispecie tipica, concludendo che manca anche qui, al fine di potervi inquadrare perfettamente l'operato dell'incaricato alla riscossione, un "ingiusto profitto" in capo a sè o ad altri, sempre per il motivo che egli agisce per un credito (benché di terzi) quindi per sua definizione "giusto".
    Ciò posto, ho concluso ravvisando il 393 c.p. quale schema legale tipo o fattispecie astratta cui ricondurre il reato dell'incaricato, esposto dalla traccia, in quanto tutti gli elementi della fattispecie concreta corrispondono a quella astratta (al fine di evitare punizioni in violazione del principio di legalità, tassatività, tipicità, divieto di analogia in malam partem), specificando però che un unico elemento pone un dubbio: la proprietà delle ragioni per le quali si agisce. Nel caso di specie le ragioni sarebbero altrui, non dell'incaricato ma del terzo. Quindi, anche se non l'ho spiegato bene, il reato potrebbe 393 c.p. potrebbe essere considerato proprio e non comune, con la conseguenza che si potrebbe configurare la responsabilità penale dell'incaricato solo nel caso in cui agisca in concorso, ai sensi combinato disposto 110 e 393 c.p., quale concorrente che pone in essere condotta materiale programmata di comune accordo con il terzo creditore, mandante, che ha ideato l'azione dell'incaricato e/o ha una posizione di concorrente morale; ho specificato che la responsabilità del terzo creditore a titolo di concorso si configurerebbe sempre nell'ipotesi in cui l'azione posta in essere sia causalmente riconducibile alla sua idea criminosa posta in essere; se invece le modalità dell'azione sono esclusivamente riconducibili ad una scelta dell'incaricato, allora terzo creditore non risponderà di alcun reato, mentre l'incaricato potrà rispondere di 393 c.p. solo nell'ipotesi in cui la norma sia interpretata nel senso che il reato possa commetterlo effettivamente chiunque, a prescindere dalla "proprietà" delle ragioni per le quali arbitrariamente si cerca di far giustizia da soli. Ho concluso così, senza dire altro... ah, dimenticavo che nell'argomentazione prima di giungere all'esame del 393 c.p. ho lambito la questione dell'antigiuridicità del comportamento, dicendo che potrebbe sembrare applicarsi il 51 c.p. come scriminante (esercizio di un diritto) ma che non si applica, e quindi vi è la antigiuridicità, perché esercizio di un diritto è elemento caratterizzante dello schema legale tipico, il 393 appunto, al quale corrisponde, nel caso di specie, anche la condotta (violenza o minaccia), tra l'altro. Che dite, dovrei consegnare? non ho parlato di usura, non ho parlato di credito illecito (secondo me la traccia parlando genericamente di credito faceva supporre che fosse giusto, sussistente). Fatemi sapere... grazie
     
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2 replies since 5/6/2019, 15:28   362 views
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