Primo giorno scritti - Concorso Magistrato ordinario - 10 ottobre 2018 - Concorso per 330 posti

Diritto civile

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  1. pollodigomma
     
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    Modi d'acquisto delle servitù prediali. Tratti il candidato del mantenimento di un diritto di servitù a distanza illegale da un altro fondo o dal confine; e tratti del mantenimento del medesimo diritto su immobile abusivo.


    Questa la traccia che circola su alcuni forum da qualche ora.

    Che ne pensate? Qualche commento a caldo?
     
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  2. Federica mari
     
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    Mi sembra molto specifica ..
     
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  3. pollodigomma
     
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    Allora qualcuno c'è su questo forum :camillaciaociao.gif.:

    A me sembra molto interessante. Struttura classica, parte generale con caso "specifico".

    Secondo alcuni pare intercetti la tematica dell'urbanistica, ma solo di sfuggita, per dare spazio al tema del rapporto tra interesse privato e interesse pubblico, ruotando attorno al filo rosso dell'usucapione.

    Mi riservo di pensarci per bene. Civile non è mai stata la mia materia.

    Qualcun'altro vuole dire la sua?
     
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  4. stracàsso
     
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    Se può tornar utile:







    ❶ Servitù Usucapione Distanze

    Perché se il manufatto è abusivo si può chiedere comunque l'accertamento dell'acquisto per usucapione?
    Accertamento dell'acquisto per usucapione anche se il manufatto è abusivo

    Avv. Alessandro Gallucci



    Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3979 dello scorso 18 febbraio, risponde con chiarezza, confutando nuovamente un precedente contrario orientamento, alla domanda che abbiamo posto nel titolo dell'articolo.
    Tutto nasce, nemmeno a farlo apposta, dalla più classica delle "beghe" di vicinato.
    Tizio eseguiva opere di manutenzione della propria abitazione e Caio gli constava, citandolo in giudizio, la loro irregolarità.

    A quel punto Tizio, nel difendersi, chiedeva l'eliminazione di altre opere eseguite da Caio su un cortile comune perché a suo dire queste erano abusive.
    Caio chiedeva l'acquisto per intervenuta usucapione dei manufatti realizzati nel cortile comune.
    Risultato: sia in primo che in secondo grado Tizio veniva condannato a rimuovere le opere abusive e Caio otteneva l'accertamento dell'usucapione.
    Da qui il ricorso per Cassazione che nella sostanza, tra le altre, ha dovuto rispondere alla seguente domanda: com'è possibile acquistare per usucapione delle opere edilizie abusive.

    La risposta fornita dalla Suprema Corte è articolata e convincente.
    Secondo gli ermellini "la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità" (Cass. 18 febbraio 2013, n. 3979).
    Ciò perché, proseguono da piazza Cavour" il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione.

    Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie da luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.
    Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in più recenti pronunce di questa sezione è stato affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass. n. 4240/2010; n. 22824/2012) (Cass. 18 febbraio 2013, n. 3979).
    Insomma secondo la Cassazione una cosa sono le violazioni delle norme amministrative finalizzate all'ottenimento dei provvedimenti necessari per costruire e quindi i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, altro le irregolarità delle disposizioni dettate in materia di distanze o più in generale quelle afferenti profili relativi a rapporti tra privati.
    In questo contesto, chiosano i giudici spazzando via ogni dubbio sulla bontà di precedenti giurisprudenziali difformi, "anche per il diritto di proprietà, benché imprescrittibile, opera la distinzione tra effetto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo sicché, coerentemente con la disciplina di tale diritto, comprensivo di quello al rispetto delle distanze legali, non vi è ragione per escludere, nell'ambito del rapporto privatistico, l'usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale, ferma restando, nel rapporto tra privati e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse.
    In tal modo viene contemperato l'interesse del privato a non sottostare alla possibilità che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali, con la salvaguardia dei poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorità deputata al controllo del territorio, può incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell'abuso, reprimendo l'illecito edilizio anche attraverso l'ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformità o variazione essenziale della concessione edilizia" (Cass. 18 febbraio 2013, n. 3979).

    Fonte: https://www.condominioweb.com/accertamento...-e-abusivo.1371
     
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  5. Federica mari
     
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    Si molto interessante .. Una bella traccia . Io sto studiando sul Garofoli ma non sarebbe stato sufficiente per questa traccia . 😫
     
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    forumista ormai fuori controllo

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    Così, senza nessuna pretesa, mi sembra una traccia istituzionale. Fattibile in senso buono, ovvero ragionandoci.
    Poi questo non significa che io sarei riuscito a farla, intendiamoci :lol: ; il mio è un giudizio sull'impostazione.

    Si è visto molto di peggio in passato.
     
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  7. caracal3
     
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    Chiedo vostro parere. Ho scritto in modo fluido il tema. Tuttavia, benché ho usato molto il condizionale, senza prendere posizioni nette, ho affermato i seguenti pareri:

    - usucapione nel caso di servitù di questo tipo non si configura, perché non è servitù apparente, non vi è una apparenza, a meno di voler considerare la vicinanza degli edifici come elemento apparente, in tal caso si può configurare. Modo principale per la costituzione di tale tipo di servitù, quindi, è il contratto. Ho scritto così ma ho visto che vi sarebbe pronuncia della Cassazione solo sull'usucapione della servitù di mantenere distanza illegale.

    -riguardo la servitù con immobile abusivo, convinto che la traccia, per come formulata, volesse dire che la prima fattispecie si potesse configurare mentre la seconda no (immobile abusivo) ho espresso questa tesi che non ho trovato, adesso, da nessuna parte, nelle soluzioni prospettate dai corsi privati: bisognerebbe operare un controllo di meritevolezza sulla causa del contratto (ho infatti affermato che tale servitù solo per contratto poteva costituirsi, v. sopra) e si arriverebbe alla conclusione per la quale il peso infondo sopra il fondo servente sarebbe ingiustificato perché il vantaggio correlato, al fondo o edificio dominante, non potrebbe essere sfruttato, in quanto essendo l'immobile abusivo vi sarebbe la carenza di un presupposto di rilievo del contratto, del diritto, tanto che potrebbe essere sempre demolito, tale immobile. Ho detto pure, però, che tenendo conto di questioni più di fatto che di diritto, la servitù potrebbe operare fino quando non vi sia una demolizione, condono, sanatoria (circostanze le ultime due nelle quali si confermerebbe la operatività della servitù).

    Queste due/tre particolari argomentazioni un pò diverse da quelle che ho letto ieri e oggi, ho espresso, ma temo possano inficiare la mia prova.
    Che ne pensate? Mi ritiro?
     
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  8. pollodigomma
     
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    Dipende da tanti fattori. Se è la prima consegna o se sei convinto di aver motivato adeguatamente le posizioni espresse allora puoi tentare la consegna, alla luce della traccia di oggi.

    Altrimenti valuta attentamente. A volte temi un po'carenti possono essere"sorretti" dalla buona riuscita degli altri due scritti.

    In ogni caso in bocca al lupo
     
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7 replies since 4/6/2019, 17:31   470 views
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