Domanda sul diritto processuale amministrativo

interrogatorio libero e giuramento/ contumacia

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Ismaelesecondo
     
    .

    User deleted


    Buongiorno a tutti. Ho ripreso a studiare diritto amministrativo e ho avuto difficoltà a comprendere questi due aspetti del diritto processuale ammisitrativo:
    1) Perchè non è ammissibile come mezzo di prova l'interrogatorio libero e il giuramento?
    2) Per quale motivo la contumacia non è applicabile nel processo amministrativo?( Io avevo capito che ai sensi dell'art. 46 cpa le parti alle quali il ricorso è stato notificato possono costituirsi entro 60 gg dal perfezionamento nei loro confronti del della notificazione del ricorso. Il termine ha carattere ordinatorio e quindi la costituzione può avvenire fino all'udienza di discussione... e se non avviene neanche in quella fase non c'è contumacia?


    Grazie a tutti coloro che vorranno rispondere.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)

    Group
    Member
    Posts
    631

    Status
    Offline
    Premetto che non conoscevo gli argomenti e mi sono fatto una rapida ricerca (per il secondo) ed un rapido ragionamento (per il primo).

    1) Non sapevo che interrogatorio libero e giuramento non fossero ammessi, ma può tornare. Considera che, come regola generale, il processo amministrativo verte su questioni di legittimità e non di merito. Questi mezzi di prova presupporrebbero una indagine di merito che non è detto che appartenga al sindacato del giudizio amministrativo. Va infatti ricordato che la giurisdizione estesa al merito, riguardanti le questioni amministrative, sono eccezionali e sono comunque vincolate a precise situazioni o comunque sono vincolate a precisi parametri di valutazione. Il giudice amminstrativo, quindi, non è libero di valutare qualunque questione di merito perché la pronuncia del giudice non può tramutarsi in una sostituzione della pubblica amministrazione, che rimane pur sempre l'unica titolare dell'esercizio del potere autoritativo.
    Quindi, ad esempio, l'art. 28 octies l. 241/90 è una sorta di ipotesi di giurisdizione estesa al merito, ma qui il merito è limitato ad accertare se, di fronte a provvedimento vincolato, si è giunti allo stesso risultato (dovuto) che l'amministrazione avrebbe raggiunto anche se l'atto non fosse formalmente nullo (per stabilire se la nullità possa essere dichiarata o se debba essere sanata ai sensi dello stesso art. 28 octies). Rimane quindi un controllo circoscritto al contenuto, alla tipologia e agli effetti dell'atto e al merito complessivamente inteso.
    Nel processo civile, invece, l'accertamento del merito è IL cuore del processo civile ed è quindi normale che esistano mezzi processuali tesi ad accertare la verità dei fatti anche a prescindere dalle carte.

    2) Anche questa questione mi era sconosciuta: quindi ho fatto una breve ricerca. A ben leggere la questione è diversa.
    E cioè è non è esclusa la contumacia in quanto MANCATA PRESENTAZIONE delle parti ritualmente notificate e messe a conoscenza tempestivamente, ma è esclusa l'applicabilità dell'istituto della DISCIPLINA PROCESSUAL-CIVILISTICA della contumacia (prevista dall'art 291 cpc.
    E' una sfumatura molto sottile, ma in breve quello che viene contestata è l'impossibilità di estendere quella parte della disciplina (prevista per il processo civile) che, di fronte alla nullità della notifica dell'atto introduttivo ad una delle parti, impone al giudice PRIMA di dichiarare l'improcedibilità, di fissare un termine all'attore di rinnovare la notifica stessa.
    Il problema, infatti, nasce dal fatto che la VALIDA notificazione entro i termini previsti, alla PA e ad almeno un contro-interessato, nel CPA, è condizione necessaria e imprescindibile per la valida introduzione del giudizio (diversamente il ricorso è irricevibile).
    Quello che dice la Corte Costituzionale è che in questo caso le norme del CPA sono radicalmente diverse sul punto rispetto al cpc e se la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla PA e ad almeno un controinteressato è nulla siamo di fronte ad un ricorso che è già da subito irricevibile, e per tanto non c'è spazio per sanare questo vizio attraverso l'applicazione del 291cpc che è scritto nella diversa ottica del principio della conservazione degli atti.
    Sul punto rinvio a questo breve commento, che, nella sua sintesi, mi pare molto più chiaro rispetto ad altri commenti più analitici che avevo trovato:
    http://www.iusnetwork.com/2014/02/06/contu...lart-291-c-p-c/

    Riflessione personale:
    Si potrebbe porre una questione diversa ad esempio se l'atto introduttivo è stato notificato correttamente alla PA, ad un controinteressato e per un secondo controinteressato la notifica risultasse nulla.
    In questo caso peculiare verrebbero ad essere integrati tutti i presupposti per introdurre il giudizio (il CPA impone la notifica alla PA e ad ALMENO un controinteressato ai finii della procedibilità) salvo poi evidenziare che un secondo contro-interessato è stato individuato ma non è stato correttamente informato. In questo caso non stento ad immaginare che, per una questione di tutela processuale del secondo contro-interessato, si possa ipotizzare una iniziativa del giudice di merito tesa ad chiedere il rinnovo della notifica.
    In questo caso, però, non verrebbe alla luce l'applicabilità dell'art. 291cc quanto semplicemente un principio di economia processuale che renderebbe opportuna l'estensione del giudicato a tutti i possibili soggetti coinvolti (anche perché potrebbero essere individuati altri contro-interessati ai quai si potrebbe estendere la necessità di notificare l'atto introduttivo del giudizio)
     
    .
  3. Ismaelesecondo
     
    .

    User deleted


    Grazie Zefiro sei stato molto chiaro. Quindi quando la Corte Costituzionale afferma che vale l'opposto principio per cui al fine della regolare istaurazione del processo il ricorso deve essere ritualmente notificato all'amministrazione resistente voleva dire proprio che o lo notifichi regolarmente o non c'è possibilità di sanarlo... giusto? Poi c'è l'art. 44 comma 4 cpa che specifica che è concesso dal giudice un termine per rinnovare la notificazione " solo se l'esito negativo della notifica dipende da causa non imputabile al notificante". Dunque in buona sostanza se si vuole fare un esempio: Tizio impugna un provvedimento amministrativo notifica il ricorso anzichè all'Avvocatura alla sede dell'Amministrazione, la notifica è nulla e il tar non potrà fare altro che dichiarare irrricevibile il ricorso... a meno che l'esito negativo della notifica dipenda da causa a lui non imputabile ( cioè, se ho capito bene, praticamente mai, nel senso che è difficile dimostrare che non è imputabile al notificante).
    Comunque sinceri complimenti, non ero proprio riuscito ad inquadrare il problema!
     
    .
  4. Ismaelesecondo
     
    .

    User deleted


    Ciao Zefiro, mi sono dimenticato di dirti questo. L'art. 46 comma 1 afferma che " le parti, alle quali il ricorso è stato notificato, possono costituirsi in giudizio entro il sessantesimo giorno dal perfezionamento, nei loro confronti, della notificazione del ricorso". Cons. Stato AP 2013 precisa che il termine per la costituzione delle parti in giudizio non ha natura perentoria; esse perciò possono costituirsi anche nell'udienza di merito ma svolgendo solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti che soggiacciono a termini perentori. Quello che mi chiedo: le parti per costituirsi ( amm. resitente e controint.) non sono sottoposte a termini perentori, quindi, se ho capito bene possono costitursi quando vogliono o non costituirsi proprio, il processo va avanti. Dunque può questo essere argomento per sostenere che in realtà la contumacia non si applica? Grazie
     
    .
3 replies since 1/9/2018, 08:05   77 views
  Share  
.