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Come qualificate le disposizioni di cui all’art. 48 co. 4, 6, 7 d.lgs. n. 346/1990 (divieto di operazioni prima della denuncia di successione) rispetto ad una delibera assembleare ex art. 1105 c.c. che afferma che
l'amministratrice può gestire i titoli del defunto ?
Una condicio juris sospensiva ?. -
emiemi.
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Sono divieti. Perché parli di condizione? . -
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Ad esempio, è condizione legale l'approvazione dei contratti dagli enti pubblici.
Anche qui ci sono divieti.
Devo far salva la delibera :-). -
emiemi.
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La delibera è valida ed efficace. È la legge che pone un divieto per salvaguardare base imponibile.
Se ho capito cosa intendi.. -
matusalemme1.
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cercando di "salvare", direi:
- che il divieto di cui alla normativa riguarda solo le "nuove operazioni", e non quelle già in essere oppure da rinnovare perchè in scadenza;
- che una qualche sia pur minima gestione del portafoglio s'impone per evitare danni maggiori;
- e cercherei di far capire all'amministratrice che più si mantiene sull'ordinario (rinnovo di ciò che è già in essere, non nuovi investimenti) e sul sicuro-sicuro (bot,cct e similari) meglio è (i giudici ordinano agli amministratori di sostegno di investire in quei titoli lì). -
emiemi.
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Se il decesso sarà comunicato alla banca, questa non potrà fare altro che bloccare tutto in attesa che documentiate gli adempimenti richiesti dalla normativa tributaria. Dipende da voi... . -
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grazie .