concessione di beni pubblici

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  1. ARANCIA.meccanica
     
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    CITAZIONE (reckless @ 20/5/2015, 23:57) 
    CITAZIONE (Nicola2005 @ 20/5/2015, 23:32) 
    Sta scritto nel TUE e nel TFUE (e piu' esplicitamente mi sembra pure in qualche regolamento o raccomandazione).

    eccellente :D :)

    Che c'azzecca?
     
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    CITAZIONE (Nicola2005 @ 20/5/2015, 23:32) 
    CITAZIONE (reckless @ 20/5/2015, 22:50) 
    sì, mi sembra un validissimo ragionamento.
    diciamo che in questo caso la tutela della concorrenza (strumentale al buon funzionamento del mercato interno) è parzialmente recessiva rispetto all'esigenza, sempre sentita dal legislatore dell'UE, di lasciare fare agli stati quello che vogliono quando non è necessario negarglielo (principio di sussidiarietà).

    ottimo :)

    manca solo un pezzo: dove sta scritto che si applicano i principi in questo caso? e se non sta scritto da nessuna parte, perché? (e daje :D )
    e torniamo al mio ultimo post prima di questo.

    Sta scritto nel TUE e nel TFUE (e piu' esplicitamente mi sembra pure in qualche regolamento o raccomandazione).

    P.s. Era una "Comunicazione" della Commissione Europea (classica espressione di c.d. soft law).

    CITAZIONE
    Concessioni demaniali e principi di evidenza pubblica.

    di Carlo Vantaggiato

    Alla stregua di un recente orientamento del Consiglio di Stato “anche i procedimenti tendenti al conferimento di una concessione di area demaniale marittima debbono ritenersi sottoposti ai principi di evidenza pubblica, dato che, in base alle norme comunitarie, presupposto sufficiente affinché si applichino i predetti principi è la circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione” [1].
    Va, infatti, rilevato che, in ossequio alla Comunicazione della Commissione Europea del 14.04.2000 (pubblicata in G.U.C.E. n. C 121 del 29.04.2000), richiamata e sviluppata da due circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie, n. 945 dell' 01.03.2002 e n. 8756 del 06.06.2002, i principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all'importanza della fattispecie in rilievo, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta e self–executing dal Trattato, anche alle fattispecie non contemplate da specifiche disposizioni comunitarie [2].
    Ed invero, da un lato la Comunicazione suddetta ha sottolineato che, benché il Trattato non contenga alcuna specifica menzione degli appalti pubblici, né delle concessioni, molte delle sue disposizioni sono rilevanti in materia, dall'altro le Circolari sopra richiamate hanno, a loro volta, puntualizzato che:
    a prescindere dall'applicabilità di specifici regimi, tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30, da 43 a 55 del Trattato, nonché dei principi risultanti dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte di Giustizia in tema di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
    il principio di trasparenza, strettamente legato a quello di non discriminazione, garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige, al fine di garantire la possibilità da parte delle imprese interessate di esplicare le proprie chances partecipative, che le amministrazioni concedenti rendano pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione di ricorrere ad una concessione;
    tali forme di pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura, quali l'indicazione dei criteri di selezione ed attribuzione, l'oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal concessionario.
    Tanto più che la circostanza che le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici siano attuative dell'art. 81 del Trattato porta a ritenere che queste norme siano applicative, con riferimento a determinati appalti, di principi generali che, essendo sanciti in modo universale dal Trattato, sono evidentemente valevoli anche per fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate.
    Anche la giurisprudenza amministrativa ha richiamato e condiviso i principi espressi dalla Corte di Giustizia (non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza), riconoscendo agli stessi “una portata generale che può adattarsi ad ogni fattispecie che sia estranea all'immediato ambito applicativo delle direttive sugli appalti” [3].
    Sulla scorta di tanto, si può con certezza affermare che le coordinate sopra esposte siano riferibili anche alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, tali cioè da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese, fungendo da parametro di interpretazione ed, al contempo, di limitazione del disposto di cui all'art. 37 cod. nav.
    Tanto più ove si consideri che, di recente, anche la giurisprudenza amministrativa di primo grado si è perfettamente allineata all'impostazione comunitaria fatta propria dal Consiglio di Stato, rilevando che “nel rispetto delle regole dettate dal Trattato e dalla giurisprudenza comunitaria le concessioni di beni pubblici possono essere assentite solo in esito ad una procedura di gara caratterizzata da idonea pubblicità preventiva; esse ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni comunitarie in relazione ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità” [4].
    Principio, questo, ribadito e ulteriormente specificato sia dalla Corte dei Conti – la quale, da un lato, ha affermato la necessità che “le concessioni di beni pubblici siano da sottoporre ai principi di evidenza pubblica anche in presenza di una sola domanda, che si pone pertanto come atto prodromico all'indizione della gara”, dall'altro ha puntualizzato che “la concessione di un bene demaniale marittimo si atteggia quale fattispecie complessa in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico (dietro corresponsione di un canone), ma anche gli aspetti convenzionali relativi alle opere da realizzare, alla durata in funzione dell'equilibrio economico finanziario dell'investimento programmato, nonché alla connessa attività di gestione delle opere stesse” [5] – sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui “per le concessioni di beni demaniali è necessario individuare condizioni del loro affidamento e rinnovo, idonee ad evitare ingiustificate restrizioni della concorrenza e a ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari, in ossequio ai principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. La selezione del concessionario di un bene demaniale dovrebbe essere informata a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e concludersi con un provvedimento adeguatamente motivato, così da evitare i casi di "leggi-fotografia", nei quali il legislatore stesso identifica, direttamente o indirettamente, il concessionario. Per l'affidamento di concessioni di beni demaniali le procedure di gara o di evidenza pubblica ("concorrenza per il mercato" o “concorrenza amministrata”) dovrebbero costituire la regola, almeno per le concessioni contrattuali; sicché la proroga automatica di quelle in essere non consentirebbe di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica” [6].
    Si consideri, ancora, che recentemente la giurisprudenza è giunta ad un livello massimo di apertura, rilevando che “l'obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non siano state formulate preventivamente istanze per il conseguimento del bene della P.A., atteso che l'interesse alla utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito all'avvio di una procedura di evidenza pubblica” [7].
    L'impostazione sopra descritta sembra evidentemente sposare la tesi secondo cui le concessioni di beni pubblici, in quanto caratterizzate da un rapporto bilaterale consensuale avente natura contrattuale, integrerebbero una fattispecie complessa, la cui costruzione riposa sulla constatazione che all'atto amministrativo di natura concessoria accede sempre una convenzione in cui sono contenute le clausole disciplinanti il rapporto paritario di diritti ed obblighi delle parti.
    Tanto più che, nell'operato concreto dell'amministrazione, la stipula dell'atto convenzionale precede l'emanazione del provvedimento amministrativo, il quale, anziché costituire, secondo un percorso logico giuridico, la fonte del rapporto concessorio, si atteggia in realtà a mero atto approvativo del rapporto contrattuale già perfezionato, in quanto tale incidente solo sull'efficacia del contratto medesimo.
    Alla luce di tale impostazione concettuale, che ravvisa nel rapporto concedente – concessionario un rapporto di natura contrattuale, si ritiene, in definitiva, che la normativa da applicare in concreto sia rinvenibile nei principi del Trattato, i quali vanno ad incidere, in via interpretativa, sulle specifiche norme interne.
     
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  3. bea 2000
     
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    Il codice si occupa prevalentemente dei contratti passivi e in modo peculiare degli appalti perchè determinano un diretto esborso economico per la PA. Cosa che manca nelle concessioni.
    In passato, per questi contratti la procedura di evidenza pubblica era volta a tutelare l'interesse della PA (e quindi pubblico) ad individuare il miglior contraente che offrisse la prestazione migliore al miglior prezzo.
    Oggi, con il recepimento normative UE, la procedura di evidenza pubblica è volta a garantire anche e principalmente la tutela della concorrenza.
    Ovvio che nei contratti in cui c'è diretto esborso di denaro, l'esigenza di assicurare pari opportunità a tutti gli operatori è max. Da qui la disciplina puntuale.
    Con il tempo poi è maturata la consapevolezza che anche altri tipi di contratti, pur se non direttamente onerosi, possono tradursi in occasione di guadagno per gli operatori economici: da qui l'estensione quanto meno ai principi dell'evidenza pubblica ogni volta che la PA si rivolge al mercato.
     
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  4. ARANCIA.meccanica
     
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    CITAZIONE (bea 2000 @ 21/5/2015, 14:49) 
    Il codice si occupa prevalentemente dei contratti passivi e in modo peculiare degli appalti perchè determinano un diretto esborso economico per la PA. Cosa che manca nelle concessioni.
    In passato, per questi contratti la procedura di evidenza pubblica era volta a tutelare l'interesse della PA (e quindi pubblico) ad individuare il miglior contraente che offrisse la prestazione migliore al miglior prezzo.
    Oggi, con il recepimento normative UE, la procedura di evidenza pubblica è volta a garantire anche e principalmente la tutela della concorrenza.
    Ovvio che nei contratti in cui c'è diretto esborso di denaro, l'esigenza di assicurare pari opportunità a tutti gli operatori è max. Da qui la disciplina puntuale.
    Con il tempo poi è maturata la consapevolezza che anche altri tipi di contratti, pur se non direttamente onerosi, possono tradursi in occasione di guadagno per gli operatori economici: da qui l'estensione quanto meno ai principi dell'evidenza pubblica ogni volta che la PA si rivolge al mercato.

    Giusto ma deve passare molta acqua sotto i ponti, prima di dire che ogni concessione è sottoposta ai principi comunitari
     
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    CITAZIONE (Nicola2005 @ 21/5/2015, 14:48) 
    P.s. Era una "Comunicazione" della Commissione Europea (classica espressione di c.d. soft law).

    guarda, non ti avevo chiesto di puntualizzare la fonte per non essere pedante, ma in effetti non mi risultava nulla di esplicito sui trattati.
    grazie molte del contributo determinante (e grazie anche agli altri partecipanti al thread)
     
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  6. bea 2000
     
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    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 21/5/2015, 15:37) 
    CITAZIONE (bea 2000 @ 21/5/2015, 14:49) 
    Il codice si occupa prevalentemente dei contratti passivi e in modo peculiare degli appalti perchè determinano un diretto esborso economico per la PA. Cosa che manca nelle concessioni.
    In passato, per questi contratti la procedura di evidenza pubblica era volta a tutelare l'interesse della PA (e quindi pubblico) ad individuare il miglior contraente che offrisse la prestazione migliore al miglior prezzo.
    Oggi, con il recepimento normative UE, la procedura di evidenza pubblica è volta a garantire anche e principalmente la tutela della concorrenza.
    Ovvio che nei contratti in cui c'è diretto esborso di denaro, l'esigenza di assicurare pari opportunità a tutti gli operatori è max. Da qui la disciplina puntuale.
    Con il tempo poi è maturata la consapevolezza che anche altri tipi di contratti, pur se non direttamente onerosi, possono tradursi in occasione di guadagno per gli operatori economici: da qui l'estensione quanto meno ai principi dell'evidenza pubblica ogni volta che la PA si rivolge al mercato.

    Giusto ma deve passare molta acqua sotto i ponti, prima di dire che ogni concessione è sottoposta ai principi comunitari

    beh...per la concessione di servizi e lavori lo prevede il codice! Per la concessione di beni ci sono varie pronunce della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, almeno per alcuni beni rilevanti (concessioni marittime).
     
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  7. ARANCIA.meccanica
     
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    CITAZIONE (bea 2000 @ 21/5/2015, 16:49) 
    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 21/5/2015, 15:37) 
    Giusto ma deve passare molta acqua sotto i ponti, prima di dire che ogni concessione è sottoposta ai principi comunitari

    beh...per la concessione di servizi e lavori lo prevede il codice! Per la concessione di beni ci sono varie pronunce della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, almeno per alcuni beni rilevanti (concessioni marittime).

    Chi lo dice? :huh:
    Con tutto il rispetto per Vantaggiato, dire che tutte le concessioni ricadono sotto i principi del Trattato è un'affermazione forte. Forse rientrano anche le concessioni costitutive, come quelle riguardanti le onorificenze?
    Le concessioni di servizi sono esplicitamente escluse dal codice dei contratti, in base all'art 30
     
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  8. bea 2000
     
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    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 21/5/2015, 19:18) 
    CITAZIONE (bea 2000 @ 21/5/2015, 16:49) 
    beh...per la concessione di servizi e lavori lo prevede il codice! Per la concessione di beni ci sono varie pronunce della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, almeno per alcuni beni rilevanti (concessioni marittime).

    Chi lo dice? :huh:
    Con tutto il rispetto per Vantaggiato, dire che tutte le concessioni ricadono sotto i principi del Trattato è un'affermazione forte. Forse rientrano anche le concessioni costitutive, come quelle riguardanti le onorificenze?
    Le concessioni di servizi sono esplicitamente escluse dal codice dei contratti, in base all'art 30

    articolo 30 comma 3: la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi....... non confondere le concessioni che hanno valenza contrattuale con quelle che restano solo provvedimenti amministrativi! per le onoreficenze mi pare siamo fuori dalle concessioni di lavori o servizi o beni.
     
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  9. ARANCIA.meccanica
     
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    CITAZIONE (bea 2000 @ 22/5/2015, 10:42) 
    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 21/5/2015, 19:18) 
    Chi lo dice? :huh:
    Con tutto il rispetto per Vantaggiato, dire che tutte le concessioni ricadono sotto i principi del Trattato è un'affermazione forte. Forse rientrano anche le concessioni costitutive, come quelle riguardanti le onorificenze?
    Le concessioni di servizi sono esplicitamente escluse dal codice dei contratti, in base all'art 30

    articolo 30 comma 3: la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi....... non confondere le concessioni che hanno valenza contrattuale con quelle che restano solo provvedimenti amministrativi! per le onoreficenze mi pare siamo fuori dalle concessioni di lavori o servizi o beni.

    Quindi secondo te le concessioni disciplinate dal codice dei contratti hanno natura contrattuale?
     
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  10. bea 2000
     
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    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 22/5/2015, 11:05) 
    CITAZIONE (bea 2000 @ 22/5/2015, 10:42) 
    articolo 30 comma 3: la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi....... non confondere le concessioni che hanno valenza contrattuale con quelle che restano solo provvedimenti amministrativi! per le onoreficenze mi pare siamo fuori dalle concessioni di lavori o servizi o beni.

    Quindi secondo te le concessioni disciplinate dal codice dei contratti hanno natura contrattuale?

    Non secondo me. E' lo stesso codice dei contratti a dirlo all'articolo 3, comma 3 ove dice espressamente che sono contratti pubblici i contratti di appalto o di concessione .... e poi i commi 11 e 12...
    Nella nozione invece non rientra la concessione di beni che mantiene natura di provvedimento cui accede il contratto.
     
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  11. ARANCIA.meccanica
     
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    CITAZIONE (bea 2000 @ 22/5/2015, 14:17) 
    CITAZIONE (ARANCIA.meccanica @ 22/5/2015, 11:05) 
    Quindi secondo te le concessioni disciplinate dal codice dei contratti hanno natura contrattuale?

    Non secondo me. E' lo stesso codice dei contratti a dirlo all'articolo 3, comma 3 ove dice espressamente che sono contratti pubblici i contratti di appalto o di concessione .... e poi i commi 11 e 12...
    Nella nozione invece non rientra la concessione di beni che mantiene natura di provvedimento cui accede il contratto.

    Dire che la concessione è un contratto è un ossimoro. Tutto ciò che è concessione non può mai avere natura contrattuale
     
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  12. bea 2000
     
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    Beh, pensa come vuoi. Io ho riferito ciò che so, per sentito e per studiato su autorevoli manuali. Sarà anche un ossimoro ma non per questo si può evitare di prendernel atto.
    Ben inteso...sono contratti ai fini UE, cioè per la selezione del contraente...poi che il contenuto possa prescindere da una determinzione consensuale è altro profilo.
     
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  13. ARANCIA.meccanica
     
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    CITAZIONE (bea 2000 @ 22/5/2015, 19:08) 
    Beh, pensa come vuoi. Io ho riferito ciò che so, per sentito e per studiato su autorevoli manuali. Sarà anche un ossimoro ma non per questo si può evitare di prendernel atto.
    Ben inteso...sono contratti ai fini UE, cioè per la selezione del contraente...poi che il contenuto possa prescindere da una determinzione consensuale è altro profilo.

    Il legislatore comunitario si riferisce al contratto che accede alla concessione, infatti si parla di concessione-contratto. I 2 atti restano perfettamente distinti. Ciò che è pubblicistico, non può essere privatistico. L'unica eccezione sono gli accordi dell'art 11 ma comunque hanno natura pubblicistica.
    Per curiosità, a quali manuali ti riferisci?
     
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    CITAZIONE (bea 2000 @ 22/5/2015, 19:08) 
    Beh, pensa come vuoi. Io ho riferito ciò che so, per sentito e per studiato su autorevoli manuali. Sarà anche un ossimoro ma non per questo si può evitare di prendernel atto.

    bea, ma perché insisti tanto? :D
    la vita è già così difficile, spesso riserva amarezze e adattarsi alle novità costa fatica, può far paura e a volte può essere molto complicato: e allora, perché vuoi togliere ad Arancia la possibilità di rimanere nel porto sicuro della sua vecchia idea di concessione amministrativa, atto discrezionale di attribuzione di una funzione sovrana, intuitu personae e revocabile quasi ad nutum al quale accede un contratto, e costringerlo invece al mare aperto del dover fare i conti con i cambiamenti che il passare del tempo impone? perché sbattergli in faccia il diritto comunitario che da almeno una ventina d'anni rende recessiva la tradizionale idea di concessione amministrativa che lui ha, invece di consentirgli di rimanere a Vittorio Emanuele Orlando e alla vecchia concezione dello Stato-Herrschaft di Otto von Mayer secondo cui lo Stato al massimo concede, ma non contratta nulla ("der Staat pakttiert nicht")?
    Chiudi, no?! ;)
     
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  15. bea 2000
     
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