Mancata "previa individuazione dei criteri di valutazione del curriculum"

vizio non sollevato, ma il ricorrente vuole 1 punto!

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    forumista di seconda generazione

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    Ciao a tutti, sono sempre io.. Vincitore di concorso presso un ente locale, regolarmente in servizio, ma con questa spada di damocle di un ricorso pendente al Consiglio di Stato.

    Fino ad oggi sono sempre stato relativamente tranquillo sul fatto che il ricorso di controparte fosse infondato, ad eccezione di quel famoso refuso del bando (sulla prova orale) di cui vi ho parlato e sul cui punto mi avete abbastanza tranquillizzato. Oggi però per curiosità ho voluto approfondire un punto su cui la controparte nel ricorso ha insistito parecchio e a cui io non ho mai dato troppo peso perché pensavo fosse ininfluente ai fini della graduatoria (almeno fino ad oggi quando ho letto i verbali della Commissione!).

    Allora, per farla breve, il bando di concorso, all'art. denominato "valutazione dei titoli" prevedeva:
    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
    "La commissione dispone di punti 10 per i titoli.

    Al fine della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti sono così ripartiti:
    Titoli di studio punti: 4
    Titoli di servizio punti: 4
    Curriculum formativo e professionale punti: 1
    Titoli vari e culturali punti: 1

    La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati."

    [omissis]

    "Curriculum professionale.
    Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non valutabili in relazione a norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.
    "

    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Dalla lettura dell'articolo si evince quindi che la commissione avrebbe valutato soltanto le attività specifiche rispetto al posto da ricoprire.
    Il ricorrente nel ricorso lamenta la mancata valutazione della sua partecipazione ad alcuni convegni (che comunque a mio avviso non sono specifici rispetto al posto da ricoprire, anche se non ne sono proprio sicurissimo...), e che la Commissione gli ha attribuito il punteggio di "zero" in assenza totale di motivazione. Tuttavia io fino ad oggi ero tranquillo perché, non avendo ancora letto il verbale della Commissione sul punto, pensavo che nei criteri di valutazione del curriculum (come avviene per tutti i concorsi!) era stabilito ad esempio di valutare 0,10-0,20 per ogni attestato di partecipazione a convegni.. seminari.. ecc ecc.. E quindi io ero abbastanza tranquillo che quindi comunque non sarei stato mai raggiunto in graduatoria (dato che l'unico attestato posseduto dal ricorrente, che forse lontanamente potrebbe definirsi attinente al posto messo a concorso, gli avrebbe fruttato al massimo 0,10-0,20 punti.). Poi per quanto riguarda l'assenza di motivazione la giurisprudenza è unanime nel dire che l'obbligo di motivazione dei titoli è assolto anche con l'attribuzione del solo punteggio numerico purché la Commissione di gara abbia stabilito prioritariamente criteri di valutazione ben definiti.

    Bene, oggi per curiosità vado a leggere il verbale della Commissione sulla valutazione dei titoli... Valutazione dei titoli che, vi ricordo, come stabilito dal bando, doveva essere effettuata previa individuazione dei criteri.

    Con mia grande sorpresa, nel verbale la Commissione individua i criteri di valutazione di tutti i titoli (di studio, di servizio, culturali) tranne proprio quelli del curriculum!
    Per il curriculum si limita solamente a riportare pari pari quanto previsto dal bando che vi ho riportato sopra! Non ha graduato in alcun modo il punteggio.. non ha stabilito come cavolo avrebbe attribuito il punto previsto dal curriculum! Il ricorrente però, furbamente, nel ricorso non solleva il vizio della mancata predeterminazione dei criteri (forse per paura che il giudice annulli tutto il concorso per questo grave vizio?), si limita solo a dire che manca la motivazione per cui non sono stati valutati i suoi titoli e chiede al giudice un riesame.

    Ora, in virtù di quanto sopra, vi faccio 2 domande... Se il giudice dovesse accogliere il motivo di mancanza di motivazione nella valutazione del curriculum, ordinando alla Commissione una nuova valutazione dello stesso e magari stabilendo che quella partecipazione a quel convegno fosse attinente col posto da ricoprire:

    1) come potrebbe la Commissione procedere alla valutazione del curriculum se non ha individuato preventivamente i criteri? Di certo non potrebbe procedere ad inviduarli ora perché ormai il concorso è finito e sarebbe una chiara violazione della lex specialis di gara quella di individuare i criteri dopo la valutazione di tutte le altre prove!

    2) ammesso che la Commissione possa procedere alla valutazione del curriculum senza aver individuato i criteri, se in sede di rivalutazione la Commissione (o il giudice stesso) riconosce l'attinenza dell'attestato di partecipazione a un convegno, è obbligata la Commissione a dare al ricorrente 1 punto intero? o potrebbe esprimere un voto da 0 a 1 in base al peso dell'attestato di partecipazione? Il bando come avete letto non parla di punteggio "fino a".. dice solo che la Commissione, previa individuazione dei criteri, dispone di 1 punto per la valutazione del curriculum. Quindi? se ritiene attinente quel cavolo di attestato, anche se si tratta di un convegno di mezz'ora, è obbligata a dare il punto intero e soprattutto senza l'individuazione di criteri?


    Grazie e scusate la lungaggine.

    Edited by impiegato_comunale - 10/5/2015, 22:38
     
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    forumista di seconda generazione

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    ah, dimenticavo una cosa che può essere importante:

    la Commissione su circa 30 candidati ha dato a tutti "zero" come punteggio al curriculum. Credo perché trattandosi di un posto in un settore abbastanza peculiare degli enti locali, è difficile che qualcuno abbia avuto esperienze di studio o professionali attinenti con quel posto specifico.
     
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    Mi basterebbe 1/10 del QI di quest'uomo (Nikola Tesla)

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    La risposta alla tua domanda è correlata al fatto che la nozione di "interesse soggettivo" attualmente accettata non è più intesa in senso di "tutela formale-processuale alla regolarità del procedimento amministrativo", ma è una situazione "sostanziale, legata al bene della vita effettivamente auspicato dalla parte in giudizio".

    In poche parole... se quel concorrente, anche con un punto in più (valutazione massima per quella voce di attribuzione punteggio) non avrebbe comunque vinto il concorso, credo che difficilmente si vedrà accogliere il ricorso, proprio perché comunque tale irregolarità formale rispetto ai criteri di valutazione di quel requisito curricolare non sarebbe determinante ai fini dell'ottenimento dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso (la vittoria o la chance di vittoria)

    Per il resto è impossibile darti una risposta precisa, perché molto dipende da quanto "ictu oculi" la partecipazione a quei convegni possa essere determinante rispetto alla valutazione del curriculum.

    Considera che questo non è un forum per dare una risposta a quesiti personali e che riguardano una vicenda concreta, ma si discute di questioni di diritto che possano essere anche di utilità collettiva.

    Sul punto ho risposto, per quanto potevo, rispetto alle informazioni che avevo, tenendo presente i concetti generali di diritto amministrativo che potrebbero essere più attinenti all'argomento trattato da questo forum (aspiranti uditori)
     
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2 replies since 5/5/2015, 22:46   86 views
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