RICHIESTA DI CONSULENZA LEGALE

..

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. valucciapa
     
    .

    User deleted


    CIAO A TUTTI, vado subito al sodo: sn iscritta al registro speciale dei praticanti avvocati, ma ho fatto pratica solo per un anno, per ll'altro anno presenterò il diploma della sspl scaduto di palermo, che mi abbona un anno di pratica,( dovrei ottenerlo per giugno)..senochè risultata vincitrice del concorso ad ispettore del lavoro , a roma ufficio assunzioni, se ne sono usciti con la follia, a perere mio, che anche noi SEMPLICI PARTICANTI DOBBIAMO CANCELLARCI DA RELATIVO ALBO, PERCHè sussiste una situazione di incompatibilità!!!ora noi siamo del tutto spiazzati perchè nn sappiamo che fare-.---all'ordine degli avvocati di palermo, m hanno preso quasi per pazza, perchè per loro nn c'è alcuna incompatibilità..però iveversa da roma mi dicono che rischio il Licenziamento per giustificato motivo qualora alla stipula del contratto risultassi iscritta all'albo ( anche se manco è un albo!) dei praticanti....SECONDO VOI LO POSSONO FARE?
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    pilota di tradizione. dal 2009

    Group
    Administrator
    Posts
    22,021

    Status
    Anonymous
    no.
    punto.
    vai tranquilla..
     
    .
  3. Concorsista
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (valucciapa @ 9/3/2006, 20:26)
    CIAO A TUTTI, vado subito al sodo: sn iscritta al registro speciale dei praticanti avvocati, ma ho fatto pratica solo per un anno, per ll'altro anno presenterò il diploma della sspl scaduto di palermo, che mi abbona un anno di pratica,( dovrei ottenerlo per giugno)..senochè risultata vincitrice del concorso ad ispettore del lavoro , a roma ufficio assunzioni, se ne sono usciti con la follia, a perere mio, che anche noi SEMPLICI PARTICANTI DOBBIAMO CANCELLARCI DA RELATIVO ALBO, PERCHè sussiste una situazione di incompatibilità!!!ora noi siamo del tutto spiazzati perchè nn sappiamo che fare-.---all'ordine degli avvocati di palermo, m hanno preso quasi per pazza, perchè per loro nn c'è alcuna incompatibilità..però iveversa da roma mi dicono che rischio il Licenziamento per giustificato motivo qualora alla stipula del contratto risultassi iscritta all'albo ( anche se manco è un albo!) dei praticanti....SECONDO VOI LO POSSONO FARE?

    Concordo con giskard. Non conta niente.
    Tu guarda e passa e non ti curar di loro.
    Lascia cadere la questione e rimani iscritta...
     
    .
  4. danistell
     
    .

    User deleted


    Ragazzi, come fate a essere così sicuri?
    Considerate, innanzitutto, che si tratta di un concorso, quello che ha fatto la nostra collega di forum, in cui molta gente ha interesse a che le graduatorie scorrono, e anche l'Amministrazione può avere questo interesse per raggiungere candidati "eccellenti" che si sono posizionati non favorevolmente.
    Quindi l'Amministrazione ha tutto l'interesse a far valere le norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego.
    E' chiaro che Al Consiglio dell'Ordine di Palermo non gliene frega niente se uno è dipendente pubblico e nello stesso tempo è iscritto al registro dei praticanti: basta che gli dai i soldi della tassa di iscrizione.
    Ma come ben sapete, l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati presuppone che la persona svolga effettivamente la pratica forense. Sapete anche che dopo un anno, il praticante può chiedere di essere abilitato a difendere presso determinati giudici (ad es. il giudice di pace).
    Tutto ciò è chiaramente incompatabile con il principio di esclusività della prestazione, che caratterizza il pubblico impiego.
    Pensateci bene, e pensaci bene pure tu, cara amica di forum, se non sia più conveniente accettare, per ora, l'impiego, e cancellarsi dal registro dei praticanti avvocati.
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    pilota di tradizione. dal 2009

    Group
    Administrator
    Posts
    22,021

    Status
    Anonymous
    non sono d'accordo.
    la legge sull'incompatibilità del 2003 è questa

    CITAZIONE
    L. 25 novembre 2003, n. 339 (1).

    Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

    (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2003, n. 279.


    1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.


    2. 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

    2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

    3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

    4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.


    3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    la legge richiamata (662..) dispone

    CITAZIONE
    56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (34/b), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (37/a) (34/cost) (38/cost).


    ------------------------

    (34/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.


    (37/a) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339.


    (34/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 maggio 1999, n. 171 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché6 dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché6 dell'art. 3, comma 214, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione.


    (38/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-20 maggio 1999, n. 183 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Cost.


    la vecchia legge professionale (1578 del 1933) dispone

    CITAZIONE
    3. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

    È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.


    (ci hanno fregato pure il gran magistero..se se ne accorge Carime...)

    ***

    io ho fatto il seguente ragionamento, rispondendo la prima volta a valucciaPA (pensandoci un po' perchè la faccenda è delicata)

    1) il registro dei praticanti non è un albo professionale, già a partire dal nomen iuris.

    2) la L 662 detta un principio generale, e il divieto per gli avvocati è la deroga al principio, cioè è di stretta interpretazione

    3) in realtà, a mio modesto avviso, qui non c'è nulla da interpretare.
    le legge vieta l'iscrizione nell'albo degli avvocati
    valuccia è iscritta a quello dei praticanti.
    fine del discorso (secondo me, lo ripeto)

    4) non è sbagliato essere prudenti, e le cose stanno come dice danistell.

    alcuni nostri valorosi colleghi
    4a) non sono in grado di leggere e capire una norma (spesso neppure sanno che esiste)
    4b) ancora più spesso "fanno i grossi"
    4c) nella peggiore delle ipotesi, hanno interesse a che il neoassunto tolga il disturbo

    5) l'incompatibilità è un profilo che riguarda la PA e non l'Ordine, che effettivamente in questo caso non ha titolo per pronunciarsi su nulla..

    6) non ricordo se prima della stipula del contratto il dipendente deve dichiarare l'inesistenza di posizioni di conflitto.
    se così fosse, consiglio caldamente a valuccia di dichiarare che NON SUSSISTONO.

    a quel punto, che indaghino pure (ma è fantascienza)

    7) l'incompatibilità, se ci fosse, scatterebbe dopo l'assunzione.
    a quel punto la PA dovrebbe licenziare in tronco (anche se -eventualmente- in periodo di prova).
    non so se davvero se la sentono di motivare un provvedimento che di fronte ad un giudice del lavoro verrebbe fatto a pezzi...

    8) non amo prendermi responsabilità, ma secondo me per valucciapa c'è anche il rischio di arricchirsi con una causa per danni, se la dovessero licenziare..
     
    .
  6. LionelH
     
    .

    User deleted


    spero di non dire grandi fesserie, ma il ragionamento va fatto a contrario.
    Non si tratta di vedere cosa un avvocato non può fare, ma cosa un pubblico dipendente non può fare.
    quindi art. 60 DPR n. 3 del 1957 "L''impiegato non può esercitare... alcuna professione".
    Ora il praticante non esercita, e credo siamo tutti d'accordo, ma il praticante abilitato all'esercizio?

    D'altra parte, bisogna notare che una sentenza non recente delle S.U. (8897 del 1987) affermava la distinzione tra iscrizione ad un albo/ esercizio della relativa professione, pervenendo alla compatibilità della mera iscrizione, salvo più stringenti disposizioni speciali relative proprio alla sola iscrizione.
    E' seguita una S.U. del 1998 che rimangiava il dictum affermando l'incompatibilità sussistente anche per sola iscrizione, leggendo il combinato disposto dell'art. 60 con l'ordinamento professionale di riferimento, ma la dottrina ha scritto fiumi per contestare la correttezza di un ragionamento che si rifà all'ordinamento professionale e non all'ordinamento dei pp.ii. (bisogna aver riguardo, si dice, solo all'art. 60 dpr 3/57, il resto non integra nè configura combinati disposti ai fini delle incompatibilità del pubblico dipendente. Come dire: gli ordini professionali non possono, sancendo incompatibilità, stabilire cause nuove ed integrative di cessazione dal pubblico impiego, ma solo regolare il loro ordinamento)

    Ancora: nel caso di incompatibilità, la p.a. deve prima diffidare a far cessare la situazione di incompatibilità, e non già destituire tout court, quindi non dovrebbe esserci rischio di procedimento a sorpresa. Ho vinto un ricorso proprio per questo motivo (per la verità, è solo una ordinanza sospensiva, però va nel merito - manifesta fondatezza), al destituito non fu offerta la possibilità di far cessare l'incompatibilità riscontrata (diffida ex art. 63 dpr 3).

    Edited by LionelH - 10/3/2006, 10:36
     
    .
  7. Madame B.
     
    .

    User deleted


    Sottoscrivo in pieno giskard.
    Sarai tu al momento della firma del contratto ad autodichiarare che non esistono situazioni di incompatibilità e devi farlo senza remora alcuna e senza spiegare alcunchè (a chi ti chiede, di' pure che non sei iscritta, si placherà, e poi..verba volant).
    Una volta assunta saranno loro a dover fare il passo successivo ovvero licenziarti, ma, come già detto, è fantascienza con facile possibilità di arricchirsi in tribunale.
     
    .
  8. valucciapa
     
    .

    User deleted


    non so come ringraziarvi, siete stati più che esaustivi. sinceramnte, applicando all'interpretazione delle norme la logica giuridica, non mi sembra che ci siano gli estremi per un licenziamento per incompatibilità tra le due "preofessioni"..visto che essere praticante semplice non è riconosciuta come 1 professione, e lo sappiamo a nostre spese... biggrin.gif ..cmq cercherò di farmi dire questa presunta norma, che loro dicono esistere, da dove risulta Per iscritto tale incom,patibilità...
     
    .
  9. il_grande_pdor_figlio_di_kmer
     
    .

    User deleted


    a mio avviso l'incompatibilità ci sta ed è evidente. In ogni caso, non reputo intelligente rischiare un licenziamento, considerato che la PA potrebbe adottere tale provvedimento se la candidata non provvede alla tempestiva cancellazione dall'albo
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    pilota di tradizione. dal 2009

    Group
    Administrator
    Posts
    22,021

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (il_grande_pdor_figlio_di_kmer @ 10/3/2006, 12:30)
    a mio avviso l'incompatibilità ci sta ed è evidente. In ogni caso, non reputo intelligente rischiare un licenziamento, considerato che la PA potrebbe adottere tale provvedimento se la candidata non provvede alla tempestiva cancellazione dall'albo

    puoi motivare la tua ferma convinzione?

    (registro..non albo..)
     
    .
  11. loredanasalv
     
    .

    User deleted


    Io sono un dipendente pubblico e al momento dell'assunzione ero anche praticante sia da un avvocato che da un notaio. L'ho fattopresente all'ufficio del èersonalwe del mio ente che mi ha confermato che l'incopatibilità opera esclusivamente con l'iscrizione all'albo degli avvocati.
     
    .
  12. saggezza79
     
    .

    User deleted


    L'incompatibilità scatta soltanto in caso di iscrizione al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, prima di allora non si sta esercitando una professione. Ciao!
     
    .
  13. il_grande_pdor_figlio_di_kmer
     
    .

    User deleted


    Ove il praticante fosse abilitato al patronicio (cosa che non mi sembra sia stata precisata) non ritengo possa esservi dubbio alcuno dell'incompatibilità. Anche per il non abilitato ritengo, tuttavia ,che essa sussista poichè mi risulta che per i praticanti si applichino le stesse norme che disciplinano l'attività dell'avvocato.
    In ogni caso , non rischierei mai di andare incontro a una mancata assunzione innanzi ad un tale convincimento dell'amminsistrazione
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    pilota di tradizione. dal 2009

    Group
    Administrator
    Posts
    22,021

    Status
    Anonymous
    se permetti, mi sembra che i tuoi argomenti non siano particolarmente forti.
    le norme dicono una cosa diversa da quella che sostieni tu, e non capisco cosa vuol dire, tecnicamente, che ai praticanti si applicano le norme fissate per gli avvocati.
    è un principio ermeneutico o la legge afferma questa equivalenza?

    dalle norme che ho postato io si capisce esattamente l'opposto, e cioè che la legge ha inteso proibire al dipendente pubblico l'esercizio della professione di avvocato, mica la pratica professionale, che -appunto- non è un lavoro e serve a sostenere un esame di abilitazione...

    non capisco bene, poi, come si supera il dato letterale: si vieta l'iscrizione all'ALBO DEGLI AVVOCATI, e valuccia e' iscritta NEL REGISTRO DEI PRATICANTI.

    valucciapa ha chiarito che le interessa compiere la pratica per poter sostenere l'esame
    il pregiudizio che si subirebbe per accontentare la PA capricciosa (ed un po' ignorante, secondo me) non è lieve, perchè si perderebbe la pratica già fatta, e si rinuncerebbe forse per sempre (salvo rifare i due anni di pratica) a sostenere l'esame di avvocato

    insomma, se la PA mi dice che mi devo mettere un golfino blu e non verde, altrimenti mi licenzia, io continuo tranquillamente con il mio golfino verde, e poi si vede in tribunale chi ha ragione..

    ultima precisazione: il rischio non è la mancata assunzione, ma il licenziamento successivo alla assunzione.
    fa una bella differenza.
     
    .
  15. valucciapa
     
    .

    User deleted


    nel caso di specie nn sono un praticante abilitato ma semplice. Poi i convincimeti della P.A. , come li chiami tu, nn possono essere, (per usare un'espressione da profani e terra terra) campati in aria. ci deve essere una norma ...o circolare interna o quello che vuoi che renda su carta e motivandola tale orientamento amministrativo....Anche se volessimo considerarla come prassi amministrativa , questa, nn nasce dall'oggi al domani...e senza alcun appiglio normativo Poi mi è stato detto che per i praticanti commercialisti nn c'è alcuna incompatibilità, e dal punti di vista formale mi sembra una sistuazione identica, anche se nella sostanza svolgiamo attività diverse....buu staremo a vedere.. ecmq grazie per la vostre risposte,
     
    .
73 replies since 9/3/2006, 20:26   1915 views
  Share  
.